Ordinanza n. 398 del 2008

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ORDINANZA N. 398

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Giovanni Maria                FLICK                           Presidente

-                Francesco                       AMIRANTE                    Giudice

-                Ugo                               DE SIERVO                         "

-                Paolo                             MADDALENA                     "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                          QUARANTA                                 "

-                Franco                           GALLO                               "

-                Luigi                               MAZZELLA                         "

-                Gaetano                         SILVESTRI                          "

-                Sabino                            CASSESE                            "

-                Maria Rita                       SAULLE                              "

-                Giuseppe                        TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza del 12 novembre 2007 dal Giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Galvani Mario e il Comune di Genova, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, il Giudice di Pace di Genova nel corso di un giudizio promosso, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell’art. 8, primo comma, della legge n. 689 del 1981, sempre per violazione degli artt. 2 e 3 Cost.;

che il giudice a quo ritiene espressamente rilevante la questione pur se gli illeciti configurati dalla norma non siano stati ancora posti interamente a conoscenza del destinatario ricorrente;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente rileva che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per il divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione, viola il principio di ragionevolezza, anche perché nel sistema tributario si sono introdotti i principi del concorso materiale delle violazioni e delle violazioni continuate, secondo la formula dell’art. 81 del codice penale, con il risultato di mitigare l’applicazione del cumulo materiale;

che l’art. 2 Cost., raccordato all’art. 3, secondo comma, Cost., mira al superamento di sperequazioni suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo della personalità, mentre la norma denunciata «arreca un nocumento al corpus della persona, costituzionalmente protetto»;

che l’art. 3 Cost. non giustifica disparità di trattamento in assenza di peculiarità della fattispecie;

che l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 accoglie il criterio del concorso materiale e della continuazione in tema di violazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena in ossequio ai principi di afflittività, dissuasione, retribuzione, con la conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi principi alle violazioni al codice della strada, in contrasto sia con l’art. 2 Cost., che in quanto «norma aperta» richiederebbe il «riempimento» dei diritti, e non il «toglimento» sia con l’art. 3 Cost., per il trattamento differenziato di situazioni analoghe;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, per contrasto con gli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., così operando irragionevolmente sperequazioni ed arrecando nocumento alla personalità; nonché dell’art. 8, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., privando il cittadino di una norma di protezione e differenziando irragionevolmente situazioni analoghe;

che dall’esame dell’ordinanza di rimessione non si rinvengono gli esatti termini degli illeciti amministrativi oggetto del giudizio a quo, particolarmente con riguardo al numero di essi e ai tempi della loro commissione, mentre ne sarebbe stata necessaria l’indicazione, ai fini della valutazione della rilevanza della questione nel giudizio a quo, in particolare per valutare se nella specie siano effettivamente configurabili più violazioni, o, viceversa, una sola violazione pur se oggetto di molteplici accertamenti (ordinanza n. 14 del 2007);

che ciò determina la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie (ordinanze n. 49 del 2008 e n. 421 del 2007);

che, anche sotto altro profilo, la questione è manifestamente inammissibile per essere la stessa astratta, ipotetica, o almeno prematura, dal momento che, dalla descrizione fornita, risulterebbe che il contravventore abbia ricevuto una sola notifica relativa alla prima di quelle che ritiene essere una serie di violazioni al divieto di accesso alla zona a traffico limitato (sentenza n. 66 del 2005; ordinanze n. 311 e n. 56 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2008.