Ordinanza n. 214 del 2011

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ORDINANZA N. 214

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alfonso                       QUARANTA                                   Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

-           Franco                         GALLO                                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso dalla Commissione tributaria  provinciale di Treviso nel procedimento vertente tra l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso e il Comune di Treviso, con ordinanza del 28 aprile 2010, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2011.

         Visto  l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito  nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 23 marzo 2010 e depositata il 28 aprile 2010, la Commissione tributaria provinciale di Treviso − nel corso di un giudizio promosso dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso nei confronti del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i quali era stata disconosciuta l’applicabilità, per gli anni 2003 e 2004, agli immobili posseduti da detta ATER, dell’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista «per l’abitazione principale» − ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, questione di legittimità dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che disciplina, tra l’altro, la determinazione delle aliquote dell’ICI;

che il giudice a quo dichiara di impugnare l’intero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo, applicabile ratione temporis, sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 − ma indirizza, in realtà, le proprie censure, unicamente al comma 4 di detto articolo, a norma del quale, anteriormente alla sua abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, «Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»;

che detto comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell’Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, stabilisce, a sua volta, che, «Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato»;

che la norma denunciata è censurata dal giudice rimettente nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell’ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi [per le case] popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»;

che la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riferisce, in punto di fatto, che: a) il Comune di Treviso ha notificato all’ATER della Provincia di Treviso, in data 22 e 23 maggio 2008, due avvisi di accertamento con i quali richiede il pagamento, per gli anni, rispettivamente, 2003 e 2004, di € 301.825,00 e di € 337.968,00, quale differenza tra l’ICI dovuta in relazione ad alcune unità immobiliari «possedute [dall’ATER] a titolo abitativo» e quella versata usufruendo dell’aliquota ridotta prevista «per l’abitazione principale», sul presupposto – posto dal Comune a fondamento degli avvisi di accertamento − che le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) godono della detrazione dall’imposta prevista dall’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 504 del 1992, ma «non anche dell’aliquota ridotta prevista dall’art. 6 del D. lgs. 504/92»; b) la contribuente ha impugnato detti avvisi di accertamento deducendo − oltre a «numerose violazioni di carattere formale nonché numerosi errori concernenti l’errata indicazione di immobili, duplicazioni d’imposta, immobili erroneamente accatastati» − «principalmente»: 1) la carenza di motivazione degli atti impugnati per la mancata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento degli stessi, non avendo il Comune chiarito perché gli immobili posseduti dall’ATER e da essa regolarmente assegnati, «pur essendo assimilabili a tutti gli effetti ad “abitazione principale”», potessero usufruire della sola detrazione dall’imposta e non anche dell’aliquota agevolata, «entrambe momenti della formazione e determinazione dell’imposta»; 2) nel merito, che, poiché l’ICI «è un’imposta “reale” che colpisce quindi il bene, occorre pertanto avere presente sempre il requisito “oggettivo” cosicché se si ritiene che per il bene “abitazione principale” vi sia la necessità di applicare non solo la detrazione ma anche l’aliquota agevolata e che nel concetto di abitazione principale vanno ricompresi anche gli immobili regolarmente assegnati di proprietà dell’ATER», detta aliquota agevolata si dovrà applicare anche a questi ultimi immobili, «rispondendo [anch’essi] alla medesima finalità pubblica», come è confermato anche dalla circostanza – che costituisce «un’utile chiave interpretativa del problema» − che l’art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha escluso dall’ICI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, assimilando le due categorie di beni proprio in ragione della comune destinazione ad abitazione principale;

che la medesima Commissione tributaria premette, in punto di diritto, che: a) l’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, nell’attribuire ai Comuni il potere di stabilire l’aliquota dell’ICI in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e di diversificarla e agevolarla nei casi previsti, lasciava ferme, al comma 4 – prima dell’abrogazione di quest’ultimo ad opera dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2008 – le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437 del 1996, in forza delle quali i Comuni «possono deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi […], residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale»; b) l’art. 8 del medesimo d.lgs. n. 504 del 1992 prevede una detrazione dall’ICI «dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo», previsione applicabile, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, anche «agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari»; c) per effetto del «combinato disposto» dei suddetti artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, «gli istituti autonomi per le case popolari […] possono applicare solamente la detrazione prevista dall’articolo 8» del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo quanto espressamente previsto dal comma 4 di detto articolo, mentre, in mancanza di una analoga previsione espressa, «non possono applicare l’aliquota ridotta, prevista dall’art. 6, lasciata invece alla discrezionalità del Comune»;

che, sulla base di tali premesse, in punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente afferma che la disposizione denunciata, nel conferire «facoltà al Comune di deliberare le aliquote da applicare alle unità immobiliari senza disporre che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni», víola gli artt. 3 e 53 della Costituzione ed i princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione;

che, in particolare, secondo il giudice rimettente, «là dove i Comuni non disciplinino autonomamente, come previsto dal citato articolo 6 [del d.lgs. n. 504 del 1992], un’aliquota agevolata anche per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari ed utilizzati dagli assegnatari come abitazione principale», si determina una ingiustificata disparità di trattamento fiscale tra  i «cittadini che utilizzano la propria unità immobiliare come abitazione principale», i quali beneficiano dell’aliquota ridotta dell’imposta, ed i «cittadini assegnatari di alloggi popolari che utilizzano l’immobile come abitazione principale», i quali, invece, non ne possono beneficiare;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, detta disparità di trattamento fiscale «è tanto più macroscopica ove si consideri che gli assegnatari di alloggi economico-popolari sono soggetti con minore capacità contributiva e che, quindi, dovrebbero essere avvantaggiati rispetto alla collettività mentre, al contrario vengono penalizzati perché pur trovandosi nelle medesime condizioni di soggetti che utilizzano l’unità immobiliare come abitazione principale non possono usufruire dell’aliquota agevolata ICI»;

che il rimettente afferma, infine, che la questione sollevata è rilevante ai fini della definizione del giudizio del quale è investito;

che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione sollevata è «palesemente infondata» perché il rimettente «incorre in un equivoco di fondo circa l’individuazione del soggetto passivo d’imposta», che, in relazione agli immobili assegnati in locazione dagli IACP, non è l’assegnatario, ma lo IACP, titolare del diritto di proprietà sugli stessi;

che questa considerazione è sufficiente a dimostrare la palese infondatezza della questione sollevata, atteso che la violazione dei parametri invocati è prospettata dal rimettente ponendo a raffronto il trattamento fiscale riservato ai «cittadini» che possiedono unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, i quali sono soggetti passivi dell’ICI, e il trattamento riservato agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che non sono soggetti passivi dell’ICI e rispetto ai quali, pertanto, «è irrilevante che […] siano soggetti con minore capacità contributiva rispetto al resto della collettività»;

che, «inquadrata correttamente la questione», la disposizione censurata è comunque − sempre secondo l’Avvocatura generale dello Stato − palesemente esente dai vizi di costituzionalità denunciati;

che, quanto al parametro di cui all’art. 3 Cost., la parte pubblica evidenzia che, ai sensi della legge della Regione Veneto 9 marzo 1995, n. 10 (Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica) – che ha trasformato gli Istituti autonomi per le case popolari in Aziende territoriali per l’edilizia residenziale – le ATER sono «enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile» (art. 2), in grado, in quanto tali, di «operare sul libero mercato con criteri di economicità»;

che, considerata tale natura delle ATER, il legislatore, non comprendendole tra i soggetti che possono usufruire dell’aliquota agevolata di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992, «non ha affatto trattato in modo differente situazioni uguali, non potendo essere revocata in dubbio la diversità di tali soggetti rispetto alle persone fisiche che utilizzano i loro immobili come abitazioni principali»;

che tale conclusione troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale che, esaminando una questione avente ad oggetto l’art. 7 dello stesso d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non prevedeva l’esenzione dall’ICI per gli IACP, ha ribadito che, nella materia delle esenzioni e delle riduzioni dell’imposta, il legislatore gode di ampia discrezionalità, il cui esercizio non è sindacabile se non per manifesta irragionevolezza, la cui sussistenza fu esclusa, in quel caso, proprio in ragione del carattere imprenditoriale − anche se per finalità di pubblico interesse − dell’attività degli IACP (sentenza n. 119 del 1999; è citata, nello stesso senso, anche la sentenza n. 113 del 1996);

che, quanto al parametro di cui all’art. 53 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato deduce che «è chiaro che un soggetto dotato di natura imprenditoriale, che trae dagli immobili un’utilità economica, esprime una capacità contributiva maggiore rispetto a quella di un privato cittadino, che invece non ne ricava alcun reddito diretto, con conseguente non irragionevolezza della scelta del legislatore di sottoporlo a un diverso regime di tassazione»;

che la violazione dell’art. 53 Cost. non sarebbe ipotizzabile neppure sotto il profilo – non prospettato, peraltro, dal rimettente − che l’applicazione, agli immobili assegnati dalle ATER, dell’aliquota ordinaria in luogo di quella ridotta, «determini un riverbero automatico sui canoni di locazione», come quantificati alla stregua dei criteri dettati dalla legge della Regione Veneto n. 10 del 1995: in tale prospettiva, sarebbe stato infatti necessario dimostrare «che l’applicazione dell’aliquota ordinaria all’ATER abbia concretamente inciso in modo deteriore sull’importo del canone», dimostrazione della quale, però, «non vi è traccia […] nell’ordinanza di rimessione»;

che, sempre secondo la difesa del Presidente del Consiglio, la legittimità della disposizione censurata non è inficiata neppure dal riconoscimento agli IACP della detrazione d’imposta di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che «rientra nella discrezionalità del legislatore riconoscere in via eccezionale un’esenzione agli IACP in ragione del non elevato ammontare del canone riscosso, ritenuto, tuttavia, di per sé non sufficiente a giustificare né l’esenzione d’imposta di cui all’art. 7 né l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’art. 6 del […] D.lgs. 504/1992»;

che l’Avvocatura generale dello Stato afferma, infine, che l’esenzione dall’ICI riconosciuta agli IACP dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2008, «non vale certo a colorare di irragionevolezze il precedente diverso regime d’imposta».

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, questione di legittimità dell’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

che tale questione è prospettata nel corso di un giudizio che l’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Treviso, quale ente subentrato al locale Istituto autonomo per le case popolari (IACP), aveva promosso nei confronti del Comune di Treviso avverso due avvisi di accertamento con i quali detto Comune aveva disconosciuto l’applicabilità, relativamente agli anni 2003 e 2004, per gli immobili assegnati in locazione dalla parte ricorrente, dell’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) prevista «per l’abitazione principale»;

che il giudice rimettente, pur menzionando, quale oggetto della sollevata questione, l’intero art. 6 del d.lgs. n. 504 del 1992 − nel testo sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall’art 10, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa − indirizza le proprie censure esclusivamente nei confronti del comma 4 di detto articolo; comma, che costituisce, pertanto, l’unico oggetto della questione;

che la disposizione censurata, anteriormente alla sua abrogazione ­– disposta, con decorrenza dall’anno 2008, dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 – prevedeva che: «Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556»;

che detto comma 1 dell’art. 4 del decreto-legge n. 437 del 1996 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell’Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), stabilisce, a sua volta, che: «Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi […] residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, […] a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato»;

che, in particolare, il giudice a quo censura il comma 4 dell’art. 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, attribuendo ai Comuni la facoltà di deliberare, ai fini dell’ICI, una aliquota ridotta in favore dei «cittadini» soggetti passivi per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, non dispone «che debba riservarsi lo stesso trattamento fiscale per le unità immobiliari concesse dagli istituti autonomi popolari adibite ad abitazione principale dagli assegnatari alla pari degli altri cittadini che si trovano nelle medesime condizioni»;

che la questione è manifestamente inammissibile perché formulata in modo perplesso ed oscuro;

che il giudice rimettente, nel sollevarla, indica quali soggetti passivi dell’ICI ora gli IACP (affermando che essi «non possono applicare l’aliquota ridotta»), proprietari degli alloggi assegnati in locazione, ora gli stessi assegnatari (definendoli come «soggetti con minore capacità contributiva», che non «usufruiscono» dell’«aliquota ridotta» per gli alloggi di cui sono locatari);

che tale incertezza nell’individuazione dei soggetti passivi d’imposta si traduce, nell’ordinanza di rimessione, nell’incertezza nell’individuazione dei termini di comparazione del trattamento tributario dell’ICI;

che infatti il rimettente, rispetto al tertium comparationis – da lui indicato nel trattamento tributario agevolato delle persone fisiche soggetti passivi dell’ICI che adibiscono direttamente le unità immobiliari ad abitazione principale –, pone confusamente e cumulativamente a raffronto, con riferimento agli alloggi di proprietà degli IACP (o ATER) adibiti ad abitazione principale degli assegnatari, il trattamento fiscale non agevolato sia delle persone fisiche assegnatarie degli alloggi medesimi, sia degli IACP (o ATER) che tali alloggi hanno assegnato;

che, pertanto, nel denunciare una ingiustificata disparità di trattamento fiscale, il rimettente pone a raffronto le persone fisiche soggetti passivi dell’ICI, ora con gli «assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari […] che utilizzano l’unità immobiliare loro assegnata come abitazione principale», i quali sono persone fisiche, ma non sono soggetti passivi dell’imposta, ora con gli IACP (o ATER), i quali, invece, sono soggetti passivi dell’ICI, in quanto proprietari delle suddette unità immobiliari assegnate in locazione, ma non sono persone fisiche;

che, dunque, il giudice a quo non chiarisce se intenda denunciare la disciplina concernente gli assegnatari degli alloggi oppure quella concernente gli IACP, e, pertanto, sotto tale profilo, non precisa neppure il contenuto della pronuncia richiesta;

che dette carenze, perplessità ed oscurità dell’ordinanza di rimessione ne determinano la manifesta inammissibilità;

che l’evidenziata inammissibilità impedisce a questa Corte di rilevare che, ove le censure del rimettente si fossero indirizzate in modo univoco alla disciplina dell’ICI concernente gli IACP (o ATER), la questione sarebbe stata manifestamente infondata, perché la posizione di tali enti (in quanto persone giuridiche soggetti passivi dell’ICI) è del tutto eterogenea rispetto a quella non solo degli assegnatari degli alloggi (i quali, come visto, sono persone fisiche non soggetti passivi dell’imposta), ma anche delle persone fisiche soggetti passivi dell’ICI, titolari di diritti reali su unità immobiliari da loro direttamente adibite al soddisfacimento del bisogno primario abitativo proprio e della propria famiglia; con la conseguenza che una disciplina differenziata di tali ipotesi non è irragionevole e che l’equiparazione del trattamento fiscale tra IACP e persone fisiche soggetti passivi d’imposta auspicata dal rimettente potrebbe derivare esclusivamente da una scelta discrezionale del legislatore (il quale, infatti, a decorrere dall’anno 2008, con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ha concesso l’esenzione dall’ICI sia alle persone fisiche soggetti d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sia agli IACP).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione ed ai princípi di ragionevolezza, razionalità e non contraddizione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2011.