Ordinanza n. 132 del 2012

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ORDINANZA N. 132

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                      QUARANTA                        Presidente

-           Franco                        GALLO                                   Giudice

-           Luigi                           MAZZELLA                                 “

-           Gaetano                      SILVESTRI                                   “

-           Sabino                        CASSESE                                      “

-           Paolo Maria                NAPOLITANO                             “

-           Giuseppe                    FRIGO                                           “

-           Alessandro                 CRISCUOLO                                “

-           Paolo                          GROSSI                                        “

-           Giorgio                       LATTANZI                                   “

-           Aldo                           CAROSI                                        “

-           Marta                          CARTABIA                                  “

-           Sergio                         MATTARELLA                            “

-           Mario Rosario             MORELLI                                     “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 5, 16, comma 1, e 135, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze del 9 giugno, una ordinanza del 17 giugno e una ordinanza del 27 luglio 2011, rispettivamente iscritte ai nn. 263, 271, 272, 273 e 274 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2011 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che con ordinanze n. 3018, n. 3059 e n. 3060 del 9 giugno 2011, n. 3247 del 17 giugno 2011 e n. 4084 del 27 luglio 2011, il Tribunale amministrativo regionale della Campania, chiamato a pronunciarsi su ricorsi proposti da società che effettuano attività di recupero rifiuti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 76 111 e 125 della Costituzione, degli articoli 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’art. 44 della legge n. 44 del 18 giugno 2009, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo);

che le ordinanze sono state pronunciate nella fase cautelare dei giudizi a quo;

che l’art. 135, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 104 del 2010, attribuiva alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lettera p) del medesimo decreto;

che l’art. 133, comma 1, lettera p), con riferimento alle materie di giurisdizione esclusiva, indica: «le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo di rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati»;

che l’art. 16 del d.lgs. n. 104 del 2010 prevede che la competenza di cui agli articoli 13 e 14 sia inderogabile anche in ordine alle misure cautelari e il difetto di competenza sia rilevato anche d’ufficio, con ordinanza che indichi il giudice competente;

che ai sensi dell’art 15, comma 5, del d.lgs. n. 104 del 2010 «quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se se non ritiene di provvedere ai sensi dell’art. 16, comma 2, richiede di ufficio, con ordinanza, il regolamento di competenza, indicando il tribunale che reputa competente»;

che, in punto di rilevanza, il giudice rimettente osserva che la controversia riguarda la materia dei rifiuti e le norme richiamate inibiscono la decisione dell’impugnativa e, altresì, dell’istanza cautelare, imponendo la rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;

che, in punto di non manifesta infondatezza. il remittente lamenta la violazione dell’art. 76 Cost., in quanto, ai sensi dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), la delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, era stata conferita per «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo»; non contemplava quindi l’introduzione di ulteriori ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio; la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge, in quanto la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi TAR, fondati sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo; la violazione del principio del giudice naturale, di cui all’art. 25 Cost., in quanto per giudice naturale si deve intendere, rispetto alla competenza territoriale, il giudice più idoneo a decidere la controversia in base ad un criterio di collegamento effettivo, ragionevole ed appropriato, tra la controversia stessa e l’organo giurisdizionale; la violazione dell’art. 125 Cost., che pone sullo stesso piano tutti gli organi giudiziari di primo grado, aventi pari funzioni, creando una asimmetria tra il Tribunale amministrativo con sede in Roma e gli altri su tutto il territorio nazionale; nonché degli artt. 24 e 111 Cost., per la maggiore difficoltà ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l’azione o per resistere innanzi al TAR Lazio;

che il giudice rimettente osserva, altresì, che l’art. 15, comma 5, e l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui inibiscono di pronunciarsi sull’istanza cautelare nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24, comma primo, e con l’art. 111, comma primo, Cost., in quanto la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Campania dubita della legittimità costituzionale degli articoli 135, comma 1, lettera e), 15, comma 5, 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 76 111 e 125 della Costituzione;

che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, in epoca successiva alla ordinanza di rimessione, la norma impugnata è stata modificata, dall’art. 1, comma 1, lettera nn), n. 3), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69), che ha eliminato dall’art. 135 del d.lgs. n. 104 del 2010 il riferimento art. 133, lettera p) del medesimo testo normativo;

che, a seguito di tale modifica, solo le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225 del 1992 sono attribuite alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma;

che, pertanto, la disposizione censurata è stata modificata nel senso auspicato dal giudice rimettente, in quanto per le controversie attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti devono applicarsi i criteri di riparto della competenza di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 104 del 2010;

che, di conseguenza, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché rivaluti, alla luce del descritto ius superveniens, la persistente rilevanza delle questioni nel giudizio a quo, come già disposto da questa Corte con l’ordinanza n. 56 del 2012 per identiche questioni sollevate dal medesimo Tribunale amministrativo regionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale della Campania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Sergio MATTARELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 2012.