Sentenza n. 212 del 2012

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SENTENZA N. 212

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

- Franco                         GALLO                                              Giudice

- Luigi                            MAZZELLA                                            

- Gaetano                       SILVESTRI                                             

- Sabino                         CASSESE                                                

- Giuseppe                     TESAURO                                               

- Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       

- Giuseppe                     FRIGO                                                     

- Alessandro                  CRISCUOLO                                          

- Paolo                           GROSSI                                                   

- Giorgio                        LATTANZI                                              

- Aldo                            CAROSI                                                   

- Marta                           CARTABIA                                             

- Sergio                          MATTARELLA                                                  

- Mario Rosario              MORELLI                                                

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi da 1 a 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-14 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2011 ed iscritto al n. 123 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 12 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2011 e iscritto al n. 123 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1.– Il ricorrente afferma che le disposizioni regionali impugnate, da un lato, violano gli artt. 3, 4, 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non sono rispettose dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa e, dall’altro, sono autonomamente viziate per contrasto con molteplici parametri costituzionali.

1.2.– In particolare, poi, l’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede la possibilità per l’amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l’accesso alla relativa qualifica, contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Infatti, ad avviso della difesa dello Stato, la norma impugnata introduce un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinde dallo svolgimento di un concorso pubblico e deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalità, costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Lo stesso art. 4, comma 5, lederebbe anche l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi per far fronte alla nuova spesa, né quantifica gli oneri richiesti per la copertura delle posizioni dirigenziali o predetermina il numero dei costituendi rapporti di lavoro. Ad avviso del ricorrente, l’unico limite contemplato nella disposizione impugnata (quello secondo cui la speciale forma di reclutamento prevista dalla norma può essere utilizzata fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque non oltre due anni) non consente di stimare l’onere finanziario derivante dalla disposizione impugnata.

1.3.– In riferimento all’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l’assunzione a tempo determinato, nell’organico dei consorzi di bonifica, del personale che abbia prestato attività lavorativa, con contratti a termine, per le opere trasferite all’Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni decorrenti dal 10 gennaio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Infatti, esso si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Invece la norma impugnata prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell’organico dei consorzi di bonifica, senza richiamare il predetto limite massimo imposto dalla normativa statale.

1.4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato. Tale norma, implicando l’introduzione di nuove spese, violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost., perché non contiene l’indicazione della necessaria copertura finanziaria.

1.5.– Il ricorrente deduce, poi, l’illegittimità dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale norma regionale, nell’introdurre l’incremento della dotazione organica del Corpo forestale di vigilanza ambientale nella misura di 20 unità senza prevedere contestualmente alcuna riduzione di spesa in altri settori, risulterebbe in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica dettato dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), a mente del quale «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

1.6.– Il ricorrente afferma, inoltre, che l’art. 5, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l’art. 22-bis, i cui commi 2, 3, 4 e 5 delineano una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali. Ad avviso della difesa dello Stato, una simile modalità di reclutamento, costituendo una deroga al principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante selezione concorsuale, contrasta con i canoni costituzionali di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione enunciati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

Tali norme dispongono, rispettivamente: che entro il 30 marzo di ogni anno l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull’applicazione dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), il quale impone, quale limite massimo delle assunzioni di personale a tempo determinato, il 3 per cento della dotazione organica e che, al fine di verificare il rispetto di tale limite, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale (comma 1); che, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all’art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell’art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) e che a tale concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell’amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), ivi compreso quello di cui all’art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell’ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all’art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e quella del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall’articolo 36 della legge regionale n. 2 del 2007 (comma 2); che la previsione di cui all’art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), «si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell’Agenzia LAORE approvata con la Delib. G.R. 17 luglio 2007, n. 27/13 e con la Delib. G.R. 20 dicembre 2008, n. 73/1» (comma 3); che, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l’Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche (comma 4); che le previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello e che tale disposizione si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali (comma 5); che i finanziamenti di cui all’art. 4, comma 30, della legge della Regione Sardegna 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature e che per tali finalità è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (comma 6). 

Ad avviso della difesa dello Stato, le predette disposizioni vìolano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Infatti, esse sono volte a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale. Ciò in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha escluso che tale requisito possa legittimare una riserva di posti in deroga alla regola del pubblico concorso (l’Avvocatura generale dello Stato menziona, al riguardo, le sentenze n. 235 del 2010 e n. 205 del 2006).

1.8.– Il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone che «Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall’anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008».

La difesa dello Stato sostiene che tale disposizione vìola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.

Aggiunge che essa lede anche l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dal già richiamato art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Invece la norma impugnata prevede una forma di assunzione a tempo determinato nell’organico delle amministrazioni provinciali, non assoggettata al predetto limite massimo stabilito, per tale tipologia di assunzioni, dalla menzionata norma statale.

1.9.– In relazione all’art. 9, commi 3 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il ricorrente deduce che, in virtù del combinato disposto di tali due norme, al personale che richieda l’esonero dal servizio, ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 9, è riconosciuto un incentivo economico che si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro.

Trattasi, ad avviso della difesa dello Stato, di disposizioni che non possono ritenersi rispettose dei vincoli posti alla legislazione regionale dall’art. 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, della Costituzione. In particolare, con riferimento alla violazione del terzo comma, la norma contrasterebbe con la disciplina nazionale di principio contenuta nell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.10.– Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l’aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. La norma impugnata aggiunge che: il piano è predisposto avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni; esso si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica; il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale è stabilizzato a domanda, mentre il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali; che il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione.

Il ricorrente deduce che il legislatore statale è intervenuto con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, ammettendo la possibilità di espletamento dei concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, secondo criteri che tengano conto dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente.

Dopo aver riprodotto il testo delle norme statali menzionate, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che, poiché esse sono state adottate nell’esercizio della competenza esclusiva in tema di ordinamento civile e poiché esse hanno finalità di contenimento della spesa pubblica, l’art. 10 della legge sarda n. 16 del 2011 vìola sia l’art. 117, secondo comma, lettera l), sia l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Inoltre la speciale modalità di reclutamento previsto dalla norma regionale impugnata, in quanto sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione enunciati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.– La Regione autonoma Sardegna si è costituita nel giudizio di costituzionalità e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate.

2.1.– Preliminarmente la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché mancante sia del confronto con le peculiari garanzie assicurate dallo statuto di autonomia speciale, sia del raffronto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale estende alle Regioni a statuto speciale le disposizioni contenute nella medesima legge costituzionale che prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già riconosciute.

2.2.– Con riferimento alla pretesa estraneità delle norme regionali impugnate all’elencazione delle materie di competenza della Regione autonoma Sardegna rinvenibile negli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità di tale censura, priva di qualsiasi dimostrazione.

Nel merito, ad avviso della resistente, la censura è anche infondata, poiché l’art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto di autonomia speciale attribuisce espressamente alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale.

2.3.– Rispetto alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente contesta che la norma impugnata  consenta un mutamento di ruolo bisognoso di procedura concorsuale e afferma che essa prevede esclusivamente un ampliamento della platea dei soggetti cui possono essere conferite funzioni dirigenziali.

Né la disposizione potrebbe essere accusata di irragionevolezza o di contrasto con l’art. 97 Cost., poiché essa mira a far fronte ad esigenze che, nelle more dello svolgimento dei concorsi per l’accesso alle qualifiche dirigenziali, resterebbero insoddisfatte. La difesa regionale aggiunge che la stessa normativa statale e, in particolare, l’art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), consente la possibilità di esercizio di funzioni dirigenziali da parte di personale privo della corrispondente qualifica.

La Regione autonoma Sardegna nega, poi, che l’art. 4, comma 5, della legge reg. n. 16 del 2011 vìoli l’obbligo costituzionale di previsione della copertura finanziaria, poiché l’attribuzione di funzioni dirigenziali consentita dalla norma censurata avviene nelle more dell’espletamento dei concorsi, sicché la copertura finanziaria è già in essere e, inoltre, il soddisfacimento di incomprimibili esigenze funzionali con personale già in ruolo presso la Regione consente un risparmio, evitando il ricorso all’attribuzione di incarichi esterni.

2.4.– Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente deduce preliminarmente che il Presidente del Consiglio dei ministri ha semplicemente asserito, ma non dimostrato, la natura di principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, con conseguente inammissibilità della censura.

Nel merito, la difesa regionale sostiene che i consorzi di bonifica rientrano nell’àmbito della competenza esclusiva della Regione a norma dell’art. 3, primo comma, lettera a), dello statuto e che l’art. 4, comma 10, della legge reg. n. 16 del 2011 non vìola l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 anche perché nulla dispone circa la deroga a quanto stabilito da tale norma statale, né il ricorrente dimostra che i limiti dalla stessa fissati sarebbero superati.

2.5.– La resistente eccepisce l’inammissibilità anche della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 11, della legge reg. n. 16 del 2011, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri non ha dedotto alcunché circa il concreto svolgimento del progetto SIADARS ed i suoi costi, sulla struttura organizzativa che gestisce il progetto e sulle risorse finora stanziate per esso.

Nel merito la censura sarebbe infondata, poiché la norma impugnata non prevede nuove spese, ma detta solamente un indirizzo vincolante per la struttura amministrativa che già da sei anni aveva posto in essere il progetto.

2.6.– Ad avviso della difesa regionale è inammissibile anche la questione promossa avente ad oggetto l’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, perché formulata in maniera generica e ipotetica, non avendo il ricorrente dimostrato che la nuova dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale si risolva nella violazione di un principio di coordinamento della finanza pubblica, né che la norma statale interposta possa essere qualificata come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Ulteriore motivo di inammissibilità risiederebbe nella contraddittorietà che affligge il ricorso, non avendo il Presidente del Consiglio dei ministri contestato il comma 1 dell’art. 22-bis della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985 (introdotto appunto dall’art. 5, comma 5, della legge sarda n. 16 del 2011), nel quale il legislatore regionale ha manifestato la volontà di recepire il disegno normativo attinente al Corpo forestale già tracciato dal legislatore statale nell’art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

Nel merito, la resistente sostiene che la questione non è fondata, sia perché ricorrebbe un’ipotesi di competenza esclusiva regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e di stato giuridico ed economico del personale, sia perché il ricorrente male interpreta la disciplina interposta e, cioè, l’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. A proposito di tale norma, la Regione afferma che essa non impone il vincolo a non assumere personale, né quello di disporre riduzioni di spese con il medesimo intervento normativo con il quale venga previsto un incremento di personale. In ogni caso, la Regione avrebbe contestualmente proceduto alla razionalizzazione di alcuni uffici, come dimostrato dall’art. 7 della medesima legge reg. n. 16 del 2011.

2.7.– Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, della stessa legge sarda, la resistente ne denuncia l’inammissibilità per genericità della motivazione.

Nel merito, ad avviso della difesa regionale, la questione è infondata, poiché la norma censurata non vìola il principio del concorso pubblico. Infatti, essa, per il personale che già svolge funzioni dirigenziali, prevede semplicemente l’assegnazione di un altro incarico nell’amministrazione regionale (e ciò costituisce una disposizione legittimamente assunta dalla Regione nell’esercizio della propria competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale); invece, per il personale che non svolge funzioni dirigenziali, la norma prevede una selezione che rispetta il principio del concorso di cui all’art. 97 Cost.; infine, per quanto concerne la copertura temporanea delle posizioni dirigenziali vacanti, si provvede con l’assegnazione di personale che già svolge funzione di dirigente, con disposizione che, dunque, è estranea all’àmbito di applicabilità dell’art. 97 Cost. e rappresenta esercizio della competenza esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del personale.

La difesa regionale aggiunge che la norma impugnata non si discosta da quella dettata dallo Stato con il d.lgs. n. 155 del 2001.

2.8.– La resistente eccepisce l’inammissibilità anche della questione concernente l’art. 6, commi da 1 a 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, sostenendo che i predetti sei commi contengono una pluralità di disposizioni di diversissimo contenuto e che il ricorrente non le distingue, né chiarisce quali sarebbero quelle sulle quali si appunta il vizio denunciato.

Nel merito, la Regione autonoma Sardegna afferma che il richiamo, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, al principio del concorso pubblico enunciato dall’art. 97 Cost. sarebbe inconferente. Infatti: il comma 1 del menzionato art. 6 contempla semplicemente un obbligo di informazione e comunicazione in capo all’Assessore regionale delegato al personale a favore della Commissione consiliare competente; il comma 2 dello stesso articolo prevede la celebrazione di un concorso per titoli e colloquio; il comma 3 del medesimo art. 6 si limita ad individuare la destinazione di alcuni posti vacanti nella pianta organica di un’agenzia regionale; il successivo comma 4 prevede solamente l’adozione di un programma di collocazione di personale già in mobilità collettiva – onde non vi è né nuova assunzione di personale che già non sia dipendente di enti regionali, né stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato –; il comma 5 ribadisce che le operazioni di cui ai commi precedenti si realizzeranno solamente limitatamente alle esigenze dell’amministrazione e senza aumento di spesa; il comma 6 si limita a disporre in tema di finanziamenti.

2.9.– Anche rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 la resistente eccepisce l’inammissibilità per genericità, poiché la violazione dell’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 è solamente asserita, ma non dimostrata.

Nel merito, ad avviso della difesa regionale, la censura non è fondata, perché la norma censurata non prevede affatto che la Regione oltrepassi, per l’utilizzazione del personale a tempo determinato, il limite del 50 per cento della spesa sostenuta per la stessa finalità nel 2009, né il ricorrente ha dimostrato che la somma prevista dalla norma impugnata sia totalmente destinata a finanziare rapporti di lavoro a tempo determinato.

Infine, la Regione richiama quanto dedotto a proposito della questione di legittimità costituzionalità dell’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

2.10.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 3 e 6, della medesima legge sarda, la resistente eccepisce l’inammissibilità della censura articolata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., perché formulata in maniera ipotetica e generica, senza neppure enunciare i principi fondamentali che sarebbero stabiliti dai parametri interposti invocati.

Altrettanto inammissibile è, ad avviso della resistente, la censura formulata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., poiché il Presidente del Consiglio dei ministri si limita a citare tale norma costituzionale, senza aggiungere altro.

Nel merito, la Regione autonoma Sardegna sostiene che la lamentata lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost., non è fondata, perché la norma impugnata è espressione dell’esercizio della competenza legislativa in materia di stato giuridico ed economico del personale e perché l’indicazione a parametro interposto dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 sarebbe inconferente (la difesa regionale cita, al riguardo la sentenza di questa Corte n. 151 del 2010).

Identica conclusione è sostenuta dalla resistente rispetto alla questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera o), Cost., perché la disposizione censurata non realizza alcuna invasione nella materia previdenziale.

La difesa regionale aggiunge che l’intento sotteso alla normativa oggetto della presente questione è quello del contenimento della spesa, come reso manifesto dal comma 7 dello stesso art. 9, secondo il quale i posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione dell’art. 9 sono soppressi nella misura del 70 per cento della dotazione organica corrispondente.

2.11.– La resistente afferma che anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., è inammissibile, perché generica e infondata, perché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall’errata premessa secondo cui l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009 sarebbe espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Anche la questione promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. è, ad avviso della difesa regionale, inammissibile, sia perché generica, sia perché incompleta (non avendo il ricorrente specificato quale particolare attribuzione statale sarebbe stata lesa).

Nel merito, essa sarebbe comunque infondata, perché il comma 1 dell’impugnato art. 10 stabilisce che la spesa prevista sia finanziata con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti e che l’aggiornamento del piano pluriennale di superamento del precariato debba rispettare le effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche.

Infine, la censura formulata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sarebbe anch’essa inammissibile per genericità e, nel merito, infondata perché l’art. 10, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede che il piano pluriennale di superamento del precariato si applichi solamente a coloro che hanno già superato prove selettive di natura concorsuale o che si sottopongono a prove selettive concorsuali.

3.– In prossimità dell’udienza pubblica la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria nella quale insiste nelle conclusioni già rassegnate e ripete le argomentazioni svolte nell’atto di costituzione, aggiungendo alcune considerazioni.

3.1.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente sostiene che la censura formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 97 Cost. è infondata proprio alla luce del principio del buon andamento dell’amministrazione, il quale postula che in ogni struttura pubblica ci sia una dirigenza, esigenza che la norma impugnata dal ricorrente mira appunto a soddisfare.

Inoltre, a conferma del fatto che la norma censurata non violerebbe neppure l’art. 81, quarto comma, Cost., la difesa regionale deduce che le risorse necessarie per finanziare la disposizione sono previste nell’elenco n. 1 («Spese obbligatorie e d’ordine»), allegato alla legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 7 (Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

3.2.– Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente aggiunge che l’ultimo periodo di tale norma prevede il rimborso, a favore del consorzio, dei costi sostenuti per il personale cui essa si riferisce, con la conseguenza che la disposizione censurata non comporta alcun aumento di spesa per i consorzi di bonifica, mentre per l’intero comparto regionale si verifica una diminuzione degli oneri, in ottemperanza alla riforma dell’Ente per la gestione delle risorse idriche della Sardegna di cui alla legge della Regione Sardegna 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), e, in particolare, a quanto disposto dall’art. 23 di tale ultima legge.

3.3.– Per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la resistente evidenzia come lo stesso legislatore statale abbia previsto alcune deroghe a quanto disposto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. La difesa regionale menziona, al riguardo, gli artt. 2, comma 551, e 3, comma 113, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), e aggiunge che, in base all’art. 3, comma 120, della medesima legge, gli enti locali possono addirittura derogare alla programmazione deflazionaria del personale laddove ricorrano determinate condizioni. Da simili previsioni si deve dedurre, secondo la resistente, che il principio di contenimento della spesa del personale è stato modulato dal legislatore statale in maniera tale da tener conto di una serie di esigenze. Pertanto, in occasione della riforma del Corpo regionale di vigilanza ambientale, bisognoso di una struttura interna di addestramento continuo, il legislatore regionale ben poteva attuare l’intervento normativo contestato dal ricorrente.

3.4.– Rispetto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi da 1 a 6, della legge sarda n. 16 del 2011, la difesa regionale evidenzia che questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2011. Pertanto l’impugnato comma 2 del predetto art. 6 è ormai privo di oggetto.

Per quel che concerne il comma 4, la resistente afferma che tale disposizione regionale non fa altro che attuare l’art. 1, comma 559, della legge n. 296 del 2006, a norma del quale, «Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può essere inquadrato a domanda presso le Regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.5.– Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, la difesa regionale sostiene che tale norma è coerente con quanto previsto dal legislatore statale all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che gli enti pubblici «possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f), purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettere l) e o), e terzo comma, della Costituzione e degli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

1.1.– Ad avviso del ricorrente, le predette norme regionali vìolano gli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, perché non sono rispettosi dell’elencazione tassativa, contenuta nelle predette norme statutarie, delle materie nelle quali la Regione ha potestà legislativa.

1.2.– Inoltre, l’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede la possibilità per l’amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, di attribuire incarichi dirigenziali a dipendenti della categoria D che siano in possesso dei requisiti per l’accesso alla relativa qualifica, vìola gli artt. 3 e 97 Cost., poiché introduce un sistema (seppure temporaneo) di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinde dallo svolgimento di un concorso pubblico e deroga ai principi generali in tema di accesso alle qualifiche, selezione del personale e svolgimento del rapporto, con conseguente pregiudizio delle finalità, costituzionalmente tutelate, di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché l’art. 81, quarto comma, Cost., poiché non indica i mezzi di copertura finanziaria, né quantifica gli oneri richiesti per la copertura delle posizioni dirigenziali o predetermina il numero dei costituendi rapporti di lavoro.

1.3.– Il ricorrente sostiene, poi, che l’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l’assunzione a tempo determinato, nell’organico dei consorzi di bonifica, del personale che abbia prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all’Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nel triennio decorrente dal 10 gennaio 2008, vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché non richiama il limite massimo imposto dal principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

1.4.– La difesa dello Stato sostiene altresì che l’art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 di un progetto comportante il reclutamento di personale archivistico qualificato, vìola l’art. 81, quarto comma, Cost., perché non contiene l’indicazione della necessaria copertura finanziaria.

1.5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, assumendo che esso, nell’introdurre l’incremento della dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nella misura di 20 unità senza prevedere contestualmente alcuna riduzione di spesa in altri settori, vìola l’art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica dettato dall’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), a mente del quale «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali».

1.6.– Ad avviso del ricorrente, il successivo comma 5 dello stesso art. 5, introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l’art. 22-bis, i cui commi 2, 3, 4 e 5 delineano una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali, vìola gli artt. 3 e 97 Cost., perché una simile modalità di reclutamento, costituendo una deroga al principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante selezione concorsuale, contrasta con i canoni costituzionali di parità di trattamento, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

1.7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone: che entro il 30 marzo di ogni anno l’Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), il quale impone, quale limite massimo delle assunzioni di personale a tempo determinato, il 3 per cento della dotazione organica e che, al fine di verificare il rispetto di tale limite, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale (comma 1); che, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all’art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell’art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2007) e che a tale concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell’amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), ivi compreso quello di cui all’art. 1, comma 2, della legge della Regione Sardegna 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell’ESAF), ferme restando le esclusioni di cui all’art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e quella del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge, abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall’art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007 (comma 2); che la previsione di cui all’art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale regionale), «si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell’Agenzia LAORE approvata con la Delib. G.R. 17 luglio 2007, n. 27/13 e con la Delib. G.R. 20 dicembre 2008, n. 73/1» (comma 3); che, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l’Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche (comma 4); che le previsioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell’Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello e che tale disposizione si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali (comma 5); che i finanziamenti di cui all’art. 4, comma 30, della legge della Regione Sardegna 14 maggio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature e che per tali finalità è autorizzata l’ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (comma 6). La difesa dello Stato afferma che tali disposizioni vìolano gli artt. 3, 51 e 97 Cost., perché dirette a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, la quale ha escluso che il predetto requisito possa legittimare una riserva di posti in deroga alla regola del pubblico concorso.

1.8.– È censurato anche l’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale dispone che «Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all’art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall’anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l’occupazione di cui all’UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008». Ad avviso del ricorrente, tale norma vìola gli artt. 51 e 97 Cost. e, inoltre, l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

1.9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 9 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, in virtù del quale al personale che richieda l’esonero dal servizio, ai sensi dei primi due commi dello stesso art. 9, è riconosciuto un incentivo economico che si prevede essere cumulabile con altri redditi da lavoro. Ad avviso della difesa dello Stato, sussisterebbe violazione dell’art, 117, secondo comma, lettera o), Cost. e, inoltre, dell’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con la disciplina nazionale di principio contenuta nell’art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

1.10.– Infine, il ricorrente censura l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, il quale prevede l’aggiornamento del piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con la Deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza, assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, stabilendo che il piano è predisposto avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, che esso si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica, che il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulla base di procedure selettive di natura concorsuale è stabilizzato a domanda, mentre il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali, e che il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Il ricorrente afferma che tali disposizioni vìolano: a) l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nell’esercizio della quale è stata adottata la disciplina di cui all’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., contrastando con la normativa, avente finalità di contenimento della spesa pubblica, dettata dallo Stato con l’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge n. 78 del 2009, la quale ammette solamente la possibilità di espletamento dei concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, secondo criteri che tengano conto dell’esperienza professionale acquisita dal personale non dirigente; c) gli artt. 3 e 97 Cost., poiché la speciale modalità di reclutamento previsto dalla norma regionale impugnata, in quanto sottratta ad ogni forma di selezione concorsuale, contrasta con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2.– Va riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.– La questione di legittimità degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, promossa in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge cost. n. 3 del 1948, è inammissibile, perché difetta di una adeguata e specifica argomentazione.

Il ricorrente si limita ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate. Inoltre, la presente questione investe una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell’asserita illegittimità di ciascuna.

4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 non sono fondate.

Tale norma introduce il comma 4-bis nell’art. 28 della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), che detta la disciplina generale relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali. In particolare: il comma 4 dispone in ordine alle funzioni di «direzione di servizio» e di «studio, ricerca e consulenza» e prevede che tali funzioni siano conferite a dirigenti dell’amministrazione; il comma 4-bis, aggiunto dalla disposizione censurata, prevede che, in assenza di figure dirigenziali, tali funzioni dirigenziali possono essere attribuite, fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non più di due anni, a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l’accesso alla predetta qualifica.

Una simile disciplina non contrasta con gli artt. 3 e 97 Cost., perché non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinda dallo svolgimento di un concorso pubblico.

Essa, lungi dal prevedere una progressione in carriera con definitiva acquisizione della categoria superiore, consente soltanto la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza. D’altronde, permettere all’amministrazione di coprire con personale di categoria inferiore posti in organico vacanti nelle more dell’espletamento del concorso necessario per la nomina dei nuovi titolari di quei posti, è conforme al canone di buon andamento dell’amministrazione, che richiede un certo grado di flessibilità nell’utilizzazione del personale.

Neppure sussiste violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione oggetto della presente questione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione. Essa integra la disciplina generale del conferimento degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale, ampliando la platea dei possibili destinatari di tali incarichi, con una disposizione a regime che, di per se stessa, non determina alcun incremento della spesa.

5.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna in oggetto, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

La norma impugnata aggiunge il comma 11-bis all’art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica) e dispone che i consorzi di bonifica prevedono l’assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all’Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008.

Il ricorrente lamenta che, in questa maniera, è leso il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

La questione così formulata è ammissibile, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri ha indicato con precisione la norma statale che enuncia il principio fondamentale invocato, ed è anche fondata.

L’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, emanato dallo Stato nell’esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica, pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale (quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato), lasciando alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Trattasi, dunque, di un principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L’art. 4, comma 10, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, omettendo qualsiasi riferimento al limite da esso derivante e consentendo, pertanto, assunzioni a tempo determinato comportanti una spesa maggiore, è illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

6.– La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 11, della citata legge reg. Sardegna, promossa in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., è fondata.

La predetta norma regionale dispone la proroga fino al 31 dicembre 2012 del «progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell’archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato». Essa, quindi, comporta una spesa (appunto quella necessaria per l’attuazione del progetto) che il legislatore regionale non ha quantificato, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

È, infatti, del tutto evidente che, quale che sia il concreto svolgimento del progetto e la struttura organizzativa che lo gestisce, la proroga della durata dello stesso è inevitabilmente fonte di una nuova spesa e di nuovi oneri per l’ente regionale.

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 11, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

7.– La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della medesima legge sarda, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

La norma regionale impugnata introduce nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l’art. 12-bis che, a sua volta, istituisce la Scuola regionale del predetto Corpo forestale. Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia, in particolare, il disposto del comma 3 di tale art. 12-bis, che prevede, per le finalità dello stesso articolo (e, quindi, per il funzionamento della neo istituita Scuola), una dotazione organica del Corpo forestale regionale aumentata di 20 unità. Ad avviso del ricorrente, tale incremento si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, secondo cui gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale «garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale», con azioni da modulare nell’ambito della loro autonomia e rivolte prioritariamente ad assicurare la riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il fatto che il legislatore regionale abbia manifestato chiaramente, in altra norma, l’intento di recepire il disegno normativo attinente al Corpo forestale tracciato dallo Stato nell’art. 1 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), adeguandosi alla disciplina statale in tema di riordino dei ruoli direttivo e dirigenziale del medesimo, risulta del tutto ininfluente se poi la norma censurata, con buona evidenza, non ha nulla a che vedere con il riordino dei ruoli del Corpo forestale regionale, ma prevede l’istituzione di una scuola di formazione e addestramento.

Questa Corte, peraltro, ha già qualificato come principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica l’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006. Tale norma obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva (sentenza n. 108 del 2011). L’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, disponendo addirittura un ampliamento della pianta organica, si pone in diretto contrasto con la richiamata normativa statale.

Né impedisce la declaratoria di incostituzionalità il rilievo della difesa regionale secondo cui la Regione avrebbe contestualmente previsto la razionalizzazione di alcuni uffici. A sostegno di tale assunto la resistente menziona solamente l’art. 7 della legge reg. n. 16 del 2011; tuttavia il disposto di tale articolo non può essere considerato quale compensazione dell’aumento della pianta organica del Corpo forestale stabilito dal precedente art. 5. Invero, l’art. 7, nel dettare disposizioni relative al personale degli ex Servizi ripartimentali dell’agricoltura, non prevede alcuna contrazione di organici.

Né è rilevante l’argomento secondo cui dalla legislazione statale si desumerebbe che il principio di contenimento della spesa per il personale è stato modulato dal legislatore statale in maniera tale da tener conto di varie esigenze (il Corpo forestale regionale sarebbe bisognoso, in particolare, di una struttura di addestramento interno e quindi dell’istituzione di una Scuola). Infatti, pur ammettendo che la legislazione statale finalizzata al contenimento della spesa per il personale consenta eccezioni in casi specifici, ciò che non è stato dimostrato e neppure dedotto dalla Regione è che l’ampliamento della dotazione organica del proprio Corpo forestale corrisponde ad una delle ipotesi per le quali la legislazione statale consente deroghe al principio generale di contenimento delle spese per il personale.

Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-bis, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, così come introdotto dall’art. 5, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

8.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, della stessa legge sarda, promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., è fondata nei termini di seguito precisati.

La norma impugnata introduce, nella menzionata legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, l’art. 22-bis, rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale». Il ricorrente denuncia i commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, assumendo che essi prevedono «una speciale ipotesi di inquadramento, riservato alla qualifica dirigenziale, per il personale del Corpo forestale che svolga funzioni dirigenziali», in violazione del principio costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici.

Tale censura, nei termini in cui è formulata, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 del predetto art. 22-bis. Infatti è solo tale norma che prevede un’ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali (invece il comma 2 detta la disciplina a regime dell’accesso alla qualifica in questione, stabilendo modalità che prescindono dal pregresso svolgimento di funzioni dirigenziali e che non prevedono alcuna speciale ipotesi di inquadramento; il comma 4 non dispone alcun inquadramento nella qualifica di dirigente, ma semplicemente che transitoriamente le funzioni di dirigente del Corpo forestale regionale corrispondenti a posti vacanti possano essere conferite ad altri dirigenti dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali; il comma 5 quantifica le spese derivanti dall’attuazione di quanto disposto nell’art. 5).

Così precisato l’àmbito della censura statale, essa è infondata rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 22-bis, che prevede l’attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l’ordinamento generale del personale regionale. Qui non è riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica; semplicemente il legislatore regionale, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, ha, non irragionevolmente, previsto che in tale categoria confluiscano quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente.

Invece, nella successiva lettera b), il legislatore regionale dispone l’accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall’art. 73, comma 4-ter, della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), secondo cui «In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all’espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall’articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo».

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il precetto costituzionale che impone il pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici si applica anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica (sentenze n. 30 del 2012, n. 108 e n. 7 del 2011). Né il meccanismo selettivo pure previsto dalla disposizione censurata appare conforme ai requisiti di concorsualità e pubblicità richiesti dall’art. 97 della Costituzione. Infatti, in base ad esso, solamente i funzionari già titolari di incarico dirigenziale (e, dunque, un numero ristretto di potenziali interessati) sono sottoposti ad una procedura selettiva. Quest’ultima, inoltre, non richiede alcuna comparazione tra i partecipanti (onde difetta anche il carattere della concorsualità).

Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22-bis, comma 3, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 26 del 1985, così come introdotto dall’art. 5, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011.

9.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. sarda n. 16 del 2011 promossa in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., è fondata nei limiti di seguito precisati.

9.1.– I commi da 1 a 6 dell’art. 6 della predetta legge regionale, pur essendo tutti finalizzati al «superamento del precariato» (così la rubrica dell’art. 6), hanno contenuto abbastanza vario.

In effetti: il comma 1 impone all’Assessore regionale del personale di predisporre ogni anno una relazione sull’applicazione dell’art. 3, comma 1, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), norma che ha introdotto limiti (quantitativi e di causali giustificatrici) alla Regione e agli enti regionali in materia di assunzioni a tempo determinato; il comma 2 prevede un concorso riservato al personale precario della Regione e degli enti regionali per la copertura di determinati posti; il comma 3 individua i posti vacanti dell’agenzia regionale LAORE (che è l’Agenzia regionale per l’attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo sviluppo rurale) destinati all’inquadramento di personale dipendente dell’Associazione regionale allevatori già disposto dall’art. 2, comma 40, della legge reg. Sardegna n. 3 del 2009; il comma 4 prevede l’adozione di un piano di collocazione presso l’amministrazione e gli enti regionali del personale dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa già in mobilità (vale a dire di personale a tempo indeterminato di enti pubblici dichiarato in esubero); il comma 5 stabilisce che le disposizioni dei precedenti commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle piante organiche e delle effettive necessità delle amministrazioni; il comma 6  autorizza una spesa per coprire il costo del lavoro e una parte dei costi generali sopportati dagli enti locali per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali.

Il contenuto di tali norme è, dunque, diverso: si va dall’imposizione all’Esecutivo regionale dell’obbligo di predisporre una relazione relativa all’attuazione di una norma in tema di contratti a tempo determinato, alla previsione di concorsi riservati al personale precario, alla ricollocazione di personale (a tempo indeterminato) in esubero, all’erogazione di risorse agli enti locali.

La censura del ricorrente, fondandosi sull’assunto che le norme in questione sarebbero tutte volte «a regolare una forma riservata di reclutamento del personale, i cui destinatari sono soggetti che hanno già prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione regionale», non è fondata.

Essa può essere riferita esclusivamente al comma 2 dell’art. 6, che è l’unico a prevedere un concorso riservato al personale precario.

Tale disposizione, infatti, detta la disciplina di attuazione della misura di stabilizzazione prevista a favore di determinate categorie di personale precario dall’art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2011). Quest’ultima norma, successivamente alla proposizione del presente ricorso, è stata dichiarata illegittima da questa Corte, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, con la sentenza n. 30 del 2012, la quale ha escluso che lo svolgimento dei concorsi richiamati dall’art. 7, comma 2, della legge sarda n. 1 del 2011 fosse governato dal principio della par condicio fra i concorrenti. Pertanto, per le medesime ragioni poste a base della sentenza che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, che di quella misura detta prescrizioni di attuazione.

9.2.– La censura relativa ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 (che non prevedono affatto forme di reclutamento riservate a ex dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni regionali) è invece inammissibile per difetto di argomentazioni a sostegno riferibili al contenuto di tali norme.

10.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna in oggetto, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

La norma impugnata dispone uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell’attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale.

Come si è già ricordato, con norma che deve essere qualificata come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

L’art. 6, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, non richiamando tale limite, consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportino una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio e, pertanto, vìola l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

11.– La questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 9 della citata legge sarda, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.

Il predetto art. 9 introduce l’istituto dell’esonero dal servizio nell’ordinamento del personale della Regione autonoma Sardegna e degli enti regionali. In base ad esso, nell’ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell’istanza, si determina la sospensione dell’obbligazione lavorativa e la sostituzione dell’obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri censura esclusivamente il combinato disposto dei commi 3 e 6 dell’art. 9 in questione, denunciando che esso prevede la corresponsione al personale esonerato dal servizio di un incentivo economico, anch’esso cumulabile con altri redditi da lavoro. In effetti, il predetto comma 3 – al quale solo deve ritenersi indirizzata la censura mossa dal ricorrente – stabilisce che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».

La disciplina statale dell’istituto, contenuta nell’art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, non prevede invece alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all’istituto in esame. Da tale disciplina, dunque, può trarsi il principio secondo cui al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio spetta, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa. L’art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011, prevedendo che al dipendente spetti, in aggiunta, anche un incentivo economico di ragguardevole ammontare (addirittura un’annualità di stipendio per gli impiegati e sei mensilità per i dirigenti) introduce un elemento di distorsione dell’istituto idoneo a compromettere la finalità di contenimento della spesa per il personale chiaramente sottesa all’istituto dell’esonero dal servizio e, per tale ragione, confligge con il principio di coordinamento della finanza pubblica sopra specificato ed è illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Non possono indurre a conclusione diversa le modificazioni normative intervenute successivamente alla proposizione del presente ricorso.

In particolare, l’art. 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato i commi da 1 a 6 dell’art. 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 e, contestualmente, ha stabilito che «sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell’istituto dell’esonero dal servizio». Invero, tale norma fa salvi gli effetti dei provvedimenti di ammissione all’esonero dal servizio già disposti alla data della sua entrata in vigore. Quindi occorre comunque procedere all’esame della norma sarda oggetto della presente questione, la quale ha avuto applicazione almeno fino all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

Inoltre, l’art. 3, comma 15, primo periodo, della legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2012), senza modificare direttamente la norma oggetto della presente questione, ha disposto che, con decorrenza dall’anno finanziario 2011, l’incentivo di cui all’art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 è concesso in misura pari a tre mensilità per ogni anno di esonero, sino ad un massimo di quattro anni, ed ha mantenuto fermo il principio secondo cui tale emolumento si cumula con quelli previsti dalla legislazione statale a favore dei dipendenti in esonero. Neppure tale intervento del legislatore regionale incide sulla decisione della presente questione di legittimità costituzionale, poiché non vi sono elementi che consentano di escludere che la norma impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri abbia avuto applicazione.

Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Resta assorbito l’altro profilo di illegittimità costituzionale prospettato dal ricorrente.

12.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 della medesima legge regionale sarda, promosse in riferimento agli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., sono fondate.

12.1.– La norma oggetto della presente questione prevede la stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni; la stabilizzazione avviene su semplice domanda degli interessati per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato «almeno in parte» sulla base di «procedure selettive di natura concorsuale», ovvero a seguito di procedure selettive di natura concorsuale per il restante personale.

Così disponendo, l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 confligge con la disciplina dettata dall’art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102. Questa prevede, tra l’altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell’àmbito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell’esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti.

La norma oggetto della presente questione, invece, prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

Essa, pertanto, è illegittima per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché la menzionata normativa statale detta principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 30 del 2012 e n. 69 del 2011).

Né potrebbero autorizzare una conclusione diversa le difese svolte dalla Regione circa un’asserita inammissibilità della questione per genericità o incompletezza. In realtà, il ricorrente ha specificato sia l’attribuzione della quale lamenta la lesione (la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia la normativa statale espressiva dei principi fondamentali violati nella fattispecie.

Nel merito, la resistente sostiene che non sussisterebbe violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., perché il comma 1 dell’impugnato art. 10 stabilisce che la spesa prevista sia finanziata con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti e che l’aggiornamento del piano pluriennale di superamento del precariato debba rispettare le effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Tuttavia è evidente come tali circostanze non escludano affatto il contrasto con la legislazione statale prima evidenziato.

La difesa regionale aggiunge che l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 sarebbe coerente con quanto previsto dal legislatore statale all’art. 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006, ma tale normativa è stata sostituita proprio da quella del 2009 di cui il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la lesione, la quale non a caso prevede le modalità di stabilizzazione prima ricordate (riserva di una quota di posti nei concorsi pubblici) proprio a favore, tra l’altro, del «personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

12.2.– Sussiste altresì lesione dell’art. 97 della Costituzione.

Questa Corte ha ripetutamente dichiarato l’illegittimità, per violazione di tale precetto costituzionale, di norme che disponevano stabilizzazioni del personale precario delle pubbliche amministrazioni senza prevedere la necessità del superamento di un concorso pubblico (sentenze n. 51 del 2012, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010).

Ciò è quanto si verifica anche nella presente fattispecie, poiché, come già segnalato, l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede una stabilizzazione o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

Né si può sostenere che il piano pluriennale di superamento del precariato di cui alla norma impugnata si applichi solamente a coloro che abbiano già superato prove selettive di natura concorsuale o che si sottopongano a prove selettive concorsuali. Infatti, da un lato, l’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 prevede la stabilizzazione a domanda, non già a favore  di chi abbia lavorato a tempo determinato a seguito di vittoria in un concorso pubblico, ma – molto genericamente – per coloro il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato «almeno in parte» sulla base di «procedure selettive di natura concorsuale»; dall’altro, la norma censurata non richiede la pubblicità delle prove concorsuali cui si dovrebbe sottoporre il personale precario.

12.3.– Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge reg. Sardegna n. 16 del 2011 per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Rimane assorbito l’altro profilo di incostituzionalità prospettato dal ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12-bis, comma 3, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall’articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

9) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.