Ordinanza n. 104 del 2015

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 104

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Alessandro             CRISCUOLO                                     Presidente

-    Paolo Maria            NAPOLITANO                                    Giudice

-    Giuseppe                FRIGO                                                       ”

-    Paolo                      GROSSI                                                     ”

-    Giorgio                   LATTANZI                                                ”

-    Aldo                       CAROSI                                                     ”

-    Marta                     CARTABIA                                               ”

-    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”

-    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”

-    Giuliano                 AMATO                                                     ”

-    Silvana                   SCIARRA                                                  ”

-    Daria                      de PRETIS                                                 ”

-    Nicolò                    ZANON                                                     ”

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro nel procedimento penale a carico di G.M. con ordinanza del 24 giugno 2014, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon.

Ritenuto che, con ordinanza del 24 giugno 2014 (r.o. n. 245 del 2014), il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro ha proposto, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre medesima;

che il rimettente riferisce di essere investito dell’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, o di sua sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, proposta nell’interesse di persona cui si contesta il reato di cui all’art. 416-bis del codice penale, in rapporto ad una organizzazione criminale di tipo mafioso;

che il giudice a quo precisa trattarsi della madre di una bambina di età (lievemente) superiore ai sei anni, sottoposta a cure di natura cardiologica, portatrice di disabilità fisica e di invalidità civile accertata dall’INPS, con «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – indennità di frequenza», e che anche il padre della bambina è ristretto in carcere, a titolo di esecuzione d’una pena detentiva, con scadenza al momento fissata per il 2024;

che, in via preliminare, rileva il rimettente come, stante il titolo del reato contestato, non sarebbero applicabili misure diverse dalla custodia in carcere (comma 3 dell’art. 275 cod. proc. pen.), e che solo la carenza assoluta di esigenze di cautela potrebbe legittimare la rinuncia al trattamento restrittivo nei confronti dell’interessata;

che, nella specie, dette esigenze non potrebbero essere escluse, data la presunzione (relativa) della loro ricorrenza e considerate le caratteristiche del fatto concreto, segnato dallo stile di vita criminale dell’accusata;

che il rimettente osserva come la legge preveda, ai commi 4 e 4-bis dello stesso art. 275 cod. proc. pen., diversi casi in cui l’applicazione della custodia in carcere è preclusa anche per i delitti indicati al precedente comma 3, salvo il caso che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza;

che, a suo avviso, il divieto si fonderebbe, per alcune delle ipotesi in questione, sulla prevalenza accordata alle esigenze di persone che richiedano l’assistenza qualificata del soggetto che dovrebbe essere sottoposto alla cautela, assumendo rilievo, nella specie, il riferimento alle donne che convivano con figli di età inferiore ai sei anni;

che la ratio della preclusione – sempre secondo il giudice a quo – risiederebbe nell’interesse sociale alla protezione di «soggetti deboli», come i bambini in tenera età, i quali necessitano in particolare dell’assistenza materna, in una fase decisiva del proprio sviluppo psico-fisico;

che un interesse analogo, a parere del rimettente, sussisterebbe con riguardo a persone minori che abbiano superato la soglia dei sei anni, e che si trovino però, a causa di una disabilità invalidante, nelle stesse condizioni di un infante, incapaci dunque di provvedere da soli alle esigenze più elementari della vita;

che, tuttavia, osserva il giudice a quo, per tali situazioni il divieto di carcerazione non sussiste, posto che – secondo il comune orientamento della giurisprudenza – le preclusioni poste dalla norma censurata presentano natura eccezionale, e non sono suscettibili, quindi, di estensione analogica;

che, secondo il rimettente, la diversità di trattamento tra la persona bisognosa di particolare assistenza perché infante, e quella che si trovi in analoga situazione per effetto di una disabilità, sarebbe giustificata se la norma di protezione mirasse unicamente a favorire la prima fase evolutiva della vita umana, mentre la norma stessa, in realtà, avrebbe una funzione di garanzia per esigenze comuni a tutte le previsioni dei commi 4 e 4-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., cioè «la tutela e protezione di determinate categorie “deboli”»;

che contrasterebbe quindi con l’art. 3 Cost. una disciplina che, di fronte a figli minori tutti bisognosi dell’assistenza materna, attribuisce rilievo dirimente al dato convenzionale del superamento dei sei anni di età, escludendo dalla tutela i bambini ed i giovani che, al pari del minore di anni sei, si trovino appunto, per effetto di «handicap invalidanti», nella necessità di essere assistiti per le più elementari esigenze della vita;

che, inoltre, per i giovani portatori di disabilità, non sarebbe indifferente l’individuazione della persona chiamata all’assistenza, essendo quest’ultima assicurata al meglio proprio dalla madre;

che, ad avviso del rimettente, l’ostacolo frapposto dalla disciplina censurata all’applicazione di misure non carcerarie dovrebbe essere rimosso per una piena attuazione del secondo comma dell’art. 3 Cost., poiché la più ampia «socializzazione dei soggetto disabile», anche attraverso il migliore inserimento nella vita familiare, costituirebbe un principio fondante dell’ordinamento (è citata la legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

che, in definitiva, la violazione dell’art. 3 Cost. è prospettata essenzialmente in termini di indebita discriminazione tra minori bisognosi di assistenza materna per ragioni di età e minori, di età superiore ai sei anni, che richiedano quella stessa assistenza in ragione della propria condizione di disabili;

che, infine, secondo il giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe anche il disposto dell’art. 32 Cost.;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa erariale, la Corte di cassazione avrebbe chiarito come non sia irragionevole la differenza del trattamento previsto per i soggetti portatori di gravi disabilità, rispetto alla disciplina oggetto di censura, riferita ai bambini di età inferiore ai sei anni, data la diversità dei bisogni di assistenza esistenti nelle situazioni comparate, specie con riguardo all’infungibilità di ruolo della madre e dei genitori in genere (è citata la sentenza della quinta sezione penale del 22 luglio 2013, n. 31226).

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro dubita, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia cautelare in carcere nei confronti della madre convivente di persona minore, di età superiore ai sei anni, che sia totalmente o gravemente invalida e che, per le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, necessiti della costante presenza della madre medesima;

che, secondo il rimettente, il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost. emergerebbe dal fatto che, di fronte a figli minori, tutti ugualmente bisognosi dell’assistenza materna, la disciplina censurata attribuisce rilievo dirimente al dato, puramente convenzionale, del superamento dei sei anni di età, escludendo perciò dalla tutela i bambini ed i giovani che, al pari del minore di anni sei, si trovino, per effetto di «handicap invalidanti», nella necessità di essere assistiti, per le più elementari esigenze della vita;

che, in tal modo, la norma censurata determinerebbe una discriminazione tra minori bisognosi di assistenza materna per ragioni di età e minori, di età superiore ai sei anni, che richiedano quella stessa assistenza in ragione della propria condizione di disabili;

che, tuttavia, l’ordinanza di rimessione non fornisce adeguate informazioni circa la disabilità dalla quale è afflitta la minore in questione, limitandosi il rimettente a citare il certificato di dimissione da un centro per cure cardiologiche, ed una certificazione INPS che attesta una condizione di invalidità civile di origine e grado imprecisati, con «difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età – indennità di frequenza»;

che tale carenza informativa impedisce di comprendere se, oltre che da una patologia cardiaca di natura e stato non indicati, la minore in questione sia affetta da una disabilità che interessi la sua sfera cognitiva e affettiva, o comunque comporti, pur senza integrare una invalidità totale, cogenti necessità di assistenza genitoriale;

che questo difetto d’informazione è rilevante, giacché la questione sollevata dal rimettente postula l’assimilabilità tra il particolare bisogno di assistenza del minore infraseienne – in ragione dello sviluppo in pieno corso delle sue funzioni cognitive e affettive – e quello che andrebbe assicurato anche ai minori di età superiore ai sei anni, portatori di disabilità;

che analogo rilievo va svolto relativamente al denunciato contrasto della norma censurata con l’art. 32 Cost., a proposito del quale, d’altra parte, il rimettente non argomenta in modo esplicito;

che le indicate carenze informative si riverberano altresì sull’indeterminatezza del petitum ricavabile dal dispositivo dell’ordinanza di rimessione, il quale fa riferimento alle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni, tipiche dell’età, di un minore «totalmente o gravemente invalido»;

che il riferimento alla «gravità» della condizione di invalido, oltre che generico, è arbitrariamente modellato su una definizione normativa di invalidità eccentrica rispetto alle argomentazioni sviluppate nell’ordinanza di rimessione, poiché pertinente alla erogazione di una indennità di ristoro per spese collegate alla frequenza di luoghi di cura o di istituzioni materne o scolastiche, e non invece alla condizione delle persone in situazione di disabilità grave, per la cui assistenza i congiunti, in base alla legge, vantino particolari diritti;

che, dunque, il rimettente sollecita inammissibilmente una addizione a carattere non sufficientemente determinato e pertinente, nel contempo, ad uno spazio di discrezionalità riservato al legislatore, entro il quale dovrebbe essere delineata, nel settore delle invalidità «gravi», la precisa fisionomia delle situazioni eventualmente meritevoli di una tutela analoga a quella prevista per i bambini in tenera età;

che, in definitiva, le questioni sollevate dal giudice a quo sono manifestamente inammissibili, sia per l’incompiuta descrizione della fattispecie concreta (ex multis, sentenza n. 98 del 2014, ordinanze n. 84 del 2014 e n. 93 del 2012), sia per l’indeterminatezza del petitum (ex multis, ordinanze n. 29 del 2015, n. 96 del 2014, n. 318 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.