Ordinanza n. 204 del 2018

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ORDINANZA N. 204

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

- Luca                     ANTONINI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, nel procedimento vertente tra Maurizio Gatti e l’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Milano, con ordinanza del 30 novembre 2017, iscritta al n. 5 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – con l’ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio di opposizione ad avviso di liquidazione relativo ad accertamento di omesso versamento di imposta del registro – l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo aver respinto nel merito la domanda del contribuente e dovendo provvedere alla liquidazione delle spese giudiziali in favore della vittoriosa Agenzia delle entrate, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata – che ha abrogato le previgenti tariffe professionali – violerebbe il parametro evocato, in quanto adottata in difetto del requisito della «necessità», cui è subordinato (oltre a quello della «urgenza») l’esercizio in casi straordinari del potere legislativo da parte del Governo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l’inammissibilità della questione perché inerente a scelte riservate alla discrezionalità del legislatore o, comunque, per la sua manifesta infondata [rectius: manifesta infondatezza ex ord. 8/2019]

Considerato che – nel denunciare il sospettato contrasto dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, con l’art. 77, secondo comma, della Costituzione – la Commissione tributaria rimettente argomenta che, «quantomeno in ambito forense», la cosiddetta liberalizzazione delle tariffe si concretizzerebbe «in un depauperamento del professionista […] che abbia assistito il contribuente nel giudizio tributario, senza che tale minor locupletazione possa incidere sulla economia nazionale, men che meno sulla libera concorrenza professionale» e finirebbe anzi con l’«incidere sui consumi, riducendo la capacità d’acquisto del reddito prodotto in sede professionale», per cui non vi sarebbe stato motivo, ad avviso di essa Commissione, di abrogare le tariffe professionali che «hanno svolto egregiamente la propria funzione nell’arco di ben 70 anni»;

che la rimettente trascura, però, di considerare che, ai sensi del comma 2 del censurato art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale» (quale, appunto, quella che essa deve effettuare), il quantum del compenso è sottratto alla logica della liberalizzazione, poiché va «determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»;

che, per di più, come emerge dalla stessa ordinanza di rimessione, ciò che, nella specie, quel giudice deve liquidare è il compenso dovuto alla difesa dell’Agenzia delle entrate e non quello dovuto al professionista che abbia assistito il contribuente, esclusivamente in relazione al quale sono formulate le censure rivolte alla norma abrogativa delle previgenti tariffe professionali;

che, pertanto, la questione sollevata è, sotto più profili, priva di concreta rilevanza nel giudizio a quo (e, comunque, è su tali profili assolutamente carente di motivazione), il che ne comporta la manifesta inammissibilità.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevata, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.