Sentenza n. 339 del 2009

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SENTENZA N. 339

 

ANNO 2009

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

-        Francesco              AMIRANTE                                     Presidente

 

-        Ugo                       DE SIERVO                                    Giudice

 

-        Paolo                     MADDALENA                                     "

 

-        Alfio                     FINOCCHIARO                                   "

 

-        Franco                   GALLO                                                "

 

-        Luigi                     MAZZELLA                                         "

 

-        Gaetano                 SILVESTRI                                          "

 

-        Sabino                   CASSESE                                             "

 

-        Maria Rita              SAULLE                                               "

 

-        Giuseppe                TESAURO                                            "

 

-        Paolo Maria           NAPOLITANO                                     "

 

-        Giuseppe                FRIGO                                                 "

 

-        Alessandro            CRISCUOLO                                        "

 

-        Paolo                     GROSSI                                               "

 

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 3, e 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), promossi con ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna notificati il 16-20 ed il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ottobre 2008 ed iscritti ai nn. 66 e 69 del registro ricorsi 2008.

 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell’udienza pubblica del 17 novembre 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

 

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e gli avvocati dello Stato Maria Letizia Guida e Guido Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. – Con ricorso notificato il 16 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 66 del 2008) la Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

 

La disposizione impugnata, al comma 1, prevede che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità nel settore per il breve ed il lungo periodo ed indica le misure necessarie per conseguire una serie di obiettivi, che vengono appositamente indicati.

 

Il comma 2 prevede che «ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente».

 

La ricorrente non contesta tale competenza statale, ma denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che essa sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali».

 

Infatti, la disposizione impugnata sarebbe da ascriversi alla competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con la conseguenza che «le esigenze unitarie che possono giustificare una strategia energetica nazionale non possono comunque prescindere dalla previsione di un adeguato coinvolgimento regionale», giacché esse «hanno forti ricadute sulle scelte strategiche regionali».

 

2. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

 

A parere dell’Avvocatura, non sarebbe invocabile nel caso di specie la competenza concernente la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia, posto che la strategia energetica consisterebbe in una «pianificazione anteriore alla produzione», da intestarsi necessariamente allo Stato in ragione del suo carattere unitario; sarebbero invece rilevanti le competenze legislative statali in tema di «politica estera», «rapporti internazionali dello Stato», «impiego delle risorse finanziarie dello Stato», «tutela dell’ambiente», «determinazione dei livelli essenziali di tutela sanitaria», «tutela dell’unità economica dello Stato».

 

Entro siffatti ambiti, dovrebbe ritenersi preclusa alle Regioni una «potestà interdittiva» che consentirebbe loro, negando il proprio consenso all’intesa auspicata dalla ricorrente, di paralizzare la politica nazionale dell’energia, frustrando nel contempo la funzione di direzione della politica generale del Governo che spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

L’Avvocatura aggiunge che la ricorrente avrebbe omesso di indicare «quale sua competenza sarebbe lesa dalla norma impugnata», e che tale omissione sarebbe il necessario effetto della natura unitaria delle funzioni ivi previste: né sarebbe consentito ad una sola Regione «rivendicare competenze che, anche se sussistenti, (…) potrebbero essere esercitate solo collegialmente da tutte le Regioni».

 

3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il successivo 22 ottobre (reg. ric. n. 69 del 2008) la Regione Emilia-Romagna ha a propria volta impugnato numerose disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, tra cui gli artt. 7, comma 2, 8, comma 3, e 10, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

 

Quanto all’art. 7, comma 2, la ricorrente propone la medesima censura svolta dalla Regione Piemonte, sottolineando la necessità dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre non sarebbe sufficiente l’intervento della Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente, di cui non è indicata la composizione.

 

L’art. 8, comma 2, stabilisce che «i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’art. 5, primo comma, del d.lgs. 23 maggio 2000, n.164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi».

 

L’impugnato comma 3 aggiunge che «il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine».

 

La ricorrente, premesso che tale disposizione interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio, ne denuncia l’illegittimità costituzionale, con riguardo al principio di leale collaborazione, nella parte in cui «non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto regolativo di cui all’ultimo periodo del comma e quella della Regione interessata per l’atto di attribuzione del giacimento ad altro titolare».

 

Infine, l’art. 10, dedicato alla «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni», integrando l’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), stabilisce, quanto alle modalità di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, che siano considerati prioritariamente i progetti di investimento redatti «sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

 

Anche tale disposizione, attinente alle materie di competenza concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, nella parte in cui non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

 

4. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, o comunque infondato.

 

L’Avvocatura limita le proprie osservazioni all’art. 10, affermando che la disposizione impugnata «non introduce nessuna modifica procedurale alla legge n. 311 del 2004, ma si limita a stabilire che l’iniziativa di una serie di attività finanziabili sulla base di un dato strumento normativo spetta al Ministero dello sviluppo economico».

 

5. – Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento delle censure.

 

Quanto all’impugnato art. 7, comma 2, la ricorrente si limita a constatare che l’Avvocatura dello Stato non ha svolto alcuna difesa in merito.

 

Quanto all’impugnato art. 8, comma 3, la Regione aggiunge che non determinerebbe cessazione del contendere il sopraggiunto d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali), con il quale si è affermata la necessità dell’intesa con la Regione ai fini dell’attribuzione della concessione di coltivazione del giacimento, poiché tale previsione secondaria non supererebbe quanto previsto dalla norma di legge oggetto di ricorso, e comunque «potrebbe un giorno essere modificata».

 

Quanto all’impugnato art. 10, la Regione sottolinea, a fronte di ciò che è stato eccepito dall’Avvocatura, che la norma impugnata avrebbe carattere innovativo, posto che con essa si individua una «nuova priorità» con riguardo agli interventi ammessi a finanziamento, «a prescindere dalla consolidata giurisprudenza secondo la quale gli atti legislativi sono impugnabili anche se apparentemente confermativi».

 

6. – A propria volta l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria nel procedimento promosso con ricorso della Regione Piemonte, insistendo per il rigetto della domanda.

 

L’art. 7 impugnato, infatti, non avrebbe attinenza con la materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, poiché da un lato si riferirebbe a misure che esulano da siffatte attività, e dall’altro lato riguarderebbe «l’energia in genere, e non l’energia elettrica in particolare».

 

In ogni caso, la disposizione censurata si limiterebbe a disciplinare «fasi programmatorie preliminari», fermo restando che «la Regione potrà eventualmente far valere le sue ragioni contro il provvedimento del Consiglio dei ministri, se sconfinasse dalle sfere assegnate».

 

 

Considerato in diritto

 

1. – La Regione Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

 

La disposizione censurata stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «strategia energetica nazionale», indicando priorità e misure per il conseguimento di «obiettivi» rilevanti in campo energetico (comma 1), e che la proposta di cui si è detto, è elaborata in accordo con una «Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente» (comma 2).

 

La ricorrente denuncia la norma nella parte in cui essa non prevede che la predeterminazione della «strategia energetica nazionale» sia esercitata previa intesa con «la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza Unificata, nonché con le singole Regioni interessate là dove vi siano aspetti che coinvolgono le specificità territoriali», in quanto titolari della potestà legislativa concorrente in tema di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

 

A sua volta la Regione Emilia-Romagna, nell’impugnare numerose altre disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, ha censurato per analoghi motivi e con identiche conclusioni il solo comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che «la composizione della Conferenza» ivi prevista «non è indicata e, dunque, non è dato riscontrare alcun esplicito coinvolgimento delle Regioni» nella definizione della strategia energetica nazionale.

 

Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato, limitatamente all’odierno giudizio, anche l’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione alle materie dell’energia e del governo del territorio) e al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, dal momento che tale disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblica l’elenco dei giacimenti di idrocarburi cosiddetti «marginali», ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero, escludendo ogni forma di coinvolgimento delle Regioni, sia in fase di adozione del decreto, sia in fase di rilascio della concessione al nuovo titolare. La ricorrente chiede che venga introdotta l’intesa, con la Conferenza Stato-Regioni con riguardo al primo atto, e con ciascuna Regione interessata con riguardo al secondo atto.

 

Infine, viene impugnato in questa sede dalla Regione Emilia-Romagna anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativo al Fondo rotativo istituito dall’art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).

 

La disposizione impugnata individua una nuova priorità di investimento del Fondo, costituita dai progetti relativi ad «infrastrutture nel settore energetico e in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base dei programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

 

Tale disposizione, che la ricorrente ritiene attenere alle materie di competenza legislativa concorrente dell’energia, del governo del territorio e dell’ordinamento della comunicazione, sarebbe illegittima, non prevedendosi, in violazione del principio di leale collaborazione, l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sui programmi in questione.

 

2. – Data la parziale identità e l’analogia delle censure sollevate i ricorsi vanno riuniti per essere decisi con un’unica sentenza, mentre si riserva a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.

 

3. – Le censure relative all’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008 non sono fondate.

 

Il comma 1 di tale disposizione, infatti, disciplina la procedura mediante la quale il Governo può giungere a definire una «strategia energetica» nazionale, prevedendosi la necessità di una proposta in materia del Ministro dello sviluppo economico al Consiglio dei ministri e comunque la previa convocazione di un’apposita Conferenza nazionale sull’energia e sull’ambiente.

 

L’Avvocatura dello Stato erra nel negare che la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» possa venire distinta da una più ampia nozione di politica energetica, che farebbe capo esclusivamente allo Stato in fase di «programmazione» degli interventi strategici necessari. Questa Corte, infatti, ha già affermato che l’espressione utilizzata nel terzo comma dell’art. 117 Cost. deve ritenersi corrispondere alla nozione di «settore energetico» di cui alla legge n. 239 del 2004, così come alla corrispondente nozione di «politica energetica nazionale» utilizzata dal legislatore statale nell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (sentenza n. 383 del 2005).

 

Nel contempo, al fine di preservare «gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge nel suo concreto funzionamento» (sentenza n. 248 del 2006), non può negarsi che il Governo della Repubblica possa assumere, nel rispetto della sfera di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni, un ruolo di impulso ai fini dello sviluppo energetico nazionale, in quanto parte della politica generale che ad esso compete tracciare.

 

È a tale funzione di indirizzo preliminare, piuttosto che alla predeterminazione legislativa del contenuto delle misure che ne costituissero il concreto esercizio, che si rivolge la disposizione impugnata.

 

Essa, in particolare, si limita a determinare finalisticamente, e nell’esercizio della competenza statale concernente i principi fondamentali della materia energia, «obiettivi» strategici in campo energetico, omettendo del tutto la descrizione dell’oggetto delle «misure» a ciò necessarie.

 

Va da sé, pertanto, che le Regioni ben potranno attivare i rimedi che l’ordinamento offre loro, e tra questi l’accesso a questa Corte, nel caso in cui tali misure, una volta adottate, dovessero rivelarsi lesive della sfera di competenza regionale, mentre, alcun carattere invasivo di tale sfera riveste in sé la disposizione impugnata.

 

Pur dovendosi rispettare la competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura, viene indicata dalla Regione Piemonte, oltre che dalla Regione Emilia-Romagna, a sostegno del ricorso), non se ne può infatti dedurre la impossibilità per il legislatore statale di determinare una speciale disciplina mediante la quale il Governo della Repubblica può giungere ad elaborare una propria piattaforma d’azione in un settore in profondo mutamento dopo – tra l’altro – la determinazione di riaprire la sperimentazione sul versante della produzione energetica nucleare, l’accresciuta diversificazione delle fonti di energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ed in considerazione dell’importanza del dibattito sulla sostenibilità ambientale nella produzione e nell’uso dell’energia.

 

Lo stesso coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nella Conferenza nazionale dell’energia e dell’ambiente risponderà alla naturale esigenza di rendere partecipi di questo confronto preliminare anche i responsabili della gestione di tutti i settori dell’amministrazione regionale e locale toccati da scelte del genere (unitamente a tutti gli altri soggetti che il Governo riterrà opportuno coinvolgere), senza che da ciò possa ovviamente derivare alcun vincolo al Governo, con riguardo alla determinazione della politica generale.

 

4. – La Regione Emilia-Romagna avanza un duplice rilievo di incostituzionalità in rifermento all’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, dal momento che nella procedura ivi disciplinata e relativa alla attribuzione ad altro titolare della concessione di «giacimenti di idrocarburi definiti marginali», secondo quanto prevede il comma 2 del medesimo art. 8, anzitutto sarebbe esclusa l’intesa della Regione interessata relativamente al nuovo atto di attribuzione del giacimento, malgrado le competenze regionali in tema di energia e di governo del territorio.

 

Questa prima censura non è fondata, a causa dell’erroneo presupposto interpretativo assunto.

 

La disposizione censurata, infatti, non esclude la partecipazione della Regione interessata alla procedura concessoria, che era prevista (sentenza n. 383 del 2005) al momento della adozione della norma impugnata dall’art. 1, comma 7, lettera n), e comma 78, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia); quest’ultima legge è stata successivamente modificata ad opera dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), che ha introdotto, all’art. 1, un apposito comma 82-ter, ribadendo che la concessione è rilasciata in seguito ad un procedimento unico a cui partecipano le amministrazioni competenti ai sensi del precedente comma 7, lettera n), ovvero, senza dubbio alcuno, le Regioni interessate.

 

È in attuazione di queste specifiche disposizioni legislative che l’art. 9 del d.m. 30 giugno 2009 (Disciplina e modalità di attuazione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali) prevede espressamente che la «concessione di coltivazione di giacimento marginale è attribuita, nei termini previsti dalla legge n. 239 del 23 agosto 2004, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato, per le attività in terraferma, d’intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente».

 

Resta pertanto assodato che la necessità dell’intesa con la Regione, già prevista in via generale dalla legislazione vigente, non è stata superata dalla disposizione censurata.

 

La seconda censura avanzata dalla Regione ricorrente concerne, invece, la mancata partecipazione regionale alla determinazione del decreto ministeriale previsto nel comma 3 dell’art. 8, dal momento che questo interverrebbe nelle materie concorrenti dell’energia e del governo del territorio.

 

Questa Corte osserva che tale decreto disciplina le modalità con cui debbono svolgersi le «procedure competitive» per l’assegnazione della concessione ad altro titolare, sicché è evidente che, unitamente alla materia concorrente dell’energia, esso interseca l’area riservata alla competenza esclusiva dello Stato avente ad oggetto la tutela della concorrenza.

 

Conformemente a quanto deciso di recente in un caso analogo (sentenza n. 1 del 2008, al punto 7.3 del Considerato in diritto), deve riconoscersi la parziale illegittimità costituzionale della disposizione censurata, per la mancata previsione di strumenti di leale collaborazione per la parte che si riferisce a materie di competenza legislativa ed amministrativa delle Regioni interessate. Anche in questo caso «va rimessa alla discrezionalità del legislatore la predisposizione di regole che comportino il coinvolgimento regionale nell’adozione del decreto in questione».

 

5. – La Regione Emilia-Romagna censura anche l’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008 (recante «promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni»), il quale aggiunge il comma c-ter all’art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, disposizione che determina i criteri prioritari di riparto del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

 

La ricorrente ritiene lese le proprie competenze in materia di energia, governo del territorio ed ordinamento della comunicazione, posto che la norma impugnata non subordina all’intesa con la Conferenza Stato-Regioni la formulazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei programmi relativi alle infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione.

 

Questa Corte deve sul punto rilevare che, unitamente alle competenze regionali sopra individuate, concorrono nel caso di specie interessi, facenti capo al Fondo rotativo, ascrivibili nel contempo ad una sfera riservata alla legislazione statale in via esclusiva.

 

Con riguardo alla rete di infrastrutture di comunicazione elettronica, ma con argomenti certamente estensibili alla rete energetica e della telecomunicazione, si è infatti già posta in luce «l’incidenza che un’efficiente rete» «può avere sullo sviluppo economico del Paese e sulla concorrenzialità delle imprese» (sentenza n. 336 del 2005). In tale prospettiva, viene in rilievo non già una finalità di «aiuto» di Stato alle imprese, in sé incompatibile con la tutela della concorrenza (sentenza n. 63 del 2008), quanto, invece, la realizzazione di «programmi» con cui soddisfare i requisiti fattuali, in punto di accesso alla fonte energetica e ai mezzi di telecomunicazione, necessari ai fini della libera competizione sul mercato.

 

Il concorso di tali competenze, non potendosi formulare un giudizio di prevalenza dell’una sull’altra, implica il ricorso a strumenti di leale collaborazione, che «possono assumere, rispettivamente, la forma di intese o pareri, a seconda del maggiore o minore impatto dell’intervento finanziario statale sulle competenze regionali» (sentenza n. 168 del 2008).

 

Nel caso di specie, questa Corte ritiene sufficiente per l’autonomia regionale l’assunzione del parere della Conferenza Stato-Regioni sui programmi che il Ministero dello sviluppo economico predispone ai sensi della disposizione impugnata: essa, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede tale requisito.

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i ricorsi e riservata a separate pronunce la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna nel ricorso di cui al reg. ric. n. 69 del 2008;

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l’attribuzione della concessione ad altro titolare;

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

 

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7 del decreto-legge n. 112 del 2008, promosse, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Piemonte e, limitatamente al comma 2, dalla Regione Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati in epigrafe;

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe, nella parte in cui tale disposizione non prevedrebbe la necessità dell’intesa con la Regione interessata, in sede di rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2009.

 

F.to:

 

Francesco AMIRANTE, Presidente

 

Ugo DE SIERVO, Redattore

 

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2009.