Sentenza n. 253 del 2009

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SENTENZA N. 253

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco               AMIRANTE                 Presidente

- Ugo                        DE SIERVO                   Giudice

- Paolo                      MADDALENA                   "

- Alfio                      FINOCCHIARO                 "

- Franco                    GALLO                             "

- Luigi                      MAZZELLA                      "

- Gaetano                  SILVESTRI                       "

- Sabino                    CASSESE                          "

- Maria Rita              SAULLE                            "

- Giuseppe                TESAURO                         "

- Paolo Maria            NAPOLITANO                  "

- Giuseppe                FRIGO                               "

- Alessandro              CRISCUOLO                     "

- Paolo                      GROSSI                             "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008, depositato in cancelleria il 25 luglio 2008 e iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;

uditi l’avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 17-21 luglio 2008 e depositato il successivo 25 luglio 2008, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nonché all’art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

L’impugnato art. 4 subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso (comma 1).

Il successivo comma 2 demanda alla Azienda provinciale per i servizi sanitari la predisposizione del modulo per il consenso informato.

Il comma 3 affida, poi, alla Provincia il compito di individuare strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative ai trattamenti di cui al comma 1.

Il comma 4, infine, dispone che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa della Provincia in materia di igiene e sanità, prevista dall’articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, nonché di tutela della salute contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

In particolare, la disciplina in esame violerebbe gli indicati parametri costituzionali poiché adottata in difformità di quanto stabilito dalla legislazione statale, che prevede il consenso informato solo per determinati trattamenti terapeutici, tra i quali non rientrano quelli relativi alla somministrazione di sostanze psicotrope.

In tal modo, a parere dell’Avvocatura, risulterebbe violato anche il principio secondo il quale l’arte medica è libera e incomprimibile, poiché la disciplina impugnata sostituisce, per mezzo del consenso informato, le valutazioni che deve compiere il medico con la volontà dei genitori o del tutore del paziente i  quali, privi delle necessarie conoscenze, scelgono il trattamento cui quest’ultimo deve essere sottoposto.

La difesa erariale osserva, infatti, che l’arte medica deve conformarsi unicamente a quelle scelte del legislatore statale che, frutto di valutazioni tecnico scientifiche assunte da appositi organismi, permettono la fruizione di uguali trattamenti sanitari su tutto il territorio nazionale, scelte tra le quali rientra il consenso informato, quale principio fondamentale in materia di tutela della salute.

2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Trento chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

3. – In prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, con la quale, dopo aver premesso che la finalità della disciplina impugnata è quella di evitare l’abuso di somministrazione di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti, ritiene la norma impugnata legittima in quanto espressione della propria competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, secondo quanto previsto dall’art. 9, n. 10, dello statuto di autonomia.

In particolare, la Provincia sostiene che il consenso informato non ponga un limite all’accesso ai diversi trattamenti sanitari, la cui disciplina è rimessa al legislatore statale sulla base dei progressi della scienza medica; ma, quale espressione di un diritto della persona, esso sia finalizzato ad ottenere un più consapevole accesso a determinate pratiche terapeutiche. Questa consapevolezza è tanto più necessaria nel caso di somministrazione di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti.

Pertanto, secondo la resistente, il consenso informato, quale diritto strettamente attinente al singolo individuo, non solo non ne pregiudica il diritto alla tutela della salute ma, al contrario, lo realizza per mezzo di un accesso consapevole al singolo trattamento terapeutico, trovando esso fondamento in diverse fonti normative e, in primo luogo, nell’art. 32 Cost., il quale prevede la libertà di accesso ad ogni trattamento medico, salvi i limiti imposti da specifiche disposizioni di legge.

Sul punto assume rilevanza, sempre a parere della Provincia, il Piano sanitario nazionale 2006–2008 cui le Regioni e le Province autonome devono dare attuazione. Questo, nel porsi come obiettivo la più ampia partecipazione del cittadino alle scelte terapeutiche, considera il consenso informato come uno strumento già presente nel nostro ordinamento che deve essere ulteriormente valorizzato. In ragione di ciò, non può ritenersi illegittima la disposizione impugnata che proprio il suddetto fine mira a realizzare.

Infine, la Provincia osserva che l’Agenzia Italiana del Farmaco, con riferimento alla terapia della sindrome da iperattività e deficit di attenzione, già prevede il consenso informato, di talché la disposizione censurata si limita a precisarne in dettaglio le modalità di acquisizione.

In particolare, la norma censurata si limiterebbe a porre una disciplina di dettaglio senza incidere il nucleo fondamentale del consenso informato quale desumibile dalle fonti normative richiamate e, in particolare, dall’art. 32 Cost., che, nel rendere quest’ultimo un principio di rilievo costituzionale, impone al legislatore locale di dargli applicazione.

La resistente conclude precisando che l’art. 4 potrebbe violare i parametri costituzionali invocati solo nella parte in cui prevede che il consenso deve essere rilasciato in forma scritta.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura l’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti), per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché con l’art. 9, n. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La norma impugnata, al comma 1, subordina il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti al consenso scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto dei genitori, fermo l’obbligo del medico di informare il minore e di tenere conto della sua volontà assumendone l’assenso.

I successivi commi prevedono che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari predisponga il modulo per il consenso informato e che la Provincia individui appositi strumenti per favorire l’accesso a terapie alternative rispetto a quelle indicate al comma 1, disponendo, altresì, che il consenso in forma scritta sia allegato a ciascuna prescrizione del farmaco contenente sostanze psicotrope.

A parere del ricorrente, le disposizioni sopra riportate eccedono dalla competenza legislativa attribuita alla Provincia dall’articolo 9, n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972, in materia di igiene e sanità, nonché da quella ad essa riconosciuta dall’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di tutela della salute, invocabile nella specie «alla luce della clausola di equiparazione di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

2. La questione è fondata.

Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 438 del 2008 – in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti), che conteneva una disciplina del tutto simile a quella in esame – il consenso informato riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute.

Consegue da ciò che il legislatore regionale non può disciplinare gli aspetti afferenti ai soggetti legittimati alla relativa concessione, nonché alle forme del suo rilascio, in quanto essi non assumono il carattere di disciplina di dettaglio del principio in esame, ma valgono alla sua stessa conformazione che, in quanto tale, è rimessa alla competenza del legislatore statale.

Le argomentazioni addotte nella richiamata sentenza sono pienamente utilizzabili anche con riferimento alla norma oggetto del presente scrutinio, in quanto l’art. 9 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, nell’attribuire alla Provincia di Trento una competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, non allarga la sfera legislativa della stessa in confronto a quella delle Regioni a statuto ordinario.

La norma statutaria, infatti, nell’individuare i limiti entro i quali si può esercitare la suddetta competenza, richiama l’art. 5 dello statuto, il quale espressamente prevede che il legislatore provinciale deve, tra gli altri, rispettare i «principi stabiliti dalle leggi dello Stato».

Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art 4, comma 1, della legge in oggetto in quanto con esso la Provincia, nell’individuare i soggetti che possono accordare il consenso per il trattamento con sostanze psicotrope su bambini e adolescenti nonché le forme del relativo rilascio, ha ecceduto i limiti della propria competenza legislativa.

Anche i successivi commi, stante la loro inscindibile connessione con il comma 1, si pongono in contrasto con gli indicati parametri costituzionali e, pertanto, devono essere del pari dichiarati costituzionalmente illegittimi.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 2008, n. 4 (Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 luglio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2009.