Ordinanza n. 73 del 2012

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 73

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alfonso                   QUARANTA                                                Presidente

- Franco                     GALLO                                                           Giudice

- Luigi                       MAZZELLA                                                         ”

- Gaetano                  SILVESTRI                                                          ”

- Sabino                     CASSESE                                                             ”

- Giuseppe                 TESAURO                                                            ”

- Paolo Maria             NAPOLITANO                                                    ”

- Giuseppe                 FRIGO                                                                  ”

- Alessandro              CRISCUOLO                                                       ”

- Paolo                       GROSSI                                                                ”

- Giorgio                    LATTANZI                                                           ”

- Aldo                        CAROSI                                                                ”

- Marta                      CARTABIA                                                          ”

- Sergio                      MATTARELLA                                                    ”

- Mario Rosario         MORELLI                                                             ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo  7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private),  promosso dal Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, nel procedimento civile vertente tra Youness El Hilate e la Compagnia di Assicurazioni Allianz s.p.a., con ordinanza dell’8 marzo 2011, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,  dell’anno 2011. 

            Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

            udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che – in un giudizio civile risarcitorio, su azione diretta del terzo trasportato, ai sensi dell’art. 141 del  decreto legislativo 7 settembre 2005,  n. 209 (codice delle assicurazioni private) di seguito anche c.d.a., proposta ex articolo 283 lettera d) in relazione all’articolo 122, comma 3, stesso codice nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada – l’adito Tribunale ordinario di Macerata  – sezione distaccata di Civitanova Marche, al fine del decidere sull’eccezione della convenuta, di improponibilità della domanda per mancato invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP, come ora richiesto dal successivo articolo 287, comma 1, del medesimo decreto n. 209 del 2005, ha ritenuto  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, onde ha sollevato, con ordinanza dell’8 marzo 2011, questione di legittimità costituzionale del predetto art. 287;

che la norma denunciata dispone, con riguardo alle ipotesi di cui al precedente art. 283 (nelle quali i danni da sinistro stradale debbano essere, come nella specie, risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada), che la richiesta risarcitoria del danneggiato, dalla quale decorre il termine dilatorio, di sessanta giorni per l’esperibilità dell’azione giudiziaria, debba essere ora comunicata, con lettera raccomandata, “all’impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada”, cumulativamente cioè ad entrambe, e non più, disgiuntamente, all’una o all’altra, come previsto dal previgente art. 22, in relazione all’art. 19, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti);

che, ad avviso del rimettente, la nuova norma espressa nel censurato  art. 287  c.d.a. violerebbe, appunto, gli artt. 76 e 77 Cost., ponendosi in contrasto con le direttive della delega di cui all’art. 4 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001), in quanto, invece di agevolare, come ivi prescritto, la tutela per il danneggiato, contraente debole, avrebbe aggravato la sua posizione, con l’imposizione di un onere ulteriore, incidente negativamente sul suo diritto di difesa;

che tale aggravamento,  secondo il rimettente, determinerebbe anche un vulnus all’art. 24 Cost.;

            che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire, preliminarmente, l’inammissibilità, per omessa previa verifica di una interpretazione costituzionalmente compatibile della norma denunciata, e, nel merito, la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la riferita eccezione di inammissibilità non può essere accolta;

che, infatti – diversamente che nella ipotesi, alla quale fa riferimento l’Avvocatura, di cui all’ordinanza n. 205 del 2008 di questa Corte, che ha ritenuto precluso l’esame di analoghi dubbi di costituzionalità, prospettati con riguardo all’azione diretta del trasportato nei confronti dell’impresa assicuratrice della vettura trasportante di cui al citato art. 141 c.d.a., per la ragione che il giudice a quo aveva omesso di considerare la corretta, e costituzionalmente orientata, interpretazione di detta norma, nel senso della sua non ostatività all’esercizio anche dell’azione generale verso l’effettivo responsabile del danno ex artt. 2043 e 2054 del codice civile – il tribunale rimettente non muove dal presupposto dell’esclusività dell’azione di che trattasi, ma, con riguardo all’evenienza che questa debba, come nella specie, esercitarsi nei confronti del Fondo di garanzia, prospetta, come detto, la diversa questione, di violazione della legge delega, e di contrasto con l’art. 24 Cost., della disposizione dell’art. 287, che ha prescritto il previo invio della richiesta risarcitoria anche alla CONSAP oltre che all’impresa designata dal Fondo da questa gestito;

che, nel merito, la questione è comunque manifestamente  infondata;                    

che, a prescindere dai più o meno ampi margini di discrezionalità riconosciuti in via di principio al legislatore delegato (da ultimo, sentenza n. 230 del 2010 e, in precedenza, anche sentenze n. 199 del 2003 e n. 163 del 2000), al quale non è preclusa l’adozione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante (ordinanze n. 213 del 2005 e n. 419 del 2000), è decisivo ed assorbente, in questo caso, il rilievo che rispetto alla ratio della delega di cui all’art. 4 della citata legge n. 229 del 2003 – la quale nel quadro di un complessivo “riassetto della materia”, si è proposta di rafforzare la tutela del danneggiato anche attraverso la promozione di condizioni per una maggiore effettività e un miglioramento delle prestazioni assicurative (sentenze n. 230 del 2010 e n. 180 del 2009) – assolutamente coerente, e non certo con essa in contrasto, nonché espressiva comunque di scelte che rientrano nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi, è la disposizione del decreto legislativo qui censurata;

che, infatti, essa è finalizzata alla più razionale esplicazione dell’attività solidaristica del Fondo di garanzia per le vittime della strada e funzionale anche all’eventuale intervento, a rafforzamento della garanzia del danneggiato, della CONSAP nella fase del giudizio (art. 287, comma 3, c.d.a.), con l’introduzione di un meccanismo – quello appunto dell’invio della doppia raccomandata – che si risolve in un adempimento meramente formale, che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine del successivo esercizio dell’azione  giudiziaria;

che, dunque, risulta insussistente la prospettata lesione degli evocati parametri, per cui la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, seconda comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 287, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Macerata – sezione distaccata di Civitanova Marche, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2012.