Sentenza n. 219 del 2015

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 219

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-        Alessandro            CRISCUOLO                                   Presidente

-        Giuseppe                FRIGO                                     Giudice

-        Paolo                     GROSSI                                         ”

-        Giorgio                  LATTANZI                                    ”

-        Aldo                      CAROSI                                         ”

-        Marta                     CARTABIA                                    ”

-        Mario Rosario              MORELLI                                ”

-        Giancarlo               CORAGGIO                                   ”

-        Giuliano                 AMATO                                         ”

-        Silvana                  SCIARRA                                      ”

-        Daria                     de PRETIS                                     ”

-        Nicolò                   ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10,  17 maggio 1996, n. 9), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-18 dicembre 2014, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2014 ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2014.

         Udito nell’udienza pubblica del 22 settembre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

         udito l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 15 dicembre 2014, ricevuto il successivo 18 dicembre e depositato in pari data (reg. ric. n. 90 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 10 dell’art. 7 della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), stabilendo che «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009».

L’Avvocatura generale dello Stato evidenzia il contrasto tra la disposizione censurata e l’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), posto che la normativa statale esclude dalla VAS esclusivamente «i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati».

La norma impugnata, invece, non reca riferimenti né all’ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, né all’approvazione del piano di gestione forestale da parte della Regione. In tal modo essa allargherebbe i casi sottratti alla VAS, prescrivendo, «con una previsione aprioristica ed astratta», che la deroga avvenga in via generale, anziché previa valutazione «caso per caso» della compatibilità del piano con i criteri della gestione forestale sostenibile.

Per tale via verrebbe invasa la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), e l’invasione sarebbe particolarmente significativa perchè la disposizione impugnata ha per oggetto le aree costituenti la rete ecologica europea denominata Natura 2000, composta dalle zone speciali di conservazione e dalle zone di protezione speciale, ove è necessario preservare gli habitat naturali, in accordo con le direttive 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), e 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici – versione codificata).

Unitamente all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., sarebbe perciò leso l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), dal quale si desumerebbe la sottoposizione a VAS dei piani di gestione forestale, salvo che essi riguardino piccole aree a livello locale.

La direttiva sarebbe stata per tale parte attuata proprio dall’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006, dal quale la norma impugnata si sarebbe discostata.

Considerato in diritto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 15 dicembre 2014, ricevuto il successivo 18 dicembre e depositato in pari data (reg. ric. n. 90 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata sostituisce il comma 10 dell’art. 7 della legge della Regione Calabria 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale), stabilendo che «Nelle aree ricadenti all’interno della Rete Natura 2000 i piani di gestione forestale ed i piani poliennali non vanno assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o di valutazione ambientale strategica (VAS) a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205, e dell’articolo 5, commi 6 e 7 del regolamento n. 16 del 6 novembre 2009 approvato con Delib.G.R. n. 749 del 4 novembre 2009».

Il ricorrente incentra le censure sulla porzione della norma che esonera dalla valutazione ambientale strategica (VAS) i piani di gestione forestale ed i piani poliennali nelle aree facenti parte della Rete Natura 2000, ritenendo che tale previsione sia in contrasto con l’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Quest’ultima disposizione esclude dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, purché riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, e purché redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

A parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata non contiene un’analoga limitazione, e, contravvenendo alla normativa statale, si pone in conflitto, sia con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), sia con l’art. 117, primo comma, Cost. Difatti, l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), permetterebbe di omettere la VAS, per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, solo a seguito di un esame caso per caso degli effetti che essi possono avere sull’ambiente. Tale previsione sarebbe stata attuata in senso conforme dall’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006.

La legge impugnata sarebbe in contrasto con entrambi i parametri costituzionali sopra richiamati per un duplice profilo: anzitutto, perché sottrae a VAS tutti i piani di gestione forestale all’interno della Rete Natura 2000, anziché i soli piani di carattere locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, e approvati; in secondo luogo, perché preclude per tali piani una valutazione «caso per caso» riferita all’impatto da essi prodotto sull’ambiente.

2.– Le questioni non sono fondate.

Bisogna premettere che il ricorrente è in errore quando sostiene che la normativa statale, conferendo attuazione alla direttiva 2001/42/CE, ha sottoposto i piani forestali indicati dall’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 alla verifica di assoggettabilità a VAS prevista dal successivo art. 12. È al contrario evidente che l’esclusione dei piani appena menzionati dal campo applicativo del d.lgs. n. 152 del 2006 comporta che essi, quando conformi al tipo astratto indicato dalla legge, non sono soggetti a VAS. Il legislatore statale si è avvalso della prerogativa concessa dall’art. 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE, secondo cui gli Stati membri possono specificare quali piani non producono effetti significativi sull’ambiente, tra quelli indicati nel precedente paragrafo 3 e che determinano l’uso di piccole aree a livello locale. Per effetto di tale scelta, i piani di gestione forestale previsti dall’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006 non richiedono la VAS.

Le questioni sottoposte a questa Corte si risolvono, pertanto, nella comparazione tra la norma impugnata e l’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs. n. 152 del 2006. Quest’ultimo testo normativo, infatti, riconosce ampio spazio alla legislazione regionale (art. 3-quinquies; art. 7, comma 2), ma non permette che essa sottragga a VAS i piani che vi sono soggetti sulla base della normativa statale, a sua volta largamente condizionata dal diritto dell’Unione (sentenza n. 58 del 2013). Non vi è dubbio, in particolare, che la VAS attenga alla materia «tutela dell’ambiente» e «dell’ecosistema», riservata alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenze n. 197 e n. 46 del 2014, n. 178 del 2013, n. 227 del 2011, n. 221 del 2010 e   n. 398 del 2006).

Ora, la sola interpretazione possibile della disposizione impugnata è che essa, per quel che qui rileva, viene a coincidere con l’art. 6, comma 4, lettera c-bis), del d.lgs.     n. 152 del 2006, dato che, come si evince immediatamente dal suo tenore letterale, l’esenzione da VAS è disposta proprio «a norma dell’articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per come modificato dall’articolo 4-undecies della legge 30 dicembre 2008, n. 205». In altri termini, la norma impugnata, nel disciplinare i piani di gestione e assestamento forestale ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 45 del 2012, si è limitata a rilevare, a fini meramente procedimentali, e in base a una competenza entro questo limite espressamente attribuita alla Regione dall’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, che la legislazione statale esclude la VAS per i piani di gestione forestale o gli strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

La disposizione impugnata non può essere intesa diversamente, quindi non amplia  i casi di sottrazione a VAS e non lede l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Essa si conforma ad una normativa statale a sua volta rispettosa del diritto dell’Unione, sicché non è violato neppure l’art. 117, primo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), promosse, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2015.