Ordinanza n. 202 del 2019

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ORDINANZA N. 202

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4-7 dicembre 2018, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2018, iscritto al n. 82 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 2, comma 2, lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre 2018, n. 48 (Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili), per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 – in particolare artt. 5, 9, 19, lettere b) e c), e 30, paragrafo 5, lettera c) −, nonché con l’art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e con l’art. 5 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, deducendo che:

− con l’impugnata legge regionale n. 48 del 2018, la Regione Puglia ha introdotto norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili, al fine di garantire l’accessibilità totale alle spiagge in concessione, a quelle libere con servizi e a quelle pubbliche, con la predisposizione e la manutenzione di percorsi idonei all’utilizzo da parte di soggetti con disabilità (come indicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge), secondo le finalità indicate dall’art. 1, a tenore del quale «La Regione Puglia, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell’articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 10 dello Statuto della Regione Puglia, e dell'articolo l, comma 4, lettera c), della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle persone diversamente abili a una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione»;

− l’art. 2 della medesima legge regionale, nel testo vigente al momento della proposizione del ricorso, dopo aver premesso, al comma l, che la Regione Puglia eroga incentivi alle amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge destinate alla libera balneazione delle persone diversamente abili, al comma 2, lettera a), precisa che dette amministrazioni devono «individuare almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone diversamente abili»;

− che tale previsione contrasterebbe con gli evocati parametri in quanto, nel riconoscere ai Comuni costieri pugliesi i benefici economici previsti, attrezzando per la fruizione delle persone diversamente abili soltanto una singola spiaggia, individuata nell’intero territorio comunale, incentiverebbe quei Comuni ad assolvere, in misura parziale e insoddisfacente, l’obbligo di garantire alle persone diversamente abili la libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, favorendo, dunque, un’azione amministrativa che non assicura a questi ultimi la completa accessibilità e fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione e crea, inevitabilmente, una irragionevole discriminazione a detrimento di quelle persone che incontrano un ostacolo ingiustificato per la piena realizzazione del loro diritto;

che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;

che, con atto depositato in data 24 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri – dopo avere rilevato che l’art. 62 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2019)», ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 della legge reg. Puglia n. 48 del 2018, eliminando la disposizione impugnata – ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 61 e n. 4 del 2019, n. 244 e n. 205 del 2018).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2019.