Ordinanza n. 162 del 2009

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ORDINANZA N. 162

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-               Francesco                       AMIRANTE                              Presidente

-               Ugo                               DE SIERVO                                Giudice

-               Paolo                             MADDALENA                                 "

-               Alfio                              FINOCCHIARO                               "

-               Alfonso                          QUARANTA                                    "

-               Franco                            GALLO                                            "

-               Luigi                              MAZZELLA                                     "

-               Gaetano                         SILVESTRI                                      "

-               Sabino                            CASSESE                                         "

-               Maria Rita                      SAULLE                                           "

-               Giuseppe                        TESAURO                                        "

-               Paolo Maria                    NAPOLITANO                                 "

-               Giuseppe                        FRIGO                                             "

-               Alessandro                     CRISCUOLO                                    "

-               Paolo                             GROSSI                                           "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, promosso dal Collegio arbitrale di Napoli nel procedimento arbitrale vertente tra il Consorzio CPR2 e la Curia arcivescovile di Napoli con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima seria speciale, dell’anno 2008.

Visti l’atto di costituzione del Consorzio CPR2 nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 21 aprile 2009 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Vincenzo Spagnuolo Vigorita, Massimo Luciani e Domenico Di Falco per il Consorzio CPR2 e l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Collegio arbitrale di Napoli, costituito per l’arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la locale Curia arcivescovile, con ordinanza del 22 luglio 2008, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 25, 41, 42, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; b) dell’art. 8, lettera d) [recte: comma 1, lettera d)], del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144); c) dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

che tali norme sono censurate nella parte in cui escludono che le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali possano essere devolute a collegi arbitrali;

che il Collegio arbitrale – costituitosi in data 25 maggio 2006, e chiamato a pronunciarsi in merito ai profili patrimoniali derivanti dal mancato collaudo di opere realizzate nel quadro del programma straordinario di edilizia residenziale di Napoli di cui al citato titolo VIII della legge n. 219 del 1981 –, rilevata la necessità di valutare la procedibilità dell’arbitrato, ricorda di avere già sollevato altra questione di legittimità costituzionale del menzionato divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie de quibus, definita da questa Corte con l’ordinanza n. 29 del 2008 di restituzione degli atti per mutamento del quadro normativo, conseguito alla intervenuta approvazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), la quale all’art. 3, commi da 19 a22, ha introdotto il divieto del giudizio arbitrale per tutte le controversie scaturenti da appalti pubblici;

che, affermata l’inapplicabilità ratione temporis della nuova disciplina al giudizio in corso, il rimettente assume la perdurante rilevanza della questione nel giudizio a quo, laddove, peraltro, lo ius superveniens non introduce, a suo dire, elementi atti a modificare le valutazioni svolte nella precedente ordinanza di rimessione;

che il Collegio – pur a conoscenza che questa Corte si è espressa nel senso della non fondatezza di questioni in parte analoghe a quelle odierne (sentenza n. 376 del 2001 ed ordinanze n. 11 e n. 122 del 2003) – sostiene che le disposizioni censurate violerebbero, in primo luogo, l’art. 3 Cost., poiché individuano irragionevolmente una disciplina speciale per le controversie riguardanti contratti pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di interventi originati da calamità naturali, le quali, all’interno della materia delle opere pubbliche, non si differenzierebbero dalle altre sotto il profilo della compatibilità con la ratio sottesa alla disciplina generale dell’arbitrato;

che, sempre con riguardo all’art. 3 Cost. (in riferimento anche agli artt. 5 e 120 Cost.), il rimettente ritiene che le norme denunciate attribuiscano un regime normativo differenziato ad appalti oggettivamente e soggettivamente identici, determinando in tal modo una discriminazione di tipo territoriale non solo rispetto al più ampio ambito comunitario – ove sono consentite deroghe alla disciplina generale degli appalti solo per particolari oggetti o determinati soggetti aggiudicatori, senza alcun «privilegio» di tipo territoriale – ma anche in ambito nazionale, ove le imprese operanti nei luoghi colpiti da calamità naturali, anche per lavori connessi a finalità di sviluppo (e non certo di ricostruzione), «si trovano a subire un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quelle operanti in altre zone del paese, per di più in un sistema che considera giudice naturale della esecuzione degli appalti il giudice onorario»;

che, quanto al denunciato contrasto con gli artt. 24, 41 e 42 Cost., il rimettente afferma che le norme de quibus, senza alcun collegamento ad un pubblico interesse o utilità sociale prevalente, limitano irragionevolmente l’autonomia privata, posto che in materia la regola generale è quella della possibilità, nell’ambito della autonomia contrattuale, di derogare alla giurisdizione per affidarsi ad arbitri;

che, inoltre, il Collegio arbitrale deduce la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. per contrasto con gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, i quali – pur non contemplando (a detta dello stesso rimettente) «disposizioni specificamente dedicate alla tutela dell’autonomia privata» – sono stati interpretati dalla Corte di Strasburgo nel senso che agli Stati contraenti è fatto divieto di introdurre limitazioni alla autonomia contrattuale, se non giustificate dalla tutela di un interesse generale;

che, secondo il rimettente, la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale dovrebbe essere estesa in via consequenziale anche all’art. 253, comma 34, lettera d), secondo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha fatto ancora salvo il disposto delle norme impugnate, nonché all’art. 3, commi da 19 a 22, della menzionata legge n. 244 del 2007, che ha introdotto, come detto, il divieto di giudizio arbitrale per tutte le controversie scaturenti da appalti pubblici;

che, secondoche il Collegio rileva, poi, un «ulteriore» motivo di illegittimità costituzionale del solo art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, nella parte in cui esclude dall’applicazione del divieto di devoluzione a collegi arbitrali delle controversie in questione soltanto le «controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto» e non tutte quelle relative a contratti già stipulati contenenti clausole compromissorie;

che, in sintesi, la norma sarebbe lesiva degli artt. 3, 24, 25, 41, 42 e 97 Cost., in quanto – assumendo come momento di discrimine tra il vecchio e il nuovo regime quello della notificazione della domanda arbitrale anziché quello della sottoscrizione della clausola compromissoria e, quindi, determinando la nullità retroattiva di tutte le clausole compromissorie precedentemente stipulate – del tutto irragionevolmente violerebbe: a) l’autonomia privata delle parti, della quale l’arbitrato costituisce una modalità di manifestazione; b) il diritto di azione che viene esercitato dalle parti attraverso il giudizio arbitrale; c) il principio del giudice naturale, visto che il momento della sottoscrizione del compromesso coincide con quello della precostituzione, da parte dei contraenti, dell’organo destinato a definire ogni futura eventuale controversia; d) il principio di uguaglianza, in quanto la disposizione determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in merito all’individuazione del momento di differenziazione applicativa della vecchia e della nuova disciplina, in materia di arbitrato;

che, inoltre, la norma stessa violerebbe anche l’art. 117, primo comma, Cost. (per contrasto con gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretati dalla Corte di Strasburgo), poiché lo Stato non può intervenire ex post a modificare le condizioni del rapporto contrattuale, così incidendo sulla libertà di iniziativa economica privata, la quale comporta la necessità del rispetto dei princìpi di parità di trattamento tra gli operatori, di non discriminazione e di trasparenza, nonché determinando una situazione di «discriminazione a rovescio» in danno degli operatori colpiti dal contestato divieto;

che si è costituita una delle parti private dell’arbitrato a quo, la quale, aderendo integralmente alle argomentazioni svolte nell’ordinanza di rimessione, sviluppate ulteriormente in una articolata memoria di udienza, ha concluso chiedendo la declaratoria di incostituzionalità delle norme censurate e concordando per l’estensione, in via consequenziale, della incostituzionalità all’art. 253, comma 34, lettera d), seconda parte, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ed all’art. 3, commi da 19 a 22, della legge n. 244 del 2007;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio del ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso – tanto più in considerazione di quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007 – per la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni, in quanto analoghe o addirittura identiche a quelle già scrutinate con la sentenza n. 376 del 2001 e con le ordinanze n. 11 e n. 122 del 2003, deducendo altresì l’inconferenza del richiamo ad un preteso contrasto delle norme censurate con la CEDU.

Considerato che il Collegio arbitrale di Napoli, in primo luogo, censura: a) l’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; b) l’art. 8, lettera d) [recte: comma 1, lettera d)], del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144); c) l’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

che, secondo il rimettente, tali norme si porrebbero in contrasto con gli articoli 3, 5, 24, 41, 42, 117, primo comma, e 120 della Costituzione, nella parte in cui escludono che le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali possano essere devolute a collegi arbitrali;

che il Collegio arbitrale rimettente fonda la sua tesi – ribadita ed ampiamente sviluppata nelle proprie difese dalla parte privata costituita – principalmente, anche se non esclusivamente, sull’assunto che il divieto del giudizio arbitrale per le controversie concernenti rapporti relativi ad appalti per la costruzione di opere pubbliche rese necessarie da calamità naturali è irragionevole e, in quanto tale, contrasta con i numerosi parametri costituzionali evocati;

che tale irragionevolezza viene dedotta dal rilievo secondo cui, rispetto al generale principio della compromettibilità in arbitri di tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili, la norma impugnata introdurrebbe un’eccezione riguardante una categoria puramente naturalistica (opere pubbliche rese necessarie da calamità naturali) priva di specifiche connotazioni giuridiche e, quindi, di un interesse pubblico prevalente su quello che informa il menzionato principio generale;

che, viceversa, questa Corte – già chiamata a scrutinare analogo dubbio di irrazionalità del divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie de quibus –, dopo aver «premesso che la discrezionalità di cui il legislatore gode nell’individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza», ha affermato che «siffatto limite non può certo dirsi superato nella specie, considerato il rilevante interesse pubblico di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, anche in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso ad arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate» (sentenza n. 376 del 2001; v. anche ordinanza n. 11 del 2003);

che a tali argomentazioni può aggiungersi che, d’altra parte, le scelte legislative in materia di arbitrato nei lavori pubblici necessariamente si giustificano in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione (cfr. sentenza n. 152 del 1996): e che, pertanto, la valutazione del legislatore di escludere la compromettibilità in arbitri delle controversie in questione deve essere apprezzata, sul piano della relativa non manifesta irragionevolezza, in funzione di tutte le singole componenti (siano esse di ordine economico, di ordine funzionale, o di opportunità) che concorrono ad orientare la scelta di riservarle al controllo giurisdizionale;

che neppure si configura la violazione del principio di uguaglianza (denunciata anche in riferimento alla lesione degli artt. 5 e 120 Cost.), giacché – anche prescindendo dalla sopravvenuta generalizzata estensione del divieto per le pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi, sancito dal comma 19 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (la cui operatività è peraltro differita al 31 dicembre 2009 ai sensi, da ultimo, dell’art. 29, comma 1-quinquiesdecies, lettera a, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14) – le disposizioni censurate fanno divieto di deferire ad arbitri tutte le controversie relative alla esecuzione delle opere pubbliche comprese nei programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali (tra cui anche gli interventi derivanti dalla applicazione della legge n. 219 del 1981);

che, dunque, trattandosi di un divieto generalizzato per una determinata categoria di appalti, che non opera ratione loci bensì ratione eventus, va escluso che le norme impugnate realizzino la lamentata discriminazione di tipo territoriale; laddove, poi, l’assunto del rimettente (secondo cui la calamità naturale, identificabile tramite localizzazione, sarebbe una mera matrice genetica del programma di ricostruzione nel quale rientrano le opere sulle quali si appunta l’esclusione in argomento) si fonda sul presupposto (già esplicitamente smentito da questa Corte nella richiamata sentenza n. 376 del 2001) dell’assoluta identità delle controversie in questione a tutte le altre che insorgono in materia di pubblici appalti;

che la riconosciuta sussistenza del «rilevante interesse pubblico, di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali», consente di disattendere anche la censura sollevata – in ragione di una asserita irragionevole limitazione della autonomia privata derivante dal contestato divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie de quibus – in riferimento agli artt. 24, 41 e 42 Cost., rispetto alla quale, comunque, va sottolineato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’art. 41 Cost. tutela l’autonomia contrattuale in quanto strumento della libertà di iniziativa economica, il cui esercizio può tuttavia essere limitato per ragioni di utilità economico-sociale, che assumono anch’esse rilievo a livello costituzionale (sentenze n. 279 del 2006 e n. 264 del 2005);

che la affermata compatibilità della garanzia costituzionale dell’autonomia contrattuale con la prefissione di limiti a tutela di interessi generali (ordinanza n. 11 del 2003) vale, altresì, a superare i prospettati dubbi di costituzionalità riferiti all’art. 117, primo comma, Cost., per violazione degli artt. 1 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [recte: per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Protocollo addizionale], come interpretati dalla Corte di Strasburgo, poiché è lo stesso rimettente che – osservando che la suddetta Convenzione «non contempla disposizioni specificamente dedicate alla tutela dell’autonomia privata» – rileva che «la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, seppure non rinvenendo nel testo della CEDU una tutela diretta della libertà di iniziativa economica privata e, quindi, dell’autonomia contrattuale, ha fatto, comunque, discendere l’obbligo per gli Stati contraenti di non introdurre limitazioni all’autonomia contrattuale se non laddove queste siano strettamente connesse alla tutela di un interesse generale», tutela che, come detto, è stata, nella specie, appunto  ritenuta preminente da questa Corte, in quanto giustificata anche dal «particolare rilievo sociale» delle controversie de quibus (ordinanza n. 11 del 2003);

che il rimettente ha, in secondo luogo, censurato – in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma, Cost. – il solo art. 3, comma 2 [secondo periodo], del decreto-legge n. 180 del 1998, nella parte in cui esclude dall’applicazione del divieto di devoluzione a collegi arbitrali delle controversie in questione soltanto le «controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto» e non tutte quelle relative a contratti già stipulati contenenti clausole compromissorie;

che, in primo luogo – quanto alla censura mossa alla adozione, quale discrimine temporale tra il vecchio e il nuovo regime, del momento della notificazione della domanda arbitrale anziché di quello della sottoscrizione della clausola compromissoria –, questa Corte ha già chiarito come nessuna lesione del principio di eguaglianza possa ravvisarsi nel fatto che controversie di uguale natura ed oggetto siano assoggettate o meno al divieto di arbitrato ratione temporis, a seconda della data di notifica del relativo atto introduttivo; ed ha aggiunto che la circostanza che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia nella specie ritenuto di porre al riparo dagli effetti della nuova legge non soltanto le controversie per le quali fosse già stato emesso il lodo, ma anche quelle in relazione alle quali fosse stata solo notificata, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 180 del 1998, l’istanza di accesso ad arbitrato, non può ascriversi a violazione dell’art. 3 Cost. in danno di coloro i quali, alla stessa data, non avevano nemmeno introdotto il giudizio arbitrale (sentenza n. 376 del 2001);

che, inoltre – quanto alla denunciata disparità di trattamento rispetto alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (recante tra l’altro la modifica delle norme del codice di rito in materia di arbitrato) in ordine all’individuazione del momento di differenziazione applicativa della vecchia e della nuova disciplina – è sufficiente porre l’accento (oltre che sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel regolare in via transitoria il passaggio tra sistemi normativi, anche processuali: sentenze n. 309 del 2008 e n. 219 del 2004) sull’eterogeneità, e quindi sulla non comparabilità, delle disposizioni messe a confronto, riguardanti l’una (la norma censurata) il regime transitorio della sopravvenuta previsione del divieto di devolvere specifiche controversie a collegi arbitrali, l’altra (l’art. 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 40 del 2006), il regime transitorio di applicazione della nuova normativa (sostanziale e processuale) di generale riforma della intera disciplina codicistica dell’arbitrato;

che, poi – riguardo alla lamentata violazione dell’affidamento, conseguente all’asserita efficacia retroattiva del divieto, che comporterebbe la sostanziale nullità sopravvenuta delle clausole compromissorie precedentemente stipulate –la Corte ha altrettanto chiaramente ritenuto che il principio dell’affidamento «non può in alcun modo ritenersi leso dalle norme impugnate in quanto esse, escludendo dal divieto di devoluzione ad arbitri le sole controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 […], non attribuiscono al suddetto divieto alcuna efficacia retroattiva, ma al contrario fanno puntuale applicazione della norma generale enunciata dall’art. 5 del codice di procedura civile a tenore del quale “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”» (ordinanza n. 11 del 2003);

che, d’altronde, con riferimento agli ulteriori profili di censura proposti, questa Corte si è pronunciata nel senso che la norma impugnata non determina nessuna violazione né del diritto di difesa delle parti, liberamente esercitabile di fronte alla giurisdizione ordinaria, né del principio del giudice naturale, «in quanto – anche a voler prescindere dal rilievo per cui il testo dell’art. 25 della Costituzione fa riferimento al “giudice naturale precostituito per legge” – il rispetto del principio enunciato dall’art. 5 del codice di procedura civile esclude in radice la prospettata lesione» (ordinanza n. 11 del 2003);

che, infine, neppure si configura la violazione, ad opera della disposizione impugnata, dell’art. 117, primo comma, Cost. prospettata – sempre in riferimento agli artt. 1 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo [recte: per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del Protocollo addizionale], come il rimettente deduce essere interpretati dalla Corte di Strasburgo – in ragione della contestata incidenza sulla libertà di iniziativa privata derivante dalla modifica ex post delle condizioni del rapporto contrattuale;

che, infatti, valgono le medesime considerazioni svolte – con riguardo alla analoga censura mossa alle norme che stabiliscono il divieto di devoluzione agli arbitri delle controversie in esame – in ordine alla possibilità, sancita in Costituzione (e confermata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo), di limitare l’autonomia contrattuale per ragioni di utilità economico-sociale, nonché alla sussistenza del «rilevante interesse pubblico» di cui risulta permeata la materia de qua, che giustifica la scelta legislativa oggetto di censura, senza con ciò determinare alcuna forma di discriminazione;

che, pertanto, le questioni vanno dichiarate, sotto ogni profilo, manifestamente infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; dell’art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144); e dell’art. 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15 (Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 41, 42, 97, 117, primo comma, e 120 della Costituzione – dal Collegio arbitrale di Napoli, costituito per l’arbitrato tra il Consorzio CPR2 e la locale Curia arcivescovile, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2009.