Sentenza n. 194 del 2017

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SENTENZA N. 194

ANNO 2017

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                Presidente

-           Giorgio                       LATTANZI                             Giudice

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

-           Franco                        MODUGNO                                  ”

-           Augusto Antonio       BARBERA                                    ”

-           Giulio                         PROSPERETTI                             ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), promosso dal Tribunale ordinario di Potenza nel procedimento tra N. T. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza del 22 novembre 2013, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti gli atti di costituzione di N. T. e dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi gli avvocati Gioia Sacconi per N. T., Antonietta Coretti per l’INPS e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 22 novembre 2013 (r.o. n. 345 del 2015), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli), secondo cui «L’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione è esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio; agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità, ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri. La durata della corresponsione dell’indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell’anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattie, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue; b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione».

1.1.– Il giudice rimettente riferisce in punto di fatto di essere investito di un giudizio concernente la domanda del ricorrente di «riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2013». Lo stesso giudice a quo precisa che il ricorrente aveva «rivestito la qualifica» di lavoratore agricolo a tempo indeterminato, era stato licenziato dal proprio datore di lavoro il 31 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e aveva tempestivamente richiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in sede amministrativa, sia l’indennità di disoccupazione ordinaria sia quella agricola.

1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni, il Tribunale rimettente afferma anzitutto che, «applicando la normativa di settore», nel caso di specie il ricorrente non avrebbe diritto «ad alcuna indennità di disoccupazione».

Quanto alle ragioni di tale affermazione, con riguardo, da un canto, all’indennità di disoccupazione agricola, il giudice a quo espone che l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, limita la prestazione previdenziale ai casi in cui il lavoratore dipendente abbia maturato «taluni requisiti nell’anno di richiesta dell’indennità», senza distinguere tra lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, e che, nel caso oggetto del giudizio principale, «il ricorrente per l’anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31.12.2012 e per l’anno 2013 vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi».

Con riguardo, d’altro canto, all’indennità di disoccupazione ordinaria, il giudice a quo asserisce che, ancorché «la normativa vigente in materia» preveda invece la possibilità, in presenza di determinati requisiti personali e contributivi, di riconoscerla per i periodi di effettiva mancanza dell’attività lavorativa «anche nell’anno successivo all’ultimo per i quali [sic] vi sono i contributi», detta indennità, tuttavia, «non potrebbe spettare al ricorrente, in quanto essendo lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli maturati in concreto, se la sua prestazione fosse considerata non agricola».

Il rimettente conclude sul punto affermando di ritenere «che in conseguenza della disciplina di settore […] dovrebbe rigettare il ricorso».

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale ordinario di Potenza afferma che il censurato art. 32, primo comma, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto due distinti profili, sia con l’art. 38, secondo comma, Cost.

1.3.1.– Secondo il giudice a quo, l’art. 3 Cost. sarebbe leso, in primo luogo, perché la disposizione censurata, non distinguendo tra lavoratori agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo indeterminato, sottoporrebbe tali diverse situazioni a un trattamento irragionevolmente uguale, congruo per i primi, per i quali «vi è ontologicamente un’alternanza all’interno dello stesso anno di periodi lavorati e periodi non lavorati», ma non per i secondi, che «si trovano a veder lesionato il loro diritto al sostegno previdenziale, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento».

1.3.2.– Lo stesso art. 3 Cost. sarebbe violato, in secondo luogo, per l’irragionevole deteriore trattamento previdenziale riservato dal censurato art. 32, primo comma, ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto a quello previsto per la generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato.

Secondo il rimettente, tale deteriore trattamento non avrebbe giustificazione alcuna, atteso che le menzionate categorie di lavoratori sarebbero «sostanzialmente omogenee» in quanto «partecipano dei medesimi elementi (rapporto di lavoro e tempo indeterminato) e sono esposte ai medesimi rischi di interruzione involontaria dell’impiego (in particolare il recesso datoriale)», distinguendosi solo per la natura dell’attività svolta. Non vi sarebbero quindi ragioni – sempre ad avviso del giudice a quo – «per concedere soltanto ad una categoria l’indennità di disoccupazione, laddove il dipendente appartenente all’altra categoria abbia maturato tutti i presupposti che la legge (D.L. n. 1827/1935 art. 73 e seg. e successive modificazioni) prevede per l’indennità di disoccupazione ordinaria».

1.3.3.– Secondo il Tribunale rimettente, la disposizione impugnata contrasterebbe, infine, con l’art. 38, secondo comma, Cost., «nel momento in cui» impedisce al lavoratore dipendente agricolo a tempo indeterminato di «godere di un sostegno» quando involontariamente si trovi senza lavoro.

L’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non prevedrebbe i «mezzi adeguati alle […] esigenze di vita» del detto lavoratore, ai quali fa riferimento l’invocato parametro costituzionale, in particolare, «laddove la cessazione del rapporto di lavoro intervenga in un periodo che annulla i presupposti per la concessione dell’indennità di disoccupazione agricola».

Il Tribunale ordinario di Potenza afferma conclusivamente che «la non estensione della disciplina prevista per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria alle ipotesi di lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato conduce ad annullare il sostegno per il lavoratore involontariamente cessato dal lavoro».

2.– Si è costituito nel giudizio di legittimità costituzionale il ricorrente nel giudizio principale, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni fondate.

Nel richiamare quanto esposto nell’ordinanza di rimessione, la parte costituita afferma anzitutto che l’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, non dettando una disciplina differenziata delle diverse situazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato e dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, creerebbe «una non ragionevole disuguaglianza sostanziale tra cittadini davanti alla legge», violando sia l’art. 3 Cost. sia l’art. 38, secondo comma, Cost.; ciò in quanto, applicando detta disposizione, la parte costituita, essendo stata licenziata il 31 dicembre 2012, «avrebbe diritto a 0 (zero) giornate di disoccupazione». 

Sotto un secondo profilo, la difesa della parte costituita afferma che, poiché l’art. 38, secondo comma, Cost., «prefigura una sorta di nucleo minimo di tutela da riconoscersi universalmente» con riguardo a provvidenze destinate al sostentamento e alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili della persona, qualsiasi discrimine fra cittadini circa il godimento delle stesse sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. Il fatto che le due categorie di lavoratori a tempo indeterminato agricoli e non agricoli, ancorché «sostanzialmente omogenee», in quanto si distinguono solo per la natura dell’attività svolta, ricevano tutele previdenziali contro la disoccupazione involontaria diverse assumerebbe, quindi, il carattere di una discriminazione irragionevole.

3.– Si è costituito nel giudizio l’INPS, resistente nel processo principale, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate.

3.1.– L’Istituto costituito precisa anzitutto, in punto di fatto, di essere stato convenuto nel giudizio a quo, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario di Potenza il 29 agosto 2013, da N. T., il quale, nell’atto introduttivo del giudizio, esponeva: di avere lavorato presso una società in qualità di salariato agricolo fisso, cioè di operaio agricolo a tempo indeterminato, e di essere stato licenziato a decorrere dal 1° gennaio 2013; di avere presentato all’INPS, presso la sede di Potenza, il 7 gennaio 2013, la domanda amministrativa diretta a ottenere l’indennità ordinaria di disoccupazione «(non agricola)»; che l’INPS aveva rigettato tale domanda per difetto dei requisiti previsti dalla legge, in particolare, di quello «dei 52 contributi settimanali non agricoli nel biennio precedente la data di licenziamento», in quanto risultavano accreditati soltanto contributi versati come lavoratore agricolo; di avere poi presentato all’INPS, presso la sede competente, il 18 marzo 2013, un’ulteriore domanda amministrativa diretta a ottenere l’indennità di disoccupazione agricola; che l’INPS aveva rigettato anche tale domanda «per difetto di giornate indennizzabili», in quanto il richiedente «aveva lavorato per l’intero anno di riferimento, cioè l’anno precedente fino al 31 dicembre 2012». L’INPS aggiunge che il ricorrente nel giudizio a quo, nel proprio ricorso, chiedeva all’adito Tribunale di accogliere queste conclusioni: «1) in via principale, dichiarare il diritto del ricorrente al trattamento ordinario di disoccupazione per l’anno 2013 nella misura e nella durata corrispondente a quella di tutti i lavoratori a tempo indeterminato, con condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei oltre interessi; 2) in via meramente gradata e subordinata, sospendere il presente giudizio dichiarando non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 32, comma 1°, lett. a, legge n° 264 del 29.04.1949 e successive modificazioni, nella parte in cui richiede per la corresponsione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato un accredito complessivo di 102 contributi giornalieri nell’anno in cui è richiesta l’indennità e nell’anno precedente (assimilandone, ope legis, la disciplina agli operari agricoli a tempo determinato) in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione».

3.2.– Dopo avere illustrato il contesto normativo nel quale le questioni proposte si inquadrano, nonché le caratteristiche dell’indennità ordinaria di disoccupazione prevista per i lavoratori subordinati agricoli, la difesa dell’INPS prospetta tre ragioni di inammissibilità delle questioni sollevate.

3.2.1.– Queste sarebbero inammissibili, in primo luogo, per l’indeterminatezza e l’ambiguità del petitum, poiché, da un lato, l’ordinanza di rimessione non indica se alla Corte costituzionale sia richiesta una pronuncia che cancelli la norma censurata o una pronuncia additiva, dai contenuti, peraltro, non chiariti; dall’altro, anche qualora si ritenesse che il giudice rimettente abbia inteso chiedere alla Corte una pronuncia che estenda ai lavoratori del settore agricolo il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori degli altri settori, egli omette di individuare in modo puntuale e univoco quale tipo di intervento dovrebbe essere, in concreto, operato ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

3.2.2.– Le questioni sollevate sarebbero inammissibili, in secondo luogo, per l’erronea individuazione della disposizione denunciata (cosiddetta aberratio ictus) o, comunque, del quadro normativo, in quanto l’impugnato art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, sarebbe «non pertinente rispetto all’oggetto delle censure». Poiché queste vertono sull’impossibilità di riconoscere ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato lo stesso trattamento previdenziale contro la disoccupazione previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di settori non agricoli, le questioni di legittimità costituzionale avrebbero dovuto avere a oggetto, ratione temporis, l’art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), che ha escluso gli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato, dall’ambito di applicazione dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), istituto che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

3.2.3.– Ad avviso dell’INPS, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, infine, anche perché con esse si richiederebbe alla Corte un intervento inevitabilmente «additivo-manipolativo non ”a rime obbligate” […] ovvero non […] costituzionalmente obbligato», rientrando nella discrezionalità del legislatore limitare la tutela contro la disoccupazione involontaria in base alla natura e alle caratteristiche dell’attività lavorativa espletata, oltre che disciplinare il connesso regime della contribuzione necessaria e delle prestazioni erogate, al fine di mantenere l’equilibrio generale del sistema delle gestioni previdenziali relative alle prestazioni non pensionistiche e in coerenza, quindi, con il limite delle risorse disponibili nonché con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

3.3.– Nel merito, l’INPS asserisce l’infondatezza delle tre questioni sollevate.

3.3.1.– Quanto alla prima di esse, la difesa dell’Istituto nega che la previsione di un unico trattamento di disoccupazione a favore dei lavoratori agricoli, senza distinguere tra quelli a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, violi l’art. 3 Cost. sotto il (primo) profilo prospettato dall’ordinanza di rimessione, dovendosi anzitutto considerare, in senso contrario, che i lavoratori di entrambe le menzionate categorie, che abbiano lavorato per l’intero anno al termine del quale sopravviene l’estinzione del rapporto di lavoro, non maturano alcun diritto alla prestazione previdenziale contro la disoccupazione.

Da ciò consegue – sempre secondo l’INPS – che la quantità di lavoro svolto nell’anno di riferimento costituisce un mero dato fattuale, insuscettibile di incidere sulla legittimità costituzionale della disciplina denunciata.

La circostanza che il lavoratore a tempo determinato, di regola, venga a trovarsi privo di occupazione con maggiore frequenza del lavoratore a tempo indeterminato non comporta – prosegue ancora la difesa dell’INPS – che questi si possa dolere di tale mera e accidentale circostanza di fatto, non potendo certo considerarsi discriminato chi, godendo di una situazione di stabilità del rapporto di lavoro, più difficilmente incorre nella situazione di bisogno definita dal legislatore con riguardo alla previdenza nel lavoro agricolo.

3.3.2.– Quanto alla seconda questione sollevata, la difesa dell’INPS asserisce che la denunciata discriminazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato è esclusa in radice dalla non omogeneità dei due termini posti a raffronto, sussistendo una diversità strutturale dei rapporti di lavoro delle due categorie di lavoratori e non essendo, quindi, comparabili, in quanto eterogenee, le diverse situazioni di quelli assunti da imprese del settore agricolo e di quelli assunti da imprese di altri settori.

Infatti – prosegue la difesa dell’INPS – la vigente normativa di tutela contro la disoccupazione nel settore agricolo è distinta da quella prevista per gli altri comparti produttivi perché fa parte di un corpus di norme di favore per i datori di lavoro agricoli storicamente giustificata dalle differenze di sistemi produttivi e di organizzazione aziendale, collegati anche all’incidenza delle stagioni e degli eventi meteorologici a esse connessi. La diversità e la specificità del lavoro nel settore agricolo rispetto a quello prestato in altri settori – che si riflette anche nel diverso inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) – comporterebbe e giustificherebbe le specificità riguardanti la misura e la riscossione dei contributi, l’individuazione e l’accertamento dei soggetti protetti, nonché la disciplina sostanziale delle prestazioni previdenziali in agricoltura, in specie, dello statuto previdenziale della disoccupazione involontaria (con riguardo alla disciplina della contribuzione, dei requisiti di attribuzione, del periodo indennizzato, delle modalità e dei tempi di erogazione e degli ulteriori aspetti).

L’Istituto costituito afferma conclusivamente sul punto che le diversità e peculiarità delle due categorie di lavoratori a tempo indeterminato poste a raffronto giustificano le diverse modalità di tutela contro la disoccupazione per esse previste dalla legge.

3.3.3.– La difesa dell’INPS nega infine che la disposizione impugnata violi l’art. 38, secondo comma, Cost.

Come evidenziato anche a proposito delle prime due questioni sollevate – si sostiene – la prevista prestazione previdenziale contro la disoccupazione in agricoltura è incentrata esclusivamente sulla tutela dallo stato di bisogno che consegue alla cessazione, non dipendente dalla volontà del lavoratore, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, tutela costruita per reintegrare ex post il reddito mancante nell’anno di riferimento, che è quello anteriore all’anno della richiesta e dell’erogazione del trattamento previdenziale.

Ciò detto, la difesa dell’INPS cita il punto 4.2. (in particolare, il terzo, quarto e quinto capoverso di tale punto) del Considerato in diritto della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2014, là dove è ricostruita la portata dell’art. 38, secondo comma, Cost.

4.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

4.1.– Anche l’Avvocatura generale dello Stato prospetta diverse ragioni di inammissibilità delle questioni sollevate.

4.1.1.– Queste sarebbero inammissibili, anzitutto, per irrilevanza, in quanto la domanda del ricorrente nel giudizio principale di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2013 avrebbe dovuto essere rigettata dal giudice a quo «senza la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale». Infatti, era richiesta una prestazione che, per l’anno cui essa si riferisce, non era più prevista dall’ordinamento, essendo stata sostituita, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dall’ASpI.

4.1.2.– Le questioni sollevate sarebbero inammissibili – e comunque infondate – in secondo luogo, perché il rimettente avrebbe omesso di esplorare la possibilità di dare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, primo comma, lettera a), della legge n. 264 del 1949, tale da escludere la necessità di sollevarle. In particolare, un’interpretazione che intendesse il requisito per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola dell’avere «conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri», nel senso che tali contributi non debbano essere necessariamente «suddivisi» tra i detti due anni – come mostra di ritenere il giudice rimettente – ma possano essere accreditati anche in uno solo di essi.

4.1.3.– Secondo la difesa dello Stato, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, infine, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Ciò in quanto, posta la necessità di interpretare la disposizione impugnata nel senso che i 102 contributi giornalieri necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola possono essere accreditati anche in uno solo dei due anni di riferimento (quello «per il quale è richiesta l’indennità» o quello «precedente»), l’ordinanza di rimessione non indica quanti contributi giornalieri fossero stati accreditati al ricorrente nel giudizio a quo nell’anno precedente a quello per il quale è richiesta l’indennità (in particolare, nell’anno 2012, l’unico nel quale il ricorrente nel giudizio a quo aveva conseguito l’accredito di contributi).

4.2.– «Sotto altro profilo» la difesa dello Stato rappresenta che l’accoglimento delle questioni sollevate, comportando l’ampliamento della platea dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, determinerebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.3.– Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, le sollevate questioni sarebbero manifestamente infondate «del pari» in base alla considerazione che l’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 non introduce alcuna disparità di trattamento tra lavoratori agricoli a tempo determinato e lavoratori agricoli a tempo indeterminato, né prevede requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola che possano essere «molto più facilmente» soddisfatti dai primi che non dai secondi.

In proposito, la difesa dello Stato osserva conclusivamente che, quand’anche il ricorrente nel giudizio a quo avesse lavorato fino al 31 dicembre 2012 in virtù di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anziché, come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, a tempo indeterminato, egli non avrebbe parimenti titolo, nella prospettiva adottata dal rimettente, per ottenere la richiesta indennità di disoccupazione agricola.

5.– In prossimità dell’udienza pubblica, l’INPS, il ricorrente nel giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie con le quali, nel ribadire le conclusioni già rassegnate nei loro precedenti scritti difensivi, illustrano ulteriormente le proprie rispettive posizioni.

Considerato in diritto

1.– Nel corso di un giudizio promosso da un lavoratore agricolo a tempo indeterminato licenziato il 31 dicembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, al fine di ottenere il «riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2013», il Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati).

La disposizione censurata, nell’estendere ai lavoratori agricoli l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria, prevede che l’indennità di disoccupazione agricola è riconosciuta a tali lavoratori alla duplice condizione che essi risultino iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità e «abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri».

A proposito della rilevanza delle questioni, il rimettente afferma che, «applicando la normativa di settore», il ricorrente non avrebbe diritto «ad alcuna indennità di disoccupazione».

In particolare, quanto all’indennità di disoccupazione agricola, «il ricorrente per l’anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31.12.2012 e per l’anno 2013 vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi».

Quanto, invece, all’indennità di disoccupazione ordinaria, essa «non potrebbe spettare al ricorrente, in quanto essendo lavoratore agricolo, non potrebbe vantare i 52 contributi settimanali richiesti nel biennio precedente alla domanda, pur avendoli maturati in concreto, se la sua prestazione fosse considerata non agricola».

Il Tribunale di Potenza conclude affermando « che in conseguenza della disciplina di settore […] dovrebbe rigettare il ricorso».

Lo stesso Tribunale ritiene però che il censurato art. 32, primo comma, si ponga in contrasto sia con l’art. 3, primo comma, Cost., sotto due distinti profili, sia con l’art. 38, secondo comma, Cost.

L’art. 3 Cost. sarebbe leso, in primo luogo, in quanto la disposizione denunciata prevedrebbe un trattamento irragionevolmente uguale delle diverse situazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato e dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, che si rivelerebbe congruo per i primi, ma non per i secondi, che «si trovano a veder lesionato il loro diritto al sostegno previdenziale, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento».

Lo stesso art. 3 Cost. sarebbe violato, in secondo luogo, perché la suddetta disposizione prevedrebbe un trattamento irragionevolmente deteriore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato, non essendovi «ragioni per concedere soltanto ad una categoria [quella della generalità dei lavoratori a tempo indeterminato] l’indennità di disoccupazione, laddove il dipendente appartenente all’altra categoria [dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato] abbia maturato tutti i presupposti che la legge […] prevede per l’indennità di disoccupazione ordinaria».

L’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 contrasterebbe, infine, con l’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto non prevedrebbe mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore agricolo a tempo indeterminato in caso di sua disoccupazione involontaria «laddove la cessazione del rapporto di lavoro intervenga in un periodo che annulla i presupposti per la concessione dell’indennità di disoccupazione agricola».

2.– Preliminarmente, devono essere esaminate le sei eccezioni di inammissibilità prospettate, tre per ciascuno, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.– Secondo l’INPS, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, in primo luogo, per l’indeterminatezza e l’ambiguità del petitum atteso che, da un lato, l’ordinanza di rimessione non indica se alla Corte venga richiesta una pronuncia che cancelli la norma censurata o una pronuncia additiva, dai contenuti, peraltro, non chiariti; dall’altro, anche qualora si ritenesse che il giudice rimettente abbia inteso chiedere una pronuncia che estenda ai lavoratori del settore agricolo il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori degli altri settori, egli omette di individuare quale tipo di intervento dovrebbe essere, in concreto, operato ai fini del conseguimento di tale obiettivo.

L’eccezione non è fondata.

Dal passaggio conclusivo dell’ordinanza di rimessione – là dove si lamenta, specificamente, «la non estensione della disciplina prevista per la concessione dell’indennità di disoccupazione ordinaria alle ipotesi di lavoro subordinato agricolo a tempo indeterminato» – e dal tenore complessivo della stessa ordinanza risulta con sufficiente chiarezza come il rimettente Tribunale ordinario di Potenza miri a una pronuncia, di tipo manipolativo, che estenda ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo il trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori. Tanto basta al fine di comprendere sia l’obiettivo perseguito dal giudice a quo sia il tipo di intervento che questa Corte dovrebbe operare per conseguirlo.

2.2.– Secondo lo stesso INPS, le questioni sollevate sarebbero inammissibili, in secondo luogo, per l’erronea individuazione della disposizione denunciata (cosiddetta aberratio ictus). Ciò in quanto l’impugnato art. 32, primo comma, sarebbe «non pertinente rispetto all’oggetto delle censure», dato che, poiché queste vertono, in effetti, sull’impossibilità di riconoscere ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato lo stesso trattamento contro la disoccupazione previsto per i lavoratori a tempo indeterminato di settori non agricoli, le questioni avrebbero dovuto avere a oggetto, ratione temporis, l’art. 2, comma 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), che ha escluso gli operai agricoli, a tempo indeterminato o determinato, dall’ambito di applicazione del nuovo istituto dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).

L’eccezione non è fondata.

Come si è detto al punto 2.1., il Tribunale ordinario di Potenza auspica l’estensione ai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo del trattamento comune di disoccupazione previsto dalla legge per i lavoratori degli altri settori. Rispetto a tale petitum, la denuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, appare senz’altro conferente. Infatti, il contenuto normativo di tale disposizione, secondo cui ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato spetta uno speciale trattamento di disoccupazione, comporta, già di per se stesso, l’esclusione dei menzionati lavoratori dall’ambito di applicazione del comune trattamento di disoccupazione che il rimettente vorrebbe fosse loro esteso. Ciò è sufficiente per ritenere la non fondatezza dell’eccezione di inammissibilità, dovendosi escludere che sia stata sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale una disposizione non pertinente rispetto all’oggetto delle censure.

2.3.– In terzo luogo, sempre ad avviso dell’INPS, le questioni sarebbero inammissibili in quanto con esse verrebbe richiesto alla Corte costituzionale un intervento inevitabilmente «additivo-manipolativo non ”a rime obbligate” […] ovvero non […] costituzionalmente obbligato», atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore limitare la tutela contro la disoccupazione involontaria in base alla natura e alle caratteristiche dell’attività lavorativa espletata, oltre che disciplinare il connesso regime della contribuzione necessaria e delle prestazioni erogate.

L’eccezione non è fondata.

La possibilità che il legislatore disciplini variamente la tutela contro la disoccupazione, al fine di adeguarla alla natura delle diverse attività lavorative (sentenza n. 160 del 1974), non esclude che le differenze di trattamento tra le varie categorie di lavoratori debbano essere «razionalmente giustificabili», in quanto fondate su «valide e sostanziali ragioni», e che la scelta compiuta dal legislatore debba «essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto» (sentenza n. 160 del 1974). Ne consegue che la sussistenza della discrezionalità legislativa invocata dall’INPS non esclude la necessità di verificare nel merito le scelte operate dal legislatore con riguardo al peculiare trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori (a tempo indeterminato) del settore agricolo.

2.4.– Passando a esaminare le eccezioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, questi ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, in primo luogo, per irrilevanza, in quanto la domanda del ricorrente nel giudizio principale di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria per l’anno 2013 avrebbe dovuto essere rigettata dal giudice a quo «senza la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale», atteso che, con la detta domanda, era stata richiesta una prestazione non più prevista dall’ordinamento, per l’anno cui si riferisce, essendo stata sostituita, a norma dell’art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012, dall’ASpI.

L’eccezione non è fondata.

La prestazione richiesta, per l’anno 2013, dal ricorrente nel giudizio principale – che, in base a quanto riportato dall’ordinanza di rimessione, era stato licenziato il 31 dicembre 2012, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 – è costituita, secondo la stessa ordinanza, dalla «indennità di disoccupazione ordinaria». Tale locuzione ben può essere riferita alla prestazione, definita «indennità mensile di disoccupazione», fornita dall’ASpI che, «[a] decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data» (art. 2, comma 1, della legge n. 92 del 2012), ha sostituito l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria prevista dagli articoli da 73 a 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Da ciò l’infondatezza dell’eccezione, atteso che la domanda del ricorrente nel giudizio principale deve intendersi riferita al trattamento di disoccupazione previsto, per il 2013, dalla menzionata disciplina dell’ASpI.

2.5.– In secondo luogo, le questioni sollevate sarebbero altresì inammissibili perché il rimettente avrebbe omesso di esplorare la possibilità di dare un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’impugnato art. 32, primo comma, tale da intendere il requisito per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola dell’avere «conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri», nel senso che tali contributi non debbano essere necessariamente «suddivisi» tra i due anni – come implicitamente ritenuto dal giudice rimettente – ma possano essere accreditati anche in uno solo di essi.

L’eccezione non è fondata.

L’affermazione del Tribunale ordinario di Potenza, già riportata al punto 1., secondo cui il ricorrente, per l’anno 2013 (cui la sua richiesta si riferisce), «vedrebbe respinta la domanda per assenza dei contributi» presuppone chiaramente che, secondo lo stesso Tribunale, il censurato art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, debba essere interpretato nel senso che i 102 contributi giornalieri complessivamente accreditati non possono essere conseguiti tutti in uno solo dei due anni di riferimento (quello «per il quale è richiesta l’indennità» e quello «precedente») – in tale caso, infatti, il citato ricorrente, ancorché privo di contributi accreditati nell’anno 2013, ben avrebbe potuto conseguire tutti i necessari 102 contributi nell’anno 2012 – ma devono essere necessariamente conseguiti in parte nell’uno e in parte nell’altro dei detti anni.

Tuttavia, il fatto che il rimettente abbia consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga quest’ultima interpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non rileva ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, dato che – come questa Corte ha già avuto modo di affermare – la verifica dell’esistenza e della legittimità di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilità (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 69, n. 53 e n. 42 del 2017, n. 95 del 2016).

2.6.– Sempre ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni sarebbero, infine, inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza. Posta la necessità di interpretare la disposizione impugnata nel senso, costituzionalmente orientato, che i 102 contributi giornalieri necessari per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola possono essere accreditati anche in uno solo dei due anni «per il quale è richiesta l’indennità» (nella specie, il 2013) e «precedente» (nella specie, il 2012), l’ordinanza di rimessione non indica quanti contributi giornalieri fossero stati accreditati al ricorrente nel giudizio a quo in quest’ultimo anno, l’unico nel quale egli aveva conseguito l’accredito di contributi.

Neppure tale eccezione è fondata.

Premesso che essa è formulata sul presupposto della necessità di dare dell’impugnato art. 32, primo comma, l’interpretazione costituzionalmente orientata di cui si è detto al precedente punto 2.5. – ed è quindi logicamente dipendente dall’eccezione di inammissibilità, prospettata dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, esaminata in tale punto – deve in ogni caso rammentarsi che il rimettente, nel motivare sulla rilevanza delle questioni, afferma che il ricorrente nel giudizio principale «per l’anno 2012 avrebbe diritto a zero giornate di disoccupazione, essendo stato licenziato il 31.12.2012». Da tale affermazione del giudice a quo si ricava che, avendo il ricorrente nel giudizio principale lavorato per l’intero 2012, gli devono essere stati certamente accreditati contributi giornalieri in numero di «almeno 102».

Ne consegue che, ancorché il rimettente non indichi espressamente quanti contributi fossero stati accreditati al ricorrente nell’anno 2012, essendo tale dato implicitamente, ma chiaramente, desumibile dall’ordinanza di rimessione, l’eccezione deve ritenersi infondata.

3.– Nel merito, le questioni non sono fondate per l’erroneità del presupposto interpretativo, a fondamento delle stesse.

Come si è detto al punto 1., il Tribunale rimettente ritiene che il lavoratore ricorrente, per l’anno 2013 (cui la sua richiesta si riferisce), non avrebbe diritto all’indennità di disoccupazione agricola «per assenza dei contributi».

Lo stesso rimettente denuncia quindi, in primo luogo, la violazione dell’art. 3, primo comma, Cost., in quanto l’uguale disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola dettata dall’impugnato art. 32, primo comma, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato si tradurrebbe in un trattamento incongruo per questi ultimi, che «si trovano a veder lesionato il loro diritto al sostegno previdenziale, nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento». Da ciò la violazione anche dell’art. 38, secondo comma, Cost., atteso che, in queste stesse ipotesi, il censurato art. 32, primo comma, non prevedrebbe mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore agricolo a tempo indeterminato in caso di sua disoccupazione involontaria. Inoltre, la disposizione denunciata violerebbe l’art. 3, primo comma, Cost., anche sotto il profilo che essa prevedrebbe un trattamento irragionevolmente deteriore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato, poiché ai primi non spetterebbe alcun trattamento di disoccupazione pur quando «abbia[no] maturato […] i presupposti che la legge prevede per l’indennità di disoccupazione ordinaria».

Si è anche visto (al punto 2.5.) che, nel sollevare tali questioni, il giudice a quo muove dal presupposto che il censurato art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, deve essere interpretato nel senso che l’«accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri» – il cui conseguimento costituisce condizione necessaria per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione agricola – non può essere conseguito in uno solo dei due anni di riferimento (quello «per il quale è richiesta l’indennità» e quello «precedente»), ma deve essere necessariamente conseguito in parte nell’uno e in parte nell’altro di tali anni.

Tale presupposto – comune a tutte le questioni sollevate – è, tuttavia, erroneo.

Contrariamente all’assunto del giudice rimettente, il tenore letterale dell’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non solo non preclude l’opposta interpretazione secondo cui i menzionati 102 contributi giornalieri possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni «per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente», ma, al contrario, la conferma come quella corretta. La disposizione censurata, infatti, richiedendo un accredito «complessivo» di 102 contributi giornalieri, esige soltanto che l’insieme dei contributi accreditati nei due anni di riferimento sia di 102 unità, ma non che queste siano suddivise tra tali due anni. Questa conclusione appare confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che, a proposito del requisito dei 102 contributi giornalieri, ha ritenuto che essi devono essere accreditati «nel […] biennio» (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3617 del 2003; sezione seconda, sentenze n. 1226 del 1972 e n. 2066 del 1967), considerando, quindi, lo stesso in modo unitario.

Alla stessa conclusione – fondata su comuni canoni ermeneutici – si giunge, del resto, anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della disposizione censurata, deve essere preferita quella che, escludendo la violazione degli invocati artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., risulta conforme a Costituzione.

Attribuendo all’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 il corretto significato ora prospettato, deve in effetti escludersi che la disciplina dell’indennità di disoccupazione da esso dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si traduca in un trattamento incongruo per questi ultimi, tale da privarli, «nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento», del diritto al sostegno previdenziale, e che essa, per tale privazione, discrimini i detti lavoratori agricoli rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato. In situazioni analoghe a quella oggetto del giudizio a quo – che sono all’origine del dubbio di legittimità costituzionale del rimettente – il lavoratore agricolo a tempo indeterminato potrà infatti ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno «per il quale [essa] è richiesta» (nel caso del giudizio a quo, il 2013), dato che, pur in mancanza di contributi accreditati in tale anno, avendo lavorato per l’intero anno «precedente» (nel caso del giudizio a quo, il 2012), ha senz’altro conseguito, in tale solo anno, il necessario accredito «complessivo» di almeno 102 contributi giornalieri.

Non è superfluo ribadire che il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l’erogazione dell’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza n. 53 del 2017).

La disciplina denunciata si sottrae, pertanto, alle censure di violazione sia dell’art. 3, primo comma, Cost. – sotto entrambi i profili prospettati dall’ordinanza di rimessione – sia dell’art. 38, secondo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), sollevate dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.