Sentenza n. 245 del 2010

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SENTENZA N. 245

ANNO 2010

 

Commento alla decisione di

Michele Di Bari,  La lettura in parallelo delle sentenze n. 138/2010 e n. 245/2011della Corte Costituzionale: una breve riflessione, per gentile concessione del Forum dei Quaderni Costituzionali

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Francesco                      AMIRANTE                                 Presidente

-    Ugo                               DE SIERVO                                   Giudice

-    Paolo                             MADDALENA                                 "

-    Alfio                             FINOCCHIARO                               "

-    Alfonso                         QUARANTA                                    "

-    Franco                           GALLO                                             "

-    Gaetano                        SILVESTRI                                       "

-    Sabino                           CASSESE                                          "

-    Maria Rita                     SAULLE                                           "

-    Giuseppe                       TESAURO                                        "

-    Paolo Maria                   NAPOLITANO                                 "

-    Giuseppe                       FRIGO                                               "

-    Alessandro                    CRISCUOLO                                    "

-    Paolo                             GROSSI                                            "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 novembre - 1° dicembre 2009, depositato in cancelleria il 3 dicembre 2009 ed iscritto al n. 103 del registro ricorsi 2009.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notifica il 27 novembre e depositato il successivo 3 dicembre 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).

1.1.– Il ricorrente, dopo aver ricordato che l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32 (Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prima dell’attuale integrazione, prevedeva alla lettera a) il non assoggettamento ad autorizzazione solo degli «studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali», fa presente che la norma regionale censurata stabilisce che all’art. 2, comma 2, lettera a), della citata legge regionale n. 32 del 2007, dopo le parole «collettivi nazionali», sono aggiunte le parole «gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale», estendendo, quindi, anche a questa ipotesi l’esonero dal sistema autorizzatorio.

Secondo il Governo, l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009, di conseguenza, sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittimo, in quanto – escludendo dal regime dell’autorizzazione «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale» – eccederebbe dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Per il ricorrente, la disposizione regionale impugnata verrebbe a violare, in particolare, gli artt. 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo i quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, per la peculiarità dell’attività posta in essere e, comunque, ove debbano essere erogate «prestazioni di chirurgia ambulatoriale o procedure diagnostiche di particolare complessità che comportino un rischio per la sicurezza del paziente», devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (previsioni rilevanti relative agli ambulatori)», emanato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome.

Sempre a detta del ricorrente, il rispetto delle prescrizioni richiamate dal legislatore statale è, difatti, «indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure».

1.2.– Inoltre, la norma regionale in esame verrebbe anche ad incidere sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta con delibera dell’11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dal momento che uno degli interventi «prioritari» per il suddetto rientro dovrà essere proprio quello relativo «all’attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale».

La disposizione in oggetto, dunque, anche per questo verso, eccederebbe la competenza regionale concorrente attribuita alla Regione in materia dall’art. 117, terzo comma, Cost.

2.– La Regione Abruzzo non si è costituita.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n.32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).

1.1.– L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2009, secondo il ricorrente, nella parte in cui – modificando l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 32 del 2007 – esclude dal regime dell’autorizzazione ivi previsto «gli studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere l’accreditamento istituzionale», violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. Esso, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali desumibili dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo i quali «gli studi medici e odontoiatrici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente» devono essere autorizzati, previa verifica del possesso dei requisiti fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). Inoltre la suddetta disposizione verrebbe ad incidere sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta, con delibera dell’11 settembre 2008, per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dato che la materia degli accreditamenti e dell’autorizzazione è proprio uno dei settori di intervento previsti dal suddetto piano.

2.– La questione è fondata.

2.1.– A prescindere dall’eventuale incidenza della norma censurata sui poteri conferiti al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Abruzzo, una questione simile a quella attualmente prospettata ha formato oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, definito con la sentenza n. 150 del 2010, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.3, della legge della Regione Puglia 23 dicembre del 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), disposizione che – analogamente alla norma regionale qui denunciata – prevedeva l’esclusione dal regime dell’autorizzazione per gli studi medici e per gli studi odontoiatrici privati che non intendevano chiedere l’accreditamento, in difformità da quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, e dall’art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.

In tale occasione, questa Corte ha rilevato, difatti, che la disposizione regionale impugnata disattendeva il principio fondamentale dettato dagli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, i quali stabiliscono la necessità di tale autorizzazione per gli studi medici ed odontoiatrici privati al fine di «assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni, in ambiti nei quali il possesso della dotazione strumentale e la sua corretta gestione e manutenzione assum[ono] preminente interesse per assicurare l’idoneità e la sicurezza delle cure», non rispettando, in tal modo, i limiti imposti dall’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di tutela della salute.

Infatti, sempre secondo quanto ritenuto nella suddetta decisione, «se è condivisibile che la competenza regionale in tema di autorizzazione e vigilanza delle istituzioni sanitarie private vada inquadrata nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute (di cui all’art. 117, comma terzo, Cost.), resta, comunque, […] precluso alle Regioni di derogare a norme statali che fissano principi fondamentali»; né assume rilievo «(l)a circostanza che queste strutture non abbiano l’accreditamento presso il servizio sanitario nazionale» perché tale elemento «non incide sul tipo di prestazioni che esse vengono ad erogare».

2.2.– Tale orientamento, per l’assoluta identità dei presupposti e della ratio, deve essere nella specie confermato con conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale qui impugnata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale, dell’art. l, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2010.