Sentenza n. 116 del 2010

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SENTENZA N. 116

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Francesco                    AMIRANTE                                    Presidente

-           Ugo                             DE SIERVO                                      Giudice

-           Paolo                           MADDALENA                                       "

-           Alfio                            FINOCCHIARO                                     "

-           Alfonso                       QUARANTA                                           "

-           Franco                         GALLO                                                    "

-           Luigi                            MAZZELLA                                            "

-           Gaetano                       SILVESTRI                                             "

-           Sabino                         CASSESE                                                "

-           Maria Rita                   SAULLE                                                  "

-           Giuseppe                     TESAURO                                               "

-           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                       "

-           Giuseppe                     FRIGO                                                     "

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                          "

-           Paolo                           GROSSI                                                   "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2008, depositato in cancelleria il 4 marzo 2008 ed iscritto al n. 4 del registro conflitti tra enti 2008.

         Visto  l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito  nell’udienza pubblica del 9 febbraio 2010 il Giudice relatore Franco Gallo;

         uditi  gli avvocati Giandomenico Falcon, Victor Uckmar e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana e l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2008 e depositato il 4 marzo successivo, la Regione Siciliana – in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all’intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e, in particolare, agli artt. 2, 4 e 7 di quest’ultimo decreto – ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF.

1.1. – Riferisce la ricorrente che, con l’atto impugnato, pervenutole in data 18 dicembre 2007, sono state rigettate le istanze rivolte al Ministero dell’economia e delle finanze ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri (nota prot. n. 11766 del 3 ottobre 2007, preceduta dalle note prot. n. 4792, n. 4793, n. 4794 e n. 4796 del 6 aprile 2006), con le quali la stessa Regione aveva sollecitato l’«emanazione delle opportune disposizioni e […] l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito […]: a) dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi) versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell’ambito regionale; b) dell’imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia, e, piú in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termini dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d’acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri Enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione».

1.3. – La ricorrente deduce che l’impugnata nota víola gli artt. 36 e 37 del proprio statuto di autonomia ed il citato d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto tali norme le attribuiscono tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito della Regione Siciliana, con le eccezioni previste dal secondo comma dell’articolo 36 dello statuto (imposte di produzione; entrate del monopolio dei tabacchi e del lotto) e dall’art. 2 del menzionato d.P.R. (nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime; entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie nazionali).

Rileva, in particolare, la ricorrente che l’art. 2 delle citate norme di attuazione statutaria – il quale sancisce la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell’ambito” del territorio regionale − va inteso non nel senso che è decisivo il luogo fisico in cui avviene «l’operazione contabile» della riscossione, ma nel senso che va assicurato alla Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito (come nelle imposte sui redditi) o luogo in cui si è verificato il fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria. Tale interpretazione troverebbe conferma sia nel tenore letterale dell’art. 4 delle stesse norme di attuazione – il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione «sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione» – sia nella previsione, da parte dell’art. 37 dello statuto e dell’art. 7 delle norme di attuazione, «di meccanismi di riparto dei redditi assoggettati a imposizione nel caso di imprese operanti nel territorio siciliano», che hanno sede al di fuori di esso. Ne conseguirebbe che «il criterio della territorialità della riscossione nell’ambito regionale al fine di identificare la quota del gettito tributario che costituisce attribuzione della Regione siciliana, è da ritenersi mero criterio suppletivo, utilizzato di fatto nell’impossibilità di elementi sufficienti per conoscere il luogo in cui si sia verificato il relativo presupposto d’imposta, ed in particolare, se lo stesso si sia verificato in ambito regionale».

1.4. – La ricorrente espone, poi, le ragioni poste a fondamento delle sue rivendicazioni, con riferimento ai singoli tributi che ne sono oggetto.

1.4.1. – In relazione all’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 1961, la ricorrente sostiene che: a) il presupposto di detta imposta è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un contratto di assicurazione stipulato da soggetti domiciliati in Italia o che in Italia abbiano beni o dipendenti assicurati, ovvero ancora in ragione della localizzazione, immatricolazione o registrazione dei beni considerati nel territorio della Repubblica»; b) pur essendo l’assicuratore il soggetto passivo dell’imposta, l’effettivo «titolare della capacità fiscale» è il contraente e non l’assicuratore, «sul quale ultimo […] non grava alcun obbligo se non in dipendenza di ogni singolo pagamento, configurante peraltro una operazione unitaria, scorporabile esclusivamente a fini contabili e documentali, ma costituente una scrittura unitaria da indicarsi, "partitamente per ogni polizza”, nell’apposito registro, distinguendo al suo interno "l’importo incassato per premio e accessori” e "l’importo riscosso a titolo di rivalsa dell’imposta” (art. 5, secondo, terzo e quarto comma, legge n. 1216 del 1961)»; c) in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge per le varie tipologie di assicurazione (domicilio del contraente, iscrizione in registri, ubicazione dei beni, localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate), «è possibile anche […] individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione».

A detta della Regione, non è idoneo a negare la spettanza regionale del tributo il richiamo, effettuato nella nota censurata, alla sentenza della Corte di cassazione n. 3347 del 2002, nella quale si afferma, a proposito dell’imposta sulle assicurazioni, che «nessun rapporto tributario si instaura direttamente tra l’erario e l’assicurato». E ciò perché, per la ricorrente, la capacità fiscale del contraente, sottesa al rapporto tributario, consentirebbe di correlare il presupposto d’imposta al territorio regionale.

A sostegno di tale interpretazione, la Regione invoca il disposto dell’art. 2 della direttiva 22 giugno 1988, n. 88/357/CEE (Seconda direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE), il quale, ad avviso della Regione stessa, determina «il luogo in cui il rischio è situato basandosi su criteri di carattere concreto e materiale – coincidenti invero con quelli individuati dalla legge n. 1216 del 1961 – anziché su criteri di carattere giuridico». Coerente con tale impostazione sistematica sarebbe anche la sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, dalla quale la ricorrente desume il principio per cui spetterebbe all’erario regionale «il gettito dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per tutte le fattispecie contrattuali assicurative maturate nell’ambito regionale».

1.4.2. – In relazione all’imposta sul valore aggiunto, la Regione osserva che: a) «la condizione della territorialità, necessaria per il verificarsi del presupposto impositivo, si realizza […] allorché la cessione sia effettuata nello Stato (e per le energie se è effettuata a soggetti residenti o domiciliati nello Stato)»; b) se per i servizi, in via generale, la prestazione si considera effettuata nello Stato laddove sia resa da soggetto ivi domiciliato o residente, «tuttavia in una rilevante serie di servizi rendibili "a distanza”, e cioè che non richiedono necessariamente una organizzazione localizzata, il momento di collegamento è sostanzialmente fissato in quello del luogo di utilizzazione del servizio»; c) ne consegue che «nella maggior parte delle ipotesi riguardate dall’imposizione sul valore aggiunto è individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, in quanto in esso il presupposto […] viene a realizzarsi».

Prive di rilievo appaiono – per la Regione – le considerazioni formulate nella nota impugnata in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 1973, concernente le Province autonome di Trento e Bolzano, perché, «mentre in forza delle disposizioni statutarie del Trentino-Alto Adige (cfr. art. 75, comma 1, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), alle Province autonome sono attribuite "quote del gettito percette nei rispettivi territori provinciali”, per la Regione Siciliana il principio della territorialità della riscossione non è sancito nello Statuto, ma individuato dall’art. 2 delle Norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 quale mero criterio suppletivo al fine della individuazione della spettanza regionale in mancanza di altri ben piú precisi indicatori del radicamento nel territorio regionale della sottesa capacità fiscale».

Secondo la stessa ricorrente, anche per l’IVA sui generi di monopolio è «individuabile il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, allorché il relativo presupposto (specificamente: cessione dei beni attraverso le rivendite di monopolio) quivi si perfezioni»; e ciò, «ancorché l’art. 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 preveda che l’imposta è dovuta dall’amministrazione dei monopoli di Stato (oggi Ente tabacchi italiano), e il d.m. 6 luglio 1993 preveda un meccanismo di versamento con acconto e conguagli, perché "la circostanza che i versamenti in acconto vengano effettuati dai depositi e che, poi, l’Amministrazione centrale provveda alle contabilizzazioni e conguagli, è solo una modalità particolare di versamento e contabilizzazione” e non snatura il presupposto dell’imposta, che resta strettamente correlato al commercio di tali beni "ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio”».

1.4.3. – In relazione all’imposta sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), la Regione osserva che: a) «ancorché il prelievo sia effettuato dall’Ente poste italiane e dagli istituti bancari quali sostituti d’imposta, mediante il meccanismo della ritenuta "con obbligo di rivalsa”, i soggetti passivi del tributo sono gli intestatari di conti correnti e di depositi, percettori dei detti redditi di capitale»; b) il presupposto dell’imposta, che deve essere individuato «nel possesso di redditi di capitale e, precisamente, nell’ammontare degli interessi maturati su conto corrente», è «sostanzialmente ancorato alla sussistenza di un deposito o di un rapporto di conto corrente produttivi d’interessi»; c) «la sussistenza e la localizzazione del rapporto di deposito o di conto corrente assumono valenza essenziale quale criterio di collegamento, rendendo possibile individuare il radicamento nel territorio regionale della capacità fiscale, e della sua manifestazione», anche perché i soggetti passivi sono i titolari dei depositi o conti correnti percettori di interessi o proventi, sui quali gli istituti di credito sostituti di imposta sono obbligati a rivalersi in base al secondo comma del citato art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973.

1.4.4. – In relazione alle ritenute d’acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione, la ricorrente rileva che: a) esse «costituiscono solo un meccanismo di prelievo dell’imposta sul reddito mediante sostituzione dell’obbligato al versamento»; b) «la ritenuta, invero, costituisce parte indifferenziata di una imposta unitariamente dovuta da ciascun contribuente, persona fisica, in relazione al presupposto del possesso di redditi in denaro o in natura, la cui base imponibile è costituita dal reddito complessivo»; c) spetta, conseguentemente, alla Regione il gettito delle ritenute erariali sui redditi di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato che prestino servizio in Sicilia, perché «l’apprensione diretta da parte dello Stato delle entrate in questione […] non costituisce invero ostacolo al successivo riversamento al bilancio regionale delle somme in questione, certamente costituenti gettito derivante da quella capacità fiscale correlabile al territorio regionale cui […] va riferita la spettanza regionale».

A parere della ricorrente, la fattispecie in esame sarebbe, inoltre, diversa da quella oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1973, perché, in tale pronuncia, il diritto della Regione Siciliana al gettito delle ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio regionale, che prestavano servizio in Sicilia, era stato escluso in quanto la relativa riscossione avveniva al di fuori del territorio regionale per espressa disposizione legislativa statale e non per quelle «esigenze amministrative», che secondo la espressa previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, non ne avrebbero escluso la spettanza regionale. Troverebbero invece applicazione al caso in esame le sentenze della Corte costituzionale n. 138 del 1999, n. 66 del 2001 e n. 306 del 2004, le quali – sempre ad avviso della ricorrente – avrebbero affermato il principio che la spettanza del gettito del tributo alla Regione non è correlata ad un ristretto criterio di territorialità della riscossione, ma al radicamento del tributo nel territorio regionale, in dipendenza della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito.

La spettanza regionale delle ritenute d’acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, sugli stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione non sarebbe, poi, esclusa dall’art. 37 dello statuto regionale, perché esso consentirebbe, anzi, «di distinguere e di estrapolare da un reddito unitariamente considerato, quale discendente da una complessa ed unitaria attività imprenditoriale, una quota imputabile alle attività espletate in ambito regionale». Secondo la ricorrente, nel caso in esame si è «in presenza di un’ipotesi assolutamente contraria, atteso che, in mancanza di una sovraordinata previsione di rango costituzionale, lo Stato pretende di distinguere in seno ad un’imposta indifferenziata, gravante sul reddito delle persone fisiche, la quota di gettito derivante dall’attività di lavoro dipendente, in relazione all’essere questo prestato alle sue dipendenze, o a quelle di altri enti pubblici, ed al fine di negare la titolarità della regione a percepire l’intero gettito dell’imposta sul reddito gravante su soggetti fiscalmente domiciliati in un comune della Regione Siciliana».

2. – Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia rigettato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che, come evidenziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 1999, il criterio fondamentale di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana è basato su un elemento assolutamente certo, quale è il luogo della riscossione. Del resto – prosegue la difesa erariale – già la sentenza n. 116 del 1973 della stessa Corte aveva precisato che tale regola di riparto può essere derogata, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, solo quando le competenze per la riscossione siano trasferite al di fuori del territorio regionale per particolari esigenze organizzative, e non pure quando si tratti di analizzare la struttura del tributo.

In tale quadro di riferimento, soggiunge l’Avvocatura generale dello Stato, deve essere interpretata la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2004, la quale ha affermato che il riferimento alle entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del territorio regionale, contenuto nell’art. 2 delle citate norme di attuazione, non va inteso nel senso che sia "sempre” decisivo il luogo fisico in cui avviene l’operazione contabile della riscossione. Infatti, per la difesa erariale, detta pronuncia non ha inteso né alterare il principio – desumibile dalla lettera della legge e dalle precedenti decisioni della Corte costituzionale – secondo cui il criterio generale del riparto del gettito tributario è rappresentato dal luogo geografico della riscossione, né sostituire questo principio (certo ed obiettivo) con quello (spesso approssimativo ed incerto) del luogo in cui si è verificato il presupposto del tributo. Essa ha inteso, invece, precisare che il criterio della riscossione non può comportare mutamenti dell’attribuzione di un tributo che la legge specificamente attribuisce ad un Ente, per il solo fatto che la sua riscossione sia eseguita al di fuori del suo territorio per mere ragioni di natura amministrativa. Ed è per questo – prosegue la parte resistente – che «il luogo della riscossione non può assumere rilevanza decisiva nel caso esaminato dalla predetta sentenza, nel quale il tributo è devoluto per legge alle Province in base ad un criterio alternativo altrettanto certo ed univoco, quale quello del luogo di iscrizione nel pubblico registro del veicolo a motore o della residenza del soggetto intestatario della macchina agricola». Per la difesa erariale, dalla stessa sentenza sono, invece, desumibili i seguenti princípi: a) il criterio generale di riparto rimane quello del luogo di riscossione; b) tale criterio può subire deroga a favore di altri criteri alternativi previsti e disciplinati da norme di legge a carattere speciale, riguardanti particolari tributi specificamente destinati alla Regione (o agli Enti locali ubicati nella Regione), che per mere ragioni amministrative sono riscossi altrove; c) «il criterio alternativo deve essere comunque certo, obiettivo ed univoco, per assicurare la razionalità e l’efficienza dell’azione amministrativa, per favorire l’immediata individuazione dell’ente titolare dell’attribuzione tributaria e per prevenire l’indefinita serie di conflitti che si originerebbe, qualora la destinazione del gettito debba essere individuata a seguito di complesse indagini e di soggettive valutazioni da svolgere per ogni singolo caso in base alla struttura del tributo».

Secondo l’Avvocatura generale dello Stato, ad uguali risultati si perviene anche ove si prenda in considerazione il luogo in cui si realizza il presupposto delle singole imposte cui il ricorso si riferisce. Per dimostrare tale assunto, la resistente procede all’analisi dettagliata di dette imposte.

2.1. – Quanto all’imposta sulle assicurazioni, la difesa erariale sostiene che l’analisi giuridica della fattispecie impositiva non può essere sostituita «con una analisi di tipo economico», che pretenda «di attribuire rilevanza non al soggetto passivo del tributo (l’assicuratore), ma al soggetto onerato del pagamento dell’imposta in via di rivalsa (l’assicurato)»; e ciò perché «lassicurato è totalmente estraneo al rapporto giuridico di imposta, in guisa che non appare fondata la pretesa di ricollegare al suo domicilio il luogo in cui si verificherebbe il presupposto del tributo». In particolare, per la difesa erariale, il presupposto del tributo, che è rappresentato «dalla stipula di un contratto di assicurazione e dal pagamento del relativo premio», non deve essere confuso con «una serie di elementi (principali ed accidentali) dei vari tipi di contratto di assicurazione a cui la norma fiscale fa riferimento (soggetto assicurato, ubicazione del bene assicurato, etc.)», i quali non possono fungere da elementi di collegamento tra l’obbligazione tributaria ed il territorio regionale. Sempre secondo la parte resistente, la capacità contributiva che il legislatore ha inteso colpire è rappresentata solo dal pagamento del premio, «indipendentemente sia dalla persona dell’assicurato che dalla tipologia del rischio che dall’ubicazione del bene a cui il contratto si riferisce». Tali elementi del contratto non avrebbero, dunque, nessuna rilevanza al fine di collegare il rapporto fiscale al territorio. Inoltre, i criteri di collegamento rappresentati dal domicilio del contraente, dall’iscrizione dei beni in registri, dall’ubicazione dei beni, dalla localizzazione degli stabilimenti cui sono addette le persone assicurate − ai quali fa riferimento la ricorrente − non sarebbero univoci e potrebbero condurre a risultati contrastanti e contraddittori, come nel caso di «un contratto di assicurazione stipulato da un soggetto non domiciliato in Sicilia, in relazione ad un bene ubicato nel territorio regionale». In conclusione, per la difesa erariale, il luogo della nascita dell’obbligazione tributaria deve essere individuato nel domicilio fiscale dell’assicuratore, unico effettivo soggetto passivo dell’obbligazione, con la conseguenza che il tributo dovrà essere attribuito alla Regione Siciliana nei soli casi in cui tale domicilio sia ubicato all’interno del suo territorio, ed allo Stato in ogni altro caso.

2.2. – Quanto all’IVA dovuta sulle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio siciliano, la difesa erariale sostiene che: a) l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevede il criterio del luogo della riscossione, cioè del domicilio fiscale del soggetto passivo e secondo la disciplina propria di tale tributo; b) il luogo in cui si verifica il presupposto impositivo non può essere individuato – come fa la ricorrente – in base all’art. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), perché tale disposizione, la quale definisce l’elemento della territorialità secondo le prescrizioni del diritto comunitario, ha solo la funzione di determinare «i limiti di applicabilità dell’ordinamento interno rispetto agli ordinamenti degli altri Stati, e non sembra estensibile al diverso tema della ripartizione del gettito tributario nell’ambito dell’ordinamento interno»; c) il legislatore, quando ha voluto ripartire il gettito dell’IVA in base al criterio della territorialità del consumo, ha introdotto specifiche modifiche all’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall’art. 1, comma 834, della 1egge 27 dicembre 2006, n. 296).

Quanto, in particolare, all’IVA sulle operazioni relative ai generi di monopolio, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva preliminarmente che «le materie di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) sono costituite dai giochi e dai tabacchi lavorati (sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo trinciato, tabacco da fiuto e da mastico)». Mentre il settore dei giochi è caratterizzato da un regime di esenzione dall’IVA (art. 10, primo comma, n. 6, del d.P.R. n. 633 del 1972) e dall’applicazione di un’imposta forfetaria o di un prelievo erariale unico, i tabacchi sono invece soggetti all’IVA. In particolare, l’art. 2 delle norme  di attuazione dello statuto regionale prevede che competono allo Stato le entrate derivanti dal monopolio dei tabacchi; e la tabella B) ad esse allegata precisa che tali entrate sono costituite da: «1) Imposta sul consumo dei tabacchi; 2) Imposta sul consumo delle cartine e dei tubetti per sigarette; 3) Proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell’imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi; 4) Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli; 5) Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la prevenzione e la scoperta del contrabbando fuori degli spazi doganali; 6) Imposta sul consumo dei tabacchi importati direttamente da privati; 7) Proventi della vendita della saccarina di Stato». Per la difesa erariale, la previsione del numero 4) ricomprende tutte le imposte concernenti i tabacchi, compresa l’IVA relativa alle operazioni di vendita, e «non si perverrebbe a diverso risultato neppure se si volesse […] ritenere – secondo la tesi della Regione ricorrente – che il criterio di collegamento è costituito dal luogo in cui è sorto il presupposto del tributo». La normativa di carattere speciale che regola l’applicazione dell’IVA sui tabacchi impedirebbe, infatti, di affermare che il presupposto del tributo possa intendersi realizzato nel territorio della Regione, sia pure con riferimento alle operazioni di vendita effettuate nel suo àmbito. In particolare, l’art. 74, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, prevede un criterio di applicazione monofasica dell’IVA, disponendo che – in deroga alle disposizioni che regolano l’ordinaria applicazione del tributo – per il commercio di tabacchi importati o fabbricati dall’Azienda autonoma monopoli di Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopolio, l’imposta è dovuta dall’Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. A ciò si aggiunge – prosegue la parte resistente − che, in forza del decreto del Ministero delle finanze del 6 luglio 1993 recante la disciplina dell’IVA sul commercio dei generi da parte dell’Azienda autonoma monopoli di Stato, i depositi provinciali dei generi di monopolio provvedono al versamento, a titolo di acconto, dell’imposta sul valore aggiunto relativo alle vendite effettuate periodicamente, mentre il deposito dei generi di monopolio di Roma provvede, invece − oltre che ai necessari conguagli −, al recupero periodico semestrale, mediante detrazione e sotto forma di IVA a credito, dell’ammontare complessivo dell’IVA corrisposta per le operazioni di importazione e per gli acquisti di beni e servizi, nonché di quello liquidato sugli acquisti intracomunitari dall’Amministrazione stessa nel corso del semestre solare precedente.

Da tale disciplina emerge – per la difesa erariale – che «il soggetto passivo dello speciale tributo in esame è esclusivamente l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che per mezzo del suo deposito centrale di Roma provvede alla determinazione dell’IVA dovuta ed all’assolvimento degli obblighi relativi», mentre i depositi provinciali si limitano a svolgere una funzione puramente amministrativa e contabile, perché provvedono al versamento dell’imposta dovuta a titolo di acconto, senza operare nessuna detrazione ai sensi degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972 (detrazione che, invece, costituisce uno degli elementi essenziali ed imprescindibili dell’applicazione dell’imposta, secondo il principio di neutralità imposto dalle direttive comunitarie). Per effetto di tale regime speciale, conclude la stessa difesa erariale, «si deve ritenere che la capacità contributiva ed il presupposto del tributo si concentrino necessariamente nel luogo in cui ha sede il deposito centrale dell’Amministrazione dei Monopoli, unico soggetto passivo, e che non si possa attribuire nessuna rilevanza ad altri elementi – quali il luogo di vendita del prodotto – che la Regione ricorrente vorrebbe invece eleggere a criterio di collegamento per la determinazione dell’Ente titolare del gettito del tributo».

2.3. – Quanto all’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termini dell’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, la difesa erariale osserva che il fatto che il soggetto passivo del tributo sia il titolare del deposito o del conto corrente, e non il sostituto d’imposta, «non adduce […] nessun argomento a sostegno della pretesa avanzata dalla Regione ricorrente, che si fonda non già sul criterio del luogo di residenza o di domicilio del titolare del rapporto di deposito o di conto corrente, ma sul criterio oggettivo del luogo di manifestazione della capacità contributiva colpita dal tributo». Né si potrebbe sostenere – aggiunge la resistente − che «nel caso di specie il criterio della riscossione non sarebbe operante perché motivato da esigenze puramente amministrative che, per quanto statuito dall’art. 4 del d.p.r. 1974/1965, siano di per sé inidonee a modificare gli effetti di norme primarie che disciplinano l’attribuzione del tributo». Infatti – prosegue la difesa erariale – le disposizioni che disciplinano gli obblighi dei sostituti di imposta non sono ispirate da ragioni "puramente amministrative”, che siano dirette solo a facilitare il sistema di riscossione, «ma sono espressione di un sistema ben piú complesso, che attribuisce una rilevanza autonoma, una specifica soggettività ed un preciso insieme di obblighi ai soggetti tenuti, in nome e per conto di altri, al pagamento dei tributi», tanto che se «la ritenuta è effettuata a titolo di imposta, piuttosto che a titolo di mero acconto, tale fase esaurisce completamente il rapporto tributario». Per la difesa dello Stato, cioè, il sostituto di imposta non può essere considerato un semplice rappresentante del contribuente, ma è un soggetto interposto nel rapporto tributario, che assume un’autonoma obbligazione di operare, dichiarare e versare le ritenute gravanti sui redditi di lavoro erogati.

Per la resistente, «solo in apparenza la capacità contributiva è rappresentata dalla fruttuosità del capitale depositato presso lo sportello dell’Ente poste o dell’Istituto di credito ubicato nel territorio regionale, e solo apparentemente il tributo è applicato sulla maggiore ricchezza cosí creata»: quest’ultima è invece rappresentata dall’incremento di reddito che «deriva dalle operazioni finanziarie operate, spesso su scala internazionale, dall’Ente poste o dall’Istituto di credito che riceve il deposito», cosí da giustificare «una tassazione nel luogo in cui opera il soggetto che esegue le intermediazioni finanziarie da cui deriva quell’aumento di ricchezza, che solo in uno stadio finale si traduce nell’accreditamento degli interessi a favore del soggetto depositante». Non troverebbero applicazione al tributo in esame – conclude la difesa erariale – i princípi espressi con la citata sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 2004, che si riferisce non all’imposta in esame, ma ad una imposta indiretta (cioè all’imposta sulla assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore).

2.4. – Quanto alle ritenute di acconto operate dalle Amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della Regione, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che «il rapporto giuridico di imposta relativo al reddito di lavoro dipendente, al quale ineriscono le ritenute di acconto operate e versate dal datore di lavoro, non si instaura con l’Ufficio del luogo di svolgimento prevalente dell’attività lavorativa, ma con quello del domicilio fiscale del lavoratore. Qualora il lavoratore dipendente abbia il proprio domicilio fiscale al di fuori del territorio regionale, la riscossione delle imposte avverrà in tale luogo e, in mancanza di deroghe, la relativa entrata sarà attribuita allo Stato, nel rispetto del fondamentale criterio di collegamento costituito dal luogo della riscossione». Ne consegue, per la difesa erariale, «che il diverso criterio di collegamento invocato dalla Regione ricorrente per la ripartizione degli acconti, rappresentato dal luogo di svolgimento prevalente dell’attività lavorativa, comporta il mantenimento di una sostanziale scissione tra l’attribuzione degli acconti e l’attribuzione del saldo, in contraddizione con il principio di unitarietà del tributo». La difesa dello Stato cita al riguardo, quale precedente specifico, la sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 1973, secondo la quale spettano allo Stato e non alla Regione Siciliana le ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) operate sui redditi dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia.

La difesa della parte resistente erariale ribadisce, poi, che la pretesa della Regione è comunque infondata, per le ragioni già enunciate in occasione dell’esame delle altre rivendicazioni della Regione, e cioè perché: a) ai fini del riparto del gettito è applicabile, in via principale, il criterio territoriale della riscossione; b) non sussistono le condizioni per derogare al predetto criterio della riscossione, in base all’art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto «la riscossione degli acconti al di fuori del territorio regionale non deriva da semplici "esigenze amministrative”, ma si ricollega alla autonoma rilevanza che assume la figura del sostituto di imposta nel sistema della riscossione delle imposte sul reddito»; c) «l’art. 37 dello Statuto regionale e l’art. 7 del decreto di attuazione disciplinano specificamente le ipotesi in cui il riparto delle imposte dirette è effettuato in considerazione del luogo di produzione del reddito e di svolgimento dell’attività lavorativa» e tali norme «hanno un evidente carattere speciale, in guisa che non è consentito estendere i criteri su cui esse sono basate al di là dei casi espressamente previsti».

2.5. – In generale, con riferimento a tutti i tributi oggetto della nota impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che – «ove mai si ritenesse che le pretese avanzate dalla Regione possano ritenersi in tutto o in parte fondate – occorrerebbe considerare che la modifica dei criteri di ripartizione delle entrate fiscali comporterebbe conseguenze non solo a favore, ma anche a carico, della ricorrente, in applicazione di due principi immanenti ai rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali: il principio di reciprocità e quello di equivalenza tra funzioni svolte e livello di risorse disponibili».

Con riferimento al primo principio, la difesa erariale sostiene che «i criteri invocati dalla Regione ricorrente si dovrebbero applicare allo stesso modo, ed in senso contrario, per attribuire allo Stato i proventi delle imposte che, sebbene riscosse nell’àmbito del territorio regionale, sono dovute in virtú di fatti generatori che si siano verificati al proprio esterno. Cosí, ad esempio, dovrebbero attribuirsi allo Stato, e non alla Regione, i proventi dell’IVA versati da soggetti aventi il proprio domicilio fiscale nell’ambito della Regione, per cessioni di beni o prestazioni di servizi che si debbano ritenere effettuate nel territorio di altre Regioni, alla stregua dei criteri adottati per identificare il luogo dell’operazione».

Con riferimento al secondo principio, la stessa difesa rileva che – come precisato dalle sentenze n. 39 del 1984, n. 356 del 1992 e n. 138 del 1999 – in base «ai principi desumibili dall’art. 53 Cost. […] sussiste una stretta correlazione tra godimento delle entrate fiscali e svolgimento di funzioni amministrative, in quanto i tributi sono correlati alle spese dell’ente titolare e sono serventi rispetto ad esse». Ne conseguirebbe che, a fronte di una entrata aggiuntiva per la Regione, rispetto al livello economico esistente, devono «essere attribuite alla Regione, nella stessa misura, le spese relative alle funzioni statutarie che, attualmente, sono a carico della fiscalità generale».

3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni e argomentazioni.

4. – Sempre in prossimità dell’udienza, la Regione ricorrente ha depositato una memoria, ad illustrazione di quanto già argomentato nel ricorso.

Considerato in diritto

1. – La Regione Siciliana – in riferimento agli artt. 36 e 37 del proprio statuto (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana», convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), nonché all’intero decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), e, in particolare, agli artt. 2, 4 e 7 di quest’ultimo decreto – ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali del 18 dicembre 2007, prot. n. 27685-2007/DPF/UFF, con la quale lo Stato ha negato alla Regione Siciliana l’attribuzione del gettito dei tributi erariali il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito del territorio regionale, ma il cui ammontare sia versato da soggetti passivi o sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

La ricorrente riferisce in particolare che, con la suddetta nota, il Ministero dell’economia e delle finanze ha rigettato le istanze con le quali la stessa Regione aveva sollecitato «l’emanazione delle opportune disposizioni e l’adozione dei provvedimenti necessari per consentire l’acquisizione al bilancio regionale del gettito […]: a) dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi), versata e dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze assicurative rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative (non solo R.C.A.) maturate nell’ambito regionale; b) dell’imposta sul valore aggiunto versata dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio ubicati in Sicilia e, piú in generale, del gettito di tale imposta sulle operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia; c) dell’imposta sugli interessi, premi ed altri frutti e proventi che, a termini dell’art. 26, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito, con ritenuta da parte dell’Ente poste italiane e dagli istituti di credito che hanno il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute eseguite dai sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione; d) delle ritenute d’acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione».

Ad avviso della ricorrente, il principio generale secondo cui spettano alla Regione Siciliana tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito della stessa Regione (salve le specifiche eccezioni previste dal secondo comma dell’articolo 36 dello statuto e dall’art. 2 del menzionato d.P.R. n. 1074 del 1965) si desume dai seguenti parametri: a) dall’art. 36 dello statuto regionale, per il quale: a.1.) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (primo comma); a.2.) «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma); b) dall’art. 37 dello stesso statuto, per il quale: b.1.) «Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell’accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi» (primo comma); b.2.). «L’imposta relativa a detta quota compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima» (secondo comma); c) dall’art. 2 delle norme di attuazione dello statuto regionale: c.1.) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (primo comma); c.2.) «Ai sensi del secondo comma dell’art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); c.3.) «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma); d) dall’art. 4 delle medesime norme di attuazione, per il quale: «Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione»; e) dall’art. 7 delle norme di attuazione dello statuto regionale, per il quale: e.1.) «In attuazione dell’art. 37 dello Statuto, per le imprese industriali e commerciali private e pubbliche che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, l’ufficio competente ad eseguire l’accertamento procede, d’intesa con l’ufficio nel cui distretto si trovano gli stabilimenti ed impianti, al riparto dei redditi soggetti ad imposta di ricchezza mobile. Il riparto è comunicato agli uffici nei cui distretti l’impresa ha stabilimenti ed impianti, agli effetti della conseguente iscrizione a ruolo. Il Ministro per le finanze risolve i contrasti tra uffici per il riparto del reddito d’intesa con l’assessore regionale delle finanze» (primo comma); e.2.) «Spettano, altresí, alla Regione i tributi sui redditi di lavoro dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di cui al comma precedente, che sono addetti agli stabilimenti situati nel suo territorio» (secondo comma); e.3.) «La determinazione di quota prevista dal primo comma si effettua, con la procedura ivi indicata, anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l’imposta relativa alle quote di reddito afferenti all’attività degli stabilimenti e impianti situati fuori della Regione, è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto sono situati detti stabilimenti e impianti. L’imposta relativa alle quote di reddito afferenti alle attività della sede centrale e degli stabilimenti ed impianti situati nel territorio della Regione è iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette» (terzo comma); f) dall’intero testo delle suddette norme di attuazione statutaria.

La Regione conclude affermando che la nota impugnata è lesiva delle proprie attribuzioni in materia finanziaria garantite dagli evocati parametri e chiede, pertanto, l’annullamento di tale atto.

2. − Il sollevato conflitto va risolto nel senso che spettava allo Stato emanare la nota impugnata.

2.1. – Il ricorso della Regione Siciliana si fonda, come si è visto, sull’assunto interpretativo che lo statuto regionale e le correlative norme di attuazione attribuiscono alla Regione stessa il gettito di tutti i tributi erariali, in qualsiasi modo denominati, il cui presupposto d’imposta si sia verificato nell’àmbito del territorio regionale; e ciò anche nel caso in cui l’ammontare del tributo sia versato da contribuenti o sostituti d’imposta con domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.

La ricorrente richiama, a sostegno di tale assunto, soprattutto l’art. 4 delle norme di attuazione statutaria, secondo cui «Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione», interpretato nel senso che spettano alla Regione i tributi erariali il cui presupposto di imposta si matura nel territorio siciliano. La Regione, a ulteriore conforto di tale interpretazione, richiama altresí le sentenze n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999, con le quali la Corte costituzionale ha affermato che la normativa statutaria siciliana e le correlative norme attuative utilizzano, quale generale criterio di riparto del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione Siciliana, il criterio del luogo della realizzazione del presupposto e, quindi, del luogo della manifestazione della capacità contributiva del soggetto passivo d’imposta.

2.2. – La tesi della ricorrente non può essere condivisa, perché si pone in contrasto con l’interpretazione letterale, sistematica e storica delle norme statutarie e di attuazione dello statuto.

2.2.1. – Come è stato piú volte osservato da questa Corte, «il testo dell’art. 36 dello statuto della regione siciliana lascia trasparire una originaria concezione dell’ordinamento finanziario ispirata ad una netta separazione fra finanza statale e finanza regionale» (sent. n. 111 del 1999), nel senso che l’ordinamento finanziario della Regione si basa «sull’esercizio di una potestà impositiva del tutto autonoma della Regione, in spazi lasciati liberi dalla legislazione tributaria dello Stato» (sentenza n. 138 del 1999).

È tuttavia noto che – come sottolineato dalla stessa giurisprudenza costituzionale – le norme di attuazione dello statuto hanno costruito un diverso modello dell’ordinamento finanziario siciliano, in quanto, «allontanandosi dal disegno originariamente sotteso alla formula testuale dell’art. 36 dello statuto» (sent. n. 138 del 1999), prevedono l’«attribuzione alla Regione del gettito della maggior parte dei tributi erariali, riscosso nel territorio regionale, […], fermo restando che […] si applicano nella Regione le disposizioni delle leggi tributarie dello Stato (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965)» (sentenza n. 138 del 1999; analogamente, la sentenza n. 306 del 2004).

In particolare, l’art. 2 delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio generale secondo cui, salvo specifiche eccezioni, spettano alla Regione «tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate». La generalità di tale principio, basato sul luogo in cui si "maturano” le fattispecie di riscossione dei tributi, comporta che, ai fini del riparto del gettito dei tributi erariali tra Stato e Regione Siciliana, l’evocato art. 4 delle medesime norme di attuazione deve essere interpretato in coerenza sistematica con lo stesso art. 2. Ne deriva che l’espressione «fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale», contenuta nel citato art. 4, in quanto si riferisce espressamente ad entrate che «affluiscono […] ad uffici finanziari», va intesa nel senso di fattispecie in cui si matura, nell’àmbito territoriale regionale, l’obbligo di pagare il debito tributario, e cioè nel senso di fattispecie di riscossione del tributo dalle quali sorge, appunto, tale obbligo di pagamento e che si collegano alla realizzazione del presupposto d’imposta (in tempi diversi, anticipati, coincidenti o successivi, a seconda della disciplina dei singoli tributi). Si tratta, perciò, in armonia con il disposto del sopra citato art. 2, di fattispecie tributarie che attengono al procedimento di riscossione e che, ai fini del suddetto riparto, rilevano con riferimento solo ai tributi riscossi nel territorio siciliano e non a quelli il cui presupposto si sia realizzato nel territorio stesso.

Da quanto sopra risulta che la ratio dell’art. 4 non è quella di fissare un criterio di riparto dei tributi tra Stato e Regione basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta, prevalente ed alternativo rispetto al criterio basato sul luogo di riscossione previsto dall’art. 2 delle norme di attuazione statutaria. è solo quella di tenere ferma la spettanza alla Regione di tributi "affluiti” ad uffici finanziari situati fuori dalla Sicilia, in quelle specifiche ipotesi in cui tale afflusso sia stato dirottato da uffici finanziari situati nella Regione ad uffici situati all’esterno di essa; e ciò non per il mutamento della disciplina delle modalità di pagamento del singolo tributo, bensí solo per contingenti esigenze «amministrative» (contabili o di organizzazione interna) degli uffici finanziari.

Questa interpretazione è confermata dalla considerazione che, all’epoca, l’intento del legislatore delle norme di attuazione statutaria era quello, eminentemente pratico, di fondare il riparto del gettito tributario tra Stato e Regione su un criterio generale sicuro ed efficiente, agevolmente ricavabile dalla legge – quale quello del luogo di riscossione del tributo, data la tipicità delle forme di riscossione – e non invece su un criterio imperniato sul luogo di realizzazione del presupposto d’imposta; criterio che, indubbiamente, implicava piú complesse ed incerte indagini, anche dogmatiche, circa l’individuazione in concreto di detto presupposto.

2.2.2. – Tali conclusioni sono ulteriormente avvalorate dalla considerazione che il legislatore delle norme statutarie e di attuazione dello statuto, quando ha voluto fare applicazione del criterio di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto d’imposta, lo ha espressamente stabilito.

Infatti, con gli artt. 37 dello statuto e 7 delle corrispondenti norme di attuazione, esso ha utilizzato questo criterio per la specifica ipotesi in cui imprese industriali e commerciali, private e pubbliche, aventi la sede centrale fuori del territorio della Regione, possiedano in tale territorio stabilimenti ed impianti. In tal caso, le suddette disposizioni stabiliscono che è eccezionalmente riservata alla Regione la quota di imposta relativa al reddito di impresa e di lavoro dipendente riferibile a detti stabilimenti ed impianti. La specificità di tale previsione – limitata, dal punto di vista soggettivo, alle imprese industriali e commerciali ed ai dipendenti di queste e, dal punto di vista oggettivo, alle imposte sui redditi – rende evidente che il criterio del luogo di realizzazione del presupposto costituisce, appunto, solo una tassativa e circoscritta eccezione al criterio generale del luogo di riscossione delle imposte e, pertanto, in quanto di stretta interpretazione, è applicabile ai soli casi previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione statutaria, senza possibilità di estensione analogica a casi diversi.

Da tutto ciò consegue l’erroneità della tesi della ricorrente, che, nell’affermare la generalità di tale criterio di riparto, trasforma una limitata e specifica eccezione in una regola generale, con l’effetto, da un lato, di applicarlo indebitamente a casi non contemplati dalle disposizioni che lo prevedono e, dall’altro, di rendere ingiustificatamente inoperante il diverso criterio di riparto basato sul luogo della riscossione, che, come si è visto, è invece l’unico criterio generale previsto dall’art. 2 delle norme di attuazione.

2.2.3. – Le considerazioni che precedono sono, del resto, pienamente consonanti con la piú risalente giurisprudenza di questa Corte sul punto.

In particolare, nel senso che l’art. 4 delle norme di attuazione va interpretato in armonia con il principio dell’attribuzione alla Regione delle imposte riscosse nel territorio siciliano, si è già espressa questa Corte, affermando che: a) «l’art. 4 delle norme di attuazione non può non essere considerato in stretta relazione col menzionato art. 2, nel contesto della disciplina dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, quale risulta delineato dal citato decreto n. 1074 del 1965» (sentenza n. 71 del 1973); b) «l’art. 4 ha soltanto funzione di salvaguardia della corretta applicazione del sistema. Posto infatti che in base alla normativa testè ricordata il gettito di un tributo erariale spetti alla Regione e non allo Stato, in quanto riscuotibile nel territorio della prima, si è voluto, con le disposizioni di attuazione, chiarire che, nel caso in cui "esigenze amministrative” facciano "affluire” le entrate (e qui si noti come l’espressione indichi plasticamente la materialità del fenomeno) fuori del territorio regionale, non vi è motivo per sottrarre alla Regione quei proventi che le sono attribuiti. Piú chiaramente si vuol dire che lo Stato può, anche con legge, a fini di razionale organizzazione degli uffici, determinare modificazioni delle competenze di questi ed al caso disciplinare diversamente le modalità della riscossione. Ma, ove non si tratti di modificazioni dei principi attinenti alla struttura dei singoli tributi, alla Regione deve essere garantita l’attribuzione delle entrate nella misura di sua spettanza, ancorché la riscossione avvenga fuori del suo territorio» (sentenza n. 71 del 1973); c) «la disposizione dell’art. 4 delle norme di attuazione non ha altra funzione che quella di salvaguardare la regola generale enunciata nell’art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio; e ciò nel senso che l’affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale, disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza determinata in base alle regole cui si è fatto cenno» (sentenza n. 81 del 1973).

Anche la sopra evidenziata natura eccezionale del criterio di riparto previsto dagli artt. 37 dello statuto regionale e 7 delle norme di attuazione è stata già sottolineata da questa Corte: a) «Detto art. 37, lungi dall’esprimere un criterio applicabile ad ogni tributo erariale, costituisce, invero, norma sicuramente eccezionale. Basta considerare che in base ad un principio della legislazione statale, l’imposta sui redditi grava sull’impresa nella essenziale sua unità e sorge, secondo la regola della territorialità del tributo, nel luogo in cui l’impresa ha la sua sede, escludendosi che assuma rilevanza ed autonomia, ai fini tributari, il singolo stabilimento o la singola filiale. L’art. 37 dello Statuto, per contro, ha significato e portata di eccezione, introdotta dal legislatore statutario per dare, limitatamente all’imposta sul reddito (o, come risulta specificato nell’art. 7 del decreto del 1965, sulla ricchezza mobile), ciò che la Regione non avrebbe potuto acquisire» (sentenza n. 71 del 1973); b) «Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si ricava per altro dall’art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella già menzionata decisione n. 71 è stato messo in luce che l’art. 37 dello Statuto, lungi dall’esprimere un principio generale, attribuisce, in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia, estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione […]. Orbene, il citato art. 37 Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come eccezionale il disposto dell’art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima» (sentenza n. 81 del 1973).

2.2.4. – Come si è sopra ricordato, la Regione ricorrente invoca, a sostegno della tesi dell’applicabilità generale del criterio di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta, le sentenze di questa Corte n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999. Tali pronunce – senza dar conto del sopra citato precedente orientamento difforme della Corte – hanno affermato che: a) «L’art. 2 delle citate norme di attuazione − pur sancendo la spettanza alla Regione delle entrate tributarie erariali "riscosse nell’ambito” del territorio regionale − non va inteso nel senso che sia sempre decisivo il luogo fisico in cui avviene l’operazione contabile della riscossione. Esso tende, infatti, ad assicurare alla Regione il gettito derivante dalla "capacità fiscale” che si manifesta nel suo territorio, e cioè dai rapporti tributari che sono in esso radicati, in ragione della residenza fiscale del soggetto produttore del reddito colpito o della collocazione nell’ambito territoriale regionale del fatto cui si collega il sorgere dell’obbligazione tributaria»; b) questa interpretazione «trova conferma, da un lato, nell’art. 4 delle stesse norme di attuazione, il quale precisa che nelle entrate spettanti alla Regione "sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione”; e, dall’altro, nella previsione (contenuta negli artt. 37 dello statuto speciale e 7 delle norme di attuazione in materia finanziaria) di meccanismi di riparto dei redditi soggetti a imposizione nel caso di imprese operanti sia nel territorio siciliano sia in altri territori» (sentenza n. 306 del 2004, che richiama la sentenza n. 138 del 1999).

In ragione delle considerazioni svolte nei punti precedenti, questa Corte ritiene di doversi discostare dall’interpretazione dello statuto e delle norme attuative fornita dalle suindicate pronunce e di dover riaffermare, al riguardo, la sopra delineata ricostruzione del sistema di riparto del gettito tributario tra Stato e Regione Siciliana, confermativa di quella evidenziata dalle sopra richiamate sentenze n. 81 e n. 71 del 1973. In particolare, va ribadito che: a) il criterio generale di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto, quale manifestazione della «capacità fiscale» del soggetto passivo di imposta, non trova alcun appiglio testuale nell’art. 2 delle citate norme di attuazione, il quale fa esclusivo riferimento al luogo in cui viene riscosso il tributo; b) il testo dell’art. 4 delle norme di attuazione non autorizza a ritenere che le «fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale» debbano intendersi, in ingiustificata contraddizione con il citato art. 2, come «fattispecie in cui si realizza il presupposto d’imposta nel territorio della Regione», ma impone, al contrario, di intendere queste ultime come «fattispecie di riscossione che si sono realizzate nella Regione», le quali, in quanto attengono all’adempimento dell’obbligo tributario, sono strettamente connesse alla disciplina del tributo e, perciò, non possono essere riduttivamente considerate quali mere "operazioni contabili” (come, invece, fanno le sentenza n. 306 del 2004 e n. 138 del 1999); c) le condizioni di applicazione del criterio basato sul luogo di realizzazione del presupposto, previste dagli artt. 37 dello statuto e 7 delle norme di attuazione, sono piú dettagliate e circoscritte di quelle di applicazione del criterio generale del luogo di riscossione, previste dall’art. 2 delle norme di attuazione, con la conseguenza che tali criteri sono tra loro in rapporto di eccezione e regola.

2.2.4.1. – Per completezza, va altresí osservato che nella sentenza n. 306 del 2004 il suddetto erroneo assunto interpretativo circa la generalità del criterio di riparto basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta non era necessario per giungere alla conclusione della spettanza alle Province della Regione Siciliana del gettito relativo al conflitto di attribuzione tra enti deciso con quella pronuncia, cioè del gettito dell’imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, «dovuta dagli assicuratori che hanno il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui i premi riscossi siano relativi a polizze di assicurazione rilasciate per veicoli a motore iscritti in pubblici registri automobilistici aventi sede nelle Province siciliane, ovvero per macchine agricole con carte di circolazione intestate a residenti nelle indicate Province» (punto 1. del Considerato in diritto). In quel giudizio, veniva in rilievo il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce il gettito di tale imposta alle Province nei cui pubblici registri sono iscritti i veicoli assicurati e demanda la sua attuazione, per quanto attiene alle Regioni a statuto speciale, a dette Regioni, in conformità ai rispettivi statuti di autonomia. La Regione Siciliana aveva puntualmente riprodotto la norma statale in una propria legge regionale, ma lo Stato si era ugualmente rifiutato di attribuire il gettito dell’imposta alle Province siciliane, nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano, pur se i premi riscossi riguardavano polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle Province siciliane. L’illegittimità del rifiuto statale di corrispondere il gettito, tuttavia, derivava non già dalla normativa statutaria della Regione Siciliana, ma dalla stessa legge statale. Infatti, nel caso di assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio siciliano, la riscossione dell’imposta viene effettuata fuori dalla Sicilia ed il relativo gettito spetterebbe allo Stato, in base al sopra ricordato art. 2 della normativa di attuazione statutaria. Lo Stato, però, con il citato d.lgs. n. 446 del 1997 (riprodotto, sul punto, dalla legge regionale), ha assegnato alle Province siciliane tale gettito, derogando al suddetto criterio generale di riparto.

2.2.4.2. – Tra i precedenti invocati dalla ricorrente, pertanto, solo nella sentenza n. 138 del 1999 è riscontrabile, quale unica ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione, il criterio di riparto, interpretato erroneamente come generale, basato sul luogo di realizzazione del presupposto di imposta. Infatti con tale pronuncia, la Corte, rigettando le argomentazioni della Regione Siciliana (la quale lamentava che i criteri di ripartizione del gettito dell’IRAP tra le varie Regioni interessate fossero diversi da quello del luogo della riscossione dell’imposta, previsto dall’art. 2 delle norme di attuazione statutaria), ha affermato che il criterio di ripartizione tra Stato e Regione previsto dalla legge statale per l’IRAP è essenzialmente basato sul luogo di «realizzazione del valore della produzione netta, […] che esprime la "capacità fiscale” riferibile alla Regione» e che tale criterio è identico a quello fissato in generale dagli artt. 2 e 4 delle norme di attuazione dello statuto speciale. Tale ultima affermazione non può essere condivisa, per le considerazioni sopra svolte.

2.3. – Ciò premesso, va precisato, ai fini di una corretta applicazione del criterio di riparto basato sul luogo della riscossione, che questa si realizza nel luogo previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo tributario. In particolare, nel caso in cui il versamento del tributo è effettuato, previa ritenuta (a titolo definitivo o di acconto), dal sostituto d’imposta – cioè da un obbligato diverso dal soggetto che ha realizzato il presupposto –, il luogo di riscossione si identifica in quello del versamento delle ritenute, cioè nel luogo del domicilio fiscale del sostituto stesso. Il versamento dell’imposta da parte del sostituto – obbligato in via autonoma rispetto al soggetto sostituito ed «in luogo» di questo (ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973) – costituisce, infatti, un elemento essenziale della fattispecie legale della riscossione, in quanto attiene alla struttura della riscossione stessa, disciplinata direttamente dalla legge. Ne consegue che, nell’ipotesi prospettata dalla ricorrente di un sostituto d’imposta avente domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano e di un sostituito con domicilio fiscale nel territorio regionale, non è applicabile l’art. 4 delle norme di attuazione statutaria, secondo cui spettano alla Regione anche le entrate che, «sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione». Tale inapplicabilità discende da due diverse e concorrenti ragioni: a) perché la fattispecie tributaria di riscossione è "maturata” nel domicilio fiscale del sostituto che ha versato le ritenute e, dunque, nell’ipotesi in esame, fuori dal territorio della Regione; b) perché, in ogni caso, le ritenute versate dal suddetto sostituto affluiscono ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione per motivi inerenti alla stessa struttura della riscossione del tributo e non certo per quelle contingenti esigenze, meramente «amministrative» ed interne all’amministrazione finanziaria, che, ai sensi dell’art. 4 delle norme di attuazione statutaria, renderebbero irrilevante, ai fini della spettanza del gettito alla Regione, la dislocazione del locus solutionis fuori dalla Sicilia. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, nella sostituzione d’imposta, ai fini della riscossione e del riparto dei tributi tra Stato e Regione Siciliana, è dunque rilevante solo il domicilio fiscale del sostituto e non quello del sostituito.

Nello stesso senso, del resto, si è già espressa questa Corte con la sentenza n. 81 del 1973, la quale ha affermato, con riferimento all’ipotesi di «ritenute erariali sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali», che «non si tratta […] di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per "esigenze amministrative” affluiscono ad uffici situati fuori di quel territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio generale della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni interessate debbono operare determinate ritenute e corrispondere le retribuzioni al netto di esse».

2.4. – Dalla sopra accertata correttezza della premessa interpretativa, secondo cui l’art. 2 delle norme di attuazione statutaria stabilisce il principio generale che spettano alla Regione le entrate di tutti i tributi erariali riscossi nell’àmbito del territorio regionale, discende che il gettito dei tributi rivendicati dalla Regione ricorrente è di spettanza statale, trattandosi di tributi riscossi fuori dalla Regione Siciliana e non riservati alla Regione stessa da alcuna norma statutaria o di attuazione statutaria. Solo per quanto riguarda l’IVA concernente i generi di monopolio (tabacchi), il relativo gettito deve ritenersi riservato allo Stato in forza della normativa statutaria in tema di monopoli, indipendentemente dal luogo della riscossione.

Per una conferma di queste conclusioni, è opportuno procedere all’analisi separata dei singoli prelievi oggetto del ricorso.

2.4.1. – La Regione rivendica, in primo luogo, l’imposta sulle assicurazioni prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, limitatamente alle ipotesi in cui detta imposta sia versata da assicuratori che abbiano il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori dal territorio regionale, ma con riferimento a premi percepiti per polizze assicurative «rilasciate per fattispecie contrattuali assicurative maturate nell’ambito regionale». La stessa ricorrente precisa che la richiesta non riguarda l’imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, dovuta da assicuratori aventi il domicilio fiscale o la rappresentanza fuori del territorio siciliano, con riferimento ai premi riguardanti polizze assicurative rilasciate per veicoli iscritti in pubblici registri delle Province siciliane o per macchine agricole i cui intestatari risiedano in tali Province. Si è già visto, infatti, che per tale imposta, il d.lgs. n. 446 del 1997 attribuisce il gettito alle Province nei cui pubblici registri sono iscritti i veicoli assicurati (come confermato dalla sentenza di questa Corte n. 306 del 2004).

La pretesa della ricorrente non è fondata.

L’imposta di cui alla legge n. 1216 del 1961 è dovuta e pagata all’erario dall’assicuratore – a favore del quale è prevista la rivalsa nei confronti degli assicurati − con riferimento ai premi assicurativi da lui percepiti e denunciati con dichiarazioni periodiche complessive. La fattispecie di riscossione si realizza, perciò, nel domicilio fiscale dell’assicuratore, con la conseguenza che, nel caso in cui tale domicilio sia situato fuori dal territorio siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, in forza del piú volte citato art. 2 delle norme di attuazione statutaria. L’accertato rilievo esclusivo del luogo della riscossione, ai fini del riparto del gettito tributario tra Stato e Regione, consente di trascurare sia le discussioni dottrinali circa l’identificazione del soggetto passivo (l’assicuratore o l’assicurato oppure il terzo contraente) sia le difficoltà di determinare in concreto il luogo di realizzazione del presupposto d’imposta (connesse con la variabilità del locus solutionis del premio, a seconda delle modalità prescelte dall’assicuratore per la sua organizzazione imprenditoriale: filiali, agenti con rappresentanza, sede).

2.4.2. – La Regione rivendica, in secondo luogo, il gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), limitatamente alle «operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia» e per le quali il versamento dell’imposta sia effettuato fuori dal territorio regionale.

Anche tale pretesa non è fondata.

L’IVA (per quel che qui interessa, in relazione alle richieste della ricorrente) è dovuta e versata all’erario − con riferimento a dichiarazioni periodiche complessive – da chi, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, cede beni o fornisce servizi. Il cedente o fornitore agisce in via di rivalsa obbligatoria nei confronti del cessionario del bene o del committente e, al fine di determinare l’importo netto da versare all’erario, effettua complessive detrazioni dell’IVA da lui, a sua volta, corrisposta in via di rivalsa a terzi per gli acquisti inerenti all’impresa.

Come si è sopra accertato, le norme di attuazione statutaria prevedono, quale criterio generale di riparto, quello del luogo di riscossione. In base a tale criterio, pertanto, rileva il domicilio fiscale del cedente il bene o del fornitore di servizi, cioè il luogo in cui detti soggetti, in quanto obbligati al pagamento dell’IVA, realizzano la fattispecie di riscossione. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione ricorrente, nel caso in cui chi è tenuto al versamento dell’IVA all’erario abbia domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano, il gettito dell’imposta spetta allo Stato.

2.4.3. – La Regione rivendica, in terzo luogo, il gettito dell’IVA versata all’erario dai depositi periferici di vendita dei generi di monopolio (tabacchi) ubicati nella Regione, con riferimento alle «operazioni imponibili il cui presupposto si realizzi in Sicilia».

La pretesa della ricorrente non è fondata, sia pure per motivi diversi dall’applicazione del sopra menzionato criterio generale di riparto basato sul luogo della riscossione dei tributi erariali.

I depositari periferici, ubicati in Sicilia, della vendita dei generi di monopolio (tabacchi) sono tenuti a corrispondere alle tesorerie provinciali, in via di acconto, l’IVA relativa alle loro vendite (applicata eccezionalmente, per detti beni, come imposta monofase), ma il conguaglio finale, con dichiarazione unitaria e complessiva, è effettuato dal deposito centrale, in Roma, dell’Amministrazione autonoma per i monopoli di Stato. In tale sistema, lo speciale tipo di IVA dovuta sulla base del prezzo di vendita dei suddetti generi di monopolio va annoverato tra le entrate tributarie afferenti a tale monopolio e quindi – indipendentemente dal luogo della riscossione del tributo − è riservata espressamente allo Stato, in forza dell’art. 36, secondo comma, dello statuto («sono […] riservate allo Stato [..] le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto»), dell’art. 2, secondo comma, delle norme attuative («competono allo Stato le entrate derivanti […] dal monopolio dei tabacchi») e della tabella B) ad esse annessa («Entrate tributarie riservate allo Stato […]. Proventi del monopolio dei tabacchi: […] Entrate eventuali diverse concernenti i monopoli»).

Va soggiunto al riguardo che, non rientrando ovviamente l’IVA (ivi compresa quella in esame sui monopoli) nella categoria delle imposte sui redditi, non sono applicabili nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli artt. 37 dello statuto e 7 delle norme di attuazione, i quali (come si è visto) riguardano esclusivamente le imposte sui redditi.

2.4.4. – La Regione rivendica, in quarto luogo, il gettito dell’imposta sugli interessi ed altri proventi applicata nei confronti dei titolari di conti correnti o di deposito − ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 −, mediante ritenute effettuate dall’Ente poste italiane (ora s.p.a. Poste Italiane) e dagli istituti di credito aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale, nell’ipotesi in cui le ritenute eseguite dai suddetti «sostituti di imposta siano relative a interessi e altri proventi corrisposti a depositanti e correntisti di uffici postali e dipendenze bancarie operanti nella Regione».

Al pari dei tributi precedentemente esaminati, la rivendicazione di tale imposta da parte della ricorrente non è fondata.

Il tributo in esame è versato all’erario dall’Ente Poste o dalla banca che, nella loro qualità di sostituti di imposta, hanno effettuato ritenute (in via di acconto o di imposta, a seconda dei casi) in relazione agli interessi e proventi dovuti al depositante. In base al criterio del luogo della riscossione da applicare nella specie, rileva il luogo in cui il sostituto d’imposta ha effettuato il versamento all’erario, e cioè il luogo in cui esso ha domicilio fiscale. Ne consegue che, nel caso in cui i sostituti d’imposta siano l’Ente Poste italiane o banche che abbiano il proprio domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano, il gettito del tributo spetta allo Stato, ai sensi dell’art. 2 delle norme di attuazione statutaria.

2.4.5. – Infine, in quinto luogo, la Regione rivendica il gettito delle «ritenute d’acconto operate dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, con sede centrale fuori dal territorio regionale, su stipendi ed altri emolumenti corrisposti in favore di dipendenti o altri soggetti che abbiano espletato stabilmente la propria attività lavorativa nel territorio della regione».

La pretesa della ricorrente non è fondata neppure in questa ipotesi.

Deve prendersi preliminarmente atto che – come già notato in precedenza − non è controversa tra le parti la spettanza regionale della quota delle imposte sui redditi di impresa o di lavoro dipendente afferente agli stabilimenti od impianti ubicati in Sicilia ed appartenenti ad imprese pubbliche o private con sede centrale fuori dal territorio della Regione (artt. 37 dello statuto e 7 delle relative norme di attuazione). La richiesta della ricorrente riguarda, infatti, ipotesi diverse, relative a datori di lavoro pubblici non imprenditori, per le quali opera il generale criterio di riparto basato sul luogo della riscossione del tributo e non quello eccezionale basato sul luogo di realizzazione del presupposto d’imposta. Per tali ritenute d’acconto, operate alla fonte (ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973) nei confronti dei propri dipendenti, da amministrazioni pubbliche di natura non imprenditoriale, nella loro qualità di sostituti d’imposta, e riscosse dall’erario mediante versamento diretto (ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), rileva, dunque, soltanto il luogo in cui le ritenute sono versate all’erario, cioè il luogo in cui è la sede centrale di dette amministrazioni, senza che vengano in considerazione né il domicilio fiscale del dipendente, né la localizzazione degli impianti e stabilimenti dell’amministrazione presso i quali viene svolta l’attività lavorativa. Poiché la questione è posta dalla ricorrente solo per le amministrazioni pubbliche con sede centrale situata fuori dal territorio siciliano, il gettito delle ritenute spetta, in tali ipotesi, allo Stato e va rigettata, pertanto, la richiesta della Regione. A maggior ragione, tale conclusione vale per l’ipotesi di ritenuta diretta in acconto da parte dello Stato, ai sensi degli artt. 29 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2 del d.P.R. n. 602 del 1973.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell’economia e delle finanze emettere la nota in data 18 dicembre 2007, n. 27685-2007/DPF/UFF, del Dipartimento per le politiche fiscali presso detto Ministero, impugnata dalla Regione Siciliana con il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 22 marzo 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2010.