Sentenza n. 219 del 2012

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SENTENZA N. 219

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                            Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                            “

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             “

-           Sabino                         CASSESE                                               “

-           Giuseppe                     TESAURO                                               “

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       “

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     “

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          “

-           Paolo                           GROSSI                                                   “

-           Giorgio                       LATTANZI                                               “

-           Aldo                           CAROSI                                                   “

-           Marta                           CARTABIA                                             “

-           Sergio                          MATTARELLA                                       “

-           Mario Rosario             MORELLI                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-10 novembre 2011, depositato in cancelleria il 15 novembre 2011 ed iscritto al n. 132 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 3 luglio 2012 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale l’8 novembre 2011 e depositato il successivo 15 novembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)».

1.1.– Il ricorrente, in premessa, richiama il contenuto della disposizione impugnata la quale, sostituendo l’art. 5 della legge regionale molisana n. 1 del 1996, stabilisce che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o delle Province autonome sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione. Ai sensi del comma 6 del menzionato art. 5, come sostituito, detta disposizione non si applica ai maestri di sci provenienti con i lori allievi da altre Regioni o da altri Stati che intendano svolgere l’esercizio temporaneo e saltuario dell’attività sciistica per periodi non superiori a quindici giorni. È infine previsto, al successivo comma 7, che ai maestri di sci provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea si applichi la disciplina del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che la nuova e attuale formulazione dell’art. 5, comma 5, della legge reg. Molise n. 1 del 1996, risultante dalle modificazioni introdotte dalla disposizione impugnata, leda gli evocati parametri.

In definitiva, la disposizione regionale impugnata obbligherebbe i maestri di sci di altre Regioni o Province autonome, che esplicano la professione in regime di libera prestazione di servizi, a rispettare le tariffe praticate nella Regione Molise, allo scopo di sottrarre i maestri di sci locali alla concorrenza di quelli provenienti da altre Regioni o anche da altri Stati.

Ad avviso del ricorrente, all’obbligo di praticare le tariffe minime, parametrate a quelle della locale scuola di sci, sarebbero tenuti anche i maestri provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea, in quanto disposizione speciale e, quindi, derogatoria dei principi comunitari recepiti nel decreto legislativo n. 206 del 2007.

La finalità asseritamente «protezionistica» risulterebbe palese leggendo il comma 5 dell’art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996 in combinazione con il successivo comma 6, che esonera da analoghi obblighi i maestri che giungano nella Regione con i propri allievi e che, quindi, «non sottraggono clienti» a quelli locali. Sarebbe, quindi, evidente che la norma regionale avrebbe l’effetto di limitare la concorrenza, «offrendo agli allievi una più ristretta possibilità di scelta tra le diverse offerte dei maestri di sci».

Detta limitazione contrasterebbe con i principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, espressi dagli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché con le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE e del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE e non risulterebbe giustificata da motivi imperativi di interesse generale né proporzionata rispetto all’obiettivo che la normativa intende conseguire.

In conclusione, la restrizione della possibilità di scelta tra offerte diversificate e l’imposizione di restrizioni all’esercizio della professione comporterebbe sia la violazione dell’obbligo di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario di cui all’art. 117, primo comma, Cost., sia del criterio di riparto della potestà legislativa previsto dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. che riserva la tutela della concorrenza alla competenza esclusiva statale.

1.3.- La disposizione impugnata, infine, interverrebbe anche su un aspetto del contratto d’opera professionale, quello della libera pattuizione del compenso (art. 2233 cod. civ.), invadendo la materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza statale.

2.- La Regione Molise non si è costituita.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l’articolo 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci ed a rispettare gli altri adempimenti relativi alla tutela della professione, deducendo la violazione dell’articolo 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata, obbligando ad applicare determinate tariffe, limiterebbe la possibilità di scegliere tra offerte diversificate ed imporrebbe restrizioni all’esercizio della professione, in violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – al cui rispetto è tenuta la potestà legislativa regionale in virtù dell’art. 117, primo comma, Cost. – recati dagli artt. 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE e del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE in relazione alla libera prestazione di servizi. Per le medesime ragioni, inoltre, essa invaderebbe l’ambito competenziale statale relativo alla «tutela della concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

La norma censurata, infine, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., incidendo sulla libera determinazione del compenso nel contratto di prestazione d’opera professionale, attratto alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile».

2. – La questione è fondata.

2.1. – Innanzitutto, l’oggetto del giudizio deve essere limitato alla parte della disposizione che prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci. Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’intero art. 3 della legge regionale molisana n. 29 del 2011, incentra le censure sulla disposizione che obbliga i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome al rispetto delle tariffe praticate nella Regione Molise.

Parimenti, con riferimento alla soggezione all’obbligo di «ulteriori adempimenti relativi alla tutela della professione» – a prescindere dal rilievo che non sono precisati quali sarebbero, in concreto, gli adempimenti cui la norma rinvia e che si ritengono lesivi dell’evocato parametro – , non vengono dedotte, al riguardo, censure specifiche.

2.2.– Inoltre, non osta all’esame del merito della questione il fatto che, nella parte impugnata, la disposizione sia identica a quella previgente, già collocata nel comma 6 dell’art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’«esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l’impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina» (sentenza n. 9 del 2010). Peraltro, «nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme, infatti, è dato riscontrare nel nostro ordinamento nella mancata impugnazione di una disposizione di legge pur avente il medesimo contenuto dell’altra sopravvenuta» (da ultimo, sentenza n. 187 del 2011).

2.3.– Nel merito, assume carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, l’esame della violazione del riparto interno, tra Stato e Regioni, delle competenze legislative, rispetto alle censure che denunciano la violazione degli obblighi imposti dall’ordinamento comunitario (sentenze n. 67 del 2010 e n. 368 del 2008).

Questa Corte ha ritenuto, con la sentenza n. 443 del 2007, che l’abrogazione delle disposizioni che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse tende a «stimolare una maggiore concorrenzialità nell’ambito delle attività libero-professionali e intellettuali, offrendo all’utente una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro (…). Essa, pertanto, attiene alla materia “tutela della concorrenza”, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.».

Nel caso in esame, per converso, la disposizione regionale impone ai maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome tariffe minime, riducendo, in tale modo, la scelta tra le offerte esistenti sul mercato ed introducendo barriere all’accesso ed alla libera esplicazione dell’attività professionale. Essa, dunque, ostacola la competitività tra gli operatori, invadendo, secondo quanto stabilito dal citato precedente, l’ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» riservata allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Deve, dunque, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Molise n. 29 del 2011, che sostituisce l’art. 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci.

3.– Le ulteriori censure restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione Molise 9 settembre 2011, n. 29, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 1 (Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise)», che sostituisce l’articolo 5 della legge reg. Molise n. 1 del 1996, nella parte in cui prevede che i maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome siano tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola di sci.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 settembre 2012.