Sentenza n. 208 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 208

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco     AMIRANTE              Presidente

- Ugo               DE SIERVO              Giudice

- Paolo             MADDALENA                     "

- Alfio             FINOCCHIARO                   "

- Alfonso        QUARANTA                         "

- Franco          GALLO                                  "

- Luigi             MAZZELLA                          "

- Gaetano        SILVESTRI                           "

- Sabino          CASSESE                              "

- Maria Rita    SAULLE                                "

- Giuseppe      TESAURO                             "

- Paolo Maria  NAPOLITANO                     "

- Giuseppe      FRIGO                                   "

- Alessandro   CRISCUOLO                        "

- Paolo            GROSSI                                 "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificativo dell’art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 1° ottobre 2009, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2009 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 28 aprile 2010 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 1° ottobre 2009 e depositato il successivo 6 ottobre, la Regione Puglia ha promosso questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione – dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguenti commi: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo».

Il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio esclusivamente presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Secondo la ricorrente, le norme oggetto del ricorso si limitano a regolare l’imputazione degli oneri finanziari correlati all’effettuazione delle visite fiscali, fissando la regola per cui detti oneri non gravano sui soggetti pubblici fruitori delle prestazioni medico-legali, bensì sulle strutture sanitarie incaricate del loro svolgimento, di talché esse incidono in via diretta ed esclusiva sulla organizzazione funzionale e sulle competenze contabili e finanziarie delle aziende sanitarie alle quali è imposto di sopportare il costo delle prestazioni in questione.

La Regione evidenzia che la fattispecie regolata dai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 71 del d.l. n. 112 del 2008 non è riconducibile ad alcuna materia in cui lo Stato ha la competenza legislativa esclusiva, ai sensi del comma secondo dell’art. 117 Cost., né ad ambiti materiali rientranti nella competenza concorrente, ai sensi del comma terzo della medesima disposizione costituzionale, sicché si dovrebbe ritenere che la potestà legislativa in materia appartenga in via residuale alle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost.

In subordine, qualora si voglia ricondurre le norme impugnate alla materia «tutela della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., secondo la ricorrente sarebbe comunque violata la competenza legislativa delle Regioni, dal momento che i commi introdotti dall’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge n. 78 del 2009, non possono essere qualificati come normativa di principio. Le disposizioni in esame, infatti, incidono sull’organizzazione del servizio, in particolare sulle competenze finanziarie e contabili delle aziende sanitarie locali, e introducono una disciplina del tutto autosufficiente che non lascia alcuno spazio di intervento al legislatore regionale, con l’effetto di vincolare determinate risorse per l’effettuazione di una prestazione che non rientra in materie di competenza esclusiva dello Stato.

Infine, sotto altro diverso e concorrente profilo, la Regione lamenta la violazione dell’art. 119 della Costituzione, atteso che le norme in esame stabiliscono un preciso vincolo rispetto alla finalizzazione di una parte del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in una materia che esula dalla potestà legislativa esclusiva del legislatore statale e che, come tale, è regolata dal principio dell’autonomia finanziaria delle Regioni di cui all’art. 119 Cost., che vieta allo Stato sia di gestire autonomamente le risorse delle Regioni sia di stabilire una destinazione vincolata ai finanziamenti statali.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri concludendo per la declaratoria di infondatezza del ricorso.

La parte resistente precisa che fin dall’anno 1988 i fondi per gli accertamenti medico-legali sono stati trasferiti dagli stati di previsione dei singoli Ministeri al Fondo Sanitario Nazionale, come evidenziato nella relazione del 16 maggio 2004 del Tavolo di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza sanitaria istituito presso la Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Per questo motivo, a parere dell’Avvocatura dello Stato, la disposizione in questione non si configurerebbe come un vincolo di bilancio, ma come una mera indicazione per la programmazione regionale.

Infine, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri evidenzia che l’ammontare delle risorse da destinare agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia sarà definito congiuntamente con le Regioni, perché sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale è prevista l’adozione dell’intesa nella Conferenza Stato-Regioni.

Con memoria depositata in data 7 aprile 2010 la difesa del Presidente del Consiglio ha ribadito le proprie difese concludendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 28 aprile 2010 l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto notificato solo presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Considerato in diritto

1.– La Regione Puglia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all’art. 71 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i seguenti commi: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali», e «5-ter. A decorrere dall’anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo», per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Il ricorso è stato notificato al Presidente del Consiglio esclusivamente presso l’Avvocatura generale dello Stato.

L’Avvocatura dello Stato ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso non potendo ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della errata notificazione dell’atto introduttivo.

2.– Il ricorso è inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, «ai giudizi costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello Stato in giudizio previste dall’art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103», con la conseguenza che, per la rituale proposizione del giudizio, l’atto deve essere notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei ministri (sent. n. 344 del 2005, sent. n. 333 del 2000, ord. n. 42 del 2004).

Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei ministri, avvenuta presso l’Avvocatura generale dello Stato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Puglia avverso l’art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.