Sentenza n. 117 del 2016

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SENTENZA N. 117

ANNO 2016

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Paolo                             GROSSI                                    Presidente

-           Alessandro                    CRISCUOLO                              Giudice

-           Giorgio                          LATTANZI                                       ”

-           Aldo                              CAROSI                                            ”

-           Marta                            CARTABIA                                      ”

-           Mario Rosario               MORELLI                                         ”

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                     ”

-           Giuliano                        AMATO                                            ”

-           Silvana                          SCIARRA                                         ”

-           Daria                             de PRETIS                                         ”

-           Nicolò                           ZANON                                             ”

-           Franco                           MODUGNO                                      ”

-           Augusto Antonio          BARBERA                                        ”

-           Giulio                            PROSPERETTI                                 ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 25 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 4 marzo 2015 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 maggio 2016 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi l’avvocato Luca Antonini per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.− Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), il quale prevede la riduzione − di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 − dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo n. 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre […]».

Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti dalla Regione e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali […] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dell’art. 119 Cost. perché si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni.

2.− La Regione ricorrente osserva che la disposizione censurata riduce l’autorizzazione di spesa destinata al finanziamento, per capitale e interessi, dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre. In base all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), i compiti di programmazione e di amministrazione, concernenti i servizi ferroviari di interesse regionale, sono oggetto di delega alle Regioni.

La disposizione censurata determinerebbe una riduzione del contributo statale per gli ammortamenti dei mutui per investimenti in infrastrutture ferroviarie, in quanto sarebbe applicabile anche ad investimenti già effettuati dalla Regione. In particolare, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 1987), era stata prevista la concessione di contributi a carico dello Stato in misura pari agli oneri per capitali e interessi derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa potevano contrarre per la realizzazione di investimenti ferroviari.

La Regione riferisce che − con decreto 9 luglio 1987, n. 1334 − il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato le modalità per l’attivazione dei mutui, in funzione di un piano di riparto preventivo relativo alle entità degli interventi previsti per le varie ferrovie. In seguito, è stata autorizzata l’accensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517 (Interventi nel settore dei trasporti) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1996, n. 611.

Con il d.lgs. n. 422 del 1997 è stata quindi prevista la facoltà di stipulare accordi di programma tra le Regioni ed i Ministeri competenti per la delega di funzioni in materia di servizi ferroviari di interesse locale. In particolare, l’art. 15, comma 2-ter, del medesimo d.lgs. n. 422 del 1997 ha disposto che le risorse necessarie all’attuazione degli accordi di programma siano depositate presso conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con vincolo di destinazione alla Regione.

Ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti) sono stati autorizzati dall’art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2000).

La Regione Veneto evidenzia, inoltre, che il 17 dicembre 2002 è stato sottoscritto l’accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione medesima per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Il valore complessivo degli interventi previsti da tale accordo ammonta ad euro 49.162.101,68 e per finanziare una parte degli investimenti la Regione Veneto è ricorsa al mercato finanziario, stipulando il 24 dicembre 2003 tre contratti di mutuo per l’ammontare complessivo di euro 34.033.213,30.

Sulla scorta del finanziamento ottenuto, l’8 aprile 2004 la Regione Veneto ha sottoscritto con Sistemi Territoriali spa, soggetto gestore della linea Adria-Mestre, nonché attuatore degli interventi, una convenzione per disciplinare le modalità di realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma. Gli interventi previsti sono stati completamente realizzati dal soggetto attuatore e rimangono a carico della Regione Veneto, la quale evidenzia che sono ancora in essere due contratti di mutuo, entrambi in scadenza il 31 dicembre 2016, per i quali devono essere ancora corrisposte le annualità 2015 e 2016.

Ad avviso della parte ricorrente, la riduzione dell’autorizzazione di spesa operata dalla disposizione impugnata inciderebbe, quindi, «retroattivamente» su impegni già assunti dalla Regione, determinando un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta. Diverrebbero, così, carenti di provvista le obbligazioni assunte dalla ricorrente e, in violazione del legittimo affidamento, si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. La mancata previsione della partecipazione della Conferenza Stato-Regioni determinerebbe, poi, la lesione del principio di leale collaborazione.

Viene richiamata, in primo luogo, la sentenza n. 326 del 2010 la quale, nel tutelare i principi di certezza delle entrate e di affidamento delle Regioni, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2010). In questa pronuncia, la Corte ha affermato che la norma «palesa una irragionevolezza che si riverbera sulla autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali come ridisegnata dall’art. 119 Cost. [...] lasciando privo di copertura finanziaria e, comunque, di una regolamentazione sia pure transitoria, un settore di rilievo, qual è quello degli investimenti strutturali a medio e lungo termine effettuati mediante la stipulazione di mutui originariamente “garantiti” dal finanziamento statale».

Nella fattispecie in esame non rileverebbe, invece, quanto affermato nella sentenza n. 207 del 2011. In quel caso, infatti, «oggetto dell’intervento sono (erano) risorse del bilancio dello Stato non ancora impegnate», motivo per cui «non è sostenibile che esse abbiano dato vita a rapporti già consolidati, mentre proprio la mancanza di concreti atti di impegno, in presenza di risorse assegnate ma non utilizzate in un arco di tempo circoscritto, non breve, giustifica che l’intervento sia stato effettuato proprio su quelle risorse». Viceversa, nel caso di specie si tratterebbe di somme già impegnate e programmate dalla Regione. Pertanto, anche questa pronuncia confermerebbe la violazione, da parte della disposizione impugnata, degli artt. 3 e 97 Cost. per lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità.

La denunciata lesione ridonderebbe sulle competenze regionali, anche direttamente violate, di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, in tema di servizi ferroviari di interesse regionale, e 119 Cost. in relazione all’autonomia finanziaria. Viene, altresì, denunciata la violazione del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 120 Cost.

2.1.− Nella successiva memoria, depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Veneto ha riconosciuto che, effettivamente, nelle more del presente giudizio la Regione ha ricevuto dallo Stato gli stanziamenti relativi all’annualità 2015, per il pagamento delle rate dei mutui ancora in essere. Tuttavia, ad avviso della Regione, ciò non sarebbe dirimente, dovendo essere ancora versate le rate relative al 2016, rispetto alle quali la ricorrente non ha ricevuto alcuna rassicurazione dal competente Ministero.

D’altra parte, la mancata applicazione della riduzione per l’anno 2015, oltre a rilevare sul piano meramente fattuale, non consentirebbe di escludere che, in ogni caso, la norma possa essere interpretata dallo Stato come inclusiva, per il 2016, anche degli impegni già assunti dalla Regione. La ricorrente ha, quindi, insistito per l’accoglimento del ricorso, sottolineando la ricaduta delle violazioni denunciate sulla propria autonomia costituzionale, attesa l’impossibilità di portare a termine un’importante opera relativa alle infrastrutture ferroviarie regionali.

3.− Con atto depositato il 3 aprile 2015, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

3.1.− L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia, in primo luogo, che − ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 422 del 1997 − l’8 febbraio 2000 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Veneto hanno sottoscritto un apposito accordo di programma che ha disciplinato il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia. Tale accordo è stato attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000 (Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l’esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale). Il 17 dicembre 2002 è stato, quindi, sottoscritto tra la Regione Veneto ed il Ministero un successivo accordo di programma in cui sono stati individuati alcuni interventi necessari per il potenziamento ed il risanamento del settore del trasporto ferroviario, e in particolare la realizzazione di interventi di ammodernamento e di potenziamento della linea ferroviaria Adria-Mestre.

Sono state, quindi, previste le risorse finanziarie disponibili per assicurare la copertura dei relativi oneri. Il valore complessivo delle risorse è stato indicato in misura di euro 49.162.101,68. Le predette risorse risultano stanziate sul capitolo di bilancio n. 7141, destinato alla «Concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall’ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti», piani gestionali 7 ed 8.

Ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, la disposizione impugnata riguarderebbe oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono state autorizzate a contrarre, ai sensi della legge n. 910 del 1986, per la realizzazione degli investimenti. La riduzione oggetto di impugnativa, peraltro, farebbe seguito al completamento dei progetti di investimento già avviati, in attuazione della stessa legge n. 910 del 1986.

A questo riguardo, l’Avvocatura generale dello Stato riferisce che, da controlli effettuati sulle disponibilità finanziarie, il Ministero dell’economia e delle finanze ha rilevato che non risultano effettuati tagli sul capitolo di bilancio n. 7141, piani gestionali 7 ed 8, in cui sono state iscritte le risorse a copertura dei mutui in questione. La riduzione dell’autorizzazione di spesa, operata dalla disposizione censurata, avrebbe riguardato, invece, risorse iscritte in bilancio al capitolo n. 7304 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a copertura degli oneri derivanti dall’ammortamento di mutui contratti ai sensi della legge n. 910 del 1986. Le censure formulate dalla ricorrente sarebbero, pertanto, infondate.

Considerato in diritto

1.− Con ricorso notificato il 25 febbraio 2015 e depositato in cancelleria il 4 marzo 2015, la Regione Veneto ha impugnato, fra gli altri, il comma 359 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), il quale prevede la riduzione − di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 − dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione stabilisce, a sua volta, lo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti, «[a]l fine di far fronte agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre […]».

Ad avviso della Regione ricorrente, la disposizione censurata violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, perché la riduzione dell’autorizzazione di spesa, ivi prevista, inciderebbe retroattivamente su impegni già assunti e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità. Viene, inoltre, denunciata la violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., in quanto la disposizione impugnata sarebbe lesiva delle «competenze regionali […] in tema di servizi ferroviari di interesse regionale», e dell’art. 119 Cost. perché si inciderebbe sull’equilibrio finanziario regionale. Sarebbe, infine, violato il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., non essendo stata prevista alcuna partecipazione della Conferenza Stato-Regioni.

L’esame di questa Corte è qui limitato alla questione relativa al comma 359 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2014, restando riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente.

2.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge n. 190 del 2014, formulata dalla Regione Veneto, in riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost., è ammissibile.

2.1.− Secondo il costante indirizzo di questa Corte, «le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni (sentenze n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012) e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all’onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenze n. 218 e n. 89 del 2015; ex plurimis, da ultimo, sentenza n. 29 del 2016).

2.2.− La Regione Veneto lamenta, in particolare, che la riduzione dell’autorizzazione di spesa, prevista dalla disposizione censurata, inciderebbe «retroattivamente» su impegni finanziari già assunti e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità.

Con riferimento all’asserita violazione dell’art. 3 Cost., e alla violazione del principio del legittimo affidamento e di proporzionalità, la ricorrente ha indicato sufficienti argomenti a sostegno della ridondanza della lamentata violazione sulla sfera delle competenze regionali. Essa lamenta, infatti, che la riduzione dello stanziamento in esame renderebbe privi di copertura finanziaria gli investimenti già avviati, determinando altresì un’alterazione della programmazione regionale.

La motivazione della ricorrente allude, in termini sintetici, ma sufficientemente esplicativi, alla compromissione delle proprie attribuzioni, e specificamente della propria autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), con particolare riferimento alla competenza in tema di servizi ferroviari di interesse regionale, attribuitale dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Può, dunque, ritenersi assolto l’onere di necessaria indicazione, non solo della competenza regionale asseritamente offesa, ma anche delle ragioni della lesione lamentata.

2.3.− La stessa motivazione, invece, in quanto riferita alla prospettata violazione dell’art. 97 Cost. non è idonea a superare l’esame preliminare di ammissibilità. Tale parametro risulta solo evocato, senza alcun supporto argomentativo.

Limitatamente a tale profilo di censura, dunque, deve essere dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione ricorrente.

3.− La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge n. 190 del 2014, formulata dalla Regione Veneto, non è fondata.

3.1.− La Regione lamenta, in particolare, che la riduzione dell’autorizzazione di spesa, prevista dalla disposizione censurata, inciderebbe «retroattivamente» su impegni finanziari già assunti e determinerebbe un’irragionevole alterazione della programmazione già compiuta, cagionando la lesione del legittimo affidamento della Regione stessa e del principio di proporzionalità.

3.2.− Tuttavia, il tenore letterale delle disposizioni che concorrono a delimitare il quadro normativo e la specificità della misura in esame giustificano ed impongono un’interpretazione diversa da quella prospettata dalla difesa regionale e coerente con le esigenze di tutela dell’affidamento e dell’autonomia regionale.

La delimitazione dell’ambito applicativo della contestata riduzione trova puntuale riscontro proprio nelle disposizioni che prevedono gli stanziamenti sui quali va ad incidere la riduzione stessa. La norma che scaturisce dalla disposizione impugnata e da quella da essa richiamata porta ad escluderne la riferibilità agli impegni finanziari già assunti.

Infatti, la disposizione censurata individua l’oggetto della riduzione nello stanziamento previsto dall’art. 13, comma 12, della legge n. 67 del 1988, il quale si riferisce espressamente ai «mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre».

Nello stesso senso, anche l’art. 2, terzo comma, della precedente legge n. 910 del 1986, identifica la destinazione dei contributi statali ai «mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre».

In entrambe le disposizioni richiamate i riferimenti testuali al carattere eventuale della stipula dei mutui regionali valgono ad escludere l’applicazione della riduzione in esame ai mutui già stipulati, come è avvenuto nel caso evidenziato dalla Regione ricorrente.

L’ambito applicativo della disposizione censurata va, dunque, delimitato alle sole risorse non impegnate, delle quali viene disposta una nuova programmazione per il conseguimento degli obiettivi di rilevanza nazionale; obiettivi che, nel caso in esame, sono costituiti da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Tale interpretazione della disposizione censurata appare coerente con l’affermazione della stessa difesa statale laddove, a sostegno dell’infondatezza del ricorso, ha evidenziato che la riduzione riguarderebbe risorse destinate a copertura degli oneri relativi a mutui che le Regioni possono contrarre, con esclusione, quindi, di quelli relativi a mutui già contratti.

3.3.− In ogni caso, l’esclusione degli impegni finanziari già assunti dall’ambito applicativo della misura in contestazione ha ricevuto positivo riconoscimento nella successiva legge 28 dicembre 2015, n. 209 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018), della quale forma parte integrante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2016 (Tabella n. 10).

Dall’esame di esso emerge, infatti, che per l’anno finanziario 2016 l’importo iscritto al capitolo n. 7141 (Concessione di contributi per capitale ed interessi, derivanti dall’ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre per la realizzazione degli investimenti), sostitutivo del precedente capitolo 7304, è identico a quello del 2015.

D’altra parte, anche per quanto riguarda l’anno finanziario 2015 la mancata applicazione della contestata riduzione risulta provata – oltre che dalle concordi dichiarazioni di entrambe le parti – dall’invarianza dell’importo iscritto al medesimo capitolo n. 7141 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2015, allegato, in Tabella n. 10, alla legge 23 dicembre 2014, n. 191 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017).

Tale invarianza dell’appostazione contabile conferma l’efficacia non retroattiva della disposizione impugnata e, quindi, la mancata applicazione della riduzione da questa prevista agli impegni finanziari già assunti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento all’art. 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2016.