Ordinanza n. 435 del 2008

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ORDINANZA N. 435

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Giovanni Maria                FLICK                           Presidente

-                Francesco                       AMIRANTE                    Giudice

-                Ugo                                DE SIERVO                         "

-                Paolo                             MADDALENA                     "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                           QUARANTA                                 "

-                Franco                            GALLO                               "

-                Luigi                               MAZZELLA                         "

-                Gaetano                          SILVESTRI                          "

-                Sabino                            CASSESE                           "

-                Maria Rita                       SAULLE                             "

-                Giuseppe                        TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

-                Giuseppe                        FRIGO                                "

-                Alessandro                      CRISCUOLO                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 21 novembre 2007 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra L. S. ed altra e A. G. ed altri, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che il Tribunale di Ancona – nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale, ritenuta dal giudicante del tutto infondata, per la illogicità della dinamica dell’incidente fornita dall’attore – con ordinanza del 21 novembre 2007, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 96, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte;

che, secondo il rimettente, nella specie, ricorrerebbero tutti gli elementi per la configurabilità della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., ma che, tuttavia, non avendo i convenuti proposto la relativa domanda, non sussiste, alla stregua del dato letterale dell’ordinamento positivo e della interpretazione dominante della citata disposizione codicistica, alcuna possibilità di una condanna di ufficio;

che tale mancata previsione arreca vulnus ai valori costituzionali di ragionevolezza, parità di trattamento, diritto di difesa ed ai principi del giusto processo;

che, sotto il primo profilo, il rimettente pone in luce la esigenza di una funzionalizzazione della previsione della responsabilità aggravata di cui si tratta a protezione non solo dell’interesse del singolo, ma di tutti i consociati, e sottolinea il rapporto intercorrente, da un lato, tra l’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., concernente il potere del giudice di escludere, anche di ufficio, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, e l’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., e, dall’altro, quello tra l’art. 88 dello stesso codice, riguardante il dovere di lealtà e probità che incombe alle parti del giudizio, ed il censurato art. 96, riferito ad una ipotesi che comporta certamente anche una violazione di tale dovere;

che, nella ordinanza di rimessione, si richiama, poi, il nuovo testo dell’art. 385 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 12 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 14 maggio 2005, n. 80), con l’aggiunta di un quarto comma, che dispone che la Corte di cassazione, quando pronuncia sulle spese, condanna la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (non superiore al doppio dei massimi tariffari) se ritiene che essa ha proposto il ricorso, o vi ha resistito, anche solo con colpa grave;

che la condanna del litigante temerario è vista, secondo il rimettente, come una vera e propria sanzione, nel suo aspetto pubblicistico, e non come un risarcimento privatistico;

che, sotto il profilo del vulnus all’art. 24 Cost., si rileva nella ordinanza che esso è stato letto anche in funzione della effettività della tutela giurisdizionale dalla stessa norma riconosciuta, cioè nell’ottica della possibilità concreta di ottenere un’adeguata risposta del giudice alle istanze del cittadino, lese da un sistema processuale dai meccanismi lenti e privi di filtri;

che si sottolinea la tendenza di alcuni giudici di merito a fornire una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 96 cod. proc. civ., il quale, posto in correlazione con i principi del giusto processo costituzionalizzati attraverso la nuova formulazione dell’art. 111 Cost., non sarebbe più inteso solo come tradizionale strumento risarcitorio posto a tutela di interessi privatistici, inserendosi nel contesto della disciplina del danno aquiliano, ma avrebbe altresì una funzione sanzionatoria di una condotta riprovevole e dannosa per l’interesse della collettività, che si tradurrebbe anche in una agevolazione dell’onere della prova gravante sul danneggiato;

che, sotto tale ultimo profilo, il rimettente richiama l’orientamento giurisprudenziale, che trae origine dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale, in caso di danno da irragionevole durata del processo, la prova del pregiudizio è in re ipsa, nel senso che la sussistenza di un danno morale viene considerata ordinariamente correlata alla protrazione di qualunque processo oltre i limiti della sua ragionevole durata, con la conseguenza che potrebbe concludersi nel senso che la domanda di danni per lite temeraria debba essere riferita, anche in mancanza di ulteriori specificazioni dell’interessato, al danno esistenziale/morale normalmente scaturente dalla domanda o resistenza caratterizzata dalla mala fede o colpa grave e che la liquidazione del danno ben potrebbe essere effettuata in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile);

che, in definitiva, secondo il giudice a quo, l’art. 96, primo comma, cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto, relativamente all’inciso «su istanza dell’altra parte»: a) con l’art. 3 Cost., per la lesione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza, in relazione ad alcune ipotesi di pronunce di ufficio – come quelle di cui agli artt. 88 e 92 cod. proc. civ. – conseguenti a violazioni di principi in parte coincidenti, e per la complessiva irrazionalità di un sistema che permette un indiscriminato accesso anche agli utenti che intendano promuovere liti temerarie; b) con l’art. 24 Cost., per il vulnus al diritto di difesa del cittadino determinato dalla possibilità che i ruoli dei giudici siano affollati da cause temerarie, senza che il correttivo previsto dalla legge sia congruo rispetto alla finalità di difesa costituzionalmente garantita, rimettendosi alla scelta del singolo danneggiato se chiedere l’affermazione della responsabilità aggravata, laddove l’istituto in questione risponde soprattutto alla esigenza di garantire le possibilità di difesa di tutti i consociati, che trascendono gli interessi dei singoli; c) con l’art. 111, primo comma, Cost., non potendo il processo considerarsi aderente a superiori principi di giustizia ove sia possibile usarlo in maniera distorta, senza che il giudice possa reagire anche ex officio; nonché con il secondo comma dello stesso art. 111, essendo alto il rischio che il processo di cui si “abusa” vada anche oltre la ragionevole durata stabilita dalla Costituzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, non sussiste la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., per il diverso ambito di applicazione della norma impugnata rispetto agli artt. 88, 92 e 385 cod. proc. civ.;

che, quanto al lamentato vulnus, sotto altri profili, agli artt. 3, 24 e 111 Cost., l’Avvocatura generale osserva che il Tribunale sovrappone due piani diversi tra loro, quello del diritto di difesa e del diritto ad un giusto processo con quello attinente alla organizzazione dell’attività giurisdizionale, mentre il meccanismo delineato dall’art. 96 cod. proc. civ. si inserisce nell’ambito del principio dispositivo.

Considerato che il Tribunale di Ancona dubita della legittimità costituzionale dell’art. 96, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita della istanza di parte, per violazione: a) dell’art. 3 della Costituzione, per la lesione del principio di parità di trattamento e di ragionevolezza, in relazione ad alcune ipotesi di pronunce di ufficio – come quelle di cui agli artt. 88 e 92 cod. proc. civ. – conseguenti a violazioni di principi in parte coincidenti, e per la complessiva irrazionalità di un sistema che permette un indiscriminato accesso anche agli utenti che intendano promuovere liti temerarie; b) dell’art. 24 Cost., per il vulnus al diritto di difesa del cittadino determinato dalla possibilità che i ruoli dei giudici siano affollati da cause temerarie, senza che il correttivo previsto dalla legge sia congruo rispetto alla finalità di difesa costituzionalmente garantita, rimettendo la scelta al singolo danneggiato se chiedere l’affermazione della responsabilità aggravata, laddove l’istituto in questione risponde soprattutto alla esigenza di garantire le possibilità di difesa di tutti i consociati, che trascendono gli interessi dei singoli; c) dell’art. 111, primo comma, Cost., non potendo il processo considerarsi aderente a superiori principi di giustizia ove sia possibile usarlo in maniera distorta, senza che il giudice possa reagire anche ex officio; del secondo comma dello stesso art. 111 Cost., essendo alto il rischio che il processo di cui si “abusa” vada anche oltre la ragionevole durata stabilita dalla Costituzione;

che, per quanto riguarda la pretesa violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della diversità di trattamento rispetto alle fattispecie relative alla disciplina delle spese processuali, si deve rilevare che si tratta di ipotesi ontologicamente differenziate, collocandosi quella in questione nell’area della responsabilità civile, con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente (nell’ambito del principio dispositivo), laddove le norme richiamate dal rimettente riguardano deroghe al principio della soccombenza nel giudizio quale criterio per la condanna alle spese processuali;

che nessun pregio può riconoscersi alla comparazione instaurata con l’art. 385 cod. proc. civ., dettato per il giudizio di legittimità, che è una norma diretta a disincentivare il ricorso per cassazione, ed ha, pertanto, una ratio del tutto diversa rispetto a quella dell’art. 96 cod. proc. civ.;

che, infine, inconferente appare il riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., i quali hanno riguardo al diritto alla tutela giurisdizionale ed al giusto processo, che, invece, non vengono in discussione nel sistema delineato dall’art. 96 cod. proc. civ., che ha finalità risarcitoria e sanzionatoria;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.