Sentenza n. 186 del 2010

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 186

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Francesco                    AMIRANTE                                     Presidente

-           Ugo                             DE SIERVO                                     Giudice

-           Paolo                           MADDALENA                                   "

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                 "

-           Alfonso                       QUARANTA                                       "

-           Franco                         GALLO                                                "

-           Luigi                            MAZZELLA                                        "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                         "

-           Sabino                         CASSESE                                            "

-           Maria Rita                   SAULLE                                              "

-           Giuseppe                     TESAURO                                           "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                 "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                      "

-           Paolo                           GROSSI                                               "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2 e 3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato in cancelleria il 20 ottobre 2009 ed iscritto al n. 92 del registro ricorsi 2009.

Udito nell’udienza pubblica del 27 aprile 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

udito l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 12-16 ottobre 2009, depositato il successivo 20 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2 e 3, 6, 7, 8, e 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettere e), l) e s) della Costituzione.

La legge regionale impugnata, che consta di diciannove articoli, al fine di rendere più efficiente la rete infrastrutturale della Regione Liguria, disciplina la realizzazione di autostrade e di infrastrutture ferroviarie con ampio coinvolgimento delle autonomie locali, prevedendo, quanto alla progettazione e realizzazione delle opere, il ricorso alla finanza di progetto, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE).

1.1. – Il ricorrente premette che, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia della disciplina delle infrastrutture, per i profili attinenti alla tutela dell’ambiente, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e per le «attività di progettazione», ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

A suo avviso, la sentenza di questa Corte n. 401 del 2007 avrebbe già collocato la progettazione delle opere, nei suoi molteplici aspetti di affidamento degli incarichi di progettazione, di livelli e contenuto della progettazione, nonché di esecuzione dei progetti, nell’ambito della competenza esclusiva statale. Si tratterebbe, infatti, di un ambito in cui vengono in rilievo la tutela della concorrenza, l’ordinamento civile, le opere dell’ingegno, la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che vanno assicurati in modo eguale su tutto il territorio nazionale, «in quanto i livelli della progettazione mirano a garantire l’esecuzione a regola d’arte di opere pubbliche che sono destinate ad assicurare i diritti civili e sociali della collettività, nonché la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, che si realizza attraverso una corretta progettazione».

Il ricorrente deduce, infine, che le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), contenente i livelli standard ed uniformi di tutela ambientale, nonché quelle del d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione alle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, di cui all’art. 4, comma 3, sarebbero vincolanti per il legislatore regionale.

1.2. – Il Presidente del Consiglio, in primo luogo, censura l’art. 5, comma 2, della citata legge regionale, il quale prevede che, «per la realizzazione delle infrastrutture regionali la Regione predispone lo studio di fattibilità, verificandone, tra l’altro, la compatibilità ambientale»; il successivo art. 7, attribuisce la competenza sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) alla stessa Regione.

Tali norme contrasterebbero con la disciplina stabilita dal d.lgs n. 152 del 2006, il quale, all’Allegato II, Parte II (Progetti di competenza statale), prevede che sia di esclusiva competenza dello Stato l’espletamento delle procedure di VIA per opere relative, tra l’altro, a: tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

1.3. – Il citato art. 5, prevedendo, ai commi 2 e 3, che la Regione provvede autonomamente allo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale ed all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare con la procedura ivi disciplinata, violerebbe, altresì, gli artt. 162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163 del 2006, che attribuiscono, invece, tali competenze allo Stato, trattandosi di profili riconducibili alla tutela dell’ambiente ed alla concorrenza (art. 117, secondo comma, lettere e), ed s), Cost.).

1.4. – Secondo il ricorrente, l’art. 6, in tema di procedura per l’affidamento del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto, si porrebbe contrasto con gli artt. 153, 154 e 155 del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui le stazioni appaltanti possono provvedere all’affidamento tramite la finanza di progetto nel rispetto della prevista disciplina statale, nonché con l’art. 4, comma 3 dello stesso d.lgs., il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di procedure di affidamento e di attività di progettazione, rientrando tali attività nell’ambito della tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

1.5. – Viene censurato, poi, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., l’art. 7 della legge regionale in esame, che disciplina la procedura e l’approvazione del progetto preliminare, senza richiamare le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relative alla procedura di valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell’ambito dei Siti Natura 2000, ponendosi, in tal modo, in contrasto con la disciplina statale in materia e con le norme costituzionali citate.

1.6. – Ad avviso del ricorrente l’art. 8, in tema di concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva nonché la realizzazione e la gestione delle autostrade, contrasterebbe con l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le procedure di aggiudicazione e di affidamento, trattandosi di aspetti riconducibili alla nozione di tutela della concorrenza. Inoltre, la previsione secondo cui la Regione può definire autonomamente con il concessionario autostradale una specifica autonoma convenzione (art. 8, comma 2), oltre ad introdurre potenzialmente distorsioni nel mercato concorrenziale, sarebbe suscettibile di violare il principio di leale collaborazione (art. 118 Cost.), trattandosi di infrastrutture per i collegamenti a lunga distanza che vanno oltre l’interesse regionale.

1.7. – Infine, il ricorrente censura l’art. 9, comma 2, che, stabilendo i contenuti del progetto definitivo, si porrebbe in contrasto con l’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 che, invece, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti, in quanto attività rientranti nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

1.8. – L’Avvocatura dello Stato conclude, quindi, chiedendo che la Corte dichiari l’illegittimità costituzionale consequenziale dell’intera legge della Regione Liguria n. 30 del 2009.

1.9. – La Regione Liguria non si è costituita nel giudizio.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna numerose norme della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), deducendo che esorbiterebbero dalla competenza legislativa regionale, incidendo su materie di competenza statale esclusiva, quali la tutela dell’ambiente, la concorrenza e l’ordinamento civile, individuate dall’art. 117,  secondo comma, lettere e), l) ed s), della Costituzione, ed oggetto dei decreti legislativi 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

In particolare, sono censurati l’art. 5, comma 2, e l’art. 7 della citata legge regionale, per contrasto con la disciplina statale di cui al d.lgs n. 152 del 2006.

Il citato art. 5, quanto ai commi 2 e 3, è censurato, inoltre, perché, disponendo che la Regione provveda autonomamente allo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale ed all’affidamento dell’incarico di redazione del progetto preliminare con la procedura disciplinata dalla legge regionale medesima, violerebbe gli articoli 162, 165 e 183 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Inoltre, secondo il ricorrente, l’art. 6 della legge regionale in esame, avente ad oggetto la procedura per l’affidamento del progetto preliminare attraverso la finanza di progetto, e l’art. 8 della stessa legge, relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, nonché alla realizzazione e gestione delle autostrade, si porrebbero in contrasto con gli artt. 4, comma 3, 153, 154 e 155 del d.lgs. n. 163 del 2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria competenza esclusiva nell’ambito materiale della tutela della concorrenza.

L’art. 9, comma 2, violerebbe, invece, l’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di stipulazione ed esecuzione dei contratti, rientranti nella materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, infine, l’art. 7 della citata legge regionale, perché non avrebbe richiamato le procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), relative alla procedura di valutazione di incidenza nel caso di progetti ricadenti nell’ambito dei Siti Natura 2000.

2. – La seconda questione concernente l’art. 7 della legge impugnata è inammissibile, in quanto si risolve nella sola affermazione che il mancato richiamo delle procedure previste dalla direttiva 92/43/CEE, recepita dal d.P.R. n. 357 del 1997, come modificato dal d.P.R. n. 120 del 2003, comporterebbe la violazione della disciplina statale in materia.

Pertanto, il ricorso non esplicita «le argomentazioni, anche minime, atte a suffragare la censura proposta» e neppure indica esattamente la norma costituzionale asseritamente violata, con conseguente inammissibilità della questione (cfr. ex multis sentenze n. 38 del 2007; n. 251 del 2009; n. 250 del 2009; n. 232 del 2009).

3. – La questione relativa agli artt. 5, comma 2, e 7 è in parte fondata.

3.1. – Il citato art. 5, comma 2, prevede che la Regione predisponga uno studio di fattibilità dell’infrastruttura, verificandone la compatibilità ambientale. L’art. 7, comma 5, dispone che ove le infrastrutture (di cui al comma 1) autostradali e ferroviarie (di cui agli artt. 2 e 12) siano da assoggettare a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge della Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38, la VIA è resa nel contesto del procedimento di cui ai commi 6, 7 e 8 e, dunque, nel contesto della conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Secondo il ricorrente questa disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in quanto dettata in difformità dai livelli uniformi di tutela ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che l’espletamento delle procedure di VIA per opere relative alle infrastrutture ferroviarie ed autostradali sia di competenza statale.

3.2. – Questa Corte ha precisato più volte che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che valutano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” e che «rientrano indubbiamente nella materia della tutela dell’ambiente, di cui all’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.» (sentenza n. 225 del 2009). In tale contesto, «seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale […] deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame, il citato titolo di legittimazione statale» (cfr. sentenza n. 234 del 2009). Da ultimo, la sentenza n. 120 del 2010 ha ribadito che l’obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale.

Ne consegue che le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l’altro a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal Codice dell’ambiente, nella specie quanto al procedimento di VIA.

3.3. – In particolare, il d.lgs. n. 152 del 2006, all’art. 7, commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II al decreto e che sono, invece, sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto.

Nell’allegato II, punto 12, sono contemplate, fra l’altro, le opere relative a «tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza» e le «autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli».

Per converso, nell’allegato IV, che enumera le opere per le quali è possibile la VIA secondo le disposizioni regionali, mentre risultano inserite, al punto 7, lettera i), le linee ferroviarie a carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di una possibile categoria di autostrade regionali.

La legge regionale impugnata, invece, all’art. 2, ha enucleato una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni.

Tale definizione, tuttavia, non consente di fondare la competenza della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di costruzione delle autostrade, nell’osservanza della disciplina dalla stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza statale disegnato dal più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006.

Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina statale in materia ambientale, e pertanto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

3.4. – A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in relazione alla disciplina concernente l’infrastruttura ferroviaria regionale, come definita dall’art. 12 della legge.

L’art. 7 del d.lgs. 152 del 2006, nel definire le competenze in materia di VIA e richiamando l’allegato IV, dispone che i progetti relativi ad opere riguardanti le linee ferroviarie a carattere regionale o locale siano assoggettati a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, in contrapposizione alle opere attinenti ai tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, di competenza statale.

In questo caso la predisposizione di un procedimento di VIA regionale, anche in sede di conferenza di servizi, non eccede la competenza della regione, tenuto conto del fatto che la definizione di ferrovia regionale contenuta nella legge impugnata non differisce da quella di cui all’allegato IV in questione, in quanto entrambe escludono la rete a lunga percorrenza e, dunque, le opere di interesse nazionale.

3.5. – Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all’art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992. Quanto all’art. 5, comma 2, la pronuncia di illegittimità costituzionale, di cui al punto che segue, assorbe i profili di censura in parte qua.

4. – Le censure concernenti l’art. 5, comma 2 e 3, e gli artt. 6 e 8, proposte in riferimento al d.lgs. n. 163 del 2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria competenza nella materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.), sono fondate.

4.1. – Questa Corte ha già osservato che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che «si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Quanto alla identificazione degli “ambiti di legislazione”, è stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’architettura e all’ingegneria, riferibile all’ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è suscettibile di violare la competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008).

4.2. – Nel quadro di tali principi, è evidente che l’art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6 ed 8 della legge regionale impugnata attengono alla progettazione ed alla selezione per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, in violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con conseguente fondatezza delle censure.

5. – La questione relativa all’art. 9, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009, è fondata.

5.1. – Tale norma stabilisce che nel progetto deve essere contenuta «una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all’articolo 7, comma 1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle stesse».

Siffatta previsione contrasta con l’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 in quanto, stabilendo il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell’intervento infrastrutturale, ne determina il contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile (sentenza n. 401 del 2007), di competenza esclusiva del legislatore statale, che l’ha esercitata, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006, appunto nell’esercizio della competenza su quella materia.

6. – Infine, non può accogliersi la richiesta, avanzata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’intera legge. La Corte, infatti, è tenuta a valutare rigorosamente, a questo fine, soltanto quelle norme che siano strettamente ed inscindibilmente connesse con altri articoli della legge regionale, o perché espressamente rinviano alle norme fatte oggetto di specifiche censure, o perché ne presuppongono in ogni caso l’applicazione, o perché ne disciplinano potenziali sviluppi applicativi (cfr. sentenza n. 18 del 2009).

Pertanto, esaminato il testo legislativo in oggetto, secondo questo criterio di valutazione, emerge che va pronunciata l’illegittimità consequenziale limitatamente all’art. 9, commi 1 e 3. Il primo perché, prevedendo che la Regione, entro dodici mesi dalla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di cui all’art. 8, indice la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo redatto da parte del soggetto cui sia stata affidata la realizzazione dell’intervento infrastrutturale, appare inserito in modo inscindibile rispetto ad una fase procedurale oggetto della pronuncia caducatoria principale. Il secondo perché appare a sua volta connesso, in quanto prevede che in sede di quella conferenza di servizi di cui al comma 1, è verificata anche l’ottemperanza alle prescrizioni in precedenza apposte relativamente alla pronuncia di valutazione d’impatto ambientale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30 (Promozione della realizzazione delle autostrade di interesse regionale, delle infrastrutture ferroviarie regionali e della fattibilità di tratte viarie strategiche sul territorio regionale), nella parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all’art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, commi 2 e 3, 6, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge della Regione Liguria n. 30 del 2009, promossa, in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con riferimento alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2010.