Ordinanza n. 152 del 2019

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 152

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-10 ottobre 2018, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2018, iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 9 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 22, comma 1, della legge della Regione Umbria 2 agosto 2018, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione 2018-2020 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, deducendo che:

− la disposizione censurata prevede: «Dopo l’articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), è inserito il seguente: «Art. 31-bis (Lavori di competenza regionale in regime di delega amministrativa) 1. La Regione provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza anche mediante delegazione amministrativa a Consorzi di bonifica, nell’ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), ad Agenzie regionali e ad enti locali anche in forma associata, individuati dalla Giunta regionale. 2. A tal fine la Regione, in sede di trasferimento delle risorse ai soggetti individuati al comma 1, riconosce oneri per spese generali nella misura forfettaria del dieci per cento dell’importo della spesa complessiva, i quali compensano ogni onere, dalla fase progettuale al collaudo. La percentuale applicabile è fissata nella misura forfettaria del dodici per cento nel caso in cui le attività di cui al comma 1 necessitano di spese specialistiche. 3. Le spese generali e specialistiche, di cui al comma 2, sono definite con apposito atto della Giunta regionale»;

− essa contrasterebbe con gli artt. 37 (rubricato «Aggregazioni e centralizzazione delle committenze») e 38 (rubricato «Qualificazioni delle stazioni appaltanti e centrali di committenza») del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), articoli introdotti in attuazione dei criteri di delega di cui all’art. 1, comma 1, lettere bb) e dd), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante «Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

− le richiamate disposizioni statali – «intessendo una relazione a doppio filo» tra aggregazione e centralizzazione delle committenze, da un lato, e qualificazione delle stazioni appaltanti dall’altro − sarebbero volte a razionalizzare le procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti medesime, finalità per il cui raggiungimento sarebbe indispensabile l’applicazione del nuovo sistema su tutto il territorio nazionale;

− secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «la disciplina della procedure di gara e, in particolare, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei princìpi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione di servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei princìpi costituzionali in materia di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’àmbito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004)» (si cita la sentenza n. 411 del 2008 e le successive sentenze n. 259 e n. 28 del 2013, n. 339 del 2011, n. 186 del 2010, n. 283 del 2009);

− la norma regionale censurata, quindi, intervenendo nella disciplina dei contratti pubblici, invaderebbe una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

che la Regione Umbria non si è costituita in giudizio;

che, con atto depositato in data 3 aprile 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri – dopo avere rilevato che il sopravvenuto art. 25 della legge della Regione Umbria 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni), ha integrato e modificato la disposizione censurata, introducendo il richiamo esplicito all’osservanza del codice dei contratti pubblici e, in particolare degli artt. 37 e 38 − ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 61 e n. 4 del 2019, n. 244 e n. 205 del 2018).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2019.