Ordinanza n. 193 del 2009

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ORDINANZA N. 193

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco                 AMIRANTE          Presidente

- Ugo                          DE SIERVO          Giudice

- Alfio                         FINOCCHIARO              "

- Alfonso                     QUARANTA                   "

- Franco                      GALLO                          "

- Luigi                         MAZZELLA                   "

- Gaetano                    SILVESTRI                     "

- Sabino                      CASSESE                       "

- Maria Rita                 SAULLE                         "

- Paolo Maria              NAPOLITANO               "

- Giuseppe                  FRIGO                           "

- Alessandro                CRISCUOLO                  "

- Paolo                       GROSSI                         "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale di Verbania con tre ordinanze del 5 maggio 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 401, 408 e 409 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52 e 53, prima serie speciale, dell'anno 2008.

      Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

      udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

    Ritenuto che, con ordinanza del 5 maggio 2008 (r.o. n. 401 del 2008), il Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 576 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4, del medesimo codice;

    che il rimettente riferisce di essere investito dell'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza del Giudice di pace di Verbania, che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 594 del codice penale;

    che, ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe rilevante, poiché con l'atto di appello non è stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.;

    che, per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, il giudice rimettente assume che, a seguito dell'introduzione nel sistema costituzionale dei principi del «giusto processo», i quali vincolerebbero il legislatore al rispetto di «più stringenti parametri di ragionevolezza», il mantenimento puro e semplice dell'appello, quale secondo grado di giurisdizione, si porrebbe in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;

    che l'istituto dell'appello devierebbe, difatti, dai principi di oralità e di formazione della prova davanti al giudice che decide, affidando il giudizio di merito finale a giudici che non hanno partecipato alla formazione della prova;

    che detta «deviazione» non avrebbe, d'altronde, carattere «eccezionale e motivato» – come avverrebbe, ad esempio, per gli incidenti probatori o per la «lettura di atti consentiti» – ma rappresenterebbe, al contrario, la regola del giudizio, suscettibile di deroghe solo a puntuali e limitate condizioni: deroghe che non basterebbero, dunque, ad assicurare la costituzionalità del giudizio di appello, giacché il principio della formazione della prova innanzi al giudice chiamato a decidere esprimerebbe una precisa opzione del legislatore costituente per un modello processuale, ritenuto idoneo al fine di pervenire «alla migliore decisione»;

    che, inoltre, non potrebbe ritenersi neppure in sé ragionevole che – di fronte alla regola fondamentale, posta a garanzia della correttezza della decisione e, quindi, dello stesso diritto di difesa dell'imputato, per cui la prova deve formarsi davanti al giudice chiamato a decidere – la reale decisione di merito venga sistematicamente assunta da un giudice «meramente cartolare»;

    che, ai fini del rispetto dei principi del «giusto processo», l'appello dovrebbe essere, per converso, limitato alle ipotesi contemplate dall'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., giacché solo in tal modo la previsione di un secondo grado di merito ed il conseguente allungamento dei tempi processuali – altrimenti incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo – troverebbero adeguata giustificazione nella necessità di una «rielaborazione del giudizio»;

    che, da ultimo, il rimettente rimarca come l'incongruenza denunciata risulti «dirompente» in rapporto agli appelli contro le sentenze del giudice di pace, giacché in tali ipotesi, stante la natura dei reati per i quali si procede, il «nucleo probatorio» è solitamente costituito da prove orali ed i motivi di gravame risultano correlativamente incentrati sulla valutazione di attendibilità di soggetti le cui dichiarazioni sono riprodotte in verbali sintetici: il che comporterebbe, di fatto, una surrettizia trasformazione del giudizio di appello in giudizio di legittimità;

    che, secondo il giudice a quo, le considerazioni svolte potrebbero essere, d'altro canto, estese anche all'appello proposto dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento, ai soli effetti civili: e ciò in quanto l'azione civile esperita nel processo penale resterebbe sottoposta ai principi propri di tale processo;

    che con due ulteriori ordinanze di analogo tenore, emesse in distinti processi il 5 maggio 2008 (r.o. n. 408 e n. 409 del 2008), lo stesso Tribunale di Verbania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la facoltà di appellare le sentenze di condanna al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.;

    che il giudice a quo premette, in entrambi i casi, di essere investito dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di pace di Verbania che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 594 cod. pen.;

    che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante, posto che in un caso è stata rigettata la richiesta di ammissione alla prova liberatoria ai sensi dell'art. 596, terzo comma, cod. pen., e, nell'altro giudizio, l'atto di appello non rientra nelle ipotesi previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 603 cod. proc. pen.;

    che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale rimettente formula argomentazioni identiche, in parte qua, a quelle svolte nell'ordinanza r.o. n. 401 del 2008;

    che nei giudizi di costituzionalità relativi alle ordinanze r.o. n. 408 e n. 409 del 2008 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

    Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

    che, in ordine alla questione sollevata dalle ordinanze r.o. n. 408 e n. 409 del 2008, relativa all'art. 593 del codice di procedura penale – il quale disciplina l'appello del pubblico ministero e dell'imputato avverso le sentenze dibattimentali – risulta, dalle stesse ordinanze di rimessione, che il Tribunale a quo è chiamato a pronunciarsi su appelli proposti dall'imputato avverso sentenze di condanna emesse dal giudice di pace;

    che tali appelli trovano autonoma disciplina in una norma diversa da quella censurata: e, cioè, nell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace);

    che, dunque, il Tribunale rimettente sottopone a scrutinio di costituzionalità una norma di cui non deve fare applicazione nei giudizi a quibus: il che implica, per costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità della questione (ex plurimis, ordinanze n. 265, n. 263 e n. 150 del 2008);

    che, di contro, per ciò che concerne l'appello della parte civile agli effetti civili, il rimettente ha correttamente censurato, con la residua ordinanza di rimessione, l'art. 576 cod. proc. pen.: nel d.lgs. n. 274 del 2000 manca, infatti, una specifica disciplina del potere di impugnazione della parte civile, il quale resta, pertanto, regolato proprio dall'art. 576 cod. proc. pen., in virtù del generale richiamo di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo;

    che il rimettente invoca, peraltro, una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in materia riservata alla discrezionalità del legislatore (sulla inammissibilità di simili pronunce si vedano, tra le molte, le ordinanze n. 80 del 2009, n. 406, n. 379 e n. 299 del 2008);

    che il giudice a quo pone, difatti, a fondamento della questione di costituzionalità il problema della compatibilità dell'attuale disciplina dell'appello con i caratteri di oralità ed immediatezza, tipici del processo penale nel modello accusatorio, recepito dal vigente codice di rito: disciplina a fronte della quale è possibile che la decisione assunta da un giudice (quello di primo grado) che ha assistito alla formazione della prova, venga rovesciata da altro giudice (quello del gravame), che ha una cognizione, di norma, solo “cartolare” del materiale probatorio;

    che a tale problema il rimettente intenderebbe offrire una soluzione radicale, rappresentata dalla soppressione dell'appello, fuori dei circoscritti casi nei quali, a norma dell'art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen., deve disporsi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: soluzione che – sebbene riferita, nella specie, al solo potere di appello della parte civile agli effetti civili – sarebbe destinata ad avere, per gli argomenti sui quali è basata, una valenza di ordine generale;

    che, peraltro, a prescindere da ogni rilievo riguardo al merito della questione, è assorbente la considerazione che la soluzione proposta non soltanto non è l'unica possibile – essendo prospettabile, al fine di rimuovere la distonia denunciata, un ventaglio di diverse alternative di intervento tese a rimodulare la struttura dell'appello, la scelta fra le quali resta riservata al legislatore – ma non appare neppure congrua rispetto all'obiettivo perseguito dal giudice a quo;

    che nella prospettiva del rimettente, difatti, l'appello dovrebbe rimanere esperibile in tutti i casi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi del citato art. 603, commi 1, 2 e 4, cod. proc. pen.: dunque, anche nei casi di rinnovazione parziale;

    che risulta evidente, tuttavia, come tale rinnovazione parziale – la quale potrebbe concretarsi anche nell'assunzione o nella riassunzione davanti al giudice di appello di un'unica prova (eventualmente, neppure dichiarativa) – non comporti affatto il ripristino dei caratteri di oralità ed immediatezza in sede di gravame, posto che di tutto il restante materiale probatorio detto giudice continuerebbe ad avere una conoscenza meramente “cartolare”;

    che anche tale questione va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 576 e 593 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verbania con le ordinanze indicate in epigrafe.

    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.