Sentenza n. 71 del 2018

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 71

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Giorgio                       LATTANZI                                       Presidente

-           Aldo                           CAROSI                                            Giudice

-           Marta                          CARTABIA                                              ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                                 ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                             ”

-           Silvana                        SCIARRA                                                 ”

-           Daria                           de PRETIS                                                ”

-           Nicolò                         ZANON                                                    ”

-           Franco                        MODUGNO                                             ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                               ”

-           Giulio                          PROSPEETTI                                            ”

-           Giovanni                     AMOROSO                                               ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 85 e 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 16 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 23 febbraio 2017 ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 2017.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Luca Antonini e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il successivo 23 febbraio (reg. ric. n. 19 del 2017), la Regione Veneto ha impugnato numerose disposizioni della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e, tra queste, i commi 85 e 627 dell’art. 1.

1.1.– Il comma 85 dell’art. 1 è impugnato «per violazione dell’art. 117, III comma, della Costituzione, nonché degli artt. 5 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione».

Esso stabilisce che «L’INAIL, nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti».

Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione deve essere ricondotta alla materia «edilizia scolastica», che si collocherebbe «all’incrocio» di più ambiti di competenza – relativi, in particolare, al governo del territorio, all’energia e alla protezione civile – tutti compresi nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (è citata, in tale senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2013).

Ciò premesso, la Regione Veneto deduce che il comma impugnato, da un lato, destina risorse in un ambito materiale riconducibile a tale potestà legislativa regionale, dall’altro, non prevede alcuna forma di concertazione con le Regioni, in particolare, ai fini dell’adozione dei criteri di selezione dei progetti ammessi alla ripartizione.

La Regione ricorrente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’«analoga fattispecie» dell’art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), «nella parte in cui non prevede che […] sia adottato sentita la Conferenza Stato Regioni» il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse per la costruzione di scuole innovative, costituite da una quota parte di quelle destinate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) – nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano d’impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) – a un piano di interventi di messa in sicurezza e di costruzione di edifici scolastici, ai sensi dell’art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98.

Ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata, invece, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni. Da ciò la violazione «dell’art. 117, III comma e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.».

1.2.– Il comma 627 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 è impugnato «per violazione degli artt. 117, III comma e 119 della Costituzione, nonché degli artt. 5 e 120 della Costituzione per violazione del principio di leale collaborazione».

Esso stabilisce che «Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L’accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Ad avviso della Regione ricorrente, tale disposizione, da un lato, istituisce un fondo statale a destinazione vincolata in un ambito materiale riconducibile alle materie valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, rientranti nella potestà legislativa concorrente delle Regioni; dall’altro, non prevede alcuna forma di concertazione con le Regioni ai fini dell’adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di determinazione dei criteri di accesso alle risorse del fondo.

Tanto premesso, la Regione Veneto ritiene che, «nella misura in cui non è prevista, al riguardo, l’intesa con le Regioni», sarebbero violati l’art. 119 Cost. e il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., atteso che la giurisprudenza della Corte costituzionale sarebbe «costante nel ritenere che solo la previsione di un’intesa nell’ambito della Conferenza unificata varrebbe a rendere costituzionalmente legittimo, in virtù del processo di concertazione e condivisione, un fondo a destinazione vincolata» (sono citate le sentenze n. 273 del 2013, n. 79 del 2011, n. 16 del 2010, n. 201 del 2007, n. 219 e n. 50 del 2005).

L’assenza, ai fini dell’adozione del menzionato decreto ministeriale, «di qualsivoglia forma di leale collaborazione» renderebbe dunque evidente la violazione «degli artt. 117, III comma e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.».

2.– Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate non fondate.

2.1.– Circa le ragioni di tale richiesta, la parte resistente nulla specificamente deduce a proposito della questione avente a oggetto il comma 85 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.

2.2.– Quanto all’infondatezza della questione avente a oggetto il comma 627 dello stesso art. 1, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che l’istituzione e la gestione del Fondo nazionale per la rievocazione storica sarebbero state previste con la stessa «logica» posta a fondamento del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui al comma 615 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 (a proposito del quale lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri aveva dedotto che le «previsioni relative al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile […] integrano misure speciali di competenza statale considerato che il legislatore statale ha costantemente garantito il proprio contributo al finanziamento del trasporto pubblico locale, essendo imprescindibile la finalità di assicurare livelli di omogeneità nella fruizione del servizio sull’intero territorio nazionale, anche mediante l’istituzione di fondi a destinazione vincolata (cfr. sentenza n. 273 del 2013)»).

2.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri afferma conclusivamente che le «suesposte considerazioni valgono ad escludere la fondatezza anche degli altri motivi di ricorso».

3.– In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Veneto ha depositato una memoria con la quale ribadisce e precisa i motivi dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate già illustrati nel ricorso.

3.1. – Quanto all’illegittimità del comma 85 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, la Regione Veneto puntualizza che essa deriva dal fatto che tale disposizione «non prevede alcuna forma di concertazione con le Regioni […], non essendo in alcun modo sufficiente la previsione […] che [le stesse] dichiarino la propria disponibilità ad aderire all’operazione per la costruzione di strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione». Le Regioni, infatti, «risultano […] estromesse dalle […] fasi successive del procedimento inerenti […]: i) alla individuazione delle Regioni ammesse alla ripartizione, ii) all’assegnazione delle risorse disponibili e iii) alla fissazione dei criteri di selezione dei progetti»; fasi per le quali non è prevista «alcuna forma di coinvolgimento della Conferenza Stato Regioni».

3.2. – Quanto all’illegittimità del comma 627 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, la Regione ricorrente precisa che «le censure dedotte nel ricorso non contestano la legittimità in sé del fondo a destinazione vincolata, quanto invece il mancato coinvolgimento delle Regioni in relazione ai criteri di accesso al Fondo […]», la cui determinazione è demandata a un decreto ministeriale «in assenza della previsione di una Intesa».

4. – In prossimità dell’udienza pubblica anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria in cui ribadisce l’infondatezza delle questioni promosse.

4.1. – Quanto a quella avente a oggetto il comma 85 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, la parte resistente, dopo avere ricordato l’intervenuta adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017, recante «Attuazione dell’articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL», evidenzia che, diversamente dall’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015 – dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 284 del 2016 – l’impugnato comma 85 prevede una «preliminare adesione» delle Regioni che dichiarino la propria disponibilità ad aderire all’operazione, «presupponendo, quindi, un preventivo coinvolgimento delle medesime»; con la conseguenza che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «si limita […] a recepire e ratificare tali adesioni stabilendo il riparto delle risorse e i criteri di ammissione dei progetti sulla base di principi oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale». Da ciò l’esclusione della violazione del principio di leale collaborazione.

4.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri nulla deduce invece con riguardo alla questione avente a oggetto il comma 627 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso notificato il 16 febbraio 2017 e depositato il successivo 23 febbraio, la Regione Veneto ha impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

Delle questioni promosse, vengono qui in esame, per l’analogia delle censure prospettate, quelle che hanno a oggetto i commi 85 e 627. La decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto avverso ulteriori commi dello stesso art. 1 resta, pertanto, riservata a separate pronunce.

2.– Le disposizioni impugnate prevedono l’erogazione di risorse finanziarie in ambiti materiali che la ricorrente reputa di competenza legislativa regionale.

Ai fini dello scrutinio delle questioni promosse, è opportuno illustrare immediatamente il contenuto di tali disposizioni.

2.1.– Il comma 85 dispone la destinazione, da parte dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari di tale ente previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), di 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche (primo periodo). Il comma citato prevede altresì che le Regioni dichiarino la propria disponibilità ad aderire all’operazione – con assunzione a proprio carico del canone di locazione dei nuovi edifici scolastici – comunicandola alla Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017 e secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito internet di tale Struttura (secondo periodo). Lo stesso comma 85 stabilisce infine che, successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono: individuate le Regioni ammesse alla ripartizione; assegnate le risorse disponibili; stabiliti i criteri di selezione dei progetti di nuovi edifici scolastici (terzo periodo).

Come ricordato dalla parte resistente nella propria memoria, in attuazione di quest’ultima prescrizione è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2017, recante «Attuazione dell’articolo 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) relativo alla realizzazione di nuove strutture scolastiche nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’INAIL».

2.2.– Il comma 627 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e con le finalità della: promozione di eventi, feste e attività; valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica (primo periodo). Lo stesso comma, inoltre: individua i soggetti, pubblici e privati, ammessi ad accedere, in via diretta, alle risorse del Fondo (Regioni, comuni e istituzioni culturali e associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l’iscrizione in appositi albi tenuti presso i comuni o operative nel settore da almeno dieci anni); demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, la determinazione dei criteri di accesso alle risorse del Fondo (secondo periodo).

In attuazione di quest’ultima prescrizione, è stato adottato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 25 settembre 2017, n. 418 (Criteri di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica).

2.3.– Dal contenuto dei commi impugnati risulta quindi che essi prevedono finanziamenti – nel primo caso, con fondi disponibili dell’INAIL, nel secondo con le risorse del fondo statale a ciò istituito – con puntuali vincoli di destinazione: nell’un caso per la costruzione di nuove strutture scolastiche (comma 85), nell’altro per la realizzazione di iniziative di rievocazione storica (comma 627).

3.– La Regione ricorrente, invocando gli artt. 117, terzo comma, e 5 e 120 della Costituzione, nonché, limitatamente al comma 627, l’art. 119 Cost., non contesta la legittimazione dello Stato a disporre i menzionati finanziamenti vincolati in materie che reputa di competenza legislativa regionale (in particolare, concorrente), ma il mancato coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni relative alla gestione degli stessi. In particolare, essa contesta la mancata previsione, in violazione del principio di leale collaborazione, di forme di partecipazione regionale ai procedimenti di adozione dei decreti cui le norme impugnate fanno rinvio ai fini della determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie.

A tale proposito, prima di analizzare le specifiche censure prospettate dalla Regione Veneto, va ricordato che questa Corte ha più volte affermato la necessità di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente). In particolare essa ha ribadito che, in tali casi, devono essere predisposti strumenti di coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell’intesa o del parere, quanto alle decisioni relative ai criteri e alle modalità del riparto (o della riduzione) del trasferimento destinato a enti territoriali o, anche, direttamente a soggetti privati.

Ciò è avvenuto, principalmente, in due ipotesi.

Anzitutto, nei casi in cui la disciplina legislativa del finanziamento «si trovi all’incrocio di materie attribuite dalla Costituzione alla potestà legislativa statale e regionale, senza che sia individuabile un ambito materiale che possa considerarsi nettamente prevalente sugli altri» (sentenza n. 50 del 2008, punto 7.1. del Considerato in diritto). In tali casi di intreccio (o, se si preferisce, di interferenza o di concorso o di concorrenza) di competenze legislative, che non sia possibile comporre mediante l’applicazione del principio di prevalenza, deve trovare applicazione il principio di leale collaborazione, il quale impone che la legge statale, a salvaguardia delle competenze regionali, preveda adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni nella fase di attuazione della normativa, in particolare, di determinazione dei criteri e delle modalità di riparto (o di riduzione) delle risorse (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 51 del 2005).

La necessità di strumenti di coinvolgimento delle Regioni è stata affermata da questa Corte, in secondo luogo, nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella cosiddetta attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato, ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 61 del 2018, n. 79 del 2011, n. 285 e n. 242 del 2005).

4.– Venendo alle specifiche censure prospettate dalla ricorrente, deve essere anzitutto esaminata quella che ha a oggetto il comma 85. Secondo la Regione Veneto, tale disposizione violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., nonché gli artt. 5 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione, perché, nel destinare risorse finanziarie nell’ambito materiale dell’edilizia scolastica – che inciderebbe su una pluralità di materie di legislazione concorrente, quali il governo del territorio, l’energia e la protezione civile – essa non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i criteri di selezione dei progetti di nuovi edifici scolastici.

La questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nella disciplina dell’edilizia scolastica «si intersecano più materie, quali il “governo del territorio”, “l’energia” e la “protezione civile”, tutte rientranti nella competenza concorrente Stato-Regioni di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost.» (sentenze n. 284 del 2016 e n. 62 del 2013, rispettivamente, punto 11.2. e punto 5.1. del Considerato in diritto).

Il finanziamento previsto dal comma impugnato interviene, dunque, in ambiti materiali di competenza regionale (concorrente). Ne consegue la necessità, alla luce del ricordato costante orientamento di questa Corte, che, a salvaguardia delle competenze costituzionali delle Regioni, queste siano coinvolte nel procedimento di adozione del decreto cui il comma impugnato fa rinvio per la ripartizione, su base regionale, delle risorse disponibili e per la definizione dei criteri di selezione dei progetti di nuove strutture scolastiche.

La necessità della partecipazione regionale a tali decisioni non può essere esclusa sulla base dell’argomento, prospettato nella memoria illustrativa del Presidente del Consiglio dei ministri, che il comma impugnato prevede una «preliminare adesione» delle Regioni che dichiarino la propria disponibilità ad aderire all’operazione, «presupponendo, quindi, un preventivo coinvolgimento delle medesime»; sicché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «si limita […] a recepire e ratificare tali adesioni stabilendo il riparto delle risorse e i criteri di ammissione dei progetti sulla base di principi oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale». La previsione di una dichiarazione di disponibilità ad aderire all’operazione non può, infatti, ovviare alla totale estromissione delle Regioni dalla decisiva fase successiva, demandata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di assegnazione delle risorse e di fissazione dei criteri di selezione dei progetti. Né può ritenersi che venga meno l’esigenza della partecipazione regionale a tale fase, per il sol fatto che l’assegnazione delle risorse e i criteri di selezione dei progetti verrebbero stabiliti «sulla base di principi oggettivi e uniformi su tutto il territorio nazionale». È proprio con riguardo alla fissazione di tali principi che sorge la necessità, a garanzia delle competenze regionali, di fare applicazione del canone della leale collaborazione.

Quanto alla forma di collaborazione costituzionalmente richiesta nella specie, il fatto che il finanziamento disposto dal comma 85 interessi esclusivamente materie di competenza regionale concorrente, senza che venga in rilievo alcuna delle materie di legislazione esclusiva dello Stato tassativamente elencate dal secondo comma dell’art. 117 Cost., impone di assicurare il più ampio coinvolgimento delle Regioni nel menzionato processo decisionale; coinvolgimento da realizzare mediante lo strumento dell’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Tale forma di coinvolgimento regionale risulta, del resto, tanto più necessaria, se si tiene conto che il comma 85 demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal suo terzo periodo non soltanto la ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni ammesse alla stessa, ma anche l’adozione dei «criteri di selezione dei progetti». Ciò comporta un’ulteriore significativa incidenza sulle competenze regionali in materia di programmazione dell’edilizia scolastica.

Il comma 85 impugnato deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La particolare rilevanza sociale del servizio scolastico e, più specificamente, della realizzazione di nuove scuole che rispondano ai requisiti della sicurezza strutturale e antisismica, e l’inerenza dello stesso a diritti fondamentali dei suoi destinatari, impongono, peraltro, che sia garantita continuità nell’erogazione delle risorse finanziarie e che restino, di conseguenza, «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (sentenze n. 50 del 2008, n. 423 del 2004 e n. 370 del 2003, rispettivamente, punto 6., punto 8.2. e punto 7. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 50 del 2008, punto 9. del Considerato in diritto).

5.– Passando alla censura concernente il comma 627, secondo la Regione Veneto tale disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché gli artt. 5 e 120 Cost., in relazione al principio di leale collaborazione, perché, nell’istituire un fondo statale a destinazione vincolata nelle materie di legislazione concorrente della valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione di attività culturali, non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni nell’adozione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo.

Anche tale questione è fondata.

Il Fondo nazionale per la rievocazione storica, istituito dal comma impugnato, è finalizzato – come già si è evidenziato – alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica.

Gli interventi finanziati dal Fondo per la realizzazione di tali finalità attengono, dunque, alla rievocazione storica, cioè al richiamo alla memoria, alla riproposizione delle vicende e dei contesti del passato allo scopo di conservare, promuovere e valorizzare la memoria storica, quale componente del patrimonio culturale immateriale.

Il finanziamento stabilito dal comma 627 – cui possono accedere, come pure si è detto, sia enti territoriali (Regioni e Comuni) sia soggetti privati (istituzioni culturali e associazioni) – riguarda perciò la promozione di eventi, feste e attività e la valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, materie queste che rientrano nella legislazione concorrente, ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.

Ciò chiarito, la necessità dell’applicazione del principio di leale collaborazione nel procedimento di adozione del decreto con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo determina i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica discende, in modo inequivocabile, dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte sull’operatività di tale principio nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento che incide su materie di competenza regionale residuale o concorrente (nella sentenza n. 285 del 2005, in particolare, si è affermata la necessità del coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio dei «poteri di tipo normativo o programmatorio» – che le disposizioni impugnate allocavano esclusivamente a livello centrale – previsti nell’ambito del finanziamento dell’attività culturale cinematografica).

Quanto alla forma di collaborazione richiesta, nella disciplina del Fondo nazionale per la rievocazione storica, lo Stato è coinvolto, ma non in relazione alle materie di legislazione esclusiva elencate dal secondo comma dell’art. 117 Cost. Ciò impone di assicurare, anche in questo caso, il più ampio coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale di determinazione dei criteri di accesso alle risorse del Fondo, attraverso la concertazione paritaria tra l’organo statale (il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo) e la Conferenza Stato-Regioni (sentenza n. 285 del 2005).

Il comma 627 impugnato deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 85, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al Fondo per la rievocazione storica sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018.