Ordinanza n. 313 del 2008

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ORDINANZA N. 313

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-    Franco                      BILE                              Presidente

-    Giovanni Maria           FLICK                             Giudice

-    Francesco                  AMIRANTE                          "

-    Ugo                          DE SIERVO                          "

-    Paolo                        MADDALENA                      "

-    Alfio                         FINOCCHIARO                   "

-    Alfonso                     QUARANTA                        "

-    Franco                      GALLO                                "

-    Luigi                         MAZZELLA                          "

-    Gaetano                     SILVESTRI                          "

-    Sabino                       CASSESE                             "

-    Maria Rita                 SAULLE                               "

-    Giuseppe                   TESAURO                            "

-    Paolo Maria               NAPOLITANO                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra E. D. L. ed altra e tra O. C. ed altri e il Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con ordinanze del 31 e 29 gennaio 2007, rispettivamente iscritte ai nn. 40 e 41 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 giugno 2008 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi promossi da privati nei confronti di un istituto di credito, il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con altrettante ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), «nella parte in cui, in relazione al giudizio ordinario di primo grado in materia societaria, non indica i principi e criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato» e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che il giudice remittente – dopo aver ricordato come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i principi e criteri direttivi di cui all’art. 76 Cost. «non escludono la possibilità di lasciare al legislatore delegato un ampio margine di discrezionalità nell’individuazione delle modalità attraverso le quali realizzare gli obiettivi prefissati dalla legge delega» – sostiene il contrasto della norma di delega di cui al censurato art. 12 con l’invocato parametro in quanto – rispetto all’unico obiettivo dichiarato di voler assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie ivi individuate – non ha fornito alcuna indicazione in ordine allo schema processuale da adottare, lasciando il legislatore delegato libero di creare a suo arbitrio – e, pertanto, travalicando il limite della discrezionalità – un modello di procedimento del tutto nuovo;

che da ciò si fa derivare la non manifesta infondatezza della sollevata questione, rilevante in quanto dall’esito della decisione di questa Corte dipende l’applicabilità, o meno, dell’intera nuova disciplina processuale censurata alle controversie in corso;

che, in entrambi i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con atti di contenuto identico, la declaratoria di manifesta inammissibilità;

che a tale soluzione dovrebbe pervenirsi, innanzitutto, in quanto le ordinanze di rimessione si appuntano «più su un sistema che su norme»;

che, oltre a questo, l’interveniente ricorda come questioni identiche a quella attuale siano state oggetto di molteplici pronunce di questa Corte, tutte conclusesi nel senso della manifesta inammissibilità.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nonché, per derivazione, degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

che, secondo il remittente, l’indicazione della più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, quale finalità da perseguire con la normativa da emettere in attuazione della delega, e l’indicazione della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini processuali quali principi e criteri direttivi, per la loro genericità, hanno reso «libero il legislatore delegato di creare un nuovo modello processuale che esula completamente dallo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile»;

che la delega, pertanto, sarebbe carente dei requisiti di cui all’art. 76 Cost. e da ciò deriverebbe anche l’illegittimità degli articoli da 2 a 17 del d.lgs. n. 5 del 2003;

che la questione è manifestamente inammissibile per le ragioni già indicate nelle ordinanze n. 404 del 2007, n. 23 e n. 207 del 2008 di questa Corte, che hanno esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo remittente;

che, infatti, anche nel presente giudizio il remittente denuncia la genericità della delega, ma sembra soprattutto dolersi della possibilità per il legislatore delegato di creare un nuovo tipo di procedimento anziché modificare, per le materie in oggetto, lo schema del processo civile ordinario;

che riflesso di tale perplessità è l’esclusione dalla richiesta di illegittimità dell’art. 1 e, inoltre, degli articoli successivi al 17 del d.lgs. n. 5 del 2003, esclusione implicante una dichiarazione di illegittimità della delega solo nella parte in cui il Governo ha inteso darne attuazione con le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 17 del decreto delegato;

che, quindi, contrariamente a quanto espressamente enunciato dal Tribunale remittente, le suddette disposizioni della normativa delegata potrebbero essere illegittime per vizi propri e non per derivazione dall’illegittimità della delega;

che il remittente non precisa di quali disposizioni del decreto delegato debba fare applicazione, essendosi questa Corte già pronunciata su alcune di esse – successivamente alla remissione delle presenti questioni – con le sentenze n. 54, n. 321, n. 340 del 2007 e n. 71 del 2008;

che le rilevate contraddittorietà e carenze delle ordinanze di rimessione si risolvono in difetti della motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e, «per derivazione», degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2008.