Ordinanza n. 183 del 2015

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 183

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                  Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                               Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

-           Silvana                         SCIARRA                                                ”

-           Daria                            de PRETIS                                               ”

-           Nicolò                          ZANON                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Campania nel procedimento vertente tra il Comune di Romagnano al Monte ed altra e la Regione Campania ed altri con ordinanza del 6 febbraio 2014, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Romagnano al Monte ed altra e della Regione Campania; 

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Daria de Pretis;

 

uditi gli avvocati Orazio Abbamonte per il Comune di Romagnano al Monte ed altra e Rosanna Panariello per la Regione Campania.

Ritenuto che, con ordinanza del 6 febbraio 2014, il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), che recita: «I progetti del Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto. Gli atti eventualmente prodotti in violazione dell’avviso e di quanto sopra si considerano decaduti»;

che la questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Romagnano al Monte per l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale 27 maggio 2013, n. 145, con la quale la Regione aveva revocato la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2006, n. 1832, istitutiva del Parco progetti regionale nel settore del turismo, e la deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2008, n. 1267, che destinava «al finanziamento degli interventi del parco progetti per il turismo di cui alla delibera n. 1832/2006 e s.m.i., risorse pari ad € 50.000.000,00»;

che, in base alla citata deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2006, n. 1832, e al contemporaneo bando (decreto dirigenziale 23 novembre 2006, n. 586), gli interventi da inserire nel parco progetti dovevano «presentare un livello di progettazione esecutiva, ovvero […] essere interventi per i quali sia stato adottato un provvedimento formale da cui risulti la volontà espressa dell’amministrazione di attivare le procedure dell’appalto integrato ai sensi degli artt. 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 163/2006»;

che il Comune di Romagnano al Monte ha presentato una proposta per la «Realizzazione di un polo turistico ricettivo», contemplando l’utilizzo della finanza di progetto al fine – secondo il giudice rimettente – «di ottenere i 10 punti di valutazione previsti dal bando per la “capacità di innescare meccanismi di attrazione di capitale privato”»;

che, scaduti i termini per la presentazione dei progetti, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2007, n. 2095, ha previsto che, «in relazione alle varie disposizioni normative di modifica del decreto legislativo n. 163/2006, […] gli interventi aventi un livello di progettazione preliminare, utilmente collocati nella graduatoria formata ai sensi della succitata delibera n. 1832/2006, potranno accedere al finanziamento previa approvazione del progetto definitivo e/o esecutivo entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione nel BURC della graduatoria medesima»;

che, secondo quanto riferisce il giudice rimettente, con il decreto dirigenziale 31 dicembre 2007, n. 770, sono stati esclusi i progetti di alcuni comuni, «tra i quali Romagnano al Monte per le seguenti motivazioni: a) ...; b) ...; c) applicazione della procedura di cui all’art. 153, decreto legislativo n. 163 del 2006 non prevista dall’avviso»;

che la deliberazione 30 novembre 2007, n. 2095, e il decreto dirigenziale 31 dicembre 2007, n. 770, unitamente al bando, sono stati impugnati dal Comune di Romagnano al Monte tramite ricorso straordinario al Capo dello Stato, e il ricorso è stato accolto con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato, sezione prima, 30 luglio 2008, n. 2372, in quanto erano state modificate «in corso di gara le condizioni della lex specialis della gara medesima, vale a dire le condizioni di ammissibilità alla procedura, nonché i criteri di partecipazione e di affidamento dei lavori»;

che, secondo il Consiglio di Stato, una tale revisione «avrebbe dovuto causare la riapertura dei termini di partecipazione per tutti coloro che risultavano non collocati in graduatoria; e ciò ancorché l’innovazione seguisse la modifica del riferimento normativo costituito dall’art. 53 del d.lgs. 163 del 2006»;

che il d.P.R. 28 novembre 2008 è stato impugnato da tre comuni terzi con ricorsi che sono stati respinti dal TAR della Campania con le sentenze 19 gennaio 2010, n. 202, 25 maggio 2010, n. 8692, e 20 luglio 2011, n. 3922, non appellate e quindi passate in giudicato;

che il Comune di Romagnano al Monte ha promosso giudizio di ottemperanza al d.P.R. 28 novembre 2008 (e alle tre pronunce del giudice amministrativo appena citate) e il suo ricorso è stato accolto con la sentenza del TAR della Campania 1° giugno 2012, n. 2618 (non appellata);

che la Regione, con la deliberazione 27 maggio 2013, n. 145, impugnata nel giudizio a quo, ha revocato gli atti di base della gara;

che, ad avviso del rimettente, «la prima condizione ostativa e dirimente all’inclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte è l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 72, della legge regionale della Campania n. 5 del 6 maggio 2013»;

che, inoltre, il giudice a quo osserva, «in punto di rilevanza», che «l’atto di autotutela si basa innanzitutto sulla disposizione di legge regionale censurata, onde la delibazione non può prescindere dall’applicazione del testo normativo sospetto»;

che, con riferimento alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente ritiene che «la normativa regionale censurata si ponga in palese contrasto con i principi enunciati dalla Corte costituzionale in materia di leggi-provvedimento» e che, in particolare, essa contrasti «con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella misura in cui si limita a vietare l’utilizzo di una determinata forma di esecuzione delle opere pubbliche (il project financing) senza lasciar trapelare le motivazioni alla base di tale scelta, che sembrerebbero convergere unicamente verso il superamento delle statuizioni giurisdizionali sullo specifico punto»;

che il giudice a quo deduce anche la violazione dei limiti concernenti l’adozione di norme retroattive, osservando che «la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, oltre a ledere in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.), vulnera il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario», in quanto essa sarebbe «chiaramente volta ad incidere sull’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali prima citate le quali hanno stabilito che la forma del project financing è perfettamente compatibile con gli scopi del progetto finanziato dalla Regione»;

che da ciò conseguirebbe «la lesione della garanzia costituzionale in tema di principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri»;

che si è costituita nel presente giudizio la Regione Campania, limitandosi ad eccepire «l’irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, tenuto conto che la delibera impugnata non costituisce atto applicativo della norma di legge censurata»;

che si è costituito anche il Comune di Romagnano al Monte, svolgendo articolate deduzioni;

che sia la Regione Campania che il Comune di Romagnano al Monte hanno depositato una memoria integrativa, che per entrambe le parti è risultata tardiva in quanto depositata dalla Regione in data 17 giugno 2015 e dal Comune in data 23 giugno 2015.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania–Legge finanziaria regionale 2013), che recita: «I progetti del Parco progetti regionale di cui alla delibera della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 1041, non possono in alcun modo prevedere il finanziamento mediante finanza di progetto. Gli atti eventualmente prodotti in violazione dell’avviso e di quanto sopra si considerano decaduti»;

che il giudice rimettente argomenta la rilevanza della questione osservando che «l’atto di autotutela si basa innanzitutto sulla disposizione di legge regionale censurata, onde la delibazione non può prescindere dall’applicazione del testo normativo sospetto»;

che, in realtà, l’atto di revoca impugnato nel giudizio a quo non menziona affatto la norma regionale oggetto del presente giudizio e si fonda, invece, su considerazioni di interesse pubblico (alla rimozione dell’intera procedura a partire dagli atti relativi all’istituzione del Parco progetti regionale nel settore del turismo e al suo finanziamento) le quali non chiamano in causa il divieto di project financing;

che anche l’altra affermazione del giudice rimettente riferibile alla rilevanza della questione («la prima condizione ostativa e dirimente all’inclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte è l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 72, della legge regionale della Campania n. 5 del 6 maggio 2013») risulta non congruente, in quanto l’atto impugnato nel giudizio a quo non riguardava l’esclusione del progetto del Comune di Romagnano al Monte dal Parco progetti ma, come detto, la revoca degli atti di base della procedura;

che, dunque, il TAR rimettente non spiega in modo sufficiente le ragioni per le quali, ai fini della decisione del giudizio a quo, si debba fare applicazione della norma censurata;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 72, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2013), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e ai principi di riserva della giurisdizione e di separazione dei poteri, dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.