Sentenza n. 179 del 2009

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SENTENZA N. 179

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco          AMIRANTE                      Presidente

- Ugo                  DE SIERVO                        Giudice

- Paolo                MADDALENA                         “

- Alfio                 FINOCCHIARO                       “

- Alfonso             QUARANTA                            “

- Franco              GALLO                                   “

- Luigi                 MAZZELLA                             “

- Gaetano            SILVESTRI                              “

- Sabino              CASSESE                                “

- Maria Rita         SAULLE                                  “

- Giuseppe           TESAURO                               “

- Paolo Maria       NAPOLITANO                        “

- Giuseppe           FRIGO                                    “

- Alessandro        CRISCUOLO                           “

- Paolo                GROSSI                                  “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 336 del codice civile promosso dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento relativo a R.M. con ordinanza del 12 maggio 2008, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con ordinanza depositata il 12 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 30, 31 della Costituzione, dell’articolo 336 del codice civile, nella «parte in cui non prevede che il tribunale, in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d’ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest’ultimo».

2. — Il rimettente premette che, in data 25 settembre 2007, il pubblico ministero aveva chiesto che si aprisse procedimento amministrativo nei confronti della minore R. M., per sue condotte gravemente irregolari. In data 7 novembre 2007 il tribunale per i minorenni aveva disposto d’ufficio, ai sensi dell’art. 336 cod. civ., il suo collocamento in idonea comunità, alla luce delle condotte gravemente devianti tenute dalla medesima e dell’incapacità dei genitori di farvi fronte.

In particolare, dalla relazione dei servizi sociali del 19 settembre 2007, era emerso che la minore si sottraeva all’obbligo scolastico, rientrava a casa in ore notturne, aveva amicizie legate al mondo della droga e della devianza e, verosimilmente, faceva uso di droghe. La madre aveva abbandonato il nucleo familiare nel 1998, senza più dare notizie di sé, mentre il padre, per motivi di lavoro, aveva delegato la cura della figlia ai nonni paterni. Costoro mai avevano accettato il legame tra i genitori della minore e la nascita di quest’ultima la quale, in data 9 novembre 2007, su richiesta dello stesso padre, era stata inserita dai servizi sociali in idonea comunità educativa.

Il pubblico ministero ha chiesto, il 2 febbraio 2008, l’archiviazione degli atti in relazione al procedimento in cui il tribunale si era pronunciato di ufficio, «ritenendo ingiustificata e fondata su presupposti di merito errati la emanazione da parte del tribunale di provvedimento ex art. 336 c. c. nei confronti dei genitori della minore».

Con nota dell’11 febbraio 2008, il giudice delegato ha chiesto al pubblico ministero di rivalutare le proprie istanze, alla luce delle circostanze sopra indicate, nonché di quelle emergenti da un verbale di audizione della minore, nel corso della quale costei aveva dichiarato quanto segue: «fin da subito mio padre mi faceva crescere con i suoi genitori forse per attirare l’attenzione di quest’uomo che non riusciva ad abbracciarmi ed a dirmi che mi voleva bene ho cominciato a comportarmi all’opposto di come mi veniva chiesto».

Il pubblico ministero, con nota del 15 febbraio 2008, dopo aver ritenuto che le condotte dei genitori «non fossero obbiettivabili in gravi carenze o violenze o prevaricazioni ma fossero assimilabili a mere “inadeguatezze genitoriali o contrasti generazionali”», ha ribadito la propria richiesta di archiviazione del procedimento.

3. — Tanto premesso, il giudice a quo prospetta l’incostituzionalità dell’art. 336 cod. civ. (nell’interpretazione della giurisprudenza, che costituisce diritto vivente), là dove prevede che legittimati a proporre azione nell’interesse del minore siano soltanto le parti private o il pubblico ministero, riservando al tribunale soltanto la possibilità d’intervento in via di urgenza e provvisoria, con iniziativa destinata ad essere caducata, qualora nessuna delle dette parti ritenga di proporre azione ai sensi degli artt. 330 e ss. cod. civ.

Infatti, ad avviso del rimettente, la Costituzione (artt. 30 e 31) prevede la più ampia tutela per i soggetti in età minore, con norme che trovano poi riscontro nella normativa penale minorile (d.P.R. n. 488 [recte: n. 448] del 22 settembre 1988 «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), improntata alla rieducazione dei minori che abbiano commesso illeciti ed al favore nei confronti dell’indagato/imputato minorenne, nonché nelle numerose convenzioni internazionali recepite nel sistema giuridico italiano ed intese a tutelare i diritti dei minori stessi (tra le altre: Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176; Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77).

Il giudice a quo prosegue osservando che la tutela del minore può rivelarsi inadeguata se nessuna delle parti eserciti l’azione davanti al tribunale oppure, qualora tale organo abbia agito d’ufficio in via d’urgenza, se nessuna delle parti ritenga di dare seguito alla relativa attività.

Invero, le parti private potrebbero essere responsabili di situazioni pregiudizievoli per il minore, e non offrire, così, garanzie circa l’efficace esercizio di un’azione a tutela del medesimo; il pubblico ministero è organo cui fanno capo poteri e doveri d’intervento a tutela del minore, ma il sistema non appresta rimedio nel caso di suo mancato tempestivo intervento, non essendo contemplata, nella prospettiva della suddetta tutela, la previsione di un’eventuale responsabilità disciplinare (peraltro estranea alla questione in esame).

Neppure sarebbe determinante il richiamo all’art. 403 cod. civ., nella parte in cui prevede l’intervento dell’autorità amministrativa a tutela del minore «moralmente o materialmente abbandonato». Tale intervento, per un verso, è strettamente provvisorio; per altro verso, prevede un solo tipo d’iniziativa («lo colloca in luogo sicuro»), e cioè un’attività che può non essere necessaria, in presenza di complesse situazioni richiedenti ben più ampie ed articolate determinazioni.

Per evitare un incostituzionale “vuoto di tutela”, dunque, è necessario che il tribunale abbia il potere di nominare un curatore che, valutato l’interesse del minore, possa proporre ricorso all’autorità giudiziaria nell’interesse di quest’ultimo.

Alla luce delle considerazioni esposte, il rimettente dubita che la disciplina di cui all’art. 336 cod. civ. si ponga in contrasto con gli artt. 30 e 31 Cost. (intesi come norme di protezione e tutela del minore), nonché con l’art. 3 della stessa (sotto i profili dell’uguaglianza e della ragionevolezza).

Ad avviso del rimettente, la questione è rilevante nel giudizio a quo, perché: a) le asserzioni del pubblico ministero – secondo cui l’allontanamento della madre da oltre dieci anni, durante i quali ella non ha più dato notizie di sé causando alla figlia gravissimi traumi psicologici, ovvero l’affidamento da parte del padre ad avi che non hanno mai accettato la bimba come parte della famiglia, sarebbero circostanze inidonee ad integrare gravi carenze genitoriali – non potrebbero essere condivise; b) è necessario garantire idonea tutela alla minore nei confronti di genitori (in particolare, la madre) che hanno mostrato gravi limiti educativi ed affettivi, assicurandole idonea collocazione in ambito eterofamiliare; c) l’apertura di un procedimento amministrativo nei confronti della minore non fa venir meno il fondamento delle considerazioni esposte. Infatti, tale iniziativa non è in grado di porre rimedio alle riscontrate carenze genitoriali, essendo rivolta unicamente alla minore, con conseguente “stigmatizzazione” della stessa a causa di condotte aventi matrice in un contesto familiare carente e inadeguato sotto vari profili.

4. — Nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 gennaio 2009.

L’Avvocatura osserva che nell’ordinanza di rimessione non sarebbe stata valutata e motivata in modo adeguato la rilevanza della questione, perché il giudice a quo si sarebbe limitato ad affermare che gli argomenti, addotti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta di archiviazione, sarebbero “non condivisibili”.

Altro profilo d’inammissibilità andrebbe ravvisato nel rilievo che, in sostanza, il Tribunale, attraverso la nomina di un curatore, si sarebbe sovrapposto  al pubblico ministero, assumendo, così, un ruolo vicario delle parti legittimate ad intraprendere eventuali iniziative a tutela della minore.

La questione sarebbe altresì inammissibile, o comunque infondata, perché questa Corte, richiamando anche i principi della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge n. 176 del 1991, ha già affermato (sentenza n. 1 del 2002) che «il fanciullo capace di discernimento ha diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa», sicché la sua posizione si configura come quella di “parte” del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 del codice di procedura civile.

Considerato in diritto

1 — Il Tribunale per i minorenni di Ancona, con l’ordinanza richiamata in epigrafe, dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione – dell’art. 336 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il tribunale, «in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il IV grado o del PM, possa d’ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest’ultimo».

Il rimettente – nell’ambito del procedimento promosso dal pubblico ministero, nei confronti della minore R. M. per condotte gravemente irregolari, procedimento del quale lo stesso pubblico ministero aveva poi chiesto l’archiviazione – osserva che la tutela del minore «può restare priva di concreto riscontro», qualora nessuna delle parti eserciti l’azione davanti al tribunale oppure se detto organo, che abbia agito d’ufficio in via di urgenza e cautela, ritenga di non dare seguito a tale iniziativa.

Del resto, da un lato le parti private potrebbero essere responsabili di condotte pregiudizievoli per il minore e non offrire così garanzie per l’esercizio efficace di azioni a tutela di quest’ultimo, dall’altro è pur vero che il sistema non appresta rimedio alcuno per il caso di mancato intervento del pubblico ministero, non essendo al riguardo previste, nella prospettiva qui considerata, eventuali responsabilità disciplinari, peraltro estranee al caso concreto.

In questo quadro, ad avviso del giudice a quo, per evitare un incostituzionale vuoto di tutela sarebbe necessario che il tribunale per i minorenni avesse il potere di nominare un curatore che, valutato l’interesse del minore, potesse proporre ricorso all’autorità giudiziaria a tutela di questo.

2. — La questione è inammissibile.

2.1. — In primo luogo, il giudice a quo non descrive in modo sufficiente la fattispecie oggetto del procedimento principale.

In particolare, non indica la data di nascita della minore (circostanza non irrilevante, avuto riguardo agli effetti collegabili al raggiungimento di soglie minime di età da parte di coloro che non hanno compiuto i 18 anni), nulla dice in ordine alle sue capacità di discernimento, lascia indeterminata la posizione del padre, cui si addebita soltanto di avere delegato, “per motivi di lavoro”, la cura della minore ai nonni paterni, i quali non avrebbero accettato il legame dell’uomo con la madre di R. M., né la nascita di quest’ultima, senza però individuare specifiche carenze educative, affettive o assistenziali, non chiarisce in modo adeguato le ragioni che avrebbero indotto il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione degli atti, limitandosi a definirle “non condivisibili”. Inoltre nulla riferisce in ordine alle azioni di tutela che dovrebbero essere adottate, a parte un generico riferimento ad una «idonea collocazione in ambito eterofamiliare».

Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’insufficiente descrizione della fattispecie si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, determinandone l’inammissibilità (ex plurimis, ordinanze n. 93 e n. 35 del 2009, n. 441 e n. 433 del 2008).

2. 2. — Sotto altro profilo, il giudice a quo non ignora la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77. Trascura però qualsiasi analisi della normativa introdotta con tali convenzioni, dotate di efficacia imperativa nell’ordinamento interno e quindi recanti una disciplina integrativa rispetto alla previsione dell’art. 336 cod. civ., col quale vanno coordinate.

In particolare, l’art. 9, comma 2, della Convenzione di New York stabilisce che, «in tutti i casi previsti nel paragrafo 1» del medesimo articolo, dedicato ai rapporti del minore con i genitori, «tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni». Inoltre l’art. 12 della stessa, dopo aver disposto, nel comma 1, che gli Stati parti garantiscono al fanciullo «capace di discernimento» il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, aggiunge, nel comma 2, che: «A tal fine si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale».

In coerente sviluppo con tali disposizioni normative, l’art. 336, quarto comma, cod. civ., aggiunto dall’art. 37, comma 3, della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), dispone che: «Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore». Dal coordinamento tra le norme ora citate è desumibile che, nei procedimenti di cui all’art. 336 cod. civ., sono parti non soltanto entrambi i genitori, ma anche il minore, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina, se del caso, di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 del codice di procedura civile (sentenza n. 1 del 2002).

Va poi considerata la Convenzione di Strasburgo che, nell’art. 1, comma 2, così definisce il proprio oggetto: «promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria». L’art. 4, comma 1, attribuisce al minore, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della possibilità di rappresentarlo a causa di un conflitto d’interessi, il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria. L’art. 9, comma 1, dispone poi che, nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d’interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

Il rimettente non ha verificato l’incidenza della suddetta normativa sulla fattispecie concreta al suo esame e, quindi, non ha spiegato le ragioni che, ad onta di essa, determinerebbero l’asserito vuoto di tutela, pur spettando al giudice della controversia l’interpretazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie medesima.

Tali omissioni si risolvono in un ulteriore difetto di motivazione sulla rilevanza della questione, da cui discende un autonomo profilo d’inammissibilità della stessa.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 336 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Ancona con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 giugno 2009.