Ordinanza n. 7 del 2012

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ORDINANZA N. 7

ANNO 2012

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Franco                         GALLO                                              Giudice

-           Luigi                            MAZZELLA                                             "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                              "

-           Sabino                         CASSESE                                                 "

-           Giuseppe                     TESAURO                                                "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                        "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                           "

-           Paolo                           GROSSI                                                    "

-           Giorgio                        LATTANZI                                               "

-           Aldo                            CAROSI                                                    "

-           Marta                           CARTABIA                                              "

-           Sergio                          MATTARELLA                                        "

-           Mario Rosario              MORELLI                                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 263 del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra K.A e K.D. con ordinanza del 13 maggio 2011, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2011.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che – nel corso di un giudizio civile promosso (con citazione notificata il 1° dicembre 2008) da un padre per ottenere la pronuncia di non veridicità del riconoscimento del figlio naturale dal medesimo effettuato in data 18 agosto 2003 – il Tribunale ordinario di Bolzano, con ordinanza emessa il 13 maggio 2011, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 263 del codice civile, «nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità»;

che il rimettente censura, innanzitutto, la disparità di trattamento (che sorge confrontando l’azione de qua con quella di disconoscimento di paternità ex artt. 244 e segg. cod. civ.) tra i minori nati o meno in costanza di matrimonio, giacché al padre di figlio legittimo è imposto, a pena di decadenza, di iniziare l’azione di disconoscimento entro il termine annuale decorrente o dalla nascita del figlio o dal momento in cui viene a conoscenza dell’adulterio della moglie, commesso in periodo di presunto concepimento, o ancora dal momento in cui egli sa della propria impotentia generandi, mentre al padre naturale che ha riconosciuto il figlio come proprio, con atto ufficiale, non è posta limitazione alcuna per l’impugnazione della volontaria dichiarazione effettuata;

che invero, secondo il Tribunale, la situazione del figlio legittimo – il quale, decorso il termine di decadenza, potrà contare sul persistere del legame (e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status), a meno che non intenda egli stesso, raggiunta la maggiore età, promuovere il giudizio di disconoscimento – diverge dalla situazione del figlio naturale, che continua ad essere esposto «in eterno» al rischio che il dichiarato padre possa ricredersi e impugnare il riconoscimento in ogni momento; e ciò anche in quei casi in cui il riconoscimento sia stato effettuato nel dubbio o addirittura nella piena consapevolezza della non verità della dichiarazione;

che, pertanto, nel caso dell’impugnazione in esame, il favor minoris rischia di essere sacrificato non tanto al favor veritatis, quanto piuttosto a decisioni soggettive del riconoscente, che per motivi di opportunità riesce a far cessare unilateralmente ogni vincolo costituito ed ogni responsabilità liberamente assunta in precedenza con il riconoscimento;

che il giudice a quo, pur consapevole che la questione è già stata rimessa alla Corte costituzionale e decisa con sentenza n. 158 del 1991, ritiene tuttavia che essa meriti nuovo esame alla luce dei numerosi interventi legislativi, diretti ad attuare la piena parità dei diritti dei figli, minori e non, siano essi nati in costanza di matrimonio o da genitori non sposati;

che, a tale riguardo, egli cita l’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), che ha esteso ai figli nati fuori dal matrimonio la nuova disciplina dell’art. 155 cod. civ. in materia di diritti dei minori in caso di dissolvimento del matrimonio; gli artt. 250 e 284 cod. civ., che tutelano il preminente interesse del minore a prescindere da indagini sulla verità biologica della filiazione; nonché l’art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), che, in materia di procreazione assistita, esclude l’esperibilità dell’azione di disconoscimento della paternità o di impugnazione del riconoscimento, da parte del genitore informato e consenziente all’inseminazione;

che, secondo il rimettente, per giustificare la diversità di trattamento riservata a figli legittimi e figli naturali, non pare più sostenibile la prevalenza data al favor veritatis, nel caso di figli nati fuori del matrimonio, e data invece al favor legitimitatis, in caso di figli legittimi, per i quali non sia tempestivamente esperita l’azione di disconoscimento entro il termine di decadenza;

che, inoltre, la diversità di trattamento non appare giustificata neppure se viene considerata dal lato del padre legittimo o naturale, attore nelle rispettive cause, entrambe destinate ad interrompere il vincolo tra padre e figlio, considerato che al padre legittimo è riconosciuto uno spatium deliberandi annuale, entro il quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore-figlio, mentre al secondo è dato illimitato spazio per fare altrettanto, anche se questi abbia (anche eventualmente in piena consapevolezza della non verità della sua dichiarazione) costituito il vincolo con atto formale;

che, infine, in termini di rilevanza, il rimettente afferma che, solo a causa dell’imprescrittibilità dell’azione de qua, a distanza di cinque anni è permesso all’attore (che pure nutriva una evidente incertezza sulla sua paternità in ragione dei dubbi in merito immediatamente appalesatigli dalla madre prima ancora del parto) di ritrattare il riconoscimento e interrompere il vincolo, da lui stesso costituito; mentre l’azione gli sarebbe preclusa, ove sottoposta al termine annuale di decadenza, ampiamente decorso dal momento della comunicazione dei menzionati dubbi sulla paternità del nascituro;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità della questione (poiché tendente ad ottenere una pronuncia additiva che venga a sostituirsi alla discrezionalità del legislatore) e, comunque, per la sua manifesta infondatezza;

che, nel merito, la difesa erariale rileva che la Corte (pronunciatasi sulla norma censurata con le sentenze n. 134 del 1985, n. 158 del 1991 e n. 112 del 1997) ha già affermato che le due situazioni non sono comparabili, in quanto per il figlio naturale riconosciuto vale il principio che ogni falsa apparenza di status deve cadere, donde l’imprescrittibilità dell’azione; e che per il figlio legittimo vale viceversa la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrans superabile soltanto con l’azione di disconoscimento da proporre nel breve termine decadenziale di un anno, in attuazione del principio del favor legitimitatis;

che, dunque, l’Avvocatura esclude che la norma censurata si ponga in contrasto con gli evocati parametri: non con l’art. 3 Cost., in quanto le due situazioni in esame non possono essere comparate; non con l’art. 2 Cost., perché lo scioglimento dai vincoli assunti dallo pseudo-genitore verso il preteso figlio è conseguenza della realizzazione dell’interesse oggettivo dell’ordinamento alla verità dello status personale di filiazione; non con gli artt. 29 e 30 [recte: artt. 30 e 31] Cost. che non sono invocabili quando il legame familiare venga meno perché privato del fondamento della verità della filiazione.

            Considerato che il Tribunale ordinario di Bolzano censura, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, l’articolo 263 del codice civile, «nella parte in cui non sottopone ad un termine annuale di decadenza il diritto del genitore di esperire l’azione di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità»;

            che, in particolare, il rimettente ritiene ingiustificata la disparità del trattamento che (prendendo quale tertium comparationis il termine di proposizione dell’azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 cod. civ.) sarebbe riservata ai minori in ragione del fatto dell’essere o meno nati in costanza di matrimonio (giacché la situazione del figlio legittimo – il quale, decorso il termine di decadenza sancito da tale ultima disposizione, potrà contare sul persistere del legame e sui diritti economici ed ereditari derivanti dal suo status – diverge dalla situazione del figlio naturale, che continua ad essere esposto «in eterno» al rischio che il dichiarato padre possa ricredersi e impugnare il riconoscimento in ogni momento); e ritiene altrettanto ingiustificata la analoga disparità riservata al padre legittimo rispetto a quello naturale (considerato che al padre legittimo è riconosciuto uno spatium deliberandi annuale, entro il quale decidere se agire per troncare il rapporto genitore-figlio, mentre al secondo è dato illimitato spazio per fare altrettanto); che la norma in esame è già stata oggetto di scrutini di costituzionalità (in riferimento ad analoghi profili) definiti nel senso della inammissibilità delle relative questioni dalle sentenze n. 134 del 1985 e n. 158 del 1991;

che, nella prima decisione (sulla richiesta di sostituire la contestata imprescrittibilità dell’impugnazione de qua con «termini brevi di decadenza per l’esercizio dell’azione») questa Corte ha affermato che, «a prescindere dalla difficoltà di stabilire un razionale dies a quo per il termine invocato […], sta la decisiva considerazione che non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità disposta dall’art. 263 c.c.» (sentenza n. 134 del 1985);

che, nella seconda pronuncia (su altra questione sollevata «per disparità di trattamento rispetto ai termini di proposizione dell’azione di cui all’art. 244 del codice civile»), questa Corte ha altresì sottolineato che «il profilo di disparità di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio status, data la imprescrittibilità dell’azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annuale ex art. 244 del codice civile, non sussiste», in quanto «le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come s’è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di status deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell’azione; per la seconda vale la presunzione pater est is quem iustae nuptiae demonstrant superabile solo – per il favor legitimitatis – con la decadenza nel breve termine di un anno dell’azione di disconoscimento»;

che altresì, citando il proprio precedente del 1985, questa Corte ha aggiunto che – se «non può ignorarsi che alla coscienza collettiva, mutando il rapporto di valore tra appartenenza familiare e isolata identità individuale, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa la imprescrittibilità dell’azione di impugnazione del riconoscimento non veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata dello status del riconosciuto con l’interesse sociale alla sua verità» – tuttavia, «non il giudice delle leggi, ma “solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità disposta dall’art. 263 del codice civile”» (sentenza n. 158 del 1991);

che il rimettente (ben consapevole che la sollevata questione è già stata esaminata da questa Corte, di cui peraltro richiama solo la sentenza n. 158 del 1991) ritiene che essa meriti nuovo esame alla luce della adozione di interventi legislativi diretti ad attuare la piena parità dei diritti dei figli, minori e non, siano essi nati in costanza di matrimonio o da genitori non sposati, non essendo a suo dire più sostenibile, per giustificare la diversità di trattamento riservata a figli legittimi e figli naturali, la prevalenza data al favor veritatis, nel caso di figli nati fuori del matrimonio, e data invece al favor legitimitatis, in caso di figli legittimi, per i quali non sia tempestivamente esperita l’azione di disconoscimento entro il sopra ricordato termine di decadenza;

che, tuttavia, i motivi evidenziati nelle citate decisioni – estensibili anche all’omologo ulteriore profilo di asserita disparità di trattamento tra padre naturale e legittimo e sintetizzabili nella non comparabilità delle situazioni poste a raffronto, nella non configurabilità di una pronuncia additiva a “rime obbligate” e nella conseguente esclusiva spettanza al legislatore del potere di stabilire la durata del termine eventualmente da sostituire all’imprescrittibilità disposta dalla norma censurata  – risultano tuttora validi pur in presenza dei richiamati interventi legislativi;

che, infatti, tanto la disciplina degli artt. 250 e 284 cod. civ. quanto quella dell’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), operano (al fine di omologare la condizione e la tutela dei diritti di tutte le categorie di figli, in particolare se minori) in contesti connotati dalla presenza di uno status di filiazione da un determinato genitore, rispetto al quale non si pongono problemi di contestazione in termini di difetto di veridicità del medesimo status;

che, d’altra parte, quanto alla impossibilità per il coniuge o il convivente consenziente di proporre, successivamente al ricorso a (pur vietate) tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa, il disconoscimento della paternità ovvero l’impugnazione di cui alla norma censurata, la previsione dell’art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) configura una ipotesi di intangibilità ex lege dello status, la quale (come tale) incide non già sul profilo della imprescrittibilità dell’azione di cui alla norma censurata, quanto piuttosto su quello completamente diverso (e qui non censurato) della legittimazione alla impugnazione medesima;

che pertanto, da un lato, va ribadita la non comparabilità (sotto il profilo ontologico e teleologico) delle situazioni poste a raffronto in rapporto ai limiti temporali di proponibilità dell’impugnazione ex art. 263 cod. civ. e dell’azione di cui all’art. 244 cod. civ. (limiti peraltro diversamente ascrivibili, gli uni, alla categoria dei termini di prescrizione e, gli altri, a quella dei termini di decadenza), giacché l’imprescrittibilità dell’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità trae giustificazione dalla superiore esigenza di far cadere ogni falsa apparenza di status, mentre il breve termine di decorrenza dell’azione di disconoscimento di paternità trova ragione nel favor legitimitatis quale espressione della presunzione di paternità rispetto al figlio concepito durante il matrimonio;

che, d’altro lato, va affermato che il petitum richiesto mira nuovamente ad ottenere una pronuncia manipolativa che non si configura affatto “a rime obbligate”, in quanto la contestata previsione della imprescrittibilità (che dalla norma impugnata è riferita a tutti i soggetti legittimati all’azione, mentre dal rimettente è contestata esclusivamente con riferimento al padre) potrebbe essere sostituita in svariati modi, e quindi non necessariamente prevedendo, al posto di un altrettanto ipotizzabile ordinario o breve termine di prescrizione, solo il diverso strumento del termine di decadenza (il quale, a sua volta, non necessariamente dovrebbe coincidere con quello annuale di cui all’art. 244 cod. civ.);

che, parimenti, neppure risulterebbero soluzioni costituzionalmente imposte quella di eliminare o meno l’imprescrittibilità a seconda dei diversi soggetti che agiscono per impugnare il riconoscimento, ovvero quella ineludibile (in quanto diretta ad evitare gli stessi inconvenienti che hanno portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale proprio dell’art. 244 cod. civ.: sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985) di individuare un momento di decorrenza dell’eventuale termine alla impugnazione che non vulneri il diritto di azione del soggetto, fintanto che sussista una assenza di consapevolezza in capo ad esso della esistenza stessa del presupposto della non veridicità del riconoscimento; laddove – poiché il riconoscimento del figlio naturale è un atto di volontà corrispondente normalmente, ma non sempre, alla convinzione di chi lo opera di essere il genitore naturale – il detto dies a quo potrebbe anche non coincidere con quello della conoscenza di fatti che escludono la paternità naturale, bensì con quello del pentimento di chi ha operato il riconoscimento (sentenza n. 134 del 1985);

che, prospettandosi un così ampio spettro di possibili interventi, va altresì riaffermato che il potere di stabilire la natura, la durata e la modulazione del termine per la proposizione dell’impugnazione in esame spetta al legislatore, al quale solo è consentito di operare, anche in ragione dell’evolversi della coscienza collettiva, il necessario bilanciamento del rapporto tra tutela della appartenenza familiare e tutela della identità individuale; bilanciamento che, peraltro, si è mosso (nella presente realtà sociale) piuttosto nella direzione (opposta rispetto a quella auspicata dal rimettente) della tendenziale corrispondenza tra certezza formale e verità naturale;

che, d’altronde, questa Corte ritiene che la crescente considerazione del favor veritatis (la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall’elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini: sentenze n. 50 e n. 266 del 2006) non si ponga in conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse del medesimo minore, che si traduce nella esigenza di garantire ad esso il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico (sentenze 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997);

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2012.