Ordinanza n. 101 del 2011

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 101

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                                 Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

-           Alfonso                       QUARANTA                                           "

-           Franco                         GALLO                                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

-           Giorgio                        LATTANZI                                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra K. N. A. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.

         Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito  nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

         uditi  l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro – chiamato a pronunciarsi su una domanda (proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007) di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile –, con ordinanza emessa il 1° dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente – premesso che la concessione della provvidenza economica in oggetto (spettante anche allo straniero extracomunitario titolare, come nella specie, di carta di soggiorno) è altresì subordinata alla disponibilità di redditi personali assoggettabili ad Irpef inferiori a limiti legalmente predeterminati (ex art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante «Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile») – osserva che la ricorrente nel giudizio a quo, pur in possesso del requisito sanitario di legge («determinando le patologie certificate una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%»), e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l’anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00), risulta svolgere attività lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; e ritiene altresì che la rilevanza della questione non possa essere esclusa da eventuali diverse prassi amministrative, tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, non assumendo le predette prassi valore vincolante per esso giudicante;

che, nel merito, il rimettente osserva che, in materia di prestazioni assistenziali, le scelte connesse alla individuazione della categoria dei beneficiari, pur se necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, devono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza; viceversa, nello specifico, non parrebbe ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa. Infatti, per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore (ex art. 38 Cost.) per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

 che, quindi, la norma censurata finirebbe con l’assumere portata “premiante” nei confronti dell’invalido che, pur avendo conservato residua capacità lavorativa, non si attivi per la ricerca di altra occupazione, mentre avrebbe portata “penalizzante” nei confronti dell’invalido che abbia reperito altra occupazione, senza tuttavia trarre dalla stessa redditi adeguati al proprio mantenimento;

che si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della sollevata questione deducendo, da un lato, la carenza di esposizione completa dei fatti di causa, e rilevando, dall’altro lato, che il dubbio di legittimità non tiene conto del fatto che l’Istituto già opera nel senso di ritenere privo di rilievo lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente quando il reddito annuale dello stesso non superi quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa assume giuridica rilevanza ai fini della concessione dell’assegno solo nella misura in cui dà luogo ad un reddito superiore al limite reddituale sancito dall’art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979; sicché, deve ritenersi che hanno diritto all’assegno mensile i percettori di un reddito annuo inferiore al predetto importo, sia nel caso in cui prestino attività lavorativa, sempre entro i limiti che non rilevano ai fini fiscali, sia nel caso in cui non lavorino;

che, in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa dello Stato deduce anche l’inammissibilità della sollevata questione in ragione della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, coerente con quella posta a base delle evocate prassi applicative seguite dall’INPS.

Considerato che il rimettente censura l’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12»;

che, per il giudice a quo, la norma – «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido» – si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, in materia di prestazioni assistenziali, non appare ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa; e con l’art. 38 Cost., giacché per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

che l’ordinanza di rimessione è affetta da diversi profili di inammissibilità;

che, in primo luogo, il rimettente – nel censurare l’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, «come modificato» dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 – non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio a quo, la cui domanda è stata proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma medesima (ex art. 94 della medesima legge n. 247 del 2007), che ha sostituito il requisito della «incollocazione al lavoro» del richiedente, previsto dall’originario testo dell’art. 13, primo comma, con quello sottoposto al presente vaglio di costituzionalità;

che alla mancata argomentazione sul punto si aggiunge anche una carente descrizione della fattispecie concreta, giacché il rimettente non solo non esplicita – come eccepito dall’INPS – il motivo del mancato riconoscimento, nella fase amministrativa, della prestazione richiesta dalla ricorrente, ma, quanto al possesso da parte della ricorrente medesima del requisito sanitario di legge, si limita genericamente a dedurre che «le patologie certificate» determinerebbero «una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%», senza tuttavia specificare se la sua conclusione circa la concreta sussistenza di detto requisito sia derivata dalla rituale acquisizione e valutazione di prove avvenuta in corso di causa (eventualmente all’esito di consulenza tecnica medico-legale), ovvero si basi esclusivamente su una acritica adesione alle affermazioni di parte contenute nel ricorso introduttivo;

che tali carenze argomentative e descrittive si traducono in altrettanti vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione (sentenza n. 360 del 2010 ed ordinanza n. 306 del 2009) e di insufficiente descrizione della fattispecie concreta (ordinanze n. 363 e n. 338 del 2010), che impediscono a questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio;

che, infine, sotto altro profilo, va anche rilevato che (come ulteriormente eccepito dall’INPS e dall’Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo – il quale pure fa mostra d’essere a conoscenza dell’esistenza di «diverse prassi amministrative tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico» – si limita apoditticamente ad affermare l’assenza di valore vincolante di dette prassi per esso giudice, chiamato a verificare l’«effettiva ricorrenza della (intera) fattispecie costitutiva del diritto delineata dal legislatore»;

che, così argomentando, il rimettente si sottrae al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, omettendo altresì di motivare adeguatamente in ordine al motivo della ritenuta impossibilità di dare della norma medesima una lettura idonea a superare tali dubbi, pur in presenza di altra opzione ermeneutica su cui viene fondata l’applicabilità della disposizione stessa nel senso da lui auspicato (ordinanze n. 322 del 2010 e n. 257 del 2009);

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

            dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione – dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

            Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.