Ordinanza dibattimentale 20 settembre (sent. n. 228)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 24 ottobre 2016, n. 228

 

ORDINANZA 20 SETTEMBRE

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                          GROSSI                                            Presidente

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                     Giudice

-           Giorgio                       LATTANZI                                                

-           Aldo                           CAROSI                                                     

-           Mario Rosario             MORELLI                                                  

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                              

-           Giuliano                      AMATO                                                     

-           Silvana                        SCIARRA                                                  

-           Daria                           de PRETIS                                                 

-           Nicolò                         ZANON                                                     

-           Franco                        MODUGNO                                               

-           Augusto Antonio       BARBERA                                                

-           Giulio                         PROSPERETTI                                          

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che OMYA spa, nonché Società Guglielmo Vennai spa ed altre hanno rispettivamente depositato atto di intervento nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri (reg. ric. n. 60 del 2015) avverso l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla L.R. n. 104/1995, L.R. n. 65/1997, L.R. n. 78/1998, L.R. n. 10/2010 e L.R. n. 65/2014), chiedendo l’accoglimento della richiesta di declaratoria dell’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d’azione ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e degli artt. 31 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili;

che, pertanto, alla stregua della normativa in vigore e conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 251, n. 118 e n. 31 del 2015, n. 210 del 2014, n. 285, n. 220 e n. 118 del 2013, n. 245, n. 114 e n. 105 del 2012, n. 69 e n. 33 del 2011, n. 278 del 2010), non è ammesso, nei giudizi di costituzionalità delle leggi promossi in via d’azione, l’intervento di soggetti privi di potere legislativo;

che non sono pertinenti i precedenti citati dalle difese delle società intervenienti (sentenze n. 344 del 2005 e n. 353 del 2001), i quali, ancorché relativi a giudizi in via principale, riguardano pur sempre interventi spiegati da soggetti titolari di potestà legislativa;

che non può essere invocata la giurisprudenza di questa Corte che «ritiene ammissibile l’intervento di soggetti che sarebbero incisi senza possibilità di far valere le loro ragioni all’esito del giudizio» (ex plurimis, sentenza n. 368 del 2007), trattandosi di una giurisprudenza relativa ai diversi giudizi per conflitto di attribuzione;

che non può essere neppure richiamata la giurisprudenza costituzionale che ammette l’intervento dei «terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio» (ex plurimis, ordinanza n. 200 del 2015), la quale si riferisce al diverso caso dell’intervento nel giudizio in via incidentale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di OMYA spa e di Società Guglielmo Vennai spa ed altre nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato.

F.to: Paolo Grossi, Presidente