Sentenza n. 42 del 2013

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SENTENZA N. 42

ANNO 2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Franco                           GALLO                                                         Presidente

-           Gaetano                        SILVESTRI                                                     Giudice

-           Sabino                           CASSESE                                                               "

-           Giuseppe                       TESAURO                                                              "

-           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                                      "

-           Giuseppe                       FRIGO                                                                    "

-           Alessandro                    CRISCUOLO                                                         "

-           Paolo                             GROSSI                                                                  "

-           Giorgio                          LATTANZI                                                             "

-           Aldo                              CAROSI                                                                 "

-           Marta                            CARTABIA                                                            "

-           Sergio                            MATTARELLA                                                     "

-           Mario Rosario               MORELLI                                                              "

-           Giancarlo                      CORAGGIO                                                           "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato in cancelleria il 31 maggio 2012 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 12 febbraio 2013 il Giudice relatore Aldo Carosi;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 23 maggio 2012, depositato il 31 maggio 2012 ed iscritto al n. 85 del registro ricorsi dell’anno 2012, la Regione siciliana ha, tra l’altro, promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 24 marzo 2012, n. 71, denunciandone il contrasto con l’articolo 36 [rectius: 36, primo comma] dello statuto della Regione Siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), secondo cui «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima», e con le relative norme attuative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), ed in particolare con l’art. 2 [rectius: 2, primo comma], secondo cui «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello statuto della Regione siciliana spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime».

La ricorrente lamenta altresì la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non prevederebbe la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia.

1.1. – L’art. 2 (rubricato «Tribunale delle imprese») del d.l. n. 1 del 2012, nel testo sostituito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, ha apportato numerose modifiche all’art. 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello, a norma dell’articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), prevedendo – tra l’altro – l’istituzione di sezioni specializzate in materia d’impresa presso i tribunali e le corti d’appello con sede nel capoluogo di ogni Regione.

Il comma 3 dell’articolo in esame ha inserito il comma 1-ter nell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale stabilisce che per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 il contributo unificato dovuto per le spese di giustizia, previsto al comma 1 del medesimo articolo 13, sia raddoppiato.

Il successivo comma 4 del medesimo art. 2 ha disposto che il maggior gettito derivante dall’applicazione della norma di cui al comma 3 sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell’art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell’art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall’anno 2014 l’intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo.

1.2. – Secondo la Regione siciliana la destinazione all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato dovuto per le spese di giustizia violerebbe l’art. 36 dello statuto d’autonomia e le relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, ed in particolare l’art. 2, nonché il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Infatti, prosegue la ricorrente, la destinazione del gettito delle entrate tributarie riscosse nel territorio della Regione siciliana potrebbe essere sottoposta a deroghe e limitazioni solamente quando ricorra il doppio requisito della «novità del tributo» e della «specificità dello scopo», così come espressamente previsto sia dall’art. 36 dello statuto che dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Da tali disposizioni difatti, argomenta la difesa regionale, sarebbe possibile ricavare la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni – tra le quali sono appunto da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato (finalità specificate nelle leggi medesime) – spettano alla Regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, anche tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate .

Osserva la Regione siciliana che, diversamente, la disposizione impugnata, malgrado preveda un incremento del gettito di un’imposta preesistente, non indicherebbe, come dovrebbe, una specifica destinazione dello stesso che ne possa giustificare l’attribuzione allo Stato. La norma, pertanto, non sarebbe in grado di integrare quell’eccezione al generale principio devolutivo e tale, quindi, da sottrarre legittimamente alla Regione siciliana i proventi di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio.

Per tali motivi, la ricorrente sostiene che l’aumento del gettito previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi di sua spettanza. In proposito, osserva che «la riserva al bilancio statale dei proventi in questione non appare correlata, tranne forse che per il 2012 ed il 2013, ma certamente non per gli anni successivi, a specifiche finalità che configurino il requisito della clausola di destinazione richiesta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965».

1.3. – La difesa regionale, come ulteriore profilo di lesione delle proprie prerogative in materia finanziaria, lamenta inoltre che la disposizione impugnata non preveda la partecipazione della Regione al procedimento di ripartizione tra essa stessa e lo Stato dei proventi derivanti dalla riscossione nel territorio siciliano del predetto contributo unificato. In merito, rammenta che la Corte costituzionale, decidendo alcuni giudizi instaurati dalla medesima Regione siciliana, ha più di una volta stigmatizzato l’illegittimità costituzionale dell’assenza di una tale previsione, che verrebbe quindi a violare il «[...] principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all’erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell’autonomia finanziaria regionale» (sentenza n. 228 del 2001, ed in termini le precedenti sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000).

Per tali motivi la Regione siciliana conclude chiedendo che la Corte costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012.

2 – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’infondatezza delle censure regionali.

Secondo la difesa erariale, infatti, l’art. 2, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012 configurerebbe una «nuova entrata tributaria» ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, come affermato anche di recente dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 135 del 2012, e sussisterebbero, altresì, le specifiche finalità della destinazione erariale delle nuove entrate, finalità ovviamente rappresentate dalla necessità di istituire nuove sezioni specializzate in materia di imprese nonché di incrementare il fondo previsto dall’art. 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 al fine di realizzare una maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Per tali motivi il Presidente del Consiglio conclude chiedendo che il ricorso venga respinto.

Considerato in diritto

1. – Con ricorso n. 85 del 2012, la Regione siciliana ha impugnato in via principale varie disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, fra le quali l’articolo 2, comma 4, nel testo modificato dalla legge di conversione, oggetto del presente giudizio. La norma è stata impugnata in riferimento all’art. 36 [rectius: 36, primo comma] dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), ed, in particolare, all’art. 2 [rectius: 2, primo comma], nonché al principio di leale collaborazione.

L’articolo 2, comma 4, del d.l. n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 27 del 2012, prevede la destinazione all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

1.1. – Secondo la Regione, la norma devolutiva del contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa non soddisferebbe il requisito di scopo espressamente previsto dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 contenente le norme di attuazione dello statuto Regione siciliana in materia finanziaria. Gli artt. 36 dello statuto [rectius: 36, primo comma] e 2 [rectius: 2, primo comma] del d.P.R. n. 1074 del 1965 enuncerebbero la regola generale secondo cui tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della Regione stessa. Costituirebbe eccezione a tale principio il regime delle «nuove entrate tributarie» il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

La norma impugnata non rientrerebbe – secondo la ricorrente – in detta eccezione in quanto non corredata dalla specifica destinazione prescritta dall’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e non potrebbe conseguentemente sottrarsi al principio devolutivo del tributo alla Regione.

Quest’ultima ritiene che il vizio, «tranne forse che per il 2012 e 2013», riguarderebbe sicuramente gli altri futuri esercizi.

Inoltre, la norma impugnata, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito derivante dai nuovi importi fissati per il contributo unificato nel processo dinanzi alle sezioni specializzate in materia d’impresa, non prevederebbe la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e Regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia. Ne deriverebbe la violazione del principio di leale cooperazione, in quanto l’attuazione delle clausole di riserva all’erario di nuove entrate contenute nelle disposizioni censurate costituirebbe un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali, lesivo dell’autonomia finanziaria regionale.

1.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente costituito in giudizio, dopo aver ricordato che per «nuova entrata tributaria» può intendersi – ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 – anche un incremento di un tributo esistente, rilevando la novità del provento e non quella del tributo, sostiene l’esistenza, nel caso di specie, della specifica finalità della destinazione erariale delle nuove entrate. Essa sarebbe rinvenibile nell’obiettivo programmato di istituire nuove sezioni specializzate in materia di imprese nonché di incrementare il fondo previsto dall’art. 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al fine di realizzare una maggiore efficienza del sistema giudiziario.

Alla luce di quanto esposto il resistente chiede il rigetto del ricorso in epigrafe anche con riguardo alla norma oggetto del presente giudizio.

1.3. – Peraltro, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), ha recentemente modificato (art. 1, comma 25) le disposizioni richiamate dalla norma oggetto di impugnazione. La modifica ha riguardato i commi da 10 a 14 dell’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, mentre è stato aggiunto il comma 11-bis all’art. 37 ed è stata precisata la ripartizione dei maggiori proventi derivanti dai ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato.

L’art. 37, commi da 10 a14, in vigore dal 29 aprile 2012, stabiliva – tra l’altro – che il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, fosse versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito «Fondo» istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa. Secondo una ripartizione decisa da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, era stabilita annualmente la ripartizione tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria di una quota parte delle risorse confluite nel «Fondo». Per il primo anno un terzo di tale quota era destinato a spese di giustizia, ivi comprese le nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente; per gli anni successivi le restanti quote erano destinate ad erogare compensi incentivanti in favore degli appartenenti ad uffici giudiziari che avessero raggiunto obiettivi di riduzione dell’arretrato ivi pendente nonché a sostenere le spese di funzionamento dei medesimi uffici.

L’art. 37, (commi da 10 a 15), nel testo modificato dalla citata legge di stabilità per il 2013, dispone invece che il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, lettere da b) a r), 7, 8 e 9, ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, mentre il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, lettera s), sia versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, alimentato con le modalità di cui al periodo precedente, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa. Con specifico riguardo al capitolo acceso presso lo stato di previsione del bilancio del Ministero della giustizia, si dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse ivi confluite per essere destinate, in via prioritaria, all’assunzione di personale di magistratura ordinaria nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, ai disoccupati ed agli inoccupati, che a partire dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2014 tale ultima quota sarà destinata all’incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultino pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all’anno precedente nonché a sostenere le spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Con modalità e finalità analoghe è prevista la ripartizione delle risorse versate nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo.

2. – Riservate a separate pronunce le decisioni sull’impugnazione delle altre norme contenute nel d.l. n. 1 del 2012, occorre preliminarmente verificare se la sopravvenuta normativa introdotta dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012) abbia corretto in modo sostanziale l’assetto della norma denunciata oppure se il testo al momento vigente, oggetto di richiamo da parte della disposizione in esame, non abbia alterato il thema decidendum.

A ben vedere, le numerose modifiche intervenute nei commi 10-15 dell’art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 non consentono di ritenere rinnovata o superata la questione posta dalla ricorrente. Esse hanno parzialmente corretto le categorie dei “beneficiari” delle maggiori risorse, i criteri ed i tempi del riparto, nonché il procedimento di “ri-assegnazione” dei maggiori proventi derivanti dal contributo unificato. Tali proventi, a parte le somme riservate per gli anni 2012 e 2013 – nei limiti di euro 600.000 – ai maggiori oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di impresa, a partire dall’esercizio 2013 non saranno più riassegnati in un unico «Fondo» istituito nel bilancio di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze bensì in un apposito «capitolo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per essere destinati al finanziamento delle assunzioni di magistrati ordinari e per consentire – per il solo anno 2013 – ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, ai disoccupati ed agli inoccupati, che a partire dall’anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, di completare il rispettivo percorso formativo.

Infine, si prevede che entrambi i capitoli di spesa finanzieranno “a regime” sia le assunzioni del personale di magistratura che i compensi incentivanti legati al conseguimento di obiettivi di smaltimento degli arretrati.

La legge di stabilità per il 2013 ha omesso di coordinare il rinvio della norma oggetto di scrutinio alle sopravvenute modalità di impiego del nuovo gettito cosicché l’art. 2, comma 4, continua a prevedere la “riassegnazione” dei maggiori proventi al «Fondo» istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (ormai implicitamente abrogato). Peraltro, tale mancanza di coordinamento tra la norma impugnata – che prevede ancora la “riassegnazione” ad un «Fondo» non più esistente – ed il nuovo art. 37 del d.l. n. 98 del 2011 non è in grado di conferire un significato diverso all’art. 2, comma 4, ed in particolare alla natura di scopo dell’impiego del maggior gettito.

In realtà, la sostituzione della previsione dell’unico «Fondo» con quella dei due «capitoli» istituiti presso gli stati previsionali dei bilanci del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze, così come la parziale riformulazione delle finalità e delle modalità di impiego dei proventi, non cambiano la sostanza del problema poiché mutano le modalità di impiego delle risorse, ma rimane invariato il carattere di scopo dello stesso. Infatti, la sostituzione del «Fondo» con i due «capitoli» comporta la semplice modifica del meccanismo di destinazione ed impiego dei proventi attraverso un sistema di riparto “originario” che non necessita più di un provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con gli altri dicasteri.

Dal raffronto tra la vecchia e la nuova formulazione delle norme, cui rinvia la disposizione impugnata, consegue dunque che la questione di costituzionalità sollevata in riferimento all’art. 36 dello statuto ed alle correlate norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 1074 del 1965 rimane inalterata sia in relazione alle originarie destinazioni e modalità di impiego dell’incremento contributivo che a quelle ora vigenti.

3. – Tanto premesso, la questione posta in riferimento alle menzionate disposizioni dello statuto e delle norme attuative non è fondata.

L’art. 36 dello statuto di autonomia speciale e l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevedono la titolarità, a favore della Regione siciliana, di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio (ad eccezione di alcuni specifici tributi).

Dette disposizioni consentono una deroga a tale principio quando una legge statale attribuisce allo Stato il gettito di determinati tributi, in presenza di due condizioni tassative e cumulative: a) che si tratti di una entrata tributaria «nuova»; b) che il relativo gettito sia destinato dalla legge alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.

È stato già affermato da questa Corte che il contributo unificato ha natura di «entrata tributaria erariale» ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (sentenze n. 143 del 2012 e n. 73 del 2005).

La Regione siciliana, nel caso in esame, ritiene insussistente la seconda delle condizioni richieste dal predetto art. 2 e, cioè, la “finalizzazione” del tributo medesimo, non essendo in dubbio, quanto alla prima, che per «nuova» entrata tributaria (la quale può essere riservata allo Stato, in virtù dell’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965) si deve intendere anche la maggiore entrata derivante da disposizioni legislative che aumentano le aliquote di tributi preesistenti (ex plurimis, sentenza n. 348 del 2000).

In particolare, la ricorrente non mette in dubbio la legittimità dell’incremento, destinato allo Stato dalla disposizione denunciata, del contributo unificato e neppure la sussistenza del requisito della novità, ma contesta l’esistenza del secondo requisito necessario per consentire la deroga al principio devolutivo, consistente nella specifica previsione legislativa di destinazione di detto incremento alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nella medesima legge istitutiva.

Gli obiettivi di impiego dettagliatamente indicati sia nella originaria formulazione dell’art. 37 (cui la norma impugnata rinvia) che in quella vigente rispondono ad esigenze specifiche, le quali – sia pure nei loro eterogenei tratti distintivi – rientrano nei prescritti caratteri di natura contingente o continuativa. A tali categorie possono essere ascritti gli scopi afferenti sia all’originaria formulazione – realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa, nuove assunzioni di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile, e degli avvocati e procuratori dello Stato, funzionamento degli uffici giudiziari, incentivazione degli obiettivi previsti di riduzione delle pendenze nei medesimi uffici nonché erogazione di misure incentivanti per il personale di magistratura – sia a quella vigente: interventi urgenti in materia di giustizia civile, assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, completamento dei percorsi formativi dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili, disoccupati ed inoccupati che, a partire dall’anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, e, con decorrenza dall’anno 2014, incentivazione del personale amministrativo appartenente a quegli uffici giudiziari che, alla data del 31 dicembre, abbiano conseguito una riduzione di almeno il 10 per cento delle pendenze dei procedimenti civili rispetto all’anno precedente.

Alla luce dei dati normativi, così ricostruiti, deve concludersi che l’incremento del contributo unificato è legittimamente attribuito allo Stato perché, nel rispetto degli evocati parametri statutari, esso è interamente vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato stesso, specificate nella legge.

4. – Anche la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione non è fondata.

Occorre evidenziare al riguardo che in analoga fattispecie afferente all’art. 37, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, il quale riservava allo Stato il maggior gettito derivante dall’incremento dell’importo del contributo unificato dovuto nelle cause civili e amministrative, la Corte costituzionale ha già affermato che, «[...] quando il legislatore riserva all’erario “nuove entrate tributarie”, il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni impone la previsione di un procedimento che contempli la partecipazione della Regione siciliana (la quale deve essere posta in grado di interloquire sulle scelte tecniche e sulle stime da effettuare e di rappresentare il proprio punto di vista), solamente se la determinazione in concreto del gettito derivante dalle nuove norme sia complessa (sentenze n. 152 del 2011, n. 288 del 2001, n. 348, n. 347 e n. 98 del 2000)» (sentenza n. 143 del 2012), condizione ritenuta insussistente in quell’occasione in quanto la «determinazione di tale ammontare nei singoli casi concreti dipende da elementi di agevole individuazione» (sentenza n. 143 del 2012).

La formulazione della norma ora impugnata è inequivocabile nel destinare allo Stato tutto il maggior gettito prodotto dall’incremento degli importi ordinariamente dovuti a titolo di contributo unificato. Nel caso di specie la divisione del gettito tra Stato e Regione costituisce un’operazione agevole come quella precedentemente esaminata con la sentenza n. 143 del 2012. Da ciò consegue che non vi è alcuna necessità di coinvolgere la Regione nella determinazione e ripartizione degli importi.

Quanto al timore della ricorrente che il maggior gettito erariale possa confluire indistintamente nel bilancio dello Stato senza realizzare le specifiche finalità che configurano il requisito della deroga al principio devolutivo regionale, questa Corte ha già precisato che, ove lo Stato in sede di applicazione del riparto del tributo, dovesse determinare in modo erroneo la quota di spettanza della Regione, quest’ultima «potrà sempre tutelarsi con le opportune iniziative, incluso il conflitto di attribuzione» (ancora sentenza n. 143 del 2012). Ciò vale non solo per le operazioni amministrative di riparto, ma anche per la concreta gestione della partita di spesa. Se le risorse risultanti dal maggior gettito non venissero impiegate per i fini contemplati dalla disposizione che lo ha istituito oppure nel caso in cui il mancato integrale o parziale impiego delle stesse desse luogo ad economie direttamente confluenti nel risultato di amministrazione dello Stato quale indistinta componente attiva, ben potrebbe la Regione siciliana rivendicarne – attraverso apposito conflitto – la spettanza in base al richiamato principio devolutivo contenuto nello statuto regionale.

5. – Deve essere dunque esclusa l’illegittimità costituzionale della norma censurata, fermo restando che, nell’ipotesi in cui le somme confluite nelle partite di spesa del bilancio di previsione 2012 per le finalità contemplate dalle disposizioni che hanno determinato il maggior gettito, non dovessero essere integralmente o parzialmente impiegate per il suddetto scopo, la Regione siciliana potrà legittimamente rivendicare l’attribuzione del maggior gettito o del residuo non impiegato, eventualmente esperendo le azioni consentite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, nel testo modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, promossa, in riferimento all’art. 36 dello statuto della Regione siciliana (Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), alle correlate norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, all’art. 2, nonché al principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.