Sentenza n. 11 del 2018

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SENTENZA N. 11

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                           GROSSI                                           Presidente

-           Giorgio                        LATTANZI                                        Giudice

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                              ”

-           Giulio                          PROSPERETTI                                        ”

-           Giovanni                      AMOROSO                                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, nel procedimento vertente tra D. B. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell’11 aprile 2016, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di costituzione dell’INPS;

udito nella udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

udito l’avvocato Antonino Sgroi per l’INPS.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza dell’11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per i dipendenti degli enti locali, la facoltà di riscattare il servizio prestato, per un periodo non inferiore a sei mesi, in qualità di vice pretore reggente, prevista invece per i dipendenti statali dall’art. 14, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

1.1.– Espone il giudice rimettente che D. B., dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, aveva inoltrato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d’Aosta, nel triennio 1986-1988, e che detta domanda era stata respinta dall’INPS con provvedimento dell’8 giugno 2015.

Precisa il rimettente che l’istanza era stata presentata dall’interessato in data 20 marzo 2015, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 261 (Approvazione del Piano di riduzione della dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 13/2014), e che l’INPS aveva motivato il rigetto affermando che «il periodo richiesto non è riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale ex CPDEL, né è ricongiungibile ai sensi della legge n. 1092/1973 poiché non configurabile come rapporto di pubblico impiego».

Contro il citato provvedimento l’interessato aveva proposto ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza e, formatosi il silenzio-rigetto per intervenuto decorso dei termini di legge, aveva quindi adìto il giudice competente.

Prosegue il rimettente rappresentando che nel giudizio principale il ricorrente aveva affermato l’applicabilità nei suoi confronti, quale dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, del r.d.l. n. 680 del 1938, il cui art. 67, al primo comma, lettera e), prevede, per i dipendenti degli enti locali, la possibilità di riscatto dei periodi di servizio «alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualità di operai giornalieri».

In proposito, il ricorrente evidenziava che tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1986, «nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore», come invece stabilito, per i dipendenti dello Stato, dall’art. 14, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 1092 del 1973, e assumeva che la stessa ratio ricorreva nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, in cui si verte in tema di riscattabilità del servizio prestato in qualità di vice pretore reggente, prevista dalla lettera b) del medesimo art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, ma non dall’art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 per i dipendenti degli enti locali.

1.2.– Ciò premesso, il rimettente, esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, atteso il suo tenore letterale, ritiene, aderendo alle deduzioni svolte sul punto dal ricorrente nel giudizio principale, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione della norma stessa, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.

Il rimettente assume, difatti, che nei confronti della disposizione censurata trovano applicazione, in via analogica, le argomentazioni sviluppate da questa Corte nella richiamata sentenza n. 46 del 1986. Ciò in quanto, ad avviso del rimettente, nei confronti della mancata previsione, da parte dell’art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, della riscattabilità, per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), del servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, sono riproponibili le considerazioni svolte nella citata sentenza n. 46 del 1986 in ordine alla illegittimità della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.

In proposito, il rimettente richiama le statuizioni della menzionata sentenza, secondo cui: «Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneità che giustificano un identico trattamento normativo, per i fini della previsione dell’assistentato volontario tra i periodi di servizio riscattabili agli effetti della pensione», e «In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di un mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938 e non più sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui sopra puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. […]».

2.– Con atto depositato il 15 luglio 2016, l’INPS si è costituito nel giudizio incidentale, chiedendo di dichiarare irrilevante, inammissibile e comunque infondata la questione sollevata.

In ordine alla rilevanza, l’Istituto assume che il rimettente avrebbe omesso di verificare se il servizio prestato dal ricorrente nel giudizio principale in qualità di vice pretore reggente abbia avuto una durata non inferiore a sei mesi, come prevede la disposizione dettata dall’art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973, «utilizzata quale metro di confronto con la disciplina applicabile al caso di specie», nonché di accertare se il periodo di svolgimento di tale attività non sia contemporaneo con altri servizi utili a fini pensionistici, secondo quanto stabilito dall’art 67, primo comma, lettera e), del r.d.l. n. 680 del 1938.

Inoltre, l’Istituto deduce l’assenza di motivazione nell’ordinanza di rimessione quanto alla prospettata violazione dell’art. 36 Cost., che comunque, ad avviso dell’Istituto stesso, non ricorre nella questione in esame, attenendo l’evocato parametro alla misura della retribuzione e non a una «limitazione del diritto […] a fruire di un trattamento pensionistico».

2.1.– Con memoria depositata il 7 novembre 2017, l’INPS insiste nelle conclusioni formulate nell’atto di costituzione.

Riguardo alla rilevanza, l’Istituto aggiunge che il giudice rimettente avrebbe, altresì, omesso di verificare se era intervenuta la decadenza dalla proposizione dell’azione giudiziaria, come eccepito nel giudizio a quo, per effetto del decorso del termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo, previsto dall’art. 71 del r.d.l. n. 680 del 1938, per presentare ricorso alla Corte dei conti.

Inoltre, l’INPS asserisce che il giudice rimettente non avrebbe motivato specificamente le ragioni addotte a sostegno della questione di legittimità costituzionale, essendosi limitato ad affermare l’esistenza di un «parallelismo fra le norme che disciplinano il riscatto in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092/73) e in favore degli impiegati comunali, provinciali e regionali (R.d.l. n. 680/38)», e a richiamare la ratio decidendi della sentenza n. 46 del 1986.

Considerato in diritto

1.– La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, con ordinanza dell’11 aprile 2016, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali).

Secondo il rimettente, tale disposizione viola i principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione, non contemplando, per i dipendenti degli enti locali, la riscattabilità dei periodi di attività prestati in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi, come invece previsto, per i dipendenti civili e militari dello Stato, dall’art. 14, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Il rimettente rappresenta che nel giudizio principale il ricorrente, dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, aveva inoltrato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d’Aosta, nel triennio 1986-1988, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 261 (Approvazione del Piano di riduzione della dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 13/2014).

La domanda era stata rigettata dall’INPS in quanto il periodo richiesto non era riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale della soppressa Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL).

Il giudice rimettente, esclusa la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in considerazione del suo tenore letterale, solleva, pertanto, questione di legittimità dell’art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

A sostegno, il rimettente, deducendo l’analogia della questione sollevata con quella oggetto della sentenza n. 46 del 1986 di questa Corte, richiama le argomentazioni ivi svolte in ordine alla omogeneità fra la situazione del dipendente pubblico statale e quella del dipendente degli enti locali, riconosciuta da questa Corte in riferimento alla facoltà di riscatto del servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore, prevista dal d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, ma non dall’art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 per i dipendenti degli enti locali. Il rimettente assume, difatti, che tale omogeneità sussiste anche in riferimento alla riscattabilità dell’attività svolta in qualità di vice pretore reggente per almeno sei mesi, prevista per i dipendenti statali ma non per i dipendenti degli enti locali.

1.1.– L’INPS, costituitosi nel giudizio incidentale, chiede di dichiarare irrilevante, inammissibile e comunque infondata la questione sollevata.

In particolare, l’Istituto previdenziale deduce alcuni profili di possibile difetto di rilevanza della questione, nonché in ordine alla carenza di adeguata motivazione da parte del rimettente sulle prospettate censure di legittimità costituzionale.

2.– Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Istituto previdenziale, in ordine ai profili attinenti la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

Questa Corte ha più volte ribadito che una questione di legittimità può ritenersi validamente posta qualora il giudice a quo fornisca un’interpretazione non implausibile della disposizione contestata «che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformità a determinate norme costituzionali» (sentenza n. 51 del 2015).

Nella specie, il rimettente fornisce, seppur in modo sintetico, una descrizione della fattispecie concreta che ne rende evidente la riconducibilità all’ambito di applicazione della disposizione scrutinata, così chiarendo la rilevanza della questione.

Parimenti, deve ritenersi assolto, da parte del rimettente, l’obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a dubitare, con riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità costituzionale della norma scrutinata.

Il rimettente, nel richiamare ampi brani della ricordata sentenza n. 46 del 1986 di questa Corte, ritiene applicabili al caso di specie le argomentazioni con cui, nella predetta sentenza, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del medesimo art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevedeva per i dipendenti degli enti locali la facoltà di riscatto del servizio prestato in qualità di assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore, riconosciuta invece, per i dipendenti dello Stato, dall’art. 14, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ad avviso del rimettente, il medesimo art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 comporta una analoga discriminazione nei confronti dei dipendenti degli enti locali, non contemplando per essi la possibilità di riscattare il periodo di attività prestato in qualità di vice pretore reggente per almeno sei mesi, prevista per i dipendenti dello Stato dal ricordato art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973, evocato quindi, anche nel caso di specie, quale tertium comparationis.

In tal modo, risultano individuate in modo chiaro, seppur in sintesi, le ragioni che inducono il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata.

3.– Nel merito la questione è fondata.

3.1.– Questa Corte ha riconosciuto la discrezionalità del legislatore nel dettare discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, come la determinazione dei periodi temporali ammissibili al riscatto o il costo della relativa contribuzione. Tuttavia, ha precisato che tale discrezionalità incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneità non sono compatibili con il principio dettato dall’art. 3 Cost.

3.2.– In coerenza con tali affermazioni, questa Corte ritiene che, una volta riconosciuta dal legislatore, per i dipendenti statali, con il ricordato art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973, la facoltà di riscatto per il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, risulta non giustificabile un trattamento diverso per i dipendenti degli enti locali.

Non sussistono, invero, oggettivi elementi idonei a motivare il perdurare di una differenziazione fra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali, di fronte ad una attività di significativa rilevanza, quale quella di vice pretore onorario reggente, che presenta analoga valenza sia per l’impiego statale, che per l’impiego presso enti locali.

4.– La riscontrata illegittimità costituzionale, negli indicati termini, della disposizione scrutinata per violazione dell’art. 3 Cost. comporta l’assorbimento di ogni ulteriore profilo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare il servizio prestato in qualità di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.