Ordinanza dibattimentale 7 ottobre (sent. n. 244)

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ordinanza letta all’udienza del 7 ottobre 2014, allegata a Corte cost. 28 ottobre 2014, n. 244

 

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, depositata il 5 marzo 2013 (reg. ord.  n. 108 del 2013);

rilevato che in tale giudizio è intervenuto l’INPS − Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., con atto depositato il 6 giugno 2013;

considerato che il suddetto Istituto non è parte del giudizio principale;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, ordinanze nn. 318, 134 e 116 del 2013);

che, nel caso specifico, l’Istituto nazionale della previdenza sociale è portatore  di un siffatto interesse qualificato, suscettibile di essere inciso dall’esito del processo principale, in quanto ente erogatore del trattamento di fine servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni ripristinato dalla normativa oggetto del giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l’intervento dell’INPS − Istituto nazionale della previdenza sociale.

F.to: Paolo Maria Napolitano, Presidente