Sentenza n. 88 del 2011

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SENTENZA N. 88

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Ugo                             DE SIERVO                                    Presidente

-           Paolo                           MADDALENA                               Giudice

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                  "

-           Alfonso                       QUARANTA                                        "

-           Franco                         GALLO                                                 "

-           Luigi                            MAZZELLA                                         "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                          "

-           Sabino                         CASSESE                                             "

-           Giuseppe                     TESAURO                                            "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                    "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                  "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                       "

-           Paolo                           GROSSI                                                "

-           Giorgio                        LATTANZI                                           "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20-23 aprile 2010, depositato in cancelleria il 27 aprile 2010 ed iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano, sostituito per la redazione della sentenza dal Giudice Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 23 aprile 2010 e depositato il successivo 27 aprile (iscritto al reg. ric. n. 63 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nonché all’art. 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e alla legge 15 febbraio 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

Il ricorrente premette che la Regione Friuli-Venezia Giulia ha emanato la legge regionale in esame in attuazione dell’art. 9 Cost., al fine di promuovere e sostenere «la valorizzazione culturale e la conoscenza dei dialetti di origine veneta parlati nel territorio regionale, elencati nel successivo articolo 2». L’impugnata disposizione, a sua volta, stabilisce che «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all’articolo 2».

2. – Il ricorrente ricorda che, a livello nazionale, è stata adottata la legge n. 482 del 1999, che all’art. 2, comma 1, recita: «In attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il, francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo»; ciò mentre all’art 3 di questa legge individua i territori nei quali si applicano le disposizioni a tutela delle sopra citate minoranze linguistiche. Sempre in questa legge l’art. 10 prevede che «nei comuni di cui all’articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali».

3. – Ciò premesso, l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale della Costituzione, da preservare in particolare alla luce «del principio pluralistico» riconosciuto dall’art. 2 Cost., oltre che «del principio di eguaglianza» ex art. 3 Cost. La stessa giurisprudenza riconosce come il legislatore statale abbia inteso, altresì, valorizzare, accanto alle culture minoritarie, il patrimonio culturale ed artistico della lingua italiana (sentenza n. 159 del 2009).

4. – Alla luce di quanto sopra ricordato – prosegue il ricorrente – la denunciata previsione legislativa regionale si porrebbe chiaramente in contrasto con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, il quale consente l’adozione di toponimi solo per quelle minoranze linguistiche previste dall’art. 2 della stessa legge per i residenti nei territori indicati dal successivo art. 3, nel cui ambito non rientrano i dialetti elencati nell’art. 2 della legge reg. n. 5 del 2010 in esame.

Infatti, le lingue minoritarie di cui alla legge n. 482 del 1999 devono distinguersi sia dai c.d. «dialetti» (ovvero «idiomi» territorialmente caratterizzati), sia dal «vernacolo» (quale modo di parlare limitato ad una precisa zona geografica ed usato specificamente dal popolo).

4.1. – Inoltre, l’art. 18 della legge n. 482 del 1999 prevede, al comma 1, che le Regioni a Statuto speciale possono introdurre le disposizioni più favorevoli previste dalla legge statale in oggetto solo attraverso «norme di attuazione dei rispettivi statuti», mentre non si autorizza il legislatore regionale ad introdurre norme che vengano a derogare ai principi stabiliti dalla legge n. 482 del 1999 (così la già ricordata sentenza n. 159 del 2009).

Per l’Avvocatura dello Stato, il legislatore regionale avrebbe travalicato le sue competenze regionali, prevedendo in materia di toponomastica (peraltro attraverso una disposizione che non costituisce norma di attuazione dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) una tutela più ampia di quella stabilita dal legislatore statale,.

5. – Per il ricorrente, l’impugnata disposizione, «stabilendo […] implicitamente l’uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale» e, pertanto, incidendo «nella competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, della quale la segnaletica stradale fa parte, secondo quanto affermato da codesta Corte nella sentenza n. 428 del 2004», violerebbe sia l’art. 3, secondo comma, sia l’art 117, secondo comma, lettera h), Cost., poiché si porrebbe in contrasto con l’art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, secondo cui i Comuni e gli altri enti indicati nel comma 1 «possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

6. – Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia in persona del Presidente della Giunta regionale, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure.

6.1. – La resistente precisa che l’impugnata disposizione non disciplinerebbe affatto l’uso della cartellonistica sia stradale sia non stradale, che rimarrebbe regolata dalle rispettive discipline (codice della strada, toponomastica, legislazione pubblicitaria e così via), ma si limiterebbe semplicemente a contemplare un sostegno economico ad attività, lecite e legittime, degli enti locali e dei soggetti sia pubblici che privati, i quali operano «nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale», attraverso il «Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta» (di cui all’art. 11 della legge regionale n. 5 del 2010), fondo destinato appunto al finanziamento degli interventi di valorizzazione previsti nel capo II della stessa legge regionale, capo di cui fa anche parte la disposizione censurata.

La difesa regionale conclude – riservandosi di allegare ulteriori eccezioni ed argomentazioni – che la norma impugnata non violerebbe alcuna competenza statale, poiché si tratterebbe di disposizione «di puro finanziamento di attività».

7. – In prossimità dell’udienza pubblica, la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria, nella quale – dopo aver richiamato quanto svolto nell’atto di costituzione – insiste per l’infondatezza delle questioni.

7.1. – In particolare, riguardo alla lamentata violazione dell’art. 10 della legge n. 482 del 1999, la difesa della resistente ribadisce che l’art. 8, comma 2, è «una mera legge di spesa», che non detta una disciplina sostanziale della cartellonistica, in particolare sull’uso dei toponimi, e, quindi, non prevede né trasferisce «alcun potere regolativo»: la denunciata disposizione opera su di un piano del tutto diverso da quello della legge n. 482 del 1999, prevedendo solo contributi finanziari per la tutela del patrimonio culturale regionale, senza creare alcuna sovrapposizione a quanto stabilito dalla legge n. 482 del 1999.

7.1.1. – Il comma 2 dell’art. 8, inoltre, non opera in materia di toponomastica, come reso evidente dal comma 1 dello stesso articolo, il quale prevede che «nel settore della toponomastica, la Regione sostiene indagini e partecipa alle iniziative di studio e ricerca promosse dai Comuni, anche in collaborazione con le università degli studi del Friuli-Venezia Giulia e gli istituti culturali della regione».

In ogni caso – prosegue la difesa regionale – anche se si volesse interpretare la norma denunciata nel senso voluto dal ricorrente, la questione sarebbe parimenti infondata in quanto, secondo la costante giurisprudenza costituzionale – «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

Pertanto, improprio sarebbe l’accostamento, proposto dal ricorrente, alla questione relativa all’art. 11, comma 5, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), che, stante il contenuto, «si sovrapponeva – come oggetto – all’art. 10 1. 482/1999» e che è stata accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 159 del 2009. Semmai, la norma qui impugnata sarebbe simile all’art. 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), il cui dubbio d’incostituzionalità è stata dalla Corte costituzionale rigettato con la sentenza n. 170 del 2010. Relativamente a questa norma – osserva il resistente – la Corte ha, infatti, affermato che questa si giustifica «nello specifico contesto della tutela dell’originale patrimonio culturale e linguistico regionale e delle sue espressioni considerate più significative» (Considerato in diritto, punto 10), dal momento che tendeva a valorizzare l’idioma locale a scopo di tutela del patrimonio culturale e storico.

 Inoltre, mentre la disposizione della legge regionale piemontese pone l’uso dell’idioma locale «in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana», il denunciato art. 8, comma 2, della legge reg. n. 5 del 2010, fa riferimento solo, genericamente, alla «cartellonistica, anche stradale», e non prevede il solo uso del dialetto, né altera le preesistenti norme sull’uso della lingua.

La difesa regionale nega, inoltre, che la disposizione sospettata d’incostituzionalità si riferisca a toponimi, ma comunque ritiene che anche una ipotetica sentenza di questa Corte, che ritenga incisa l’area della toponomastica, dovrebbe eventualmente censurare solo questo profilo.

7.1.2. – In più, prosegue la difesa regionale, essendo volta soltanto a finanziare attività di promozione del patrimonio culturale regionale, la disposizione in oggetto si sottrarrebbe alle doglianze del ricorrente, in quanto, anche prima della riforma costituzionale del 2001, la Corte costituzionale aveva riconosciuto la legittimità di leggi regionali che finanziavano determinate attività anche al di fuori dell’allora numero chiuso delle materie di competenza regionale, ritenendo che «la Regione è ente esponenziale della comunità regionale», cioè rappresentante generale dei suoi interessi (sentenza n. 829 del 1988). A maggior ragione, quindi, ciò sarebbe possibile nel caso di specie, dal momento che la legge reg. n. 5 del 2010 ha lo scopo precipuo di sviluppare la cultura e l’art. 9 Cost. attribuisce «lo sviluppo della cultura e la tutela dei beni culturali e del paesaggio alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, e non soltanto allo Stato» (sentenza n. 405 del 2006)».

La difesa regionale sottolinea, inoltre, che le Regioni ordinarie e anche quelle speciali ex art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) hanno competenza concorrente in materia di «promozione e organizzazione di attività culturali», per cui non sarebbe neppure necessario invocare la competenza residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.

Per quanto riguarda specificamente la Regione Friuli-Venezia Giulia, la legittimità delle leggi di spesa è stata confermata anche dalla sentenza n. 159 del 2009, sull’uso della lingua friulana, in relazione alla questione relativa all’art. 18, comma 4, della citata legge reg. n. 7 del 2009.

7.2. – Riguardo alla seconda questione, relativa alla lamentata lesione della competenza esclusiva statale in materia di circolazione stradale, la difesa regionale, in via preliminare, ritiene inammissibile la doglianza basata sull’art. 3 Cost. per plurimi motivi. Specificamente, l’inammissibilità della censura deriverebbe «sia perché tale parametro non è richiamato nella delibera del Consiglio dei ministri, sia per genericità perché (a parte il richiamo del comma secondo, invece che del comma primo dell’art. 3 Cost., che si ritiene erroneo) l’Avvocatura non illustra per quale ragione sarebbe violato il principio di uguaglianza».

7.2.1. – La questione prospettata in relazione all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., invece, sarebbe palesemente infondata, in quanto la norma regionale denunciata si riferirebbe all’utilizzo di «cartellonistica, anche stradale», e non di «segnaletica stradale», che serve a tutelare l’incolumità delle persone. Pertanto, l’impugnata disposizione non sarebbe riconducibile – come ritenuto dal ricorrente – alla materia dell’«ordine pubblico e sicurezza», di cui all’art. 117. secondo comma, lettera h), Cost.

Con riguardo, poi, proprio alla sentenza n. 428 del 2004, citata dall’Avvocatura generale dello Stato, la Regione ritiene che la stessa nulla proverebbe al riguardo, anzi potrebbe costituire prova a contrario di quanto sostenuto dal ricorrente.

 Conclusivamente, per la Regione resistente, la questione risulterebbe anche contraddittoria e perciò, inammissibile, perché il ricorrente lamenterebbe la violazione della competenza statale in materia di sicurezza e, «in particolare», dell’art. 37, comma 2-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, attinente alla toponomastica, che è materia nella quale la Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza concorrente.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nonché all’art. 37, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e alla legge 15 febbraio 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

L’impugnata disposizione, secondo cui «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all’articolo 2», violerebbe, in primo luogo, l’art. 6 Cost. sotto due profili. Innanzitutto, essa confliggerebbe con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, attribuendo «con riferimento alla toponomastica, una tutela più ampia di quella che il legislatore statale, in attuazione dell’art. 6 Cost., ha riconosciuto alle sole lingue minoritarie con la legge n. 482 del 1999 tra le quali essi dialetti, comunque, non rientrano». Inoltre, il denunciato art. 8, comma 2, violerebbe l’art. 18 della legge n. 482 del 1999, poiché, stabilendo quest’ultimo per le Regioni a Statuto speciale che «l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti» e non essendo la disposizione impugnata norma di attuazione, il legislatore regionale avrebbe ecceduto dalle sue competenze.

In secondo luogo, l’impugnata disposizione, consentendo «implicitamente l’uso esclusivo di tali dialetti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale», violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., giacché l’art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che «i Comuni e gli altri enti indicati nel comma1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».

Infine, è contestata la violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., «per la lesione del principio del rispetto della eguaglianza di cittadini del Paese».

2. – In accoglimento all’eccezione sollevata dalla Regione resistente, in via preliminare va dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost. per la evidente carenza di ogni motivazione a supporto della prospettata doglianza, tanto più necessaria in un giudizio in via principale (fra le molte, sentenze n. 278, n. 119 e n. 10 del 2010).

3. – La questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento all’art. 6 Cost., non è fondata.

Per il ricorrente, la Regione Friuli-Venezia Giulia non avrebbe potuto adottare la denunciata disposizione, dal momento che questa, da un lato, eccederebbe quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 482 del 1999, in tema di toponimia, e, dall’altro, non è stata approvata secondo il procedimento di adozione delle norme di attuazione, cui rinvia l’art. 18 della medesima legge n. 482 del 1999.

Questa doglianza riposa su di una inesatta ricostruzione del contenuto della legge n. 482 del 1999, considerata dal ricorrente come disciplina che esaurisce ogni forma di riconoscimento e sostegno del pluralismo linguistico. Al contrario, l’evocata  legge si riferisce esclusivamente alla «tutela delle minoranze linguistiche storiche», caratterizzate non solo dalla loro particolare origine storica, ma anche dal loro significativo insediamento in precise aree territoriali. Sicché, essa attribuisce ai loro appartenenti una serie di speciali diritti, i quali necessitano di una disciplina che, puntualmente, ne garantisca un ragionevole bilanciamento con l’assetto istituzionale di riferimento, da un lato, e con le situazioni giuridiche soggettive degli altri cittadini, dall’altro.

Peraltro, la speciale legislazione di «tutela delle minoranze linguistiche storiche» non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, che va sotto i termini di «lingue regionali ed idiomi locali», per utilizzare il linguaggio usato dal legislatore statale nell’art. 1 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1° agosto 2003, n. 214, o di «dialetti», «idiomi» o anche «vernacoli», come si esprime l’Avvocatura generale dello Stato.

Rispetto a questa più ampia e diffusa fenomenologia, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale, ai sensi non solo dell’art. 6 Cost. ma anche di «principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sentenze n. 159 del 2009 e n. 15 del 1996).

Non a caso, sia prima che dopo la legge n. 482 del 1999, sono state adottate  apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni, attraverso la costituzione o il sostegno di strutture organizzative a ciò congeniali e per il tramite di variegate forme di finanziamento. La stessa legge regionale di cui fa parte la disposizione oggetto dell’odierno scrutinio, adottata in esplicita «attuazione dell’art. 9 della Costituzione e in armonia con i princìpi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche» (art. 1 della legge reg. n. 5 del 2010), esprime la medesima portata finalistica, mirando a promuovere la vitalità del patrimonio dialettale senza contraddire l’evocata disciplina statale.

D’altra parte, di recente questa Corte ha affermato che se una legge regionale non può procedere «a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia», tuttavia non sono contrastanti con la Costituzione disposizioni legislative regionali che, in relazione ad una lingua minoritaria, si inquadrino «nello specifico contesto della tutela dell’“originale patrimonio culturale e linguistico regionale” e delle sue espressioni considerate più significative» (sentenza n. 170 del 2010).

Anche la legge reg. n. 5 del 2010 dispone, pertanto, in ambiti riferibili all’art. 9 Cost. Né la disposizione impugnata, attribuendo alla Regione la facoltà di sostenere gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, che operano “nei settori della cultura, dello sport, dell’ economia e del  sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all’articolo 2», incide sulla toponomastica, cui si riferisce l’invocato art. 10 della legge n. 482 del 1999. Invero, palesemente il legislatore regionale non ha inteso interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale. Al contrario, la denunciata disposizione mira genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella “cartellonistica”, vale a dire in quell’insieme di rappresentazioni destinate a diffondere altre informazioni negli ambiti a cui si riferisce la disposizione.

A conforto di tale interpretazione soccorre la previsione, non impugnata, del comma 1 dello stesso art. 8, il quale invece contempla espressamente interventi regionali di sostegno economico ai Comuni in materia di toponomastica.

Così definito l’ambito di operatività della denunciata previsione, si rivela inconferente l’evocazione dell’art. 18 della legge n. 482 del 1992.

4. – Non è neppure fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento  all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Sostiene il ricorrente che, prevedendo  l’uso esclusivo dei «dialetti per i cartelli relativi alla segnaletica stradale», l’impugnata disposizione avrebbe leso la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di circolazione stradale.

Peraltro, correttamente intesa, la disposizione in oggetto non si riferisce alla segnaletica stradale (art. 38 del d.lgs. n. 285 del 1992), né la “cartellonistica” ivi prevista può essere assimilata ad un «segnale di localizzazione territoriale del confine del comune», come recita l’evocato art. 37, comma 2-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Ciò non preclude, in ogni caso, che, ove la “cartellonistica” si rivelasse in concreto tale da ingenerare confusione con la segnaletica stradale o da renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, o comunque ponesse in pericolo la sicurezza della circolazione, si applichino le norme sanzionatorie previste in materia (art. 23 del d.lgs. n. 285 del 1992).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sollevata, con riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 8, comma 2, sollevate, con riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri col medesimo ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.