Ordinanza n. 285 del 2014

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ORDINANZA N. 285

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                 CRISCUOLO                        Presidente

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                     Giudice

-           Giuseppe                    FRIGO                                           ”

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Sergio                         MATTARELLA                            ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

-           Silvana                        SCIARRA                                     ”

-           Daria                           de PRETIS                                     ”

-           Nicolò                         ZANON                                         ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che è stato censurato in particolare l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014, il quale − nel modificare l’art. 1, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) − prevede che «Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell’intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.»;

che è stata inoltre denunciata l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, il quale, nel modificare l’art. 4 della legge regionale n. 1 del 2005, stabilisce l’innalzamento dal 55 per cento al 60 per cento del premio di maggioranza, ai fini dell’eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa;

che, a sostegno dell’impugnativa, la parte ricorrente evidenzia che la soglia di sbarramento, stabilita dall’art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge regionale in una percentuale elevatissima di voti, sarebbe tale da determinare una rilevante distorsione del risultato elettorale; ed invero una quota relativamente marginale dei voti espressi potrebbe concorrere al conseguimento di un numero di seggi estremamente consistente e, per contro, ad un rilevante numero di voti potrebbe non corrispondere l’attribuzione di alcun seggio;

che tale distorsione tra i voti espressi e i seggi assegnati sarebbe, nel caso di specie, ben più ampia di quella che è inevitabile, e in qualche misura fisiologica, in qualsiasi sistema elettorale che preveda una soglia di sbarramento atta a garantire la governabilità e potrebbe determinare la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché dello stesso principio di rappresentanza, posto a fondamento del sistema democratico;

che la disposizione in esame sarebbe, inoltre, in contrasto con il principio di eguaglianza del voto sancito dall’art. 48, secondo comma, Cost.; ed invero, una così marcata distorsione tra i voti espressi e il risultato finale in termini di seggi assegnati finirebbe con il conferire ad una parte dei voti espressi un valore sostanzialmente “diverso” rispetto agli altri voti (che, in seguito al superamento della soglia, contribuiscono alla elezione di un candidato); per tali ragioni, sarebbero violati sia il generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sia la stessa possibilità per tutti i cittadini di accedere in condizioni di uguaglianza alle cariche pubbliche elettive (art. 51 Cost.);

che, sotto un diverso profilo, l’omessa specificazione del concetto di coalizione, previsto − ma non definito − dallo stesso art. 1, comma 1, lettera e), ai fini dell’applicabilità della soglia di sbarramento, potrebbe generare una situazione di incertezza applicativa, poiché da un’interpretazione restrittiva potrebbe derivare l’esclusione di molti voti e di numerose liste dal riparto dei seggi, con conseguente violazione degli artt. 3 e 48 Cost.;

che viene inoltre censurata la disposizione dell’art. 4, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 8 del 2014, che innalza dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza ai fini dell’eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa;

che la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi determinerebbe la violazione dell’art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; il meccanismo di attribuzione dei seggi aggiuntivi previsto dalla disposizione impugnata non sarebbe più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, modificato in relazione al numero dei consiglieri, che è stato fissato in trenta (oltre al Presidente), dall’art. 14 del d.l. n. 138 del 2011;

che, tale numero, in un’ottica di contenimento della spesa e nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, costituisce il limite massimo di consiglieri regionali per le Regioni aventi popolazione fino a due milioni di abitanti (art. 14 del d.l. n. 138 del 2011): trattandosi di limite non derogabile, deve essere esclusa la previsione dei cosiddetti seggi aggiuntivi, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., di cui è espressione il d.l. n. 138 del 2011, quale norma interposta;

che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha proposto istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), ha novellato numerose disposizioni della legge regionale n. 1 del 2005, ed in particolare quelle censurate, allo scopo di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

che con atto depositato il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;

che, pertanto, con ordinanza n. 233 del 10 ottobre 2014 questa Corte ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;

che, con atto depositato il 20 ottobre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso – ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa;

che la Regione Calabria non si è costituita nell’ambito del presente giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera e), e dell’art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;

che la Regione Calabria non si è costituita né nella fase cautelare, né nella presente fase di merito;

che, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ‒ Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

che con ordinanza n. 233 del 10 ottobre 2014 questa Corte ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate, atteso che, con atto depositato il 17 settembre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’istanza di sospensione dell’efficacia delle disposizioni impugnate;

che con atto depositato il 20 ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso – ha dichiarato di rinunciare all’impugnativa;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 246, n. 103 e n. 34 del 2014, n. 164 e n. 55 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.