Ordinanza n. 32 del 2010

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ORDINANZA N. 32

ANNO 2010

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco           AMIRANTE                   Presidente

- Ugo                     DE SIERVO                     Giudice

- Paolo                  MADDALENA                      "

- Alfio                    FINOCCHIARO                   "

- Franco                GALLO                                  "

- Luigi                    MAZZELLA                          "

- Gaetano              SILVESTRI                            "

- Sabino                 CASSESE                              "

- Maria Rita           SAULLE                                "

- Giuseppe             TESAURO                             "

- Paolo Maria        NAPOLITANO                     "

- Giuseppe             FRIGO                                   "

- Alessandro          CRISCUOLO                        "

- Paolo                  GROSSI                                 "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento penale a carico di D. A. ed altra con ordinanza del 20 marzo 2008 iscritta al n. 179 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto  l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, con ordinanza emessa il 20 marzo 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che l’imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»;

che il giudice a quo riferisce di aver ricevuto gli atti relativi al procedimento dalla Corte di cassazione, la quale aveva qualificato come appello il gravame avverso una sentenza di condanna irrogata dal giudice di pace alla pena pecuniaria ed al risarcimento del danno, originariamente proposto al tribunale e da questo qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000;

che, secondo il rimettente, la norma censurata violerebbe in primo luogo l’art. 76 Cost., in relazione all’art. 17, comma 1, lettera n), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale), in quanto la delega contenuta in tale ultima norma espressamente sottrarrebbe le sentenze «che applicano la sola pena pecuniaria» alla previsione della appellabilità delle sentenze del giudice di pace;

che, a suo avviso, l’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 274 del 2000 avrebbe peraltro determinato un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle condanne alla pena dell’ammenda irrogate dal giudice ordinario e non appellabili ex art. 593, comma 3, del codice di procedura penale anche in presenza di una condanna risarcitoria, violando, in tal modo, anche l’art. 3, Cost.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile ed infondata», rammentando che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 426 del 2008 ha già dichiarato infondata analoga questione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, in relazione all’art. 17, comma 1, lettera n), della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell’art. 593 del codice di procedura penale), l’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui stabilisce che l’imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno»;

che una questione identica, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sotto gli stessi profili, è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 426 del 2008;

che, in detta sentenza, è stato precisato che la scelta operata dal legislatore delegato, non solo è consentita dalla formulazione letterale del principio direttivo recato dall’art. 17, comma 1, lettera n), della legge n. 468 del 1999, ma risulta altresì rispettosa degli indirizzi generali della delega in materia di procedimento penale davanti al giudice di pace;

che, inoltre, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., la citata pronuncia, fra l’altro, ha affermato che il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta;

che, non risultando addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati nella citata sentenza n. 426 del 2008, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 febbraio 2010.