Ordinanza n. 280 del 2008

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ORDINANZA N. 280

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Franco                                     BILE                              Presidente

-                Giovanni Maria                         FLICK                           Giudice

-                Francesco                                AMIRANTE                         "

-                Ugo                                DE SIERVO                         "

-                Paolo                             MADDALENA                     "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                                    QUARANTA                        "

-                Franco                                     GALLO                               "

-                Luigi                               MAZZELLA                         "

-                Gaetano                                   SILVESTRI                          "

-                Sabino                                     CASSESE                            "

-                Maria Rita                       SAULLE                              "

-                Giuseppe                                  TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), promosso con ordinanza del 14 maggio 2007 dal Giudice di pace di Alcamo nel procedimento civile vertente tra T. P. ed altri n. q. di esercenti la patria potestà sui minori T. G. ed altra e F. G. ed altra, iscritta al n. 19 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’11 giugno 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per risarcimento di danno alla persona, a séguito di incidente stradale, il Giudice di pace di Alcamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), nella parte in cui – disponendo che «alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti a incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile» – non prevede che i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia di risarcimento di danni a cose, conseguenti a incidenti stradali, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, rendendosi applicabili – in forza del rinvio operato dalla norma censurata – gli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile, il convenuto dispone di un termine insufficiente, attesa l’importanza e la delicatezza della materia, per prendere posizione sulle questioni proposte, spiegare tutte le difese, indicare i mezzi di prova e spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio e le domande riconvenzionali;

che, in base alle norme richiamate, infatti, tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione, deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni, e la costituzione del contenuto deve avvenire almeno dieci giorni prima dell’udienza, sicché il resistente dispone soltanto di venti giorni per esplicare l’attività difensiva di costituzione e cioè di un termine inferiore alla metà di quello per il procedimento innanzi al giudice di pace, e, addirittura, inferiore ad un terzo di quello nei procedimenti innanzi al tribunale;

che tale disciplina – osserva il giudice a quo – introduce un trattamento differente rispetto al giudizio proposto qualora si sia in presenza di solo danno a cose, senza alcuna valida e plausibile giustificazione al riguardo;

che il danno a persone – rileva ancora il rimettente – attiene a beni primari della vita e dell’integrità dell’uomo e, quindi, a beni costituzionali di rango ben più elevato di quelli della proprietà di cose;

che la norma censurata si pone, pertanto, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per la violazione del principio di uguaglianza, e con l’art. 24 della Costituzione, dal momento che la concessione di termini a comparire così brevi ai resistenti costituisce una compressione ed un aggravio della loro difesa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione proposta, sulla base della giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli strumenti di tutela processuale, ivi compresa la scelta del rito per determinate controversie.

Considerato che il Giudice di pace di Alcamo solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che in materia di giudizi aventi ad oggetto il risarcimento danni alla persona subiti in incidente stradale, dispone l’applicabilità delle norme sul rito del lavoro, in particolare del termine di comparizione di cui all’art. 415, quinto comma, cod. proc. civ., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.;

che in punto di rilevanza il rimettente si limita ad affermare che «a parte l’eccepito mancato rispetto del ridotto termine a comparire» di parte attrice, «anche se solo per un giorno», la convenuta «non è stata nelle condizioni di rispettare il termine di cui all’art. 416, primo comma, c.p.c.»;

che non è dato sapere se tale vizio sia stato considerato sanato dal giudice a quo a causa della tardività dell’eccezione del convenuto, perché diversamente lo stesso giudice avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notifica per altra udienza all’uopo fissata;

che il giudice a quo omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo esame, venendo così meno all’obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza della questione medesima nel giudizio a quo;

che quanto precede determina la manifesta inammissibilità della questione proposta (ex plurimis: ordinanze nn. 450, 279 e 278 del 2007).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alcamo, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2008.