Ordinanza dibattimentale 23 giugno (sent. n. 178)

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Ordinanza allegata alla Sentenza 23 luglio 2015, n. 178

 

ORDINANZA 23 GIUGNO

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                   Presidente

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                       Giudice

-           Paolo                          GROSSI                                        

-           Giorgio                       LATTANZI                                   

-           Aldo                           CAROSI                                        

-           Marta                          CARTABIA                                  

-           Mario Rosario             MORELLI                                     

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 

-           Giuliano                      AMATO                                        

-           Silvana                        SCIARRA                                     

-           Daria                           de PRETIS                                     

-           Nicolò                         ZANON                                         

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata il 27 novembre 2013 (n. 76 del Registro ordinanze 2014);

rilevato che, in tale giudizio, sono intervenute, con atto d'intervento depositato il 6 giugno 2014, la Federazione GILDA-UNAMS e, con atto d'intervento depositato il 10 giugno 2014, la Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione (CONFEDIR);

che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel giudizio a quo;

che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 37 del 2015, n. 162 del 2014, n. 231 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 349 del 2007) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);

che a tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi, che siano portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;

che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo;

che, nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale oggi in discussione, GILDA-UNAMS e CONFEDIR non rivestono la posizione di terzo, legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;

che, infatti, GILDA-UNAMS e CONFEDIR sarebbero soltanto investite dagli effetti riflessi della pronuncia di questa Corte, al pari degli altri soggetti sindacali che si trovino in posizione analoga a quella degli organismi (Federazione lavoratori pubblici-FLP e Federazione italiana lavoratori pubblici-FIALP), che hanno promosso il giudizio a quo;

che, inoltre, si tratta di soggetti sindacali che mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, concernente la stipulazione dei contratti applicati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e al personale degli enti pubblici non economici;

che, difatti, GILDA-UNAMS allega di essere organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del diverso comparto della scuola e CONFEDIR non ha dimostrato di aver partecipato alle stesse procedure negoziali che hanno coinvolto i sindacati ricorrenti nel giudizio principale (FLP e FIALP), avendo documentato di avere sottoscritto il contratto collettivo nazionale del personale dirigente per i diversi comparti delle Regioni e delle autonomie locali (area II) e del servizio sanitario nazionale;

che deve ritenersi, per contro, ammissibile l'intervento di CSE, organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di lucro, alla quale aderiscono FLP e FIALP, parti ricorrenti nel giudizio principale;

che l'interveniente CSE ha sottoscritto, unitamente a FLP, sindacato ricorrente nel giudizio principale, il contratto nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e il contratto collettivo relativo al medesimo comparto per il biennio economico 2008-2009;

che, pertanto, CSE, in quanto organizzazione rappresentativa, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e firmataria della contrattazione rilevante nel giudizio a quo, vanta un interesse qualificato, che si differenzia rispetto all'interesse generale della più vasta platea delle organizzazioni sindacali;

che si configura, nella specie, un interesse direttamente connesso con la posizione soggettiva dedotta in giudizio da FLP, in considerazione dell'unitarietà della situazione sostanziale dei sindacati ammessi alla medesima procedura di contrattazione collettiva e firmatari del medesimo contratto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da GILDA-UNAMS e CONFEDIR (Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al numero 76 del Registro ordinanze 2014;

2) dichiara ammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di CSE (Confederazione indipendente sindacati europei).

F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente