Ordinanza n. 243 del 2013

ORDINANZA N. 243

ANNO 2013

 

Commento alla decisione di

Guglielmo Leo

La Consulta sulla disciplina dell’impedimento a comparire, di durata non determinabile, che discenda da patologie fisiche dell’imputato

 

(per g.c. della Rivista telematica Diritto penale contemporaneo)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano                  SILVESTRI                                                   Presidente

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                               Giudice

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

- Giancarlo                CORAGGIO                                                         ”

- Giuliano                  AMATO                                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Terni con ordinanza del 29 maggio 2012, iscritta al n. 284 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2013 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Terni, con ordinanza del 29 maggio 2012, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale;

che il rimettente, nell’ambito di un giudizio concernente «gravi reati», ha dovuto più volte disporre il rinvio dell’udienzaa fronte della produzione di certificati medici che attestavano per l’imputato una seria patologia cardiaca in atto, rilevante anche in ragione dell’età avanzata del soggetto portatore (87 anni);

che – sempre secondo quanto riferito dal rimettente – una perizia d’ufficio disposta in occasione del secondo rinvio ha evidenziato, come condizioni necessarie per la presenza dell’imputato nel dibattimento, il trasporto in ambulanza dell’interessato e la costante presenza di un medico specialista;

che inoltre, nelle more della nuova udienza, l’imputato ha subìto un temporaneo ricovero ospedaliero, cosicché, eccepita nuovamente l’assoluta impossibilità per l’interessato di presentarsi nel giudizio, il Tribunale ha ritenuto sussistere, nonostante l’opposizione della parte civile e del pubblico ministero, un nuovo e legittimo impedimento a comparire;

che il rimettente, alla luce delle informazioni acquisite circa le condizioni di salute dell’imputato, rileva come non sia agevole prevedere la durata (e la stessa reversibilità) dell’impedimento, con il grave rischio che anche la nuova udienza di rinvio risulti inutilmente fissata, determinando conseguenze pregiudizievoli per l’andamento complessivo del servizio;

che nella situazione descritta, secondo il Tribunale, sarebbe «soluzione ragionevole» l’applicazione della disciplina degli artt. 70 e 71 del codice di rito penale, con sospensione del procedimento e verifica semestrale delle condizioni di salute dell’interessato;

che la soluzione indicata, per altro, sarebbe preclusa dalla lettera delle disposizioni censurate, le quali si riferiscono ai soli casi di infermità «psichica», e non alle ipotesi di patologia «fisica», come quella ricorrente nella specie;

che dall’indicata esclusione discenderebbe, anzitutto, una violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), posto che la sospensione auspicata dal rimettente costituirebbe «un segmento temporale che non può essere considerato parte del processo e che vale a porre una scansione temporale chiara, predeterminata, tale da consentire a tutti i protagonisti di organizzare la propria attività in modo ordinato, senza ripetuti ed inutili tentativi di udienza»;

che, inoltre, sarebbe violato l’art. 97 Cost., in quanto la ripetuta ed inutile fissazione di udienze ridonderebbe negativamente non solo sul singolo giudizio, ma sul «servizio giustizia» in generale;

che, per la stessa ragione, la disciplina censurata contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.);

che lo stesso rimettente segnala come un’analoga questione di legittimità sia stata ritenuta «infondata», dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 354 del 1996, osservando però che le questioni odierne sarebbero riferite a parametri costituzionali diversi, uno dei quali (l’art. 111 Cost., nel testo attualmente vigente) sopravvenuto rispetto alla predetta decisione;

che il Tribunale, infine, assume la sicura rilevanza della questione sollevata, data la sua pertinenza al diritto dell’imputato a prendere personalmente parte al giudizio che lo riguarda;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 14 gennaio 2013, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che la Corte costituzionale, infatti, avrebbe più volte escluso la possibilità di assimilare la infermità di mente, che determina l’incapacità di partecipare al processo, ad una situazione di mero impedimento «fisico», la quale risulta in genere più facilmente superabile e comunque non costituisce un ostacolo assoluto alla celebrazione del giudizio, visto che l’interessato può consentire si proceda in sua assenza;

che dunque resterebbe rimessa alla discrezionalità legislativa la scelta di regolare diversamente, o non, le fattispecie in questione;

che, avuto riguardo al principio di ragionevole durata del processo, proprio la necessità di verifiche tecniche in occasione delle udienze fissate, nel caso di nuove allegazioni dell’impedimento, varrebbe ad evitare dilazioni non strettamente funzionali alla garanzia del diritto di difesa;

che l’Avvocatura dello Stato ricorda, infine, come il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, per costante giurisprudenza costituzionale, riguardi l’ordinamento giudiziario, anche in termini di funzionamento amministrativo degli uffici, ma non investa l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Considerato che il Tribunale ordinario di Terni ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 del codice di procedura penale, nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale;

che, a parere del rimettente, non sarebbe ragionevole escludere dalla disciplina della sospensione le ipotesi nelle quali una patologia «fisica» impedisca all’imputato di partecipare al giudizio, avuto riguardo ai casi nei quali la natura dell’infermità non consenta di prevedere se e quando l’impedimento in questione possa cessare, con la conseguente probabilità che le udienze di rinvio risultino fissate inutilmente, e sottratte senza ragione alla possibilità della celebrazione di giudizi diversi;

che l’attuale disciplina delle fattispecie di impedimento «fisico» comporterebbe, oltreché la denunciata violazione del principio di ragionevolezza, un contrasto con l’art. 97 Cost., in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione, e l’ulteriore violazione del principio di ragionevole durata del processo (nel senso che, attraverso l’invocata sospensione, la dilazione si trasformerebbe in «un segmento temporale che non può essere considerato parte del processo»);

che le questioni sono manifestamente infondate, in riferimento a tutti i parametri costituzionali evocati;

che questa Corte ha già rilevato come le situazioni poste a raffronto dal rimettente siano eterogenee, così da escludere che possa considerarsi costituzionalmente dovuta una omologazione delle relative discipline (sentenza n. 354 del 1996 e ordinanza n. 67 del 2009);

che, infatti, la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate preclude all’imputato ogni forma di cosciente partecipazione al processo, compresa quella che potrebbe estrinsecarsi nel consenso alla celebrazione del giudizio in absentia (con vantaggi eventualmente apprezzabili, nei singoli casi concreti, in termini di accertamento del fatto o di decorrenza del termine prescrizionale);

che analoghe considerazioni non valgono per gli impedimenti connessi a patologie «fisiche», i quali potrebbero essere del tutto transitori (il rimettente accenna in modo solo generico alle difficoltà di una «prognosi di miglioramento» quale fondamento della comparazione), e comunque non necessariamente precludono all’imputato l’esercizio di diritti diversi dalla personale partecipazione al giudizio;

che l’attuale disciplina dell’impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell’infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica, attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell’udienza di rinvio;

che, proprio alla luce della considerazione appena svolta, risulta palese anche l’infondatezza della censura riferita al secondo comma dell’art. 111 Cost., non potendosi comprendere, per vero, come potrebbe giovare ad un contenimento dei tempi processuali l’introduzione di una nuova causa di sospensione del giudizio, in assenza oltretutto della stringente necessità di salvaguardare interessi contrapposti;

che, quand’anche l’estraneità al processo del «segmento temporale» costituito dal periodo di sospensione fosse stata prospettata guardando agli effetti della sospensione medesima sul decorso del termine prescrizionale, l’effetto dell’addizione proposta dal rimettente resterebbe antitetico rispetto allo scopo della ragionevole durata (risolvendosi oltretutto – come già rilevato nella citata sentenza n. 354 del 1996 – in una modifica peggiorativa del trattamento del reo, come tale preclusa a questa Corte);

che, ancora, i «tentativi di udienza» eventualmente determinati dal prolungarsi dell’infermità ostativa alla comparizione in giudizio non possono esplicare alcun effetto dilatoriosui tempi di definizione del procedimento, valendo anzi, come accennato, a favorirne la più immediata ripresa;

che le disfunzioni create dalla fissazione di una udienza poi non suscettibile di svolgimento, comunque riducibili in grande misura grazie agli opportuni accorgimenti gestionali, potrebbero essere valutate al più nei riflessi sul generale andamento del servizio, come rilevato dallo stesso rimettente;

che peraltro, in forza della costante giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, pur essendo riferibile anche agli uffici giudiziari, attiene unicamente alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, restando invece estraneo alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011);

che anche la questione sollevata in rapporto all’art. 97 Cost., di conseguenza, risulta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Terni, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013.