Sentenza n. 133 del 2017

SENTENZA N. 133

ANNO 2017

 

Commento alla decisione di

Roberto Di Maria

La Regione siciliana davanti alla Corte:

lo scrutinio “sistematico” di legittimità costituzionale e la “arte” di ricorrere e resistere in giudizio

(brevi note a Corte cost., sentt. n. 133 e n. 140/2017)

 

in questa Rivista, Studi 2017/II

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Giorgio                   LATTANZI                                        Presidente

-    Aldo                       CAROSI                                               Giudice

-    Marta                     CARTABIA                                              

-    Mario Rosario        MORELLI                                                 

-    Giancarlo               CORAGGIO                                             

-    Giuliano                 AMATO                                                    

-    Silvana                   SCIARRA                                                 

-    Daria                      de PRETIS                                                

-    Nicolò                    ZANON                                                    

-    Franco                    MODUGNO                                             

-    Augusto Antonio   BARBERA                                               

-    Giulio                     PROSPERETTI                                         

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, terzo periodo; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato in cancelleria il 24 maggio 2016 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 17-23 maggio 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il 24 maggio 2016, ha impugnato gli artt. 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 18 marzo 2016, n. 12, supplemento ordinario n. 1, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e), h) ed s), e 119, secondo comma, della Costituzione, e all’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

2.− L’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016, la cui rubrica reca «Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato», stabilisce che «I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda:

a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;

b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;

c) l’accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;

d) le agevolazioni per i residenti all’interno del perimetro ZTL e l’applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;

e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all’inquinamento;

f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonché appositi strumenti di monitoraggio sull’inquinamento».

2.1.− Ad avviso del ricorrente, la norma eccederebbe dalle competenze di cui all’art. 14 dello statuto siciliano, che non contempla la competenza legislativa in materia di «ordine pubblico e sicurezza» e di «sicurezza stradale».

2.2.− L’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016 violerebbe, altresì, gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3 (principio di eguaglianza) e 97 (principio di buon andamento) Cost.

2.3.− La difesa dello Stato richiama l’art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), rubricato «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», che prevede, tra l’altro: «I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio […]. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma […]».

In attuazione di tale disposizione è stata adottata la circolare del Ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1997, n. 3816, recante «Direttive per l’individuazione dei comuni che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati».

2.4.− La norma regionale, invadendo gli ambiti di competenza attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», contrasterebbe con la disciplina statale che è volta a garantire esigenze di uniformità su tutto il territorio nazionale.

2.5. In via subordinata il ricorrente deduce che il legislatore regionale avrebbe:

− individuato i criteri per l’emanazione dei regolamenti comunali, per disciplinare le zone a traffico limitato, in contrasto con la disciplina statale che rimette ciò alla diretta competenza dei Comuni;

− enunciato princìpi che si discostano da quelli statali in quanto, da un lato non determinano le categorie esentate ed agevolate come sancito nella circolare del 1997, non ricomprendendo tra le categorie esentate i veicoli di polizia stradale, vigili del fuoco e servizi di soccorso, i veicoli per il trasporto delle merci, i taxi, i ciclomotori, e i motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc.; dall’altro, non prevedono tra le categorie agevolate anche i veicoli per il trasporto delle merci (vincolati comunque ad orari e percorsi), i ciclomotori, in relazione alla minore occupazione di spazio, dinamico e statico, rispetto alle autovetture, i domiciliati in analogia ai residenti.

3.− L’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, che interviene in materia di personale precario, nella parte in cui modifica il comma 4 dell’art. 32 (rubricato «Proroghe e stabilizzazioni del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione») della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), sostituendo le parole «e fino al 31 dicembre 2016» con «e fino al 31 dicembre 2018», contrasterebbe con i commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2016.

Inoltre, poiché i fondi per le finalità di stabilizzazione del personale precario venivano previsti ed alimentati solo per il triennio 2014-2016 e non anche per il biennio 2017-2018, la norma impugnata contrasterebbe con l’art. 81, terzo comma, Cost., i cui princìpi si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e ne vincolano la legislazione. 

4.− L’art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13, della legge regionale siciliana n. 3 del 2016, che disciplina il tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119, secondo comma, Cost.

4.1.− L’art. 34, comma 1, eccederebbe le competenze legislative sancite dall’art. 14 dello statuto speciale, che non contempla la materia «tutela della concorrenza», che appartiene alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La norma regionale stabilisce che «i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [Norme in materia ambientale], corrispondono alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua».

4.2.− Il citato comma 1, nel disciplinare la soggettività passiva del tributo, non sarebbe conforme alla disciplina statale, che all’art. 3, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) individua come soggetto passivo del tributo il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo.

Peraltro, anche la legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), all’art. 2, comma 3, rinvia alla disciplina nazionale del tributo.

4.3.− L’art. 34, comma 1, inoltre, fissando la misura minima e massima del tributo, variandone gli importi in base alla percentuale di raccolta differenziata del Comune, sarebbe in contrasto con il comma 29 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.

4.4.− La norma regionale, pertanto, lederebbe la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e, nel dettare una diversa determinazione del tributo, travalicherebbe i limiti stabiliti dall’art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali di stabilire entrate e tributi propri al rispetto dei princìpi di coordinamento del sistema tributario.

4.5.− L’art. 34, comma 7, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, prevede che «Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l’addizionale di cui al comma 4, ove dovuta».

La disposizione esorbiterebbe dalle competenze statutarie di cui all’art. 14 dello statuto regionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rileva che il tributo speciale per il deposito di rifiuti solidi in discarica è istituito e disciplinato dal comma 24 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, e che il successivo comma 27 (recte: 29) rimette la fissazione dell’ammontare dell’imposta alla legge della Regione, indicando una serie di criteri.

Al successivo comma 40 del medesimo art. 3, si stabilisce una premialità per gli «scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», in relazione ai quali il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29 dell’art. 3 citato.

4.6.− Alla luce di questo quadro normativo, la norma regionale, non riferendo il termine «scarti e sovvalli» ai materiali derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (che rappresentano la quantità residuale e non più utilizzabile del rifiuto trattato, una volta esaurite dette operazioni), applica la riduzione del tributo anche a tipologie di rifiuti non previste dalla normativa nazionale, eccedendo i limiti e i princìpi previsti dalla legge n. 549 del 1995, e violando l’art. 117, secondo comma, lettera e), nonché l’art. 119 Cost., nel determinare un minore gettito del tributo. 

La premialità, che trova applicazione solo per quei residui derivanti da un complesso trattamento finalizzato alla separazione di quella frazione di materiale da riutilizzare, non potrebbe estendersi a una mera separazione automatica di rifiuti indifferenziati, ovvero a rifiuti che non abbiano ancora subito il trattamento, dato che lo scopo della legge n. 549 del 1995 è di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi.

La norma regionale, intervenendo in materia di rifiuti, inciderebbe anche sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti.

4.7.− L’art. 34, comma 12, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, prevede delle agevolazioni applicabili durante il triennio dalla data di entrata in vigore della norma.

In particolare, il terzo periodo, oggetto di censura, stabilisce che l’addizionale del venti per cento al tributo per il deposito in discarica non si applichi ai Comuni che, avendo raggiunto nell’ultimo triennio almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzano un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali, così derogando a quanto stabilito dall’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

La disposizione contrasterebbe con quanto previsto dall’art. 205, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui l’addizionale al tributo di conferimento in discarica si applica nell’ipotesi in cui non siano state raggiunte le percentuali di raccolta differenziata stabilite dal comma 1, la cui deroga può essere autorizzata solo dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 1-bis).

La norma regionale pertanto lederebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

4.8.− Il comma 13 dell’art. 34 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della legge, destina ai Comuni, in presenza di determinate condizioni (un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua) una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

La previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall’art. 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), secondo cui il gettito del tributo confluisce in un apposito fondo di bilancio della regione, destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Pertanto la disposizione regionale violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

5.− L’art. 49 della legge regionale n. 3 del 2016 interviene sulle norme metriche per la vendita dei carburanti.

La norma eccederebbe le competenze statutarie di cui al citato art. 14, incidendo sulle materie «tutela della concorrenza» e «sistema tributario», attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La disposizione regionale prevede, per le finalità di cui all’art. 21, comma 14, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), l’installazione di un apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione che permetta l’esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto, ponendo il relativo obbligo a carico delle aziende distributrici di carburante, nonché degli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della Regione.

La norma statale così richiamata disciplina la sottoposizione ad imposizione, secondo le previste aliquote di accisa, dei prodotti energetici e, al comma 14, stabilisce che «Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale».

La disciplina regionale, nel richiamare la suddetta disposizione statale rispetto a soggetti che non sono obbligati a fini accise, in quanto detengono prodotto che ha già assolto l’imposizione, sarebbe priva di fondamento, e potrebbe ingenerare l’erroneo convincimento che si tratti di previsione connessa alla liquidazione dell’imposta.

Il riferimento, oltre che agli impianti di distribuzione, anche a non meglio precisate aziende distributrici di carburanti, qualora queste ultime fossero intese come depositi energetici ad accisa assolta, sarebbe, altresì, lesivo della disciplina contenuta nell’art. 25 del d.lgs. n. 504 del 1995, relativa ai depositi commerciali di prodotti energetici, per i quali non è prevista la misurazione della temperatura e della pressione dei prodotti esitati.

Infine, in ragione delle variazioni a cui è sottoposto il prodotto, durante le diverse fasi della filiera, un dispositivo di misurazione solo nella fase di erogazione dello stesso risulterebbe inefficace alla quantizzazione del prodotto venduto e quindi anche alla corretta determinazione del prezzo.

5.1.− L’art. 49, comma 7, nel prevedere il divieto, per i depositi commerciali di «oli minerali», da intendersi di prodotti energetici, di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, afferma che esso non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all’agricoltura.

La norma contrasterebbe con le disposizioni vigenti in materia di accise, che devono considerarsi come tributi erariali, la cui disciplina ricade nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ed infatti, oltre a stabilire, nel primo periodo, il divieto con riguardo ai depositi di «oli minerali» e non di prodotti energetici, sancisce, al secondo periodo, un esonero in contrasto con la disciplina statale.

La definizione statale di impianto di distribuzione (art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante «Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione»: un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori) evidenzia che gli stessi sono privi dei presupposti essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per l’agricoltura.

Inoltre, il carburante destinato al rifornimento delle macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica»), che richiede che il rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato.

6.− L’art. 50, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 prevede «I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009 […] appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli».

La norma vincola il pagamento della tassa di circolazione forfettaria all’iscrizione nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica), così limitando la portata della disciplina statale di cui all’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

6.1.− L’art. 50, commi 2 e 3, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 disciplina completamente la tassazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico che hanno compiuto venti anni dalla costruzione, prevedendo l’introduzione di una nuova tassa automobilistica di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa automobilistica, e si porrebbe così in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

6.2.− L’art. 50, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 estende l’agevolazione (esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), in favore di «autocarri e […] autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi», anche agli «autoveicoli di proprietà delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione civile», e lederebbe così gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

7.− Si è costituita in giudizio la Regione siciliana, con atto depositato il 23 giugno 2016, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, di cui ha chiesto, nel merito, il rigetto.

8.− Quanto all’impugnazione dell’art. 12 della legge regionale n. 3 del 2016, la Regione ha dedotto l’inammissibilità delle censure in quanto assertive e, nel merito, la riconducibilità alla materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» di cui all’art. 14, lettera o), dello statuto di autonomia.

9.− In relazione all’art. 27, comma 9, la Regione ricorda che la proroga al 31 dicembre 2018 trova corrispondenza in quanto previsto dall’art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)». La censura di violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost. sarebbe apodittica, in quanto priva di adeguata motivazione. Comunque, proprio l’art. 27, comma 9, prevede la richiesta copertura finanziaria.

10.− In relazione all’art. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13, della legge regionale impugnata, la difesa regionale rileva la genericità delle censure, e deduce che l’espressione «soggetti» conferitori deve essere interpretata alla luce dell’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 6 del 1997, risultando così legittima. Soggetto passivo non potrebbe che essere il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto conferitore (come previsto dal comma 26 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995).

Qualora non si dovesse accogliere tale interpretazione, la censura di incostituzionalità dovrebbe essere limitata alle parole «conferitori in discarica di rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», senza comprendervi l’espressione «i soggetti», atteso che il mero riferimento a «i soggetti», unitamente al successivo richiamo all’art. 2 della legge reg. Sicilia n. 6 del 1997, non può che essere inteso «ai gestori dell’impresa di stoccaggio definitivo».

In merito alla determinazione del tributo assume la Regione di aver previsto una mera rimodulazione, nel rispetto del minimo e del massimo previsti dal legislatore statale, senza incidere sui suoi elementi costitutivi.

Analoghe disposizioni erano state adottate da altre Regioni.

In riferimento alla disciplina degli "scarti e sovvalli”, la Regione riconosce che non è più in linea con la disciplina statale, come risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 221 del 2015 che ha modificato il comma 40 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.

Con riguardo al regime premiale si pone in rilievo la finalità di promuovere la raccolta differenziata e il limitato periodo di applicazione, così come la previsione sulla destinazione del tributo, per cui decorso il primo triennio di entrata in vigore della legge, si applicherà la disciplina a regime prevista dalla medesima legge regionale.

11.− La difesa regionale, nel vagliare l’impugnazione dell’art. 49, commi 5 e 7, della legge regionale, deduce la genericità delle censure, nonché la circostanza che in Sicilia vi sono situazioni in cui all’attività di deposito si aggiunge, come attività accessoria, quella di distribuzione di prodotti energetici.

Tale comportamento sarebbe stato legittimato dalla giurisprudenza amministrativa, che avrebbe, di fatto, equiparato per il consumatore finale i depositi e gli impianti.

12.− In merito all’impugnazione dell’art. 50 della legge regionale, si deduce il carattere apodittico delle argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato con conseguente inammissibilità delle censure.

13.− La Regione siciliana ha depositato memoria il 28 febbraio 2017 con la quale ha ribadito le difese svolte.

Considerato in diritto

1.− Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale), contenute negli artt. 12; 27, comma 9; 34, commi 1, 7, 12, [recte: terzo periodo], e 13; 49, commi 5 e 7; e 50, commi 1, 2, 3 e 6, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettere e), h) ed s), e 119, secondo comma, della Costituzione, e all’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), che regola la competenza normativa primaria della Regione autonoma.

2.− La Regione siciliana si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o non fondato, e ha depositato memoria con la quale ha ribadito le difese svolte.

3.− L’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 sancisce che i Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) devono approvare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, un regolamento, e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta all’inquinamento).

3.1.− La norma eccederebbe dalle competenze di cui all’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, e violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera h), 3 e 97 Cost., invadendo gli ambiti di competenza attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto con l’art. 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), rubricato «Regolamentazione della circolazione nei centri abitati», e con la circolare del Ministro dei lavori pubblici 21 luglio 1997, n. 3816, recante «Direttive per l’individuazione dei comuni che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati».

3.2.− La questione è inammissibile in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto le relative censure sono prospettate in modo generico.

3.3.− La questione non è fondata in relazione alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

La previsione che i Comuni debbano regolamentare le zone a traffico limitato costituisce esercizio della potestà legislativa primaria invocata dalla Regione, attenendo alla materia «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative».

L’individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale, infatti, è volta a dettare una disciplina uniforme delle fonti normative nella materia, disciplina che, incidendo sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali, rientra nella competenza esclusiva regionale in questa materia, in vista di un assetto ordinamentale unitario, a livello regionale.

Quanto al previsto contenuto dei regolamenti, le indicazioni date dalla legge regionale costituiscono misure minime, e in quanto tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale richiamata dal ricorrente, che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell’ambiente. In questa prospettiva i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale.

4.− L’art. 27, comma 9, della legge regionale impugnata, nel modificare il comma 4 dell’art. 32 della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), e successive modifiche ed integrazioni, ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine (inizialmente fissato al 31 dicembre 2016) entro cui, nelle more delle procedure di reclutamento speciale transitorio, l’amministrazione regionale è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge della legge regionale n. 5 del 2014, tra l’altro, per la proroga dei contratti a termine per il triennio 2014-2016, come stabilita dal comma 4, nel testo originario, era autorizzata «la spesa di 28.616 migliaia di euro annui».

4.1.− Ad avviso del ricorrente la norma impugnata contrasterebbe con i commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, che fissano il termine per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato al 31 dicembre 2016.

Inoltre, la disposizione prevederebbe la maggiore durata in proroga dei contratti senza la necessaria copertura finanziaria, così ledendo l’art. 81, terzo comma, Cost., i cui princìpi si applicano anche alle Regioni a statuto speciale. 

4.2.− La norma impugnata è stata abrogata dall’art. 3 (rubricato «Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario») della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario), a decorrere dal 31 dicembre 2016 e con effetto dal 1° gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, della medesima legge).

Il comma 9 del suddetto art. 3 ha stabilito che «In armonia con la disposizione prevista dall’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall’articolo 30, comma 3, e dall’articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2018. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell’articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi».

Il successivo comma 12 dello stesso art. 3 della legge regionale n. 27 del 2016 ha poi previsto «Per le finalità di cui ai commi precedenti […] è autorizzata, per il biennio 2017-2018, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall’Amministrazione regionale».

Tuttavia il differimento del termine, di cui si duole lo Stato, è previsto anche dalla norma sopravvenuta, su cui, quindi, deve trasferirsi la questione.

4.3.− Quanto al contrasto con la disciplina statale, la questione è inammissibile, poiché, oltre a non indicare il parametro costituzionale che sarebbe leso, il ricorrente opera una ricostruzione parziale del quadro normativo statale, limitando il confronto al d.l. n. 101 del 2013, senza considerare la successiva legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», il cui art. 1, comma 426, peraltro, prevede lo stesso termine indicato dalla legge regionale.

4.4.− La questione è invece infondata quanto alla violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., considerando che, per la proroga dei contratti per il biennio 2017-2018, l’art. 3, comma 12, della legge reg. Sicilia n. 27 del 2016, ha destinato specifiche risorse, e che sulla adeguatezza delle stesse il ricorrente non ha formulato specifiche osservazioni.

5.− I commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13 dell’art. 34 della legge regionale impugnata n. 3 del 2016, nel disciplinare diversi profili del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, violerebbero, nel complesso, gli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e 119, secondo comma, Cost.

Il comma 1, nello stabilire una modifica della soggettività passiva del tributo, contrasterebbe con l’art. 3, comma 34, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che indica i limiti in cui è ammessa la potestà legislativa regionale.

Inoltre esso fissa la misura minima e massima del tributo, variandone gli importi in base alla percentuale di raccolta differenziata del Comune, e tale modalità di variazione contrasterebbe con il comma 29 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995.

La disposizione, pertanto, lederebbe la potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché, nel dettare una diversa determinazione del tributo, travalicherebbe i limiti stabiliti dall’art. 119, secondo comma, Cost., che subordina il potere delle Regioni e degli enti locali a stabilire entrate e tributi propri, al rispetto dei princìpi di coordinamento del sistema tributario.

Il comma 7, nell’estendere il beneficio della riduzione del tributo, previsto dall’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 per gli scarti e sovvalli relativi ai materiali derivanti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, a tipologie di rifiuti non previste dalla normativa nazionale, esorbiterebbe dai limiti e dai princìpi previsti dalla legge n. 549 del 1995, violando gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost., a causa del minore gettito del tributo. 

La norma, intervenendo in materia di rifiuti, inciderebbe, anche, sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti.

Il comma 12, terzo periodo, prevede l’esenzione dall’addizionale in contrasto con l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (d’ora in avanti: codice dell’ambiente).

La norma pertanto lederebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Il comma 13 destina ai Comuni, in presenza di determinate condizioni (un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua) una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Tale previsione contrasterebbe con quanto stabilito dall’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, ledendo l’art. 117, secondo comma, lettera e), e l’art. 119, secondo comma, Cost.

5.1.− Le questioni sono fondate.

5.2.− Con i commi da 24 a 41 dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Questa Corte ha affermato che l’articolo «istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (comma 27)», statuendo che tale tributo «va considerato statale e non già "proprio” della Regione […] senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni […], né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale» (sentenza n. 397 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 412 del 2006 e n. 335 del 2005).

L’istituzione del tributo, infatti, risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate, finalità rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 119, secondo comma, Cost.

Con la sentenza n. 121 del 2013, si è poi chiarito che osservazioni analoghe valgono per i tributi locali «derivati», istituiti e regolati dalla legge statale ed il cui gettito è attribuito agli enti locali. La disciplina di questi tributi −, analogamente a quella delle addizionali regionali, istituite con leggi statali, sulle basi imponibili di tributi erariali − è riservata, dunque, alla legge statale, con la conseguenza che, da un lato, il legislatore statale può introdurre norme non solo di principio, ma anche di dettaglio, e, dall’altro, l’intervento del legislatore regionale può integrare detta disciplina solo entro i limiti stabiliti dalla legislazione statale stessa.

5.3.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, alla stregua di questi princìpi, relativamente al profilo della modifica della soggettività passiva del tributo, è fondata, in relazione alla assorbente violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

La norma impugnata fa riferimento «ai soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell’art. 184, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (rifiuti urbani) per individuare i soggetti passivi del tributo. In tal modo essa è in contrasto con l’art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, secondo cui è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo che ha l’obbligo di versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti.

Del resto la stessa difesa regionale ammette la "non felice” formulazione della disposizione.

5.4.− Anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla riduzione del tributo in relazione all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, previsto dallo stesso comma, è fondata. La norma contrasta con l’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995.

La disposizione statale, al primo e al secondo periodo, nel prevedere una possibilità di fissazione dell’imposta entro limiti massimi e minimi, stabilisce: «L’ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio […]; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell’importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo, si intende prorogata la misura vigente».

Ciò, tuttavia, non autorizza ad usare tale possibilità di modulazione per incidere sulla disciplina della raccolta differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono oggetto di specifica disciplina statale. L’art. 205 del codice dell’ambiente, infatti, detta una disciplina puntuale scandendo in tempi prestabiliti le crescenti percentuali di raccolta differenziata, e rinviando al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su domanda del Comune interessato, l’eventuale deroga al rispetto degli obblighi così stabiliti.

Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi criteri di tutela ambientale, criteri che la legge regionale viola, autorizzando implicitamente un abbassamento dell’impegno dei Comuni al riguardo.

5.5.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2016 è fondata per la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e dell’art. 119, secondo comma, Cost.

L’impugnato comma 7 introduce una riduzione generalizzata del tributo speciale dal 1° gennaio 2017 per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili.

Al contrario, come riconosce la stessa Regione, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), prevede la riduzione del tributo solo per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.

La disciplina è dunque in contrasto con la norma statale, espressione della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (in tal senso, sentenza n. 85 del 2017).

5.6.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 12, terzo periodo, della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata, atteso che la norma attiene, oltre che alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla disciplina del sistema tributario, in relazione all’art. 119, secondo comma, Cost.

La disposizione regionale esclude l’addizionale di cui al comma 4 (prevista in misura del venti per cento per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata) per i Comuni che nell’ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali.

Essa, dunque, contrasta con l’art. 205, commi 3 e 3-septies, del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono l’esclusione dell’addizionale in presenza di puntuali e diverse condizioni.

5.7.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 13, della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata, in relazione alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

La norma modifica la destinazione del tributo, indirizzandone una quota ai Comuni, per i primi tre anni di applicazione della legge regionale, in contrasto con l’art. 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995, come modificato dall’art. 34, comma 2, della legge n. 221 del 2015, che nell’escluderne la destinazione alle Province ha stabilito che il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione.

6.− L’art. 49 della legge regionale n. 3 del 2016, rubricato: «Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti», al comma 5, intervenendo sulle norme metriche per la vendita dei carburanti, inciderebbe sulla tutela della concorrenza e sul sistema tributario, materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Il comma 7 dello stesso articolo, oltre a non utilizzare l’espressione "prodotti energetici”, ma «oli minerali», nell’introdurre il divieto per i depositi commerciali di immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi, fa eccezione nel caso di rifornimento delle macchine strumentali all’agricoltura.

La deroga contrasterebbe con le disposizioni vigenti in materia di accise, che devono considerarsi come tributi erariali, la cui disciplina ricade nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Ed infatti, la definizione statale di impianto di distribuzione (art. 2 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, recante «Norme per l’esecuzione dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione»: un unitario complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori) evidenzia che i depositi in questione sono privi dei presupposti essenziali per il rifornimento diretto delle macchine per l’agricoltura.

L’intera disciplina della materia, e in particolare l’art. 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) (d’ora in avanti: t.u. sulle accise), si basa sulla regolamentazione amministrativa degli impianti di distribuzione di carburante ed è incompatibile con il rifornimento diretto ad utilizzatori finali di carburanti ad accisa assolta da deposito commerciale.

6.1.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 5, della legge regionale impugnata n. 3 del 2016, è fondata, in relazione alla violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

La norma regionale, prevedendo la misurazione di temperatura e pressione a carico di soggetti che non sono obbligati ai fini dell’accisa, perché detengono prodotto che ha già assolto l’imposta, da una parte, ingenera l’erroneo convincimento che anche costoro siano tenuti alla liquidazione dell’imposta, in contrasto con la potestà legislativa statale in materia di sistema tributario e contabile, dall’altra, addossa ad essi un onere amministrativo ingiustificato e lesivo della par condicio e quindi della concorrenza.

6.2.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 7, della legge regionale n. 3 del 2016, è fondata, in relazione alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

La censura è rivolta sia all’uso dell’espressione «oli minerali» e non "prodotti energetici”, sia alla deroga prevista nel secondo periodo, che contrasta con la definizione di impianti di distribuzione di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 1269 del 1971 e con l’art. 25 del t.u. sulle accise.

6.3.− La direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (Direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità) ha ampliato il campo di applicazione della direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa), con la sostituzione per i prodotti sottoposti ad accisa della categoria «oli minerali» con quella più estesa di «prodotti energetici».

Il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), all’art. 1, comma 1, ha così previsto che «Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: "oli minerali”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici” […]».

Pertanto, in relazione alle implicazioni in tema di accisa, il divieto di cui al primo periodo del comma 7 dell’art. 49 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016 deve essere riferito ai depositi commerciali di "prodotti energetici”, ed in tali termini va accolta la censura dello Stato.

6.4.− L’esercizio da parte del titolare di deposito commerciale dell’attività di rifornimento di prodotti energetici denaturati (quelli per le macchine agricole) altera la disciplina dell’accisa, che è delineata sul presupposto della distinzione tra le due attività, ed inoltre comporta una differenziazione tra depositi commerciali di prodotti energetici e depositi commerciali di prodotti energetici denaturati, che non ha alcuna base nella disciplina statale.

È inutile sottolineare in proposito che le statuizioni assunte in ordine a fattispecie concrete dal giudice comune non possono modificare l’assetto costituzionale del riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, come pretenderebbe la Regione siciliana.

6.5.− La norma comporta, fra l’altro, il rischio di evasione, poiché il carburante destinato al rifornimento delle macchine agricole beneficia di una agevolazione (decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, recante «Regolamento concernente le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica») che richiede che il rifornimento da parte degli utilizzatori avvenga previa emissione del documento di accompagnamento semplificato.

7.− L’art. 50, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 3 del 2016 è censurato anzitutto nella parte in cui vincola il beneficio del pagamento della tassa di circolazione forfettaria, a decorrere da quando si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, all’iscrizione nei registri degli enti certificatori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009 (Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica), così limitando la portata della disciplina statale, che non prevederebbe tale condizione.

L’art. 50, commi 2 e 3, della legge regionale disciplina la tassazione dei veicoli di particolare interesse storico o collezionistico, che hanno compiuto venti anni dalla data di costruzione, prevedendo l’introduzione di una tassa automobilistica forfettaria contrastante con la disciplina statale, che non prevederebbe il beneficio.

Le disposizioni, pertanto, violerebbero gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

Il comma 6 dello stesso articolo, infine, nell’estendere l’agevolazione (esenzione dal pagamento della tassa automobilistica) prevista dall’art. 17 del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), lederebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

7.1.− Le questioni di legittimità costituzionale sono fondate in relazione a tutti i profili indicati per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, Cost.

7.2.− Con più pronunce (ex multis, da ultimo, sentenze n. 242 e n. 199 del 2016) la Corte costituzionale ha affermato che la cosiddetta tassa automobilistica non è qualificabile come tributo proprio della Regione, ma rientra nella competenza esclusiva dello Stato, e, dunque, la Regione – cui il legislatore ha solo attribuito il gettito della tassa, l’attività di riscossione e un limitato potere di variazione dell’importo – non può disporre esenzioni.

7.3.− Il comma 1 dell’art. 50 contrasta con i commi 1 e 4 dell’art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), che prevedono l’esclusione della tassa per i veicoli ultratrentennali, salvo quelli adibiti ad uso professionale, e l’assoggettamento, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua, e ciò senza ulteriori condizioni.

Ebbene, la norma regionale, da un lato, non fa riferimento all’esenzione, e, dall’altro, subordina il pagamento della tassa, non solo al superamento dei trenta anni, ma anche all’iscrizione in specifici registri.

7.4.− La disciplina dei commi 2 e 3 dell’art. 50 è in contrasto con la normativa statale a seguito dell’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 63 della legge n. 342 del 2000, disposta dall’art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014, con la conseguenza che per i veicoli "ultraventennali” la tassa va assolta nelle misure ordinarie.

7.5.−Analogamente è lesivo della potestà statale l’art. 50, comma 6, che concede l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ad una serie di veicoli più ampia di quella prevista dall’art. 17 del d.P.R. n. 39 del 1953.

8.− All’accoglimento delle questioni di costituzionalità, in riferimento ai parametri indicati, consegue l’assorbimento delle ulteriori censure prospettate.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 7, 12, terzo periodo, e 13; 49, comma 5, comma 7, primo periodo, nei sensi di cui in motivazione, e secondo periodo; 50, commi 1, 2, 3 e 6, della legge della Regione siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana 29 dicembre 2016, n. 27 (Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario), promossa, in riferimento ai commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 3 del 2016, trasferita sul testo vigente dell’art. 3, comma 9, della legge della Regione siciliana n. 27 del 2016, promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2017.