Ordinanza n. 101 del 2014

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ORDINANZA N. 101

ANNO 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                      SILVESTRI                           Presidente

-           Luigi                           MAZZELLA                           Giudice

-           Sabino                         CASSESE                                      ”

-           Giuseppe                    TESAURO                                    ”

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             ”

-           Giuseppe                    FRIGO                                           ”

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                ”

-           Paolo                          GROSSI                                        ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                   ”

-           Aldo                           CAROSI                                        ”

-           Marta                          CARTABIA                                  ”

-           Sergio                         MATTARELLA                            ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                     ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                 ”

-           Giuliano                      AMATO                                        ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso dal Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania, con ordinanza del 27 novembre 2012, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un docente precario nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato»;

che il Tribunale premette, in punto di fatto, che il lavoratore ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere gli scatti biennali di anzianità, a partire dal terzo anno di servizio, con conseguente condanna del Ministero al pagamento dei relativi emolumenti; ciò in quanto, avendo prestato servizio, con rapporti di lavoro a tempo determinato, dal 1995 fino alla data in cui il giudizio è stato intrapreso, non aveva goduto durante tali periodi degli scatti di anzianità previsti dal censurato art. 53 della legge n. 312 del 1980;

che il giudice a quo osserva, sotto il profilo della rilevanza, che la censurata disposizione, nel menzionare il personale non di ruolo nominato dal provveditore agli studi quale beneficiario degli scatti biennali, si riferisce alla categoria dei cosiddetti docenti incaricati, ossia docenti non di ruolo a tempo indeterminato; figura che, sebbene soppressa dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281 (Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonché delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 1981, n. 392, è tuttavia sopravvissuta attraverso il richiamo ad essa contenuto nei contratti collettivi del comparto scuola (art. 142 del CCNL per il periodo 2002-2005 e art. 146 del CCNL per il periodo 2006-2009);

che la previsione dell’impugnato art. 53, terzo comma, secondo cui i supplenti sono esclusi in ogni caso da ogni aumento biennale di stipendio, «costituisce un ostacolo diretto ed insuperabile al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti di anzianità in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato»;

che pertanto, se l’espressione «escluse in ogni caso le supplenze» venisse rimossa dal testo della norma impugnata, il lavoratore ricorrente avrebbe diritto al riconoscimento degli scatti di anzianità in discussione; e, d’altra parte, il testo di legge è tale da non poter essere superato in via interpretativa, come risulta anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, i quali hanno negato che gli scatti biennali possano spettare ai supplenti;

che, in punto di non manifesta infondatezza, la norma impugnata crea, secondo il Tribunale, due disparità di trattamento, l’una tra il personale docente e amministrativo a tempo determinato rispetto a quello non di ruolo a tempo indeterminato, e l’altra tra i primi e i docenti di religione;

che, sotto il primo profilo, la giurisprudenza comunitaria ha evidenziato in più di un’occasione (sentenza 13 settembre 2007 in C-307/05, Del Cerro Alonso, nonché sentenza 15 aprile 2008 in C-268/06, Impact) che la citata clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – che stabilisce il principio di non discriminazione a favore del personale assunto a tempo determinato – è incondizionata e sufficientemente precisa, sicché può essere invocata dinanzi ad un giudice nazionale; e, in base a detta clausola, «a parità di qualità e quantità della prestazione lavorativa, non si giustifica un trattamento economico differenziato a scapito del personale temporaneo»;

che, sotto il secondo profilo, l’art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 crea una discriminazione in favore degli insegnanti di religione, ai quali l’ultimo comma del medesimo art. 53 garantisce una progressione economica di carriera anche se si tratta di docenti assunti con contratti annuali;

che simile disparità, secondo il Tribunale rimettente, aveva una sua giustificazione in origine, in quanto i docenti di religione non potevano mai diventare di ruolo, sicché era ragionevole riconoscere, in loro favore, almeno il diritto ad una progressione stipendiale, ma nel sistema attuale – venutosi a creare a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 luglio 2003, n. 186 (Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado), la quale ha consentito l’ingresso in ruolo anche di tali docenti, con apposito concorso – le ragioni della diversità di trattamento sono venute meno;

che la censurata disposizione, pertanto, appare in contrasto col principio di uguaglianza e con quello della parità di trattamento economico di cui agli artt. 3 e 36 Cost.; ciò in quanto non vi sarebbe ragione per la quale, «a parità di anzianità lavorativa e di opportunità di progressione in carriera, l’insegnante di materie non religiose debba percepire, dopo il primo quadriennio, una retribuzione inferiore a quella percepita dall’altro», tanto più che l’insegnante di religione mantiene il beneficio anche dopo l’ingresso in ruolo, siccome conservato ad personam ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), inserito dalla legge di conversione 3 febbraio 2006, n. 27, mentre il docente di altre materie viene immesso in ruolo con il solo stipendio base;

che il Tribunale aggiunge di dover sollevare d’ufficio la presente questione di legittimità costituzionale, non potendo comunque procedere alla diretta disapplicazione della norma nazionale, anche perché rimarrebbe il problema di decidere quale disciplina di progressione economica dovrebbe essere in concreto applicabile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato»;

che questa Corte, con la sentenza n. 146 del 2013, occupandosi di una vicenda pressoché identica a quella odierna, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre ha dichiarato non fondata la questione avente ad oggetto il medesimo art. 53, terzo comma, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione;

che in quella pronuncia la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della prima questione in considerazione della sopravvenuta eliminazione della figura dei docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre ha dichiarato la non fondatezza della seconda, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali oggi richiamati, attesa l’inidoneità della categoria dei docenti di religione a fungere da idoneo tertium comparationis;

che l’odierno rimettente non aggiunge, rispetto a quelli oggetto di esame nella sentenza n. 146 del 2013, argomenti ulteriori o diversi di censura;

che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, mentre va dichiarata la manifesta infondatezza della questione, avente ad oggetto la medesima disposizione, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – dal Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato, con l’ordinanza di cui in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, terzo comma, della legge n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2014.