Ordinanza n. 73 del 2019

CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 73

ANNO 2019

 

Commento alla decisione di

 

Gugliemo Leo

La Consulta ristabilisce la piena discrezionalità del giudice per la comparazione tra recidiva e diminuente della seminfermità mentale

 

per g.c. di Sistema Penale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso con ordinanza del 13 giugno 2011 dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, nel giudizio di opposizione di terzo all’esecuzione esattoriale promosso da Elena Predonzani nei confronti di Equitalia Friuli-Venezia Giulia spa e del debitore esecutato Agostino Majo, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Luca Antonini.

Ritenuto che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, con ordinanza del 13 giugno 2011, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), in vigore dal 1° luglio 1999;

che il giudice rimettente denuncia tale disposizione nella parte in cui stabilisce che, «[l]’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno»;

che l’incidente di costituzionalità è stato sollevato nel corso di un’opposizione di terzo proposta da Elena Predonzani avverso l’esecuzione forzata tributaria promossa da Equitalia Friuli-Venezia Giulia spa nei confronti del debitore esecutato Agostino Majo;

che, secondo quanto il giudice rimettente premette in punto di fatto: a) le cartelle di pagamento sulla base delle quali è stata promossa l’azione esecutiva si riferiscono a tributi relativi al periodo d’imposta tra il 2001 e il 2009; b) il pignoramento mobiliare è stato eseguito in data 19 aprile 2010 presso lo studio legale di Agostino Majo, ove la terza opponente usufruiva di una stanza in utilizzo esclusivo «in virtù di accordi – verbali non formalizzati – di collaborazione professionale»; c) la opponente deduce di essere proprietaria di parte dei beni pignorati (come dichiarato anche in sede di esecuzione) e a sostegno di tale deduzione produce «le fatture d’acquisto di tali beni risalenti agli anni 1995 e 1996 (tranneché di uno, acquistato nel 2009), ed un estratto delle scritture contabili […], da cui risulta la registrazione delle stesse»; d) l’Agente della riscossione eccepisce che tali documenti non sono idonei ai sensi dell’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973 a fondare l’opposizione in quanto, «pur essendo tutti tranne uno anteriori all’anno cui si riferiscono i tributi per cui si procede, non rivestono, peraltro, la forma dell’atto pubblico né della scrittura privata autenticata»; e) la opponente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, secondo quanto il giudice rimettente premette in punto di diritto: a) nell’opposizione di terzo avverso l’esecuzione esattoriale mobiliare, la prova dell’appartenenza al terzo opponente dei beni sottoposti a esecuzione è regolata dal denunciato art. 63 del d.P.R. n. 602 del 1973, che pone «limitazioni formali e temporali che non consentirebbero nella specie, solo sotto il profilo formale, di ritenere idonee le prove offerte dall’opponente, non avendo detti documenti la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, pur tuttavia avendo gli stessi il requisito temporale dell’anteriorità all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta [a] ruolo»; b) tale disciplina «aggrava in modo ingiustificato ed indiscriminato la posizione processuale del terzo opponente, sottoposto ad un rigoroso regime probatorio […], anche in situazioni palesemente immuni dal rischio di fraudolenta elusione»; c) la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale «(ex multis vedansi nn. 415/96, 444/95, 158/08) rimarca[va] l’irragionevolezza delle norme limitanti l’opposizione dei terzi nell’esecuzione esattoriale con riguardo a quei beni che con certezza non ricadono nel rischio della fraudolenta elusione, con ciò confermando che il regime delle prove è rimesso per determinati rapporti alla discrezione del legislatore, ma sempre nei limiti della ragionevolezza ed in funzione proprio di quello che è l’interesse prioritario perseguito […] d’escludere fraudolente elusioni, con la conseguente imposizione d’una presunzione di frode temporalmente individuata dalla norma in questione, ma che non può certo essere ragionevolmente ricondotta a ritroso ad un momento in cui il debito non sussiste ancora difettandone il presupposto sostanziale»;

che in base a tali premesse, per il giudice a quo, la norma censurata víola: a) l’art. 3 Cost., «poiché sottopone in modo irragionevole e illegittimo il terzo opponente ad un regime probatorio estremamente gravatorio rispetto a quello previsto per i procedimenti esecutivi ordinari, lesivo quindi del principio di eguaglianza, nella misura in cui impone al terzo opponente di provare il titolo di proprietà dei beni sottoposti a pignoramento unicamente a mezzo d’atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo»; b) l’art. 24 Cost., perchè la limitazione probatoria introdotta dalla disposizione impugnata appare «irragionevole e limitativa del diritto di difesa»; c) l’art. 42 Cost., perché la medesima disposizione impugnata «dà vita, quale pratica conseguenza, ad un generalizzato potere ablativo dei diritti soggettivi individuali, prefigurando una concreta espropriazione senza indennizzo»;

che, in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente, ritenuto che, «i noti precedenti giurisprudenziali in materia, non pregiudicano una pronunzia della Corte costituzionale sull’illegittimità della norma censurata nel presente giudizio», afferma che solo l’applicazione dell’art. 63 censurato osta a «ritenere provata la proprietà in capo all’opponente dei beni pignorati e per cui è opposizione laddove, invece, qualora non fossero operanti detti limiti probatori, la prova sarebbe stata già raggiunta mediante la produzione documentale fornita dall’opponente (fatture d’acquisto e scritture contabili), e che l’accoglimento dell’opposizione renderebbe essenziale l’eventuale disapplicazione della norma medesima».

Considerato che il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, dubita – in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), quale sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), nella parte in cui stabilisce che «[l]’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno»;

che, in particolare, il giudice a quo censura la suddetta disposizione in quanto consente al terzo opponente «di provare il titolo di proprietà dei beni sottoposti a pignoramento unicamente a mezzo d’atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo», in tal modo configurando un «regime probatorio estremamente gravatorio rispetto a quello previsto per i procedimenti esecutivi ordinari»;

che, secondo il rimettente, la disposizione censurata víola: a) l’art. 3 Cost., «poiché sottopone in modo irragionevole e illegittimo il terzo opponente ad un regime probatorio […] lesivo […] del principio di eguaglianza, nella misura in cui impone al terzo opponente di provare il titolo di proprietà dei beni sottoposti a pignoramento unicamente a mezzo d’atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero sentenza passata in giudicato pronunziata su domanda proposta prima dell’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo»; b) l’art. 24 Cost., perché la limitazione probatoria introdotta dalla disposizione impugnata appare «irragionevole e limitativa del diritto di difesa»; c) l’art. 42 Cost., perché la medesima disposizione impugnata «dà vita, quale pratica conseguenza, ad un generalizzato potere ablativo dei diritti soggettivi individuali, prefigurando una concreta espropriazione senza indennizzo»;

che le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza;

che nella specie, infatti, secondo quanto riferito dal giudice rimettente, la prova dell’acquisto dei beni da parte della opponente deriverebbe da «fatture d’acquisto di tali beni risalenti agli anni 1995 e 1996 (tranneché di uno, acquistato nel 2009), ed un estratto delle scritture contabili dell’opponente, da cui risulta la registrazione delle stesse»;

che il rimettente, pertanto, pur censurando i limiti che la disposizione denunciata pone ai terzi opponenti in ordine alla prova della loro proprietà dei beni oggetto di esecuzione esattoriale, non precisa le ragioni per le quali in forza della disciplina ordinaria del processo esecutivo, assunta quale tertium comparationis, tale prova, ove non operassero detti limiti, sarebbe già stata raggiunta nel giudizio a quo;

che, infatti, sulla base del diritto vivente è, invece, un «principio già affermato […] (Cass., n. 1975/1990; Cass., n. 3664/1981; Cass., n. 6190/1979), che la dimostrazione della proprietà, da parte del terzo rivendicante ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., può essere fornita anche con le fatture relative all’acquisto dei beni successivamente pignorati, purché, a termini degli articoli 2702 e 2704 cod. civ., esse risultino sottoscritte dal venditore, accettate dall’acquirente ed abbiano data certa ed anteriore al pignoramento» (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 23 febbraio 2006, n. 3999, ove la data certa era costituita dall’avvenuta autenticazione degli estratti dei libri contabili nella parte riferita alle fatture medesime);

che, dunque, il giudice rimettente non motiva perché ritiene raggiunta la prova della proprietà dei beni sulla base della disciplina ordinaria evocata quale tertium comparationis; sicché, difettando la motivazione sulla rilevanza, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come sostituito dall’art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2019.