Ordinanza n. 166 del 2015

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ORDINANZA N. 166

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Giuseppe                FRIGO                                                  Giudice

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, commi 3, 8 e 9; 5 commi 2, 3, 5 e 6; 6, commi 8 e 9; 8, comma 2; 9, comma 3; 10; 11, comma 8; 12, commi 5 e 6, limitatamente al terzo periodo; 13, commi 5, 6, limitatamente al secondo periodo, 7 e 8; 14; 17, commi da 1 a 6, 8, 9 e 10; 19; 22, commi 2 − secondo periodo − e 4; 23, commi 2 e 3, 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30, comma 13; 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7; 33; 34, commi 2 e 6,  limitatamente al primo periodo; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 46; 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, del disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 23 gennaio 2014, depositato in cancelleria il 28 gennaio 2014 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale di diversi articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 670 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 15 gennaio 2014;

che, in particolare, il ricorrente ha censurato l’art. 3, commi 3, 8 e 9, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione; l’art. 5, commi 2, 3, 5 e 6, in riferimento agli artt. 81, 91, 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost.; l’art. 6, commi 8 e 9, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 8, comma 2, in riferimento all’art. 120 Cost.; l’art. 9, comma 3, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 10, in riferimento all’art. 97 Cost.; l’art. 11, comma 8, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l’art. 12, commi 5 e 6 − limitatamente al terzo periodo − in riferimento agli artt. 81 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 13, commi 5, 6 − limitatamente al secondo periodo − 7 e 8, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 14 in rifermento all’art. 81 Cost.; l’art. 17, commi 1 − limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall’allegato 1 alla legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale) − 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 19, in riferimento all’art. 17, primo comma, lettera c), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.; l’art. 22, commi 2 − limitatamente al secondo periodo − e 4, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 23, commi 2 − limitatamente ai periodi compresi tra le parole «In deroga al divieto di nuove assunzioni» e «con apposite deliberazioni della giunta regionale» − e 3 − limitatamente al secondo periodo dall’inciso «Tali disposizioni si applicano» all’inciso «della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazione all’ARPA» − in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 24 in riferimento all’art. 81 Cost.; gli artt. 25, 26, 27 e 28, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; l’art. 29, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 30, comma 13, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; l’art. 32, commi 1, 2, 3, 6 e 7, in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l’art. 33 in riferimento agli artt. 3, 81, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; l’art. 34, commi 2 − limitatamente all’inciso «la data di scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dall’art. 43, comma 1, della legge regionale n. 9/2013 è prorogata al 31 dicembre 2016» e 6, limitatamente al primo periodo, in riferimento all’art. 81 Cost.; l’art. 36, in riferimento gli artt. 81 e 97 Cost.; l’art. 37, in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.; gli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost.; e, infine, l’art. 47, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 19, in riferimento agli artt. 81 e 97 Cost., e all’art. 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, in relazione ai limiti posti dall’art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto;

che, secondo il ricorrente, la stessa Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione siciliana, in occasione del giudizio di parifica del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012, aveva espresso serie preoccupazioni, evidenziando che le disposizioni impugnate comportano nuove spese e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, la cui copertura non è credibile, sufficientemente sicura e ancorata a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, così come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;

che − in sede di promulgazione del suddetto disegno di legge, con la legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale) − sono state omesse le disposizioni oggetto della presente impugnazione.

Considerato che, con la sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta alla proposizione del ricorso, questa Corte, riconoscendo che «il peculiare controllo di costituzionalità delle leggi [...] della Regione siciliana – strutturalmente preventivo – è caratterizzato da un minor grado di garanzia dell’autonomia rispetto a quello previsto dall’art. 127 Cost.», ha ritenuto − in applicazione dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ove si introduce la «clausola di maggior favore» ai fini della più estesa garanzia delle autonomie speciali − che anche alla Regione siciliana debba essere esteso il sistema di impugnativa successiva delle leggi regionali e ha pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall’art. 9, comma l, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana»;

che, in conseguenza di tale pronuncia, non sono più operanti le norme statutarie relative alle competenze del Commissario dello Stato nella procedura di controllo delle leggi siciliane, e, in particolare, gli artt. 27, 28, 29 e 30 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

che l’estensione alla Regione siciliana del controllo successivo di legittimità costituzionale impedisce che il presente giudizio possa avere seguito (anche agli effetti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere per mancata promulgazione delle disposizioni impugnate), non essendo più previsto che questa Corte eserciti il suo sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che sia stata promulgata e pubblicata e, quindi, sia divenuta legge in senso proprio;

che, pertanto, deve dichiararsi in limine l’improcedibilità del ricorso (ordinanze n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2015.