Ordinanza n. 137 del 2012

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ORDINANZA N. 137

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                                              "

-           Aldo                            CAROSI                                                   "

-           Marta                           CARTABIA                                             "

-           Sergio                          MATTARELLA                                       "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell’art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 17 novembre 2011, depositato in cancelleria il 28 novembre 2011, ed iscritto al n. 164 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 17 novembre 2011 e depositato il 28 novembre 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto − in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 − questioni di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011 e, in particolare, degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole: «ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell’art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41;

che il ricorrente impugna anzitutto, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., l’art. 14, il quale dispone che: «Alle imprese viticole siciliane, che hanno aderito nella vendemmia relativa all’anno 2011, alla misura della vendemmia verde, in conformità all’articolo 103 noviesdecies del regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007 del Consiglio, (regolamento unico OCM), pubblicato in g.u.u.e. del 16 novembre 2007, L 299, ed all’articolo 12 del regolamento (CE) 27 giugno 2008 n. 555/2008 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 30 giugno 2008, L 170, socie di cantine iscritte all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente operanti quali imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli così come definite dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. del 28 dicembre 2006, L 379, che deliberano una compartecipazione alle spese di gestione per il relativo mancato conferimento, è concesso un aiuto fino ad euro 250 per ettaro sottoposto a vendemmia verde» [comma 1]; «Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sono stabilite le procedure per la concessione dell’aiuto di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di controllo del cumulo per evitare sovrapposizione di interventi. L’importo massimo concedibile a ciascun beneficiario ai sensi del presente articolo a titolo di “de minimis” è di euro 3.750,00 e può essere presentata un’unica istanza per ogni cantina sociale cooperativa» [comma 2]; «Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535/2007 della Commissione, pubblicato in g.u.u.e. 21 dicembre 2007, n. L 337» [comma 3]; «All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2.500 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2011, si provvede con le riduzioni di spesa derivanti dalle seguenti modifiche normative: a) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “3.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti: “2.500 migliaia di euro”; b) alla lettera h) septies del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole “3.000 migliaia di euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 migliaia di euro”» [comma 4];

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale in ordine alla necessità che le leggi istitutive di nuove spese rechino «una esplicita indicazione del mezzo di copertura» (sentenza n. 386 del 2008) nonché in ordine all’obbligo dell’Assemblea regionale siciliana di rispettare, nell’esercizio della potestà legislativa attribuitale dall’art. 17 dello statuto speciale, la «fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira» (sentenza n. 359 del 2007);

che con riguardo, in particolare, all’articolo impugnato, il ricorrente osserva che lo stesso prevede che agli oneri da esso derivanti si provveda attraverso le riduzioni degli stanziamenti di cui alle lettere f) e h-septies) del comma 1 dell’art. 4 della legge della Regione siciliana 22 dicembre 2005, n. 19 (Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie), i quali gravavano sul capitolo n. 613940 dell’esercizio finanziario 2005, avente una dotazione di 100.000 migliaia di euro (comma 4): stanziamenti che, tuttavia, per una parte sono stati utilizzati e, per l’altra − quella non impegnata entro l’esercizio 2005 − hanno costituito economie di spesa e, in séguito all’approvazione del rendiconto regionale, hanno contribuito a determinare l’avanzo di amministrazione applicato nel 2006;

che ciò premesso, il ricorrente afferma che la riduzione di spese relative ad un esercizio ormai definitivamente chiuso, «in contrasto con il principio costituzionale dell’annualità del bilancio», non costituisce «idonea e puntuale copertura» degli oneri derivanti dalla disposizione impugnata, che si pone perciò in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost.;

che una seconda censura ha ad oggetto l’art. 15, comma 1 − secondo cui: «Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole, è istituito un fondo denominato “Fondo regionale di garanzia” la cui gestione è affidata ad una banca o ad un intermediario finanziario in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, individuati nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione» − il quale è impugnato, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost., limitatamente alle parole «ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione»;

che il ricorrente svolge preliminarmente alcuni rilievi – alla luce anche della giurisprudenza della Corte costituzionale (sono citate le sentenze n. 221 e n. 45 del 2010) − in ordine al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione siciliana nel settore degli appalti pubblici;

che egli afferma, anzitutto, che la legislazione esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell’art. 14, lettera g), dello statuto speciale, in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza pregiudizio delle riforme economico-sociali;

che in tale prospettiva, verrebbero in rilievo i limiti derivanti dai princípi di tutela della concorrenza, strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e, quindi, le disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che costituiscono attuazione dei princípi generali del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in tema di concorrenza;

che detti princípi e disposizioni dell’Unione europea vincolerebbero, peraltro, la Regione, anche ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., in quanto vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario;

che la stessa nozione di concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., del resto, non potrebbe che riflettere, come affermato anche dalla Corte costituzionale (è citata la sentenza n. 401 del 2007), quella operante in àmbito comunitario, nella quale vanno comprese le disposizioni legislative che perseguono il fine di disciplinare procedure concorsuali  idonee ad assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici;

che da ciò consegue, ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che la Regione, nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse regionale, deve rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che attengono alla scelta del contraente, oltre che quelle concernenti il perfezionamento del vincolo negoziale e la sua esecuzione, e non può adottare una disciplina difforme da quella posta dal legislatore statale nello stesso d.lgs. n. 163 del 2006;

che, nel caso di specie, l’affidamento diretto all’ISME (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) della gestione del Fondo regionale di garanzia di cui al comma 1 dell’art. 15, previa stipula di una convenzione, si pone in contrasto, sempre secondo il ricorrente, con il combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’Allegato IIA a tale decreto, il quale assoggetta gli appalti di servizi bancari e finanziari (categoria 6 dell’Allegato IIA) − tra i quali deve ritenersi compresa la gestione del Fondo − alle disposizioni del Codice e, quindi, anche a quelle del capo III del titolo I della parte II dello stesso in tema di procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente: disposizioni che escludono la possibilità di fare ricorso ad affidamenti diretti del servizio mediante convenzione e che impongono, viceversa, di indire, ai fini dell’affidamento, una gara;

che la disposizione denunciata, nel prevedere l’affidamento diretto del servizio, si porrebbe in contrasto anche con gli artt. 43 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora artt. 49 e 56 TFUE), come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte di giustizia 13 settembre 2007, causa C-260/04; 13 ottobre 2005, causa C-458/03; 10 novembre 2005, causa C-29/04);

che da ciò deriva, secondo il ricorrente, la violazione del citato parametro statutario di cui all’art. 14 dello statuto speciale e dell’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e), Cost.;

che una terza censura ha ad oggetto l’art. 17, comma 1, il quale dispone che: «Dopo il comma 3 dell’articolo 27 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Fermo restando lo stanziamento autorizzato dal Consiglio dell’Unione europea con decisione 2003/277/CE dell’8 aprile 2003, nel caso in cui, in relazione alla garanzia prestata dal socio, il creditore non sia stato ammesso, in tutto o in parte, nello stato passivo della cooperativa e tuttavia abbia promosso azioni esecutive nei confronti dei soci garanti, gli importi dei debiti garantiti, ai fini della presente legge, sono quelli risultanti dai provvedimenti giudiziari passati in giudicato. Eventuali transazioni sono concluse nei limiti previsti dal comma 2. Non hanno diritto a fruire dell’intervento esclusivamente i soggetti che abbiano concorso alla insolvenza della cooperativa, la cui responsabilità sia stata accertata, nei modi e nelle forme previste dall’articolo 2393 e seguenti del codice civile, o con sentenze penali di condanna definitiva, con esclusione delle sentenze che abbiano definito il procedimento ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. Resta salvo il diritto della Regione di ripetere quanto corrisposto a seguito dell’intervento, nei confronti dei soci che non abbiano titolo a beneficiare dell’intervento, subentrando nelle relative garanzie”»;

che tale articolo è impugnato in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, Cost.;

che ad avviso del ricorrente, lo stesso estenderebbe ad altri destinatari i benefici finanziari a carico della Regione previsti dall’art. 2 della legge della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 37 (Provvedimenti in favore delle cooperative): benefici che il Consiglio dell’Unione europea, con decisione dell’8 aprile 2003, n. 2003/277/CE, aveva ritenuto compatibili − insieme a quelli previsti dalla legislazione statale in materia – con l’art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, solo in quanto esistevano circostanze eccezionali tali da consentire di ritenerli, appunto, compatibili «a titolo di deroga e nella misura strettamente necessaria»;

che ne conseguirebbe, secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, che l’attribuzione, ad opera della disposizione denunciata, di detti benefici «per situazioni» originariamente non contemplate dalla citata legge reg. n. 37 del 1994, ponendosi in contrasto con la citata decisione del Consiglio dell’Unione europea, esporrebbe l’Italia ad una procedura di infrazione e configurerebbe una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.;

che la disposizione impugnata violerebbe inoltre l’art. 3 Cost. perché determinerebbe una disparità di trattamento sia rispetto a «coloro i quali, nelle medesime condizioni di quelli ora considerati dalla norma testé approvata, non presentarono nei termini l’istanza di ammissione perché sforniti dei requisiti richiesti» sia «rispetto ai numerosi richiedenti nelle medesime condizioni degli attuali beneficiari nei confronti dei quali si è già concluso negativamente il procedimento amministrativo per l’attribuzione del beneficio»;

che l’art. 17, comma 1, violerebbe, infine, anche l’art. 97 Cost., perché «comporterebbe l’obbligo per gli uffici competenti di riformulare una nuova graduatoria dei beneficiari a modifica di quella già definitiva ed operante con innegabile aggravio di procedure»;

che con una quarta censura il ricorrente impugna, in riferimento all’art. 97 Cost., l’art. 19, a norma del quale: «Al fine di venire incontro alle difficoltà finanziarie degli enti locali territoriali, esclusivamente per il triennio 2011/2013, non trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16»;

che secondo il ricorrente tale articolo, col prevedere il rinvio per un triennio della riorganizzazione, da parte dell’Ente di sviluppo agricolo, del servizio di meccanizzazione agricola prevista dal comma 4 dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 31 agosto 1998, n. 16 (Disposizioni per l’Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l’agricoltura), crea un vulnus al buon andamento della pubblica amministrazione, tutelato dall’art. 97 Cost., il quale «verrebbe compromesso dalla prosecuzione di una gestione inefficace, inefficiente ed antieconomica, riconosciuta come tale dal legislatore sin dal 1998 e bisognosa di un sollecito processo di riorganizzazione»;

che una quinta censura è proposta, in riferimento all’art. 81, quarto comma, Cost., nei confronti dell’art. 20, il quale prevede che: «Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2013”» [comma 1]; «La disposizione del presente articolo trova applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012» [comma 2];

che ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, detta disposizione, nell’estendere per due anni le agevolazioni e le esenzioni fiscali di cui all’art. 60 della legge della Regione siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002), omette sia di quantificare le minori entrate per il biennio 2012-2013, sia di indicare le risorse con cui farvi fronte;

che da tanto deriverebbe la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost., il cui precetto dovrebbe essere considerato valido, secondo il ricorrente, non solo per l’esercizio in corso ma anche per quelli futuri (è citata, al riguardo, al sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1993);

che con una sesta censura il ricorrente impugna l’art. 22 – secondo cui: «La disciplina di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, va interpretata nel senso che la stessa si applica al personale dei consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2009 e che cessano dal medesimo servizio in conseguenza dello scioglimento del consorzio o della chiusura definitiva di settori di attività» −, denunciando, anche in tale caso, la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.;

che secondo il ricorrente l’effetto della disposizione impugnata è quello di fare sì che i dipendenti dei consorzi agrari in essa indicati siano trasferiti, ai sensi dell’art. 1 della legge della Regione siciliana 28 novembre 2002, n. 21 (Disposizioni sul personale di cooperative agricole, cantine sociali, loro consorzi e consorzi agrari), nell’apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la s.p.a. RESAIS, società a totale partecipazione regionale finanziata a mezzo di trasferimenti annuali dal bilancio regionale, sino al raggiungimento dell’età pensionabile;

che, poiché l’art. 22 non quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione né indica le risorse con le quali farvi fronte (dati che non sono ricavabili neppure dai lavori dell’Assemblea regionale), esso violerebbe l’art. 81, quarto comma, Cost. (applicabile anche alle Regioni a statuto speciale ed all’ipotesi di spese pluriennali);

che l’esigenza dell’indicazione dei mezzi per fare fronte alle nuove spese derivanti dalla disposizione impugnata non potrebbe, del resto, ritenersi soddisfatta − sempre secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana − dall’esistenza nel bilancio della Regione del capitolo 242525, atteso che le disponibilità di tale capitolo sarebbero state già totalmente utilizzate per attuare la legge reg. n. 21 del 2002;

che la censura proposta non sarebbe superabile neppure alla stregua dei chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 4 giugno 1969, n. 488 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana, integrative del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 307, concernente il commissario dello Stato), atteso che detti chiarimenti non contengono né la proiezione decennale della spesa, in relazione anche alle dinamiche salariali ed al raggiungimento dell’età pensionabile, né garanzie idonee in ordine alla capienza del capitolo 242525;

che una settima censura è proposta nei confronti dell’art. 25, il quale dispone che: «In attuazione della lettera f), dell’art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nella Regione è ammessa la bruciatura di paglia, sfalci e potature nonché di altro materiale agricolo, forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura come pratica agricola, nell’ambito dell’azienda in cui si producono e fermo restando il divieto per le aree individuate ai sensi della Direttiva 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE pubblicata nella g.u.u.e. 26 gennaio 2010, n. L 20 e della Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43lCEE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 luglio1992, n. L 206» [comma 1]; «L’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, d’intesa con l’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente, con decreto da adottarsi entro il termine tassativo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l’utilizzzo del 'debbio' quale buona e normale pratica agricola, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 lettera f) della Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, pubblicata nella g.u.u.e. 22 novembre 2008, n. L 312» [comma 2];

che detto articolo è censurato in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettere l) e s), Cost.; 

che secondo il ricorrente l’art. 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), escludendo dal campo di applicazione del d.lgs. n. 152 del 2006 (rectius: della parte quarta di tale decreto legislativo) «paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana», non consente la combustione di tali residui colturali senza la relativa produzione di energia: combustione che, pertanto, ai sensi della normativa statale, si configurerebbe come smaltimento di rifiuti al quale è applicabile la parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 e che integrerebbe la violazione dell’art. 256 dello stesso decreto legislativo, che sanziona penalmente l’attività di smaltimento non autorizzata;

che il ricorrente afferma quindi che, poiché il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2008/98/CE – che il legislatore statale ha operato con il d.lgs. n. 152 del 2006 − non è riconducibile ad alcuna delle competenze legislative della Regione siciliana ma rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la disposizione impugnata, escludendo l’applicazione in Sicilia di disposizioni adottate dallo Stato nell’esercizio di detta competenza esclusiva, víola il parametro indicato;

che l’art. 25, inoltre, rendendo lecita una condotta sanzionata dall’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006 con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o dell’ammenda da € 2.600,00 ad € 26.000,00, invaderebbe anche l’àmbito della competenza legislativa dello Stato in tema di ordinamento penale, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che con una settima impugnativa il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost. e all’art. 14 dello statuto della Regione siciliana, l’art. 26, nella parte in cui inserisce la lettera e) del comma 1 dell’art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30 (Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali);

che tale lettera e) prevede che all’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia, nell’àmbito dei propri fini istituzionali e nell’interesse della Regione, è attribuita la funzione di «curare ed assicurare le azioni di miglioramento zootecnico, libri genealogici, registri anagrafici e controlli funzionali per le specie e le razze allevate in Sicilia in attuazione dei commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 12, introdotti dall’articolo 15 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33»;

che secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana tale disposizione, assegnando all’Istituto sperimentale zootecnico della Sicilia la cura dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle razze allevate nella Regione, si pone in contrasto con l’art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale) – secondo cui i libri genealogici sono istituiti e tenuti dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste – il quale, costituendo norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, vincola il legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all’art. 14, lettera q), dello statuto speciale: da ciò la violazione, secondo il ricorrente, dell’art. 14 di detto statuto;

che la disposizione impugnata si porrebbe inoltre in contrasto con le direttive 2009/157/CE (Direttiva del Consiglio relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura), 89/361/CE (Direttiva del Consiglio relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura), 88/661/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina), 90/427/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi) e 91/174/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE), le quali demandano la tenuta dei registri genealogici ad organizzazioni od associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente dagli Stati membri ovvero ad un  servizio ufficiale dello Stato membro, con conseguente violazione anche dell’art. 117, primo comma, Cost.;

che un’ottava censura ha ad oggetto l’art. 35 il quale dispone che: «L’Agenzia per il Mediterraneo, società a responsabilità limitata con scopo consortile non lucrativo, con sede legale in Palermo, costituita nel 2008 dai Gruppi di azione locale siciliani, organismi intermedi nell’attuazione dei programmi operativi regionali dei fondi strutturali, con un progetto finanziato dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, quale soggetto giuridico comune per la cooperazione regionale ed extraregionale, fornisce il supporto operativo alla realizzazione di politiche di rete per superare la frammentazione delle competenze in materia di sviluppo locale; per dare efficacia ed efficienza al processo di animazione, programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo; per realizzare l’integrazione e la complementarietà degli strumenti finanziari e dei progetti di cooperazione, ricerca e sviluppo, promossi dai dipartimenti regionali, dagli organismi intermedi ed altri soggetti istituzionali e non» [comma 1]; «Entro il primo semestre di ogni anno, l’Agenzia per il Mediterraneo presenta al Governo il rapporto di monitoraggio sull’integrazione e complementarietà delle politiche di sviluppo locale» [comma 2]; «Per l’espletamento dell’attività istituzionale dell’Agenzia per il Mediterraneo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la concessione di un contributo di 100 migliaia di euro, cui si fa fronte con risorse disponibili trasferite dallo Stato per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499» [comma 3]. 

che secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana la disposizione impugnata víola anzitutto l’art. 81, quarto comma, Cost., perché − in mancanza dell’indicazione di altre modalità di copertura − prevede, a copertura degli oneri da essa derivanti, l’utilizzo delle risorse trasferite dallo Stato, per gli anni dal 2002 al 2010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): risorse che, in quanto assegnate alle Regioni per interventi tassativamente indicati, sono inutilizzabili per le diverse finalità di cui all’articolo impugnato;

che l’art. 35 si porrebbe inoltre in contrasto con l’art. 97 Cost. «giacché non può ritenersi indice di buona amministrazione distogliere risorse destinate ad interventi strutturali ed in conto capitale per finanziare le spese correnti di un organismo privato per lo svolgimento della propria attività istituzionale»;

che con una nona censura il ricorrente impugna l’art. 36, secondo cui: «Dopo il comma 5 quater dell’articolo 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, è aggiunto il seguente:

“5 quinquies. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 le agevolazioni della presente legge si applicano ai confidi che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale degli Statuti anche se non in possesso dei parametri e dei punteggi di cui ai commi 5 bis e 5 ter”»;

secondo il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, tale articolo, consentendo l’erogazione a carico del bilancio regionale delle agevolazioni previste dalla legge della Regione siciliana 21 settembre 2005, n. 11 (Riordino della disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi) indipendentemente dal possesso dei parametri e dei punteggi previsti dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 3 di detta legge regionale, violerebbe l’art. 97 Cost., perché autorizza «l’erogazione di risorse pubbliche per un triennio in assenza di un preventivo indispensabile riscontro sull’attività svolta dai confidi che, in ipotesi potrebbe pure essere stata inesistente, inefficace ed antieconomica»;

che una decima censura ha ad oggetto l’art. 38, il quale stabilisce che: «Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è autorizzata la somministrazione, presso i distributori automatici, di spremuta di arance fresche, confezioni di frutta fresca tagliata e altre produzioni ortofrutticole siciliane. Nei distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande gassate di ogni tipologia» [comma 1]; «L’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, di concerto con l’Assessorato regionale della salute e con l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013» [comma 2];

che, secondo il ricorrente, la disposizione censurata víola l’art. 120, primo comma, Cost., perché ostacola la libera circolazione delle merci, discriminando i produttori di bevande gassate;

che la stessa disposizione, ponendosi in contrasto con l’art. 110 TFUE − il quale vieta agli Stati membri di introdurre restrizioni volte a proteggere le merci prodotte al proprio interno − violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost.;

che con un’undicesima censura il ricorrente impugna, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., l’art. 40 il quale stabilisce che: «Le somme oggetto di contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori, erogati dall’Amministrazione regionale in favore del personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo, sono assoggettate alla disciplina di cui all’articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» [comma 1]; «La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai dipendenti dei Consorzi di bonifica» [comma 2]; «Per sopperire ai compiti istituzionali degli enti, le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, si applicano, sino al 31 dicembre 2011, anche a coloro che hanno svolto funzioni amministrative nel triennio 2007/2009, per la prosecuzione delle medesime funzioni. Per le finalità del presente comma, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2011, la spesa di 200 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell’U.P.B. 4.2.1.3.2 - capitolo 212527» [comma 3];

che ad avviso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana la disposizione denunciata, assoggettando i contributi straordinari finalizzati al pagamento di salari, stipendi competenze ed oneri accessori erogati dall’amministrazione regionale in favore del personale dell’Ente autonomo Fiera del Mediterraneo alla disciplina di cui all’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ne comporta l’impignorabilità da parte dei creditori e la conseguente limitazione della responsabilità patrimoniale del debitore, così invadendo l’àmbito della competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile spettante allo Stato, unico competente a stabilire l’impignorabilità di determinati beni o a fissare vincoli di destinazione di somme erogate dall’amministrazione pubblica;

che il comma 3 dell’art. 40 violerebbe inoltre l’art. 81, quarto comma, Cost., perché tale norma costituzionale, pur consentendo che alle nuove o maggiori spese si faccia fronte con somme già iscritte in bilancio, purché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l’aumento di spesa, subordina tale possibilità alla condizione che, preventivamente o contestualmente, si proceda alla riduzione delle somme assegnate ad uno o più capitoli con uno “storno” e si assegni la differenza a nuovi capitoli o a capitoli esistenti, autorizzando con apposita disposizione di legge le necessarie variazioni di bilancio (il ricorrente cita, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1959);

che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna infine l’art. 41, a norma del quale: «Per gli anni 2011, 2012 e 2013 gli enti regionali e le società a totale partecipazione regionale, per sopperire al bisogno di esperti e/o dirigenti devono prioritariamente attingere al proprio personale» [comma 1]; «Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale può fare ricorso al personale del predetto comma 1» [comma 2];

che secondo il ricorrente tale articolo víola gli artt. 3, 51 e 97 Cost. «in materia di accesso al pubblico impiego», perché «dà origine a una promiscuità di utilizzo dei dipendenti provenienti da amministrazioni, enti e società diversi, senza peraltro distinguere se gli stessi siano titolari di contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato instaurati o meno in base a procedure di selezione pubblica e comporta la non remota evenienza di immissione nei ruoli regionali di personale assunto con procedure civilistiche e non sottoposto a verifica preventiva e comparativa dei requisiti e della capacità professionale posseduti»;

che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettere e), l) e s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 – degli artt. 14, 15, comma 1 (limitatamente alle parole «ovvero all’ISMEA previa stipula di apposita convenzione»), 17, comma 1, 19, 20, 22, 25, 26 (nella parte in cui inserisce la lettera e nel comma 1 dell’art. 39-bis della legge della Regione siciliana 3 novembre 1993, n. 30, recante: «Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali»), 35, 36, 38, 40 e 41 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 732-672-699-700-713 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 297 del 9 novembre 2011;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 24 novembre 2011, n. 25 (Interventi per lo sviluppo dell’agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosí di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 251 e n. 166 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 28, n. 27, n. 12 e n. 11 del 2012);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2012.