Ordinanza n. 165 del 2016

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ORDINANZA N. 165

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo                       GROSSI                                                         Presidente

- Alessandro              CRISCUOLO                                                  Giudice

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Giuliano                  AMATO                                                                ”

- Silvana                    SCIARRA                                                             ”

- Daria                       de PRETIS                                                            ”

- Nicolò                     ZANON                                                                ”

- Franco                     MODUGNO                                                         ”

- Giulio                      PROSPERETTI                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promossi dal Tribunale ordinario di Cagliari, con ordinanza del 12 maggio 2014, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2014, e dal Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con ordinanza del 12 agosto 2014, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 2015, e rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2014 e n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di C.F. ed altri, di C.M. ed altri, di S.F. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Felice Carlo Besostri per C.F. ed altri, C.M. ed altri, Felice Carlo Besostri e Enrico Bulfone per S.F. ed altri, e l’avvocato della Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Cagliari, con ordinanza del 12 maggio 2014, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che, nell’ambito di un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis del codice di procedura civile, alcuni cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti alla circoscrizione europea V insulare della Sardegna e della Sicilia per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, hanno convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, affinché sia accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali;

che i ricorrenti hanno assunto che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952); degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell’Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell’Unione europea, che ha modificato l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (Parti écologiste «Les Verts» contro Parlamento europeo, in causa-294/83);

che, in relazione a tutti i parametri ricordati, i ricorrenti hanno dedotto plurime eccezioni di illegittimità costituzionale e di non conformità al diritto dell’Unione europea di varie disposizioni contenute nella legge n. 18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009;

che il rimettente, dopo aver illustrato le ragioni per le quali non ha accolto larga parte delle doglianze prospettate dalle parti, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni;

che egli ritiene che tali disposizioni sarebbero lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse dalle tre ricordate minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia;

che, quanto alla rilevanza delle questioni così prospettate, il rimettente – nel rigettare un’eccezione dell’Avvocatura generale dello Stato – richiama «l’autorevole precedente rappresentato dalle pronunzie della Corte di cassazione di cui alla ordinanza interlocutoria n. 12060/2013 del 21.3.2013 e dalla sentenza n. 8878/2014 del 4 aprile 2014» e afferma che le questioni prospettate sarebbero rilevanti «al fine dell’accoglimento dell’azione di accertamento-costitutiva proposta dai ricorrenti»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo premette che l’art. 6 Cost. tutela le minoranze linguistiche; che l’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) prevede che «[i]n attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo»; e che la «normativa comunitaria» riconosce, accanto alla tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, «la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze» e garantisce «ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione dalla legge» attraverso l’adozione di «misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza» (sono richiamati gli artt. 1 e 2 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302);

che egli ricorda, inoltre, che gli Stati europei hanno predisposto vari strumenti per garantire la rappresentanza politica delle minoranze etniche e linguistiche in materia elettorale e, in particolare, per limitare gli effetti conseguenti alla previsione di soglie di sbarramento: o introducendo deroghe a tali soglie proprio per le liste espresse da minoranze etniche o linguistiche (come previsto dall’art. 87, primo comma, numero 3, del d.P.R. 20 marzo 1957, n. 361, recante «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»), ovvero consentendo loro il collegamento con altre liste;

che tale ultima soluzione, adottata con le disposizioni censurate dal rimettente, non contrasterebbe con il principio di eguaglianza, poiché non mirerebbe a garantire una rappresentanza alle minoranze in quanto tali, ma sarebbe diretta a creare un’effettiva eguaglianza nel procedimento elettorale sia tra tali minoranze e il resto della popolazione, sia tra le diverse minoranze (sul punto richiamando i punti 22 e 23 del Codice di buona condotta in materia elettorale, adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52a sessione – Venezia, 18-19 ottobre 2002);

che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 159 del 2009, avrebbe affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale;

che, in tale contesto, le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con il principio di eguaglianza, con le garanzie riconosciute dall’art. 48 Cost. al diritto di voto e dall’art. 51 Cost. per l’accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, poiché la previsione di «correttivi» a tutela delle minoranze linguistiche ed etniche non sarebbe rivolta in eguale misura e con identica efficacia nei confronti di tutti i gruppi espressione delle minoranze linguistiche riconosciute espressamente nel nostro ordinamento;

che la riserva dei correttivi ricordati alle sole liste di candidati delle tre minoranze individuate all’art. 12, comma 9, della legge n. 18 del 1979 lascerebbe senza valida giustificazione il trattamento deteriore delle altre minoranze – quelle albanesi, catalane, greche, croate e quelle parlanti il francese e il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo – pure riconosciute dalla legislazione nazionale;

che il Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con ordinanza del 12 agosto 2014, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo vigente in seguito alle modificazioni apportate dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.;

che il giudice a quo premette che, nell’ambito di un giudizio promosso con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis cod. proc. civ., alcuni cittadini, residenti in Comuni «friulianofoni», ai sensi dell’art. 3 della legge n. 482 del 1999, ed iscritti nelle liste elettorali di Comuni appartenenti alla circoscrizione europea II nord orientale per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, hanno convenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’interno, affinché sia accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali;

che i ricorrenti assumono che tale diritto non potrebbe essere esercitato nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 48, 49, 51, 56, 58 e 117, primo comma, Cost.; dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; degli artt. 20, 22, 223 e 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; degli artt. 2, 6, 9, 10 e 14 del Trattato dell’Unione europea; del preambolo, secondo capoverso, e degli artt. 10, 12, 20, 21 e 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; della decisione 25 giugno 2002 e 23 settembre 2002, n. 2002/772/CE/Euratom del Consiglio dell’Unione europea, che ha modificato l’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 20 settembre 1976, n. 76/787/CECA/CEE/Euratom del Consiglio; infine, della sentenza della Corte di giustizia 23 aprile 1986 (Parti écologiste «Les Verts» contro Parlamento europeo, in causa-294/83), e che, perciò, denunciano «la lesività delle modifiche della L. 18/79 introdotte dalla L. 10/09 in materia di elezioni europee, e dichiarando quindi di agire ai sensi degli artt. 24, comma 1 e 2, e 111, comma 1 e 2, Cost., nonché 99, 100 e 102 c.p.c.»;

che il rimettente afferma che «lo strumento adottato ex art. 702 bis c.p.c.» sarebbe «rituale», in quanto «avente ad oggetto una questione di esercizio di diritti, sia pure di natura pubblica, che si assume leso»;

che egli osserva che sussisterebbe, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad agire, richiamando, sul punto, le decisioni della Corte di cassazione, prima sezione civile – ordinanza 21 marzo-17 maggio 2013, n. 12060 e sentenza 4-16 aprile 2014, n. 8878 – nelle quali sarebbe stata fornita risposta affermativa in relazione ad analoga domanda di accertamento svolta da alcuni elettori circa la lesione del rispettivo esercizio del voto in modo libero, diretto e conforme alle previsioni, sia della Costituzione, sia delle fonti europee;

che, secondo il rimettente, il fatto che le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia si siano svolte nel maggio 2014 non potrebbe porre in dubbio la concretezza ed attualità di tale interesse, giacché il medesimo problema potrebbe ragionevolmente riproporsi in occasione delle prossime elezioni, previste nel 2019;

che, dopo aver illustrato le ragioni per le quali ritiene di non accogliere varie censure prospettate dalle parti, il Tribunale ordinario di Trieste solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., poiché tali disposizioni, contenendo «norme speciali e di deroga» rispetto alla soglia di sbarramento solo per le minoranze linguistiche «che hanno uno Stato di riferimento» (le minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia), determinerebbero, per queste ultime, un trattamento differenziato rispetto alle altre minoranze linguistiche pure riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 (in particolare, all’art. 2);

che il rimettente, a sostegno delle censure proposte, menziona la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge n. 302 del 1997, dalle quali emergerebbe il pieno riconoscimento dei principi di protezione ed eguaglianza delle minoranze nazionali, anche attraverso l’adozione di misure adeguate a promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza;

che il giudice rimettente afferma, inoltre, che gli Stati europei avrebbero predisposto vari strumenti di tutela delle minoranze etniche e linguistiche, anche in materia elettorale;

che la stessa Corte costituzionale avrebbe più volte ribadito l’esistenza di un principio fondamentale di tutela delle minoranze linguistiche, richiamando, in particolare, la sentenza n. 215 del 2013, in cui sarebbe stata affermata l’«effettiva eguaglianza tra tutte le comunità linguistiche regionali riconosciute, anche se prive di uno Stato straniero di riferimento, quali la comunità linguistica friulanofona, cui appartengono appunto gli odierni istanti»;

che, sulla base di tali considerazioni, il rimettente assume che le norme censurate, le quali determinerebbero una disparità di trattamento non sorretta da una razionale giustificazione, si porrebbero in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., come pure con la «libertà di voto ed elettorale ex artt. 48 e 51 Cost.»;

che le questioni così prospettate – afferma infine il rimettente – sarebbero rilevanti in ordine all’azione di accertamento proposta dai ricorrenti, anche alla luce della loro documentata, e pacifica, appartenenza alla comunità friulanofona (con la sola eccezione di uno degli otto ricorrenti);

che, con atti di analogo tenore, depositati in data 11 novembre 2014 nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Cagliari e in data 7 aprile 2015 in quello instaurato dal Tribunale ordinario di Trieste, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate;

che l’Avvocatura generale dello Stato solleva plurime eccezioni di inammissibilità;

che essa osserva, anzitutto, che le ordinanze di rimessione sarebbero assolutamente carenti sotto il profilo dell’esatta individuazione delle domande proposte nei giudizi pendenti dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari e al Tribunale ordinario di Trieste, limitandosi a riportare le conclusioni contenute negli atti introduttivi, e che l’omessa descrizione delle fattispecie concrete impedirebbe di valutare la rilevanza delle questioni;

che, in secondo luogo, i giudici rimettenti non indicherebbero i principi espressi dalle disposizioni costituzionali che assumono lese, omettendo, altresì, di fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme delle disposizioni censurate;

che, in terzo luogo, i rimettenti non avrebbero indicato «una concreta motivazione» in ordine alla rilevanza della questione, sottolineando l’Avvocatura generale dello Stato che le parti private non agiscono dinanzi al giudice amministrativo con gli strumenti previsti in tema di impugnazione dei risultati elettorali a tutela di un diritto attuale e asseritamente leso in concreto, bensì, di fronte al giudice civile, a tutela di un astratto diritto al voto libero, eguale, personale e diretto, così che le norme oggetto del giudizio di costituzionalità verrebbero in buona sostanza direttamente censurate per una (allo stato del tutto ipotetica e astratta) loro errata applicazione;

che i rimettenti, inoltre, non si sarebbero preoccupati di verificare la reale appartenenza dei ricorrenti ad una o più delle minoranze in ipotesi discriminate;

che, infine, l’Avvocatura generale dello Stato eccepisce l’inammissibilità delle questioni, poiché i giudici a quibus prospetterebbero vizi di illegittimità costituzionale a fronte dei quali non sarebbe possibile individuare un’univoca modalità di intervento, tale da rimuovere la (presunta) discriminazione tra le varie minoranze, introducendo un regime che, in caso di sentenza di accoglimento, consenta lo svolgimento delle elezioni senza che nel sistema si verifichino insanabili aporie (viene ricordata la sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2010);

che, quanto al merito delle questioni sollevate dai giudici a quibus, l’Avvocatura generale dello Stato premette che, in tema di tutela delle minoranze linguistiche, il legislatore avrebbe apprestato una disciplina generale, contenuta nella legge n. 482 del 1999, «per tutte le minoranze linguistiche storiche», e una disciplina specifica per alcune minoranze «tipiche» (quelle di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca del Trentino Alto-Adige, e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia), quale è quella, di rango costituzionale, contenuta negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, nelle relative disposizioni di attuazione, e in leggi ordinarie di riforma di particolari settori;

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, tale differente regime di tutela sarebbe pienamente giustificato, sia dalla diversa natura e consistenza delle minoranze linguistiche storiche rispetto alle altre tre menzionate minoranze linguistiche, sia dalle differenze intercorrenti tra le stesse minoranze storiche;

che la stessa legge n. 482 del 1999 regolerebbe, infatti, in via generale, e indistintamente, piccole lingue d’enclave e lingue regionali nazionali, limitandosi a stabilire che tale generica tutela debba poi essere precisata in interventi specifici e differenziati, e che essa stessa prevederebbe, per le minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, un grado di tutela diverso, in particolare attribuendo a tali lingue il carattere della «coufficialità», così che siano pienamente parificate alla lingua italiana, secondo i due modelli del cosiddetto «bilinguismo integrale» e della «separazione»;

che, in tale quadro normativo, non sarebbe irragionevole – secondo l’Avvocatura generale dello Stato – prevedere per quelle minoranze, «“qualificate” dalla previsione degli Statuti regionali speciali», una particolare tutela anche in materia elettorale, al fine di limitare gli effetti conseguenti alla previsione di soglie di sbarramento;

che, sul punto, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la sentenza n. 159 del 2009, ove la Corte costituzionale avrebbe affermato che il principio fondamentale di garanzia delle minoranze linguistiche sarebbe norma programmatica di portata generale, che può condurre a differenze in forza di norme interne di pari rango costituzionale, ovvero attuative di specifici accordi internazionali: pertanto, se la protezione di idiomi alloglotti deve trovare spazio, senza intaccare il ruolo privilegiato della lingua ufficiale, sarebbe tuttavia necessario tutelare riservatamente gli ambiti in cui, in forza di norme anche di rango costituzionale, vige il bilinguismo;

che, per tali ragioni, sarebbe pienamente giustificato un regime differenziato tra minoranze linguistiche, in conseguenza della discrezionale scelta del legislatore di regolare in modo diverso situazioni tra loro disomogenee (viene menzionata la sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 1998);

che l’Avvocatura generale dello Stato, nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Cagliari, evidenzia, a titolo esemplificativo, che mancherebbe la stessa individuazione di una lingua sarda unificata, risultando la stessa articolata in più dialetti dotati di significativa identità propria;

che, nell’atto di costituzione nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Trieste, essa osserva, invece, come sia del tutto ragionevole (e rientri nella libera scelta del legislatore) che alla minoranza linguistica slovena sia riconosciuto anche in materia elettorale (nazionale e regionale) uno status particolare;

che, per tutte le ragioni illustrate, l’Avvocatura generale dello Stato chiede, in entrambe le memorie, che le questioni prospettate in relazione all’art. 3 Cost. siano dichiarate non fondate;

che non sarebbero violati neppure gli artt. 48 e 51 Cost., i quali riguarderebbero l’astratta possibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo in condizioni di parità ed eguaglianza, e che tale diritto non sarebbe «minimamente inciso dalle disposizioni di cui si tratta, discendendo il differente regime relativo alla soglia di sbarramento dalla necessità proprio di fare corretta applicazione del principio di uguaglianza a fronte di obblighi costituzionali che riguardano solo talune minoranze linguistiche»;

che gli artt. 48 e 51 Cost. non riguarderebbero, in ogni caso, il diritto di voto in sé, ma, in via del tutto ipotetica ed eventuale, la possibilità che, a voto espletato, il candidato e la lista prescelta dall’elettore non conseguano il seggio: ciò rientrerebbe, però, «nel “gioco” elettorale», e potrebbe verificarsi con qualunque sistema elettorale, proporzionale o maggioritario, in presenza o meno di soglie di sbarramento;

che, infine, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che nessuna delle disposizioni di rango internazionale richiamate dai giudici a quibus sarebbe idonea a sostenere le argomentazioni esposte nell’ordinanza di rimessione, in quanto la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie non è mai stata ratificata dallo Stato italiano, mentre la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, non dettando una definizione di minoranze nazionali, conterrebbe affermazioni di principio difficilmente applicabili;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, in data 24 maggio 2016, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie in entrambi i giudizi, anch’esse di analogo tenore, in cui insiste per l’inammissibilità e, in subordine, per l’infondatezza delle questioni prospettate dal Tribunale ordinario di Cagliari e dal Tribunale ordinario di Trieste;

che, quanto all’ammissibilità delle questioni sollevate, l’Avvocatura generale dello Stato, oltre a ribadire le eccezioni già esposte nell’atto di costituzione, rileva che le ordinanze di rimessione sarebbero carenti in punto di motivazione sulla rilevanza, poiché si limiterebbero a prospettare l’esistenza di un interesse all’accertamento, astratto e pro futuro, di un diritto che si assume leso dalle stesse previsioni normative censurate, e che, senza offrire una motivazione «ampia, articolata ed approfondita», prospetterebbero questioni di legittimità costituzionale che difettano del requisito dell’incidentalità;

che si tratterebbe, invero, di una lis ficta, ossia di un’impugnazione diretta della legge della cui costituzionalità si dubita, che la giurisprudenza della Corte costituzionale sarebbe ferma nel ritenere inammissibile;

che, per tali ragioni – ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato – non vi sarebbero motivi per discostarsi dal precedente rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2015;

che tale giurisprudenza potrebbe, infatti, risultare inconferente solo laddove altro rimedio non fosse consentito (è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014), ma che non sarebbe questo il caso, essendo prospettabili altre vie d’azione più consone;

che, nel merito, oltre a ribadire quanto già esposto nell’atto di costituzione, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che la scelta compiuta dal legislatore non sarebbe discriminatoria, in quanto la stessa legge n. 482 del 1999, attribuendo alle lingue francese, tedesca e slovena carattere di «coufficialità» – ossia di equiparazione alla lingua italiana – evidenzierebbe il particolare riconoscimento accordato a queste tre minoranze e che tale distinzione si fonderebbe, ragionevolmente, sulla differente natura e consistenza di tali minoranze rispetto alle altre, e sarebbe preordinata a bilanciare la tutela di speciali e specifiche minoranze linguistiche con l’esigenza di non frammentare eccessivamente la rappresentanza;

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, non vi sarebbe, inoltre, alcuna violazione degli artt. 48 e 51 Cost., in riferimento all’astratta possibilità di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo in condizioni di eguaglianza: al contrario, il differente regime della soglia di sbarramento risponderebbe proprio alla corretta applicazione del principio di eguaglianza a fronte di obblighi costituzionali che riguardano solo talune minoranze linguistiche;

che nel giudizio instaurato dal Tribunale ordinario di Cagliari si sono costituiti – con due distinti atti, di identico tenore, depositati in data 11 novembre 2014 – alcuni dei ricorrenti nel giudizio principale;

che, in particolare, un primo atto di intervento è stato spiegato da C.F., G.S. e P.A. e un secondo atto di intervento da C.M., Z.P.F. e M.P.;

che le difese delle parti private chiedono l’accoglimento delle questioni sollevate dal rimettente;

che le medesime parti, in data 24 maggio 2016, hanno depositato ulteriore memoria, in cui viene, anzitutto, approfondito il profilo dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate nell’ambito di azioni di accertamento, aventi ad oggetto la disciplina legislativa in materia elettorale;

che, a tal fine, sono ricostruite le vicende processuali che hanno condotto la Corte di cassazione a sollevare le questioni di legittimità costituzionale decise dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, nonché le analoghe vicende che hanno indotto alcuni giudici ordinari a promuovere questioni di legittimità costituzionale su disposizioni della legge per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

che le parti ricordano che uno di questi giudizi di legittimità costituzionale è già stato deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110 del 2015, che ha dichiarato l’inammissibilità di questioni sollevate nell’ambito di azioni di accertamento, in quanto le vicende elettorali relative all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia ben possono, a differenza di quelle relative al Parlamento nazionale, essere oggetto di ricorso di fronte all’autorità giudiziaria, la quale può, in quella sede, sollevare questioni di legittimità costituzionale;

che, rispetto alla decisione della Corte costituzionale da ultimo citata, esse assumono che i rimedi giudiziari ordinari esperibili prima e dopo le consultazioni elettorali non sarebbero adeguati a tutelare pienamente la libertà di voto rispetto a norme asseritamente incostituzionali contenute nella disciplina per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

che esse ritengono, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 110 del 2015, si sarebbe «sostituita alla Corte di cassazione» nel decidere una questione di giurisdizione, poiché – ritenendo non possibile, nell’ambito di un’azione di accertamento del diritto di voto instaurata di fronte al giudice ordinario, sollevare questioni di legittimità costituzionale – avrebbe implicitamente demandato la garanzia di tale diritto soggettivo al giudice amministrativo, di fronte al quale sono impugnabili gli atti del procedimento elettorale;

che, più in generale, osservano – ancora richiamando criticamente quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110 del 2015 – che «[s]e esiste un diritto di votare secondo Costituzione e questo è stato accertato e dichiarato con la sentenza n. 8878/2014 questo deve valere in tutti i casi in cui è prevista una elezione»;

che una disparità di tutela a seconda del tipo di elezione non sarebbe giustificabile, poiché l’art. 48 Cost. non consentirebbe di differenziare a seconda che il diritto di voto sia esercitato per eleggere un organo rappresentativo ovvero un altro;

che, nel giudizio originato dall’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Trieste, si sono costituiti, con atto depositato il 1° aprile 2015, le parti del giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate dal rimettente;

che le parti assumono che le disposizioni censurate dal rimettente contrasterebbero con «parametri di giudizio comunitari», menzionando una pluralità di disposizioni contenute nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e con «parametri di costituzionalità del sistema CEDU»;

che esse ricordano poi le disposizioni costituzionali poste a tutela delle minoranze linguistiche – gli artt. 2, 3 e 6 Cost. – e come tali disposizioni siano ulteriormente rafforzate sul territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall’art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dal decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione);

che gli evocati principi costituzionali avrebbero «fatto sentire la loro influenza, anche a favore della lingua friulana», conducendo a ritenere non applicabile la legislazione statale nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (è citata la sentenza n. 215 del 2013), e che le questioni di legittimità costituzionale all’esame della Corte costituzionale prenderebbero «le mosse proprio dal fatto che le attuali clausole legislative di tutela linguistica, riservate alle cosiddette minoranze linguistiche forti o con stato» non sarebbero più compatibili con la giurisprudenza costituzionale più recente, la quale avrebbe riconosciuto l’ormai pacifico rilievo, ad ogni effetto, anche delle minoranze linguistiche «deboli o senza stato» (anche sul punto è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2013);

che una minoranza linguistica riconosciuta, quale è quella friulanofona, non potrebbe vedersi discriminata da parte dell’ordinamento italiano solamente «in quanto priva di stato estero di riferimento»;

che l’art. 3 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone sullo stesso piano tutti i gruppi linguistici presenti nel territorio regionale;

che tali principi dovrebbero applicarsi a tutte le materie, ed anche a quella elettorale, tant’è – assumono le parti private – che la stessa legislazione elettorale statale darebbe rilievo agli ordinamenti speciali per l’applicabilità delle formule di favore di volta in volta previste;

che, nell’imminenza dell’udienza pubblica, in data 20 maggio 2016, le parti costituite nel giudizio di fronte al Tribunale ordinario di Trieste hanno depositato un’ulteriore memoria, in cui replicano alle osservazioni dell’Avvocatura generale dello Stato;

che, quanto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato, le parti osservano che delle disposizioni censurate non sarebbe possibile dare un’interpretazione costituzionalmente conforme e che solo l’accoglimento delle questioni sollevate dal giudice a quo consentirebbe di dare effettiva parità di trattamento, garantita dagli artt. 2, 3 e 6 Cost., alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482 del 1999 e tutelate dall’art. 3 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e dalla relativa disciplina di attuazione;

che sussisterebbe, inoltre, l’interesse delle parti ad agire nel giudizio principale, in quanto il ricorso sarebbe stato promosso prima dello svolgimento della consultazione elettorale del 2014, allo scopo di potere esercitare il diritto di voto sotto la vigenza di una legislazione elettorale «costituzionalmente compatibile», anziché dover attendere l’esito finale dell’applicazione di leggi elettorali incostituzionali per impugnarne, in un momento successivo, i risultati;

che, quanto alla concretezza dell’interesse ad agire, le parti evidenziano che il ricorso è stato promosso in relazione ad una legislazione elettorale che, nel 2009, aveva già trovato applicazione;

che i ricorrenti – in qualità di appartenenti alla minoranza friulanofona – vanterebbero anche un interesse all’affermazione dell’eguaglianza tra minoranze linguistiche (sono menzionate le sentenze della Corte costituzionale n. 215 del 2013 e n. 159 del 2009) e, infatti, l’accertamento richiesto nel giudizio pendente avanti al Tribunale civile di Trieste risulterebbe riferito non soltanto alle questioni elettorali, ma all’affermazione di fondamentali principi di parità di trattamento tra tutte le comunità linguistiche autoctone legislativamente riconosciute;

che, quanto al merito delle censure sollevate dal giudice rimettente, le parti ribadiscono – anche attraverso il richiamo alle già menzionate decisioni della Corte costituzionale – la necessità di garantire l’eguaglianza tra minoranze linguistiche, in particolare ricordando i caratteri e la diffusione della comunità linguistica friulanofona;

che, infine, esse, in via subordinata, chiedono alla Corte costituzionale di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in merito alla «compatibilità della legislazione elettorale interna per il Parlamento Europeo rispetto all’ordinamento comunitario», in relazione al mantenimento in vigore nell’ordinamento interno di uno Stato membro delle discriminazioni legislative tendenti ad escludere, o comunque a trattare in maniera deteriore, ai fini dell’elezione dei rappresentanti dei propri cittadini comunitari in seno al Parlamento europeo, le minoranze linguistiche che non siano «collegate a uno Stato estero».

Considerato che il Tribunale ordinario di Cagliari, con ordinanza del 12 maggio 2014, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con ordinanza del 12 agosto 2014, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.;

che entrambi i rimettenti lamentano che le disposizioni censurate tratterebbero in modo diseguale le liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, favorendole rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche «riconosciute e tutelate da una legge dello Stato o da Convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia» e, in particolare, dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

che i giudizi, avendo ad oggetto le medesime disposizioni, e in parte gli stessi parametri costituzionali, devono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che le questioni prospettate sono manifestamente inammissibili, per le ragioni già evidenziate da questa Corte nella sentenza n. 110 del 2015;

che, infatti, entrambi i giudici rimettenti, quanto all’interesse ad agire dei ricorrenti nei due giudizi, si limitano a richiamare, con un rinvio per relationem, i contenuti delle decisioni della Corte di cassazione, prima sezione civile, 21 marzo-17 maggio 2013, n. 12060 e 4-16 aprile 2014, n. 8878, e a citare il petitum delle domande rispettivamente presentate da costoro, relative all’accertamento della conformità a Costituzione del loro diritto di voto;

che, così facendo, entrambi i giudici a quibus non argomentano, sul punto, in modo sufficiente e non implausibile, così da esimere questa Corte da un riesame della motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni prospettate (ex multis, sentenze n. 110 del 2015, n. 200 del 2014, n. 91 del 2013 e n. 41 del 2011);

che, in particolare, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, i rimettenti non offrono un’adeguata motivazione sull’appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche, asseritamente discriminate, limitandosi ad affermare, il solo Tribunale ordinario di Trieste, che essi sono di lingua friulanofona, nulla invece essendo esposto dal Tribunale ordinario di Cagliari;

che, inoltre, le disposizioni di legge regolanti l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia possono pervenire al vaglio di legittimità costituzionale secondo l’ordinaria via incidentale, in un giudizio avente ad oggetto una controversia concretamente originatasi nel procedimento elettorale (sentenza n. 110 del 2015);

che, in particolare, contrariamente a quanto affermato dalla difesa delle parti costituite, il diritto costituzionale di voto, nelle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, può trovare tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall’art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in ossequio al principio per cui il sindacato su atti immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva (sentenza n. 236 del 2010);

che tali possibilità di tutela di fronte al giudice comune giustificano il differente trattamento delle questioni di legittimità costituzionale ora in esame, rispetto a quelle sollevate nell’ambito di azioni volte all’accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, diritto che, invece, non può trovare tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), quali interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni (sentenza n. 259 del 2009 e ordinanza n. 512 del 2000), anche alla luce della mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in cui autorizzava il Governo ad introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio, oltre che per le elezioni amministrative ed europee, anche per quelle per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), come modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), promossi, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari e dal Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2016.