Sentenza n. 320 del 2013

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SENTENZA N. 320

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Gaetano                       SILVESTRI                                     Presidente

-           Luigi                            MAZZELLA                                      Giudice

-           Giuseppe                     TESAURO                                               ”

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       ”

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     ”

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          ”

-           Paolo                           GROSSI                                                   ”

-           Giorgio                        LATTANZI                                              ”

-           Aldo                            CAROSI                                                   ”

-           Marta                           CARTABIA                                             ”

-           Sergio                          MATTARELLA                                       ”

-           Mario Rosario              MORELLI                                                ”

-           Giancarlo                     CORAGGIO                                            ”

-           Giuliano                       AMATO                                                   ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei dottori Gian Paolo Cariello, Donato D’Auria e Giovanna Di Donna, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 marzo 2013, depositato in cancelleria il 22 marzo 2013 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 174), ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D’Auria e Gian Paolo Cariello.

La Corte ricorrente – investita della impugnazione proposta dai magistrati avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata improcedibile nei confronti del deputato Gasparri (e respinta nei confronti della società “Il Mattino” e del giornalista Paolo Gambescia) la domanda di risarcimento danni avanzata in relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio di due interviste pubblicate in quel quotidiano nei giorni 18 e 19 marzo 2000 – premette che nel giudizio di merito gli attori avevano, in particolare, lamentato: a) che, nella prima intervista, il deputato Gasparri, nel commentare il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, da essi composto, con il quale era stata disposta la custodia cautelare di un imputato di gravi fatti di criminalità camorristica, anziché in carcere, in una casa di cura, da cui era poi evaso, li avesse definiti irresponsabili; b) che, nella successiva intervista, quel deputato avesse aggiunto di avere, in relazione alla vicenda, sospetti non di una loro mera dabbenaggine, ma di un loro comportamento illecito.

La Corte suprema ritiene, quindi, fondata la doglianza dei ricorrenti sul punto della denunciata violazione dell’art. 68 Cost., in relazione alla delibera assembleare ritenuta ostativa alla procedibilità della loro domanda risarcitoria nella sede di merito.

Richiama, all’uopo, la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le ultime, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).

Osserva che, viceversa, la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati, per cui è conflitto, non indica atti parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni del deputato Gasparri, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga dell’imputato di cui trattavasi «fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Gasparri aveva preannunziato», senza però indicare chi avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e quando esse fossero state adottate.

Conclude, quindi, per l’annullamento della delibera in questione.

2.– Questa Corte, con l’ordinanza n. 14 del 2013, ha dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla attuale fase processuale di merito, nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilità.

Ricevuta comunicazione di detta ordinanza, in data 6 febbraio 2013, la Corte di cassazione, in esecuzione degli incombenti di cui all’articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, ha, in un primo tempo, fatto pervenire alla Camera, in busta chiusa, il 18 febbraio 2013, la ridetta ordinanza e copia del ricorso introduttivo del giudizio; in un secondo tempo, ha notificato alla Camera gli stessi atti tramite ufficiale giudiziario, il 20 marzo 2013.

3.– Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in ragione della irritualità della trasmissione degli atti effettuata dalla Corte ricorrente il 18 febbraio 2013, con modalità non rispondenti ai requisiti, sia soggettivo che oggettivo, della “notifica” prescritta dal citato art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953: quanto al primo profilo, perché quella comunicazione non era stata effettuata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario e, quanto al secondo profilo, perché non risultava compilata la prescritta relata di notifica.

Con successiva memoria, la difesa della Camera ha poi ancora eccepito, in subordine, l’inammissibilità del ricorso e, in via ulteriormente gradata, la sua infondatezza, sul rilievo che «le affermazioni dell’onorevole Gasparri si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica inerente i problemi della giustizia nel nostro Paese e, in tale contesto, al modus operandi della magistratura».

Considerato in diritto

1.– Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della stessa assunta in data 27 febbraio 2001, con la quale è stata affermata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri in due interviste pubblicate il 18 e 19 marzo 2000, nel quotidiano “Il Mattino”, e ritenute diffamatorie dai componenti di un collegio del Tribunale del riesame di Napoli.

I quali – in relazione alla decisione da essi adottata, di disporre la custodia cautelare, per motivi di salute, in una casa di cura, anziché in carcere, di un imputato di gravi fatti di camorra che, a tale custodia, una settimana più tardi, si era sottratto – erano stati, dal deputato Gasparri, definiti irresponsabili e, poi, fatti oggetto di sospetto comportamento illecito.

2.– La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito, nell’ordine, l’improcedibilità, l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.

3.– L’eccezione di improcedibilità – formulata in ragione della dedotta nullità della prima notificazione dell’ordinanza di questa Corte e del sottostante ricorso, effettuata in modo irrituale dalla cancelleria della Corte di cassazione – non è fondata.

Il carattere informale di quella notificazione – che ha pacificamente portato, comunque, gli atti in questione a conoscenza della Camera – non ne comporta invero inesistenza o nullità assoluta, ma un mero vizio sanabile (ordinanza n. 56 del 2013), che è stato in concreto sanato dalla successiva (questa volta) rituale notifica degli atti stessi, effettuata dalla ricorrente entro il termine all’uopo fissato dalla richiamata ordinanza n. 14 del 2013.

4.– Il ricorso è, però, comunque, inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza.

4.1.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché questa Corte «possa accertare la sostanziale identità» tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, «il ricorrente ha l’onere di riportare nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive» (sentenza n. 52 del 2007; in senso conforme, tra le altre, le sentenze n. 291 e n. 236 del 2007, n. 383 e n. 336 del 2006, n. 129 del 2005, n. 264 e n. 140 del 2000), essendosi anche precisato che non è consentita la sostituzione di quelle espressioni «con una libera rielaborazione ad opera dell’autorità giudiziaria ricorrente», in quanto, così operando, si realizza una «impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato […] e l’interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate […] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna» (sentenza n. 79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006).

4.2.– Al contrario, il ricorso della Corte di cassazione non riporta in alcuna delle sue parti in modo puntuale le dichiarazioni rese dal deputato Maurizio Gasparri, in relazione alle quali è pendente procedimento civile risarcitorio di danni da diffamazione, e che invece assumono – come detto – importanza fondamentale ai fini dell’accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le dichiarazioni potrebbero essere espressione.

Dopo aver premesso, nella parte in fatto, una breve sintesi delle doglianze dei ricorrenti, quanto al contenuto delle dichiarazioni del deputato ritenute da essi lesive, il ricorso si limita, infatti, nella parte in diritto, al mero richiamo della giurisprudenza di questa Corte, sui limiti della insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, con la quale assume porsi in contrasto la delibera per cui è conflitto. Ma non riporta, neppure per estratto, il testo di quelle dichiarazioni.

Da ciò, appunto, la non autosufficienza e la conseguente inammissibilità del presente ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.