Ordinanza n. 155 del 2009

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ORDINANZA N. 155

ANNO 2009

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

--   Francesco                  AMIRANTE                          Presidente

-    Ugo                          DE SIERVO                            Giudice

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Sabino                       CASSESE                                   "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

-    Giuseppe                   FRIGO                                        "

-    Alessandro                 CRISCUOLO                               "

-    Paolo                        GROSSI                                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 186 del codice del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di P.P. con ordinanza del 9 giugno 2006, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2009.

         Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

         udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

         Ritenuto che con ordinanza del 9 giugno 2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) - come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada);

         che, riferisce il rimettente, P.P. è stato citato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, emesso per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, accertato in data 31 gennaio 2004 e ascrittogli per avere circolato alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche;

che, secondo il giudice a quo, la norma censurata, stabilendo al primo comma la competenza del Tribunale, con conseguente preclusione all’accesso all’oblazione (gli artt. 162 e 162-bis del codice penale prevedono la possibilità di oblazionare le sole contravvenzioni punite con la pena dell’ammenda, ovvero con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda), determina una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, a tutto vantaggio di chi sia incorso nella violazione, di egual contenuto e disvalore, prevista dall’art. 187, commi 7 e 8, del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992 (relativa alla guida in stato di alterazione psico-fisica, per uso di sostanze stupefacenti), di contro ammessa all’oblazione, stante la competenza ratione materiae del giudice di pace;

che quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva che, nell'ambito del codice della strada, le disposizioni di cui agli artt. 186 e 187 avevano in precedenza sempre costituito un sistema unitario, attenendo allo stesso tipo di comportamento illecito, cioè la guida in stato di alterazione psico-fisica indotta dall'uso di sostanze «attive», quali l’alcool o gli stupefacenti, ed erano, quindi, in tal senso, entrambe preposte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;

che successivamente, con la normativa istitutiva della competenza penale del giudice di pace, le contravvenzioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada sono state attribuite a tale organo giudicante e sottoposte a regime sanzionatorio differenziato;

         che tale «nuovo regime» è stato modificato ulteriormente dal d.l. n. 151 del 2003, convertito dalla legge n. 214 del 2003, che ha conferito ai predetti reati una maggiore efficacia sanzionatoria, attraverso il ripristino delle originarie sanzioni penali (arresto e ammenda, da applicarsi congiuntamente);

         che da tale scelta avrebbe dovuto discendere, quale logico corollario, l’attribuzione della competenza al giudice togato per entrambe le fattispecie, anche in considerazione della peculiarità del procedimento penale in materia, caratterizzato da significative difficoltà di accertamento dei fatti;

che, secondo il rimettente, nell’intervento del 2003 il legislatore, collocando la disposizione attributiva della competenza all’interno del solo art. 186 del codice della strada, avrebbe legittimato l’interpretazione in base alla quale sarebbe prevista, per il futuro, una diversa ripartizione della competenza;

che tale ripartizione della competenza determinerebbe diversi dubbi di illegittimità costituzionale, perché irragionevolmente sottrarrebbe al Tribunale la fattispecie (guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope) in astratto più grave, determinando al contempo una ingiustificata disparità di trattamento in relazione a due fattispecie omogenee;

che, intervenuto nel giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità o, comunque l’infondatezza della questione, avvertendo che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, l’asserita disparità di trattamento è venuta meno, per effetto della legge 20 ottobre 2007, n. 160 (di conversione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione), la quale ha devoluto espressamente al Tribunale, in composizione monocratica, la competenza a conoscere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, così escludendolo dall’oblazione al pari del reato di guida in stato di ebbrezza;

che l’interventore ha pure auspicato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per ius superveniens costituito dalla normativa del 2007.

Considerato che il giudice monocratico del Tribunale di Torino dubita, in riferimento all’art. 3 Cost. della legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede una competenza differenziata per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, nonostante l’omogeneità di questa fattispecie con l’altra, di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, disciplinata dall’art. 187, e successive modificazioni, della medesima legge n. 285 del 1992;

che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge 2 ottobre 2007, n. 160, di conversione del d.l. 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) la quale ha devoluto al Tribunale, in composizione monocratica, anche la competenza a conoscere del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, escluso, pertanto, dall’oblazione, al pari del reato di guida in stato di ebbrezza per uso di bevande alcoliche;

che, peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’atto di intervento, la nuova disciplina processuale è inapplicabile alla fattispecie, per effetto del principio tempus regit actum, in base al quale, per stabilire la competenza a giudicare in ordine ad un determinato reato, ha rilievo il tempus commissi delicti, oppure la data di promovimento dell’azione penale da parte del P.M.;

che, pertanto, non si deve disporre la restituzione degli atti al rimettente;

che, in ogni caso, l’ordinanza di rimessione si caratterizza per l’indeterminatezza del petitum (da ultimo, ordinanze nn. 35 e 279 del 2007), non essendo chiaro quale sia l’intervento richiesto tra i due astrattamente ipotizzabili, e tra loro diametralmente opposti (cfr. ordinanza n. 54 del 2008);

che il rimettente non fornisce inoltre alcuna motivazione sulle ragioni che lo inducono a scartare l’interpretazione alternativa – che pure era stata espressa dalla giurisprudenza di legittimità – secondo cui il riferimento all’art. 186, comma 2, del codice della strada, contenuto nel comma 7 del novellato art. 187 riguarda, nell’intenzione del legislatore, sia il trattamento sanzionatorio, sia la disciplina sulla competenza;

che, in tal modo, il rimettente si è sottratto all’obbligo di interpretare la norma, ove possibile, in senso conforme a Costituzione (si vedano, in tal senso, con riferimento a fattispecie identica, le ordinanze nn. 133 e 47 del 2007);

che dunque, la questione, così come proposta, è manifestamente inammissibile.

         Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), sollevata, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.