Ordinanza dibattimentale 10 maggio (sent. n. 199)

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Ordinanza letta all’Udienza del 10 maggio 2011 , allegata alla sentenza 6 luglio 2011, n. 199

 

ANNO 2011

ORDINANZA

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

Rilevato che il Prof. Avv. Michele Costantino ha depositato atto di intervento in data 19 ottobre 2010;

considerato che il sunnominato non risulta essere parte nel giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale – oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale – le sole parti del giudizio principale, mentre l’intervento di soggetti estranei a questo è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza dibattimentale n. 132 del 2010 emessa all’udienza del 23 marzo 2010, ed altre ivi citate);

che nello stesso atto di intervento innanzi indicato si sottolinea come la legittimazione a partecipare al giudizio di costituzionalità deriverebbe, nella specie, esclusivamente dal fatto che «l’interveniente è creditore per vari titoli di una delle parti del giudizio nell’ambito del quale è stata sollevata la questione di costituzionalità» oggetto del presente giudizio, con la precisazione che l’interesse di cui l’interveniente sarebbe titolare «pur se formalmente esterno rispetto al giudizio nell’ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, inerisce immediatamente ai rapporti sostanziali» tra le parti del giudizio; 

che, alla stregua di tali inequivoche prospettazioni, resta dunque asseverata sia la mancanza della qualità di parte processuale del Prof. Avv. Michele Costantino nel giudizio a quo, sia anche l’esistenza di un suo interesse di mero fatto alla risoluzione del quesito di legittimità costituzionale, dovendosi escludere la titolarità di una posizione soggettiva qualificata direttamente coinvolta tanto nel rapporto giuridico controverso nel procedimento a quo, quanto nello specifico oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento del Prof. Avv. Michele Costantino.

F.to Paolo MADDALENA, Presidente