Ordinanza n. 271 del 2016

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ORDINANZA N. 271

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                       GROSSI                                                         Presidente

- Alessandro              CRISCUOLO                                                  Giudice

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Giuliano                  AMATO                                                                ”

- Silvana                    SCIARRA                                                             ”

- Daria                       de PRETIS                                                            ”

- Nicolò                     ZANON                                                                ”

- Franco                     MODUGNO                                                         ”

- Augusto Antonio    BARBERA                                                           ”

- Giulio                      PROSPERETTI                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con due ordinanze del 23 settembre 2015 dalla Corte di cassazione ed una del 14 dicembre 2015 dal Giudice di pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 27, 28 e 73 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 15, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visti l’atto di costituzione di D.A., depositato fuori termine, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore, entrambe del 23 settembre 2015 (r.o. n. 27 e n. 28 del 2016), la Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che, in particolare, secondo il rimettente la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, avrebbe contenuto disomogeneo rispetto al decreto stesso ovvero, e in via subordinata, che difetterebbe dei requisiti di necessità e urgenza, in tal modo violando il citato art. 77, secondo comma, Cost.;

che il 20 aprile 2016 si è costituita la parte privata D.A. con memoria depositata fuori termine;

che, con ordinanza del 14 dicembre 2015 (r.o. n. 73 del 2016), il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006;

che, secondo il rimettente, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 77, secondo comma, Cost., per eterogeneità della norma, inserita solo in sede di conversione, rispetto all’originario contenuto del decreto-legge;

che, con atto depositato il 3 maggio 2016, è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.

Considerato che, con due ordinanze di analogo tenore, entrambe del 23 settembre 2015 (r.o. n. 27 e n. 28 del 2016), la Corte di cassazione, sesta sezione penale, ha sollevato, in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

che, con ordinanza del 14 dicembre 2015 (r.o. n. 73 del 2016), il Giudice di pace di Chioggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006;

che il contenuto del citato art. 4-quater si esaurisce nell’introduzione dell’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990;

che secondo tutti i rimettenti la norma, introdotta solo in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, sarebbe eterogenea rispetto al contenuto originario del medesimo decreto, con conseguente violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost.;

che, secondo la Corte di cassazione, in via subordinata la censurata disposizione di cui all’art. 4-quater dovrebbe ritenersi emessa in carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost.;

che, in considerazione dell’identità di oggetto, i giudizi debbono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 94 del 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 2006, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990;

che le sollevate questioni sono, pertanto, manifestamente inammissibili perché divenute prive di oggetto (ex multis, ordinanze n. 181 e n. 4 del 2016 e n. 280 del 2013).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l’art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., dalla Corte di cassazione e dal Giudice di pace di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 dicembre 2016.