Sentenza n. 192 del 2019

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SENTENZA N. 192

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-17 settembre 2018, depositato in cancelleria il 18 settembre 2018, iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l’avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.

Ritenuto in fatto

1.‒ Con ricorso, notificato il 10-17 settembre 2018, depositato il 18 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

Il ricorrente ha impugnato, anzitutto, l’art. 5, comma 1, della citata legge regionale n. 32 del 2018, che ha introdotto l’art. 22-bis nella legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Quest’ultimo è censurato in quanto definirebbe la capacità assunzionale della Regione e degli enti da essa dipendenti in misura “complessiva” in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., stabiliti dall’art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», secondo cui il fabbisogno è determinato in relazione a ciascuna singola amministrazione, senza possibilità di compensazioni o travaso tra più amministrazioni.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, altresì, l’art. 6, comma 2, della citata legge regionale n. 32 del 2018, là dove ha inserito i commi 9-ter e 9-quater nell’art. 29 della legge regionale n. 1 del 2009.

Quanto al comma 9-ter, esso è impugnato nella parte in cui dispone che la Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni, precisando che «[i]l personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione» e che «[i] relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale». In tal modo, la citata disposizione avrebbe leso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., ponendosi in contrasto con l’art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Tale norma stabilisce che l’ente che utilizza il personale deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al solo trattamento fondamentale, come determinato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) allo stesso direttamente applicabile, senza nulla dire sul trattamento accessorio. Quanto a quest’ultimo, il ricorrente precisa che esso, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi amministrativa, dovrebbe essere corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso svolge la sua prestazione, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti.

La citata disposizione regionale, inoltre, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alla generalità delle altre amministrazioni pubbliche, in violazione dell’art. 3 Cost.

Quanto al comma 9-quater dell’art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, esso è impugnato in quanto dispone che «il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 18-bis» della legge regionale n. 1 del 2009.

In tal modo, la norma regionale derogherebbe ai limiti fissati dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, ‒ peraltro non recepito dall’art. 18-bis della legge regionale n. 1 del 2009 nella sua più recente formulazione ‒ in ordine al conferimento di incarichi dirigenziali al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione, in violazione sia dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale la disciplina dell’«ordinamento civile», sia del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in quanto creerebbe una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalità delle altre amministrazioni pubbliche.

Nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto dell’intervenuta modifica dell’art. 22-bis della legge regionale n. 1 del 2009, introdotto dall’impugnato art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, ad opera dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 12 ottobre 2018, n. 56 (Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018), ha rinunciato, parzialmente, al ricorso, ritenendo la sopraggiunta modifica idonea a superare i vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano il predetto art. 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018.

2.‒ Nel giudizio si è costituita la Regione Toscana che ha chiesto che il ricorso sia respinto.

In particolare, con riguardo alle censure rivolte all’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, nella parte in cui ha inserito il comma 9-ter nell’art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, la Regione ha precisato che esso non farebbe altro che dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private per la realizzazione di singoli progetti di loro interesse specifico, con il consenso dell’interessato. Più precisamente, nel prevedere che il trattamento economico del personale in assegnazione temporanea, ivi compreso il trattamento accessorio, sia quello in godimento presso l’amministrazione di provenienza, tale norma avrebbe solo tutelato l’interesse specifico dell’amministrazione di provenienza a che il progetto sia seguito dal proprio dipendente, cui si intende garantire certezza giuridica in ordine alla quantificazione del trattamento economico accessorio.

Anche le censure rivolte al comma 9-quater, inserito nel citato art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 dall’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, sarebbero prive di fondamento. Le attività connesse alle assegnazioni temporanee di personale rivestirebbero carattere esclusivamente progettuale e, qualora comportassero il coinvolgimento di personale dirigente, non implicherebbero l’attribuzione a quest’ultimo della responsabilità di strutture. Per questo motivo, la Regione Toscana ha ritenuto di non dover computare le unità di personale dirigenziale di cui trattasi nella quota del 10 per cento prevista dall’art. 18-bis, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2009.

Con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, la Regione Toscana ha accettato la rinuncia parziale al ricorso presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018.

3.‒ All’udienza pubblica le parti hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.‒ Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 29 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

2.‒ Nelle more del giudizio, la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 12 ottobre 2018, n. 56 (Disposizioni in materia di capacità assunzionale della Giunta regionale e degli enti dipendenti e di reclutamento speciale finalizzato al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 32/2018), il cui art. 1, comma 1, ha modificato l’art. 22-bis della legge regionale n. 1 del 2009, introdotto dall’impugnato art. 5, comma 1, della citata legge regionale n. 32 del 2018. Tale modifica è stata ritenuta idonea a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal Presidente del Consiglio dei ministri, che, quindi, ha rinunciato al ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve essere dichiarata l’estinzione del processo in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.‒ Restano, quindi, da esaminare le questioni inerenti all’art. 6, comma 2, della medesima legge regionale n. 32 del 2018.

3.1.‒ Il citato art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 è anzitutto impugnato nella parte in cui inserisce il comma 9-ter nell’art. 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Il ricorrente ritiene che tale comma, là dove stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, «conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione» e che «[i] relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale», abbia leso la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., , ponendosi in contrasto con l’art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Secondo questa norma l’ente che utilizza il personale deve rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore gli oneri relativi al solo trattamento fondamentale, come determinato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) allo stesso direttamente applicabile. Nulla è detto sul trattamento accessorio. Quest’ultimo, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi amministrativa, dovrebbe essere corrisposto al dipendente dall'ente presso il quale lo stesso svolge la sua prestazione, al fine di evitare situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori addetti ai medesimi compiti.

Il ricorrente ritiene, inoltre, che la citata disposizione regionale determini una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalità delle altre amministrazioni pubbliche, in violazione dell’art. 3 Cost.

3.1.1.‒ Le questioni non sono fondate.

L’art. 6, comma 2, contenuto nella legge reg. Toscana n. 32 del 2018, nella parte in cui inserisce il comma 9-ter nell’art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, prevede l’utilizzazione, da parte della Regione, di personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla base di «appositi protocolli». Si dà, in tal modo, applicazione all’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua una particolare forma di mobilità temporanea dei lavoratori pubblici fra amministrazioni pubbliche, ma anche fra amministrazioni pubbliche e imprese private, attraverso l’assegnazione temporanea di personale, sulla scorta di appositi protocolli. L’istituto, introdotto dall’art. 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato), ha caratteri del tutto particolari, perché si prefigge di soddisfare contestualmente sia le esigenze di una circolazione più efficiente e flessibile delle professionalità all’interno delle amministrazioni pubbliche (e delle imprese), sia il contenimento dei costi per il personale pubblico. Esso è stato introdotto dal legislatore statale al fine di consentire la realizzazione di specifici progetti di interesse per l’amministrazione di appartenenza e per quella destinataria, per un tempo definito e al di fuori dell’ordinaria amministrazione. Ciò implica che sia acquisito il consenso del lavoratore interessato, prima che sia siglato il protocollo d’intesa con cui le parti «disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento», nonché «l’onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie».

Con il ricorso a questo strumento le amministrazioni possono avviare specifiche attività e raggiungere obiettivi di efficienza e specializzazione, se necessario con progetti sperimentali, nell’espletamento di servizi destinati alla collettività. Esse coinvolgono nella mobilità il personale proveniente da altre amministrazioni, disposto a maturare esperienze professionali temporanee in un nuovo contesto, senza che ciò comporti aumenti di spesa connessi a nuove assunzioni.

In questa prospettiva di efficienza organizzativa si muove la norma regionale censurata, che promuove la sottoscrizione di protocolli in vista della realizzazione di specifici progetti condivisi, per l’erogazione dei servizi di propria competenza. Per incentivare la mobilità del personale proveniente da altre amministrazioni, la medesima norma assicura che l’assegnazione temporanea, così come non può in alcun modo modificare la posizione del personale assegnato (il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione di appartenenza resta delineato sulla base dell’originario contratto di lavoro), non incide sul relativo trattamento economico, che resta quello definito prima dell’avvio della mobilità, secondo la normativa vigente. Nell’accollarsi un tale onere la Regione rinvia al protocollo d’intesa, come previsto dall’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, la puntuale disciplina di tutti gli aspetti.

Si tratta, a ben vedere, della disciplina di aspetti dell’organizzazione amministrativa che, nell’ambito della propria competenza residuale, la Regione esercita seguendo obiettivi di efficienza e valorizzazione della professionalità di quanti, provenendo da altre amministrazioni, accedono alla mobilità temporanea sulla base di appositi protocolli, idonei, tra l’altro, a garantire il contenimento della spesa. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente – che peraltro invoca erroneamente l’art. 70, comma 12, del d.lgs. n 165 del 2001 inerente a tutt’altra mobilità temporanea imposta dalla legge o dal regolamento – il legislatore toscano attua quanto previsto dal legislatore statale, senza violare la sfera di competenza di quest’ultimo in materia di «ordinamento civile».

Sulla base di argomenti analoghi, anche la questione promossa, nei confronti del citato comma 9-ter della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, in riferimento all’art. 3 Cost., non è fondata.

La norma regionale si limita a dare applicazione all’art 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e non determina, pertanto, disparità di trattamento. La soluzione delineata dalla norma impugnata, coerente con la normativa statale, può essere, infatti, accolta e seguita da altre pubbliche amministrazioni.

3.2.‒ L’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 è, inoltre, impugnato nella parte in cui, inserendo il comma 9-quater nell’art. 29 del citato «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale», dispone che «il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 18-bis» della legge regionale n. 1 del 2009.

In tal modo, la norma regionale derogherebbe ai limiti fissati dall’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, in ordine al conferimento di incarichi dirigenziali al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione, in violazione sia dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva statale l’«ordinamento civile», sia del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., poiché vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la generalità delle altre amministrazioni pubbliche.

3.2.1.‒ Anche tali questioni non sono fondate.

Occorre, anzitutto, tener conto del contesto normativo in cui si inserisce la norma impugnata. L’art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 inserisce nell’art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 i commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, tutti volti a disciplinare l’assegnazione temporanea di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli di intesa per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione, di cui all’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001.

Mentre il comma 9-bis disciplina l’ipotesi di assegnazione temporanea del personale regionale presso altre amministrazioni pubbliche o imprese private, il comma 9-ter – esaminato supra – disciplina l’ipotesi dell’assegnazione temporanea presso la Regione di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni con la stipulazione di appositi protocolli. Il comma 9-quater (ora in esame) così esordisce: «[i]l posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa» e prosegue prevedendo che «[i]l personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica». Tali previsioni devono essere lette in stretta connessione con quanto scritto nel periodo successivo. Nel caso in cui sia temporaneamente assegnato personale dirigenziale, quest’ultimo non rileva ai fini del rispetto dei limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche fissati dall’art. 18-bis della legge regionale n. 1 del 2009, in linea con l’art. 19, comma 5-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Occorre, infatti, precisare che l’art 18-bis della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, inserito dall’art. 21 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2014, n. 90 recante «Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alle leggi regionali 59/1996, 60/1999, 6/2000, 43/2006, 38/2007, 20/2008, 26/2009, 30/2009, 39/2009, 40/2009, 66/2011, 23/2012, 77/2012 e 80/2012)», dispone che «gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, nel limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale, a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti […] ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001».

Tale disposizione statale, inserita dalla legge n. 145 del 2002, prevede che le pubbliche amministrazioni possano conferire incarichi dirigenziali «entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui […] all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia […], anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all’articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2» (testo originario). Essa ha integrato la previsione, di cui al comma 6 del medesimo articolo, che riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, «di particolare e comprovata qualificazione professionale» entro il medesimo limite «del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia».

Entrambe le disposizioni, in seguito modificate più volte (cosicché, secondo il testo attualmente vigente, i limiti posti dal comma 5-bis sono saliti al «15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia» e si è prevista la possibilità di un ulteriore aumento, «rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento»), rispondono – come questa Corte ha già avuto modo di affermare – all’esigenza di attribuire, anche temporaneamente, la direzione delle strutture fondamentali dell’apparato burocratico a soggetti muniti di adeguate competenze, se necessario esterne all’amministrazione, in mancanza di dipendenti che vantino simili requisiti (sentenza n. 105 del 2013), con la precipua finalità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione. Esse riflettono, inoltre, l’esigenza di contenere entro limiti quantitativi ristretti simili deviazioni dalla regola generale che attiene al conferimento degli incarichi ai dirigenti inquadrati nei ruoli dell’amministrazione, «al fine di non vanificare, nei fatti, le esigenze tutelate dall’art. 97 Cost.» (sentenza n. 105 del 2013).

Si tratta, come appare evidente, di soddisfare esigenze diverse, fra loro complementari, proprio perché riconducibili al buon andamento dell’amministrazione e riferite alla direzione di strutture burocratiche fondamentali, cui compete lo svolgimento delle attività ordinarie, in vista del perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni pubbliche.

Le previsioni, inserite nel Capo II (Dirigenza) del Titolo II (Organizzazione) del d.lgs. n. 165 del 2001, si applicano alle amministrazioni dello Stato (art. 13), ma vincolano anche le Regioni, quanto ai «principi» (art. 27), fissati dal legislatore statale a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell’amministrazione (sentenza n. 251 del 2016), ravvisabile nel ragionevole contemperamento dell’esigenza di integrare le professionalità interne con altre che l’amministrazione non sia in grado di reperire, attingendo al suo personale con qualifica dirigenziale. Il travaso di professionalità provenienti da altre pubbliche amministrazioni, che può anche risultare in una mobilità “virtuosa” fra le stesse, avviene in armonia con l’art. 97 Cost., in un’ottica di organizzazione e programmazione. È questa l’ottica adottata dalla Regione Toscana, nel definire i limiti al conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo quanto previsto dall’art 18-bis della legge regionale n. 1 del 2009.

Diverso è l’orizzonte della norma regionale impugnata. L’assegnazione temporanea del personale di altre amministrazioni è prevista, come già detto, per la gestione di un progetto comune tra l’amministrazione e altri soggetti, pubblici o privati, che presuppone un interesse condiviso, per un tempo definito, al di fuori dell’ordinaria amministrazione. Come per il comma 9-ter, si tratta di uno strumento di carattere eccezionale, per la specificità e temporaneità del progetto. Per questo motivo il personale dirigente, assegnato all’amministrazione regionale solo per il tempo necessario alla realizzazione del progetto, non ricopre posti di dotazione organica, poiché non rientra fra quanti, per categoria e profilo professionale necessari allo svolgimento dell’attività dell’ente, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali dello stesso. L’assegnazione temporanea non comporta, infatti, la direzione di strutture burocratiche fondamentali preposte all’attività ordinaria dell’amministrazione, poiché il dirigente indirizza la sua attività alla realizzazione di un progetto specifico e “straordinario”.

La norma regionale, anche in questo caso orientata a delineare una modalità di azione della stessa amministrazione regionale, non fa altro che dare attuazione all’art. 23-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, senza ledere la sfera di competenza statale.

Né si riscontra violazione dell’art. 3 Cost., sull’assunto della pretesa disparità di trattamento con la generalità delle altre amministrazioni pubbliche.

Poiché la norma regionale costituisce attuazione di quanto stabilito dal legislatore statale all’art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, ben possono anche le altre amministrazioni, in linea con le indicazioni della normativa statale, orientare in tal senso la propria attività.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9-ter e 9-quater nell’art. 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2019.