Ordinanza n. 346 del 2008

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ORDINANZA N. 346

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Giovanni Maria           FLICK                                 Presidente

-    Francesco                  AMIRANTE                             Giudice

-    Ugo                          DE SIERVO                                "

-    Paolo                        MADDALENA                             "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                          "

-    Alfonso                     QUARANTA                               "

-    Franco                      GALLO                                       "

-    Luigi                         MAZZELLA                                "

-    Gaetano                     SILVESTRI                                 "

-    Maria Rita                 SAULLE                                     "

-    Giuseppe                   TESAURO                                   "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                            "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), promossi con ordinanze del 22 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce e con tre ordinanze del 22 gennaio 2008 dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. 46, 110, 111 e 112 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 17, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’ atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che nel corso di distinti giudizi promossi da Albertini Bruna ed altre, tutte magistrati ordinari, nei confronti del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di ottenere la corresponsione dell’“indennità giudiziaria” prevista dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), anche durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità e puerperio ai sensi dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia – con tre ordinanze, di analogo tenore, del 22 gennaio 2008 – ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge n. 27 del 1981 – nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) – nella parte in cui esclude la corresponsione della predetta indennità nei periodi di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, di cui agli artt. 4 e 7 della legge n. 1204 del 1971;

che, a giudizio del rimettente, tale esclusione darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, nei cui confronti l’erogazione della medesima indennità – dapprima esclusa nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio, in base all’art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie) – é stata disposta dall’art. 21 del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità o puerperio;

che tale previsione é stata recepita dal Ministero della Giustizia (Circolare n. 22 del 22 settembre 1993 della Direzione Generale dell’organizzazione giudiziaria e affari generali), e ribadita nei successivi contratti collettivi nazionali del comparto Ministeri, con la conseguenza che, mentre il personale dirigente - e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie - percepiscono l’indennità di cui all’art. 3 della legge n. 27 del 1981 (loro estesa dall’art. 1 della legge n. 221 del 1988) anche nei periodi di astensione obbligatoria per maternità e puerperio (art. 21 del d.P.R. n. 44 del 1990), le donne magistrato non percepiscono alcunché al medesimo titolo, nonostante l’identità della loro posizione e la ricorrenza della medesima ratio legis per entrambe le categorie;

che, secondo il giudice a quo, la diversa natura della fonte regolatrice dei due rapporti di lavoro posti a confronto non sarebbe sufficiente per giustificare la differenza di trattamento dei magistrati rispetto a quello dei dirigenti delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (contrattualizzati questi ultimi, e non i primi);

che, ritenuta pacifica la rilevanza della questione, il giudice a quo osserva che la legittimità costituzionale della norma impugnata è stata più volte positivamente verificata da questa Corte con riferimento a diversi parametri costituzionali, e in confronto con altre posizioni similari (sent. n. 238 del 1990, n. 407 del 1996 e ord. n. 106 del 1997), ma non con quella delle dipendenti dal Ministero della Giustizia addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie;

che la posizione delle (diverse) categorie di lavoratrici considerate non presenta differenze tali da giustificare l’attribuzione ad una sola del diritto a detta indennità, laddove l’identità di ratio del medesimo emolumento (diretto a compensare la gravosità dell’impegno connesso all’esercizio dell’attività giudiziaria) esclude la compatibilità di una disciplina differenziata dei relativi diritti tra classi di dipendenti del tutto omologhe, rispetto al parametro costituzionale che esige la parità di trattamento di situazioni uguali (sent. n. 476 del 2002);

che in data 1° gennaio 2005 è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), la quale all’art. 1, comma 325, ha disposto che «all’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole “assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204” sono sostituite dalle seguenti “astensione facoltativa prevista dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151” (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53)››, in tal modo rimuovendo l’ostacolo posto a base delle censure di legittimità costituzionale in esame;

che, secondo il rimettente, la normativa sopravvenuta non può applicarsi alle situazioni dedotte in giudizio, in quanto esauritesi prima della sua entrata in vigore;

che, in termini del tutto identici, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con ordinanza del 22 novembre 2007 ha sollevato la medesima questione di legittimità costituzionale, deducendo la violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, nel giudizio originato dal ricorso proposto da Consiglia Invitto, avvocato dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura distrettuale di Lecce, parificata, quanto allo stipendio ed alla cosiddetta indennità giudiziaria, alle donne-magistrato;

che in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri – rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato – rilevando che lo status delle addette alle cancellerie ed alle segreterie giudiziarie è completamente diverso rispetto a quello dei magistrati, essendo, in particolare, diversa la fonte da cui scaturisce il trattamento economico concernente le due categorie poste a confronto (il contratto collettivo per le prime e la legge per i secondi);

che, secondo l’Avvocatura generale, diversa è altresì la genesi ed il fine dell’indennità in questione per ciascuna delle categorie poste a confronto: per i magistrati e per gli avvocati dello Stato viene in evidenza la finalità di studio e di aggiornamento professionale, piuttosto che la gravosità dell’impegno connesso all’attività giudiziaria;

che nessuna disparità sussiste, inoltre, per la circostanza che altre donne magistrato, o avvocato dello Stato, possano percepire l’indennità dopo l’entrata in vigore della nuova normativa del 2004, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore derogare o meno al principio di irretroattività della legge.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha sollevato – con tre ordinanze di identico contenuto - con esclusivo riferimento all’art. 3, primo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma della legge 19 febbraio 1981, n.27 (Provvidenze per il personale di magistratura) nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui escludeva la corresponsione della indennità giudiziaria durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità;

che identica questione è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, deducendo la violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione, con riferimento al ricorso proposto da Consiglia Invitto, avvocato dello Stato, in servizio presso l’Avvocatura distrettuale di Lecce, parificata, quanto allo stipendio ed alla cosiddetta indennità giudiziaria, alle donne-magistrato;

che i rimettenti, pur dando atto che la norma censurata è stata modificata dal richiamato art. 1, comma 325, della legge n. 311 del 2004, nel senso che l’astensione obbligatoria dell’attività lavorativa per maternità non comporta più la perdita dell’indennità prevista dall’art. 3, primo comma della legge n. 27 del 1981, rilevano che la novella legislativa non è applicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi principali, perché la modifica ha effetto con decorrenza 1° gennaio 2005;

che, relativamente al periodo anteriore a tale data, i rimettenti deducono l’illegittimità della norma denunciata, per disparità di trattamento rispetto al personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, al quale, invece, l’indennità in questione veniva già concessa anche durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, come previsto dalla contrattazione collettiva riguardante il rapporto di lavoro di quel personale, a partire dall’accordo recepito con il d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del d.P.R. del 5 marzo 1986, n. 68);

che, secondo i giudici a quibus, la diversità del regime della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra le categorie poste a raffronto (magistrati, da una parte, e personale dirigente delle cancellerie e segreterie, dall’altra) non vale ad escludere la prospettata violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione: il fatto che un tipo di rapporto sia regolato dalla legge e l’altro dal contratto collettivo, non esime il legislatore che regola il primo dall’obbligo di rispettare i suddetti precetti costituzionali, quand’anche il trattamento più favorevole venga introdotto da un contratto collettivo successivo alla legge;

che l’identità della materia e delle questioni prospettate rendono opportuna la riunione dei giudizi, per la loro trattazione congiunta e per la loro decisione con unica pronuncia;

che, nel merito, la questione è manifestamente infondata;

che l’indennità di funzione – per i magistrati e gli avvocati dello Stato, unitariamente contemplati dall’art. 9, comma terzo, della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato) – ha mantenuto, sin dalla sua istituzione, connotati peculiari perché assoggettata al meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati (ed avvocati dello Stato) dal precedente art. 2 della legge n. 27 del 1981;

che tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale dell’indipendenza dei magistrati, costituendo una guarentigia idonea a tale scopo;

che, conseguentemente, tale meccanismo, connesso allo status dei magistrati, non è stato mai esteso sic et simpliciter al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (legge 22 giugno 1988, n. 221, recante ‹‹ Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie››), né a quello amministrativo delle magistrature speciali (legge 15 febbraio 1989, n. 51, recante “Attribuzione dell’indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali ››), in quanto l’indennità è stata attribuita in misura fissa con l’esclusione di ogni meccanismo di adeguamento automatico (sentenza n. 15 del 1995);

che le differenze di regime giuridico tra le due categorie di dipendenti statali si sono accentuate a seguito della riforma del pubblico impiego, stante la diversità ormai riscontrabile sul piano delle fonti di disciplina dei rispettivi rapporti di impiego (il rapporto di lavoro degli impiegati è disciplinato, in gran parte – e in particolare quanto al trattamento economico – da fonti contrattuali, quello dei magistrati esclusivamente dalla legge) (ordinanze n. 290 del 2006 e n. 137 del 2008);

che, in conclusione, trattandosi di posizioni e funzioni diverse, non è possibile accomunare il regime dell’indennità di funzione riferito ai magistrati a quello riservato al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, sicché non è configurabile una irrazionale disparità di trattamento per il solo fatto che da tale raffronto discende una diversa quantificazione delle rispettive prestazioni;

che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici a quibus, non è possibile dedurre dall’intervento dell’art. 1, comma 325, della legge finanziaria per l’anno 2005 a favore dei magistrati assenti per maternità, l’intento del legislatore di rimuovere una situazione di illegittima disparità di trattamento, costituendo, piuttosto, la novella citata la manifestazione della discrezionalità del legislatore nel collocare nel tempo le innovazioni normative (ordinanza n. 137 del 2008 citata);

che, pertanto la questione sollevata è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), nella parte in cui esclude la corresponsione dell’indennità da esso prevista nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Lombardia e della Puglia – sezione di Lecce – con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 ottobre 2008.